Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/05/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 39/25 p.u.
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 39/25 p.u. promosso da:
(nato a [...] il [...] e residente in [...]1
C.F. 1 ) e da Parte 2 Mantovano, via F. Coppi, 49; C.F.:
(nata a [...] il [...] e residente al medesimo indirizzo;
C.F.:
) con il patrocinio dell'avv. FEDERICA BELLATO, C.F. 2
elettivamente domiciliati in VIA CAVOUR 82/A - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore;
RICORRENTI
Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.
0000000
Il Giudice Delegato,
- letto il ricorso n. 39/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore e da Parte 2 ai sensi degli artt. 66, presentato da Parte 1
67 e segg. CCI;
- rilevato che, con proprio decreto del 31-3-2025, la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti risiedono in Comune facente parte del Circondario del Tribunale di Mantova;
- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv.
28-4-2025 redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti
-
di cui agli artt. 66, 67 e segg. CCI, posto che gli istanti sono coniugi conviventi, rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI essendo il Pt 1
lavoratore dipendente mentre Pt 3 da anni non svolge attività lavorativa in quanto riconosciuta invalida in misura pari al 100%, che i debiti sono stati assunti in qualità di consumatori e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1
CCI;
- osservato che CO BA s.p.a. ha precisato il proprio credito, che il debitore non ha sollevato obiezioni mentre nessun creditore ha contestato la convenienza del piano;
- rilevato che gli istanti versano in una situazione incolpevole di sovraindebitamento come emerge da quanto riportato alle pagine 20 e segg. della relazione del gestore della crisi;
- osservato che i ricorrenti appaiono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso, dalla pendenza di plurime procedure esecutive nonché dalla relazione del gestore della crisi;
considerato che
il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento
(individuandole, in particolare, nella contrazione del reddito del Pt 1 per difficoltà del suo datore di lavoro, nel progressivo peggioramento delle condizioni di salute della moglie nonché nella necessità di far fronte a svariate spese straordinarie) ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (5 anni) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte, il pagamento nella percentuale del 38,50% dei creditori chirografari di Pt 1 [...] il pagamento nella percentuale del 51,52% dei creditori privilegiati di [...] Pt 4 (nessuna somma residua per i creditori chirografari di quest'ultima), con pagamenti annuali aventi decorrenza dall'anno successivo all'omologazione;
- osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (costituito dal ricorrente e dalla moglie e da due figli minorenni);
- rilevato che lo stipendio di Parte 1 risulta gravato da cessione del quinto e che sono pendenti le procedure esecutive mobiliari presso terzi rubricate al n. 1423/18
e al n. 352/21;
-à considerato che l'art. 67 CCI consente la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e che l'art. 71 co. 3 CCI stabilisce che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori sicché, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessano l'operatività sia della trattenuta del quinto dello stipendio che del pignoramento;
- evidenziato che il compenso dell'advisor legale è privilegiato ma non prededotto;
- rilevato che il compenso del gestore della crisi va liquidato dal Giudice ex art. 71
CCI;
- ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di opposizioni;
P.Q.M.
- visti gli artt. 70 e 71 CCI, così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt.
66, 67 e segg. CCI, da Parte 1 (nato a [...] il [...]
C.F. 1 ) e da e residente in [...]; C.F.:
(nata a [...] il [...] e residente al medesimo indirizzo;
Parte 2
); C.F.: C.F.
2 - dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
-dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessano l'operatività sia della trattenuta del quinto dello stipendio spettante a Parte 1 sia delle esecuzioni mobiliari pendenti a vanti a questo Tribunale e rubricate al n.
1423/18 e al n. 352/21, ordinandosi ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;
stabilisce che il gestore della crisi, avv. Persona 1 (C.F.:
() comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda C.F. 3
immediatamente a darne pubblicità nella apposita area del sito web del Tribunale di
Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, all'esito della quale il giudice provvederà a liquidargli il compenso;
-nulla per le spese di lite;
- dichiara chiusa la procedura;
- dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni per l'inserimento nei fascicoli delle esecuzioni mobiliari rubricate al n. 1423/18 e al n.
352/21.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Mantova, 5 maggio 2025.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi