Articolo 48 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 47Articolo 49
Versione
16 febbraio 1963
Art. 48.
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente