Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 6 ottobre 2022
Decreto presidenziale 22 febbraio 2023
Decreto presidenziale 3 novembre 2025
Inammissibile
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02069/2026REG.PROV.COLL.
N. 03887/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3887 del 2023, proposto dai signori TA RA, CA RA, CO RA e MA NT RA, rappresentati e difesi dall’avvocato NT Maria Maurizio Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la signora DO NU, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Falcomata', con domicilio dichiarato presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Anna, II Tronco, Palazzo CE.DIR., e domicilio eletto come da PEC da registri di giustizia;
del Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 6 ottobre 2022, n. 642, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora DO NU e del Comune di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 35, comma 1 e 38, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale 3 novembre 2025, n. 658;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza previa discussione orale versata in atti dalla signora DO NU;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, alla quale nessuno è presente per le parti, il consigliere NE AN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto della controversia è l’impugnativa, da parte della signora DO NU, dell’ordinanza prot. n. 132122 del 14 luglio 2021, con la quale le veniva ingiunta la demolizione di opere di manutenzione straordinaria riferite ad un’unità immobiliare facente parte di un fabbricato ubicato in via G. Amendola, n. 6/G, nel Comune di Reggio Calabria. Ciò in conseguenza dell’annullamento d’ufficio -pure oggetto di gravame - da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con provvedimento prot. n. 5259 del 10 giugno 2021, dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria prot. n. 1424 del 23 febbraio 2021, in precedenza rilasciata.
2. Il T.a.r. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, adito ai fini dell’annullamento degli atti di cui sopra, nella resistenza del Comune di Reggio Calabria e del signor CO RA, figlio del dante causa della signora DO NU, medio tempore deceduto, ha accolto il ricorso, compensando le spese. Nello specifico, ha ritenuto la ricorrente legittimata a richiedere il titolo paesaggistico in sanatoria, non incidendo sulla stessa la rilevata “condizione di riserva della proprietà dell’atto di vendita” dell’immobile di cui è causa, giusta il comprovato possesso qualificato del bene, da reputarsi indubbiamente situazione soggettiva idonea ai sensi dell’art. 31 del codice dei beni culturali.
3. Con appello notificato in data 5 aprile 2023 e depositato in data 4 maggio 2023, il signor CO RA, unitamente ai fratelli, signori TA, CA e MA NT RA, hanno chiesto la riforma della decisione (segnatamente dei paragrafi 8.3 e 8.6 della stessa) per eccesso di potere derivante da asserita errata valutazione del contenuto dell’atto di compravendita stipulato in data 16 aprile 2020 tra la signora DO NU e il loro padre, signor RG RA. Tale atto, infatti, non avrebbe mai comportato l’acquisizione di quel possesso qualificante in grado di fondare la legittimazione a presentare domande volte al rilascio dei titoli autorizzativi di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.
4. Si è costituita in giudizio la signora DO NU, per resistere all’appello.
5. Con decreto presidenziale del 3 novembre 2025, n. 658, gli appellanti sono stati resi edotti della possibilità di definizione immediata del giudizio in rito ai sensi dell’art. 72- bis c.p.a., indicandone le motivazioni.
6. Con nota del 5 novembre 2025 la signora DO NU ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dell’appello per le ragioni esplicitate nel richiamato decreto presidenziale n. 658 del 2023.
7. Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio con memoria del 18 dicembre 2025, ad adiuvandum rispetto agli appellanti, limitandosi tuttavia a ribadire la legittimità della propria ingiunzione demolitoria in quanto atto dovuto a contenuto necessitato una volta venuta meno l’autorizzazione paesaggistica.
8. Il Collegio rileva come nei termini indicati dal richiamato art. 72- bis , comma 2, c.p.a., gli appellanti non hanno depositato memorie e/o documenti al fine di scongiurare la definizione in rito della causa, né in tal senso ha fornito elementi il Comune di Reggio Calabria. Non resta pertanto al Collegio che prendere atto della sussistenza di univoci elementi di inammissibilità dell’appello, non risultando il difensore degli appellanti iscritto all’Albo dei cassazionisti e delle magistrature superiori.
9. Ferma la declaratoria di inammissibilità, l’appello peraltro si presenta infondato anche nel merito.
10. Punto essenziale della controversia è infatti la sussistenza o meno in capo all’appellata della legittimazione a richiedere il titolo paesaggistico in sanatoria, giusta la sua posizione di mera promissaria acquirente al momento della presentazione della relativa istanza.
11. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo evidenziato che il permesso di costruire (ma analoghe considerazioni possono essere estese anche al titolo paesaggistico) può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 380 del 2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il che è esattamente quanto risulta dagli atti e viene giustamente evidenziato dal primo giudice, laddove richiama, quale contenuto dell’accordo negoziale, la pattuizione in forza della quale « la compratrice potrà effettuare opere sul cespite oggetto della presente vendita solo previo consenso scritto del venditore, che fin da ora lo presta relativamente a lavori di ristrutturazione da eseguirsi, previa regolare pratica urbanistica, in base ed in conformità del progetto redatto dall’Architetto Giuseppe Cotroneo, al fine di poter utilizzare il detto cespite per l’attività di ‘pescheria’ svolta dalla compratrice » medesima.
Il riferimento al progetto del professionista citato nominativamente dimostra in maniera inequivoca addirittura l’avallo nel merito delle future scelte edilizie, concretamente traslate nel contenuto della c.i.l.a. presentata al Comune di Reggio Calabria con corredo di relazione asseverata proprio a firma dell’architetto indicato nel contratto. A ciò aggiungasi che i lavori sono stati concretamente avviati, sospesi e infine portati a termine, il che dimostra per facta concludentia che l’appellata aveva il possesso dell’immobile, seppure ne sia stata successivamente contestata la natura dagli eredi del suo dante causa. In sintesi, come condivisibilmente argomentato dal T.a.r. per la Sardegna, in sede di rilascio dei titoli per l’attività edificatoria non compete all’ amministrazione un’istruttoria mirante a dirimere eventuali controversie civilistiche, dovendo essa limitarsi a quel minimo di accertamenti finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi per la richiesta, che nella specie non sono stati evidentemente ritenuti ostativi all’avvio dell’attività edilizia.
A ben guardare gli appellanti, per il tramite delle censure avanzate, peraltro solo nella fase afferente la sanatoria paesaggistica, non in quella (preliminare) inerente il titolo edilizio, intendono contestare il passaggio non tanto del possesso, bensì della proprietà del bene, di fatto pretendendo una pronuncia sull’esatta accezione da dare alle clausole contrattuali sul punto. Il che, come già chiarito, esula dal perimetro della decisione del giudice amministrativo, chiamato ad esprimersi sulla legittimità del titolo che inerisce al rapporto pubblicistico tra soggetto richiedente e pubblica amministrazione, ma non incide sui distinti rapporti giuridici tra privati, che restano dallo stesso del tutto impregiudicati. Il che comporta che quanto autorizzato, se non costituisce illecito dal punto di vista amministrativo (proprio per le stesse ragioni per cui risulta autorizzabile), ben può costituire illecito civile, laddove ne sussistano i presupposti, in quanto incidente su una sfera di rapporti cui la Pubblica Amministrazione è (e deve rimanere) estranea (sul punto, v. Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5115).
12. Per tutto quanto sopra detto, l’appello va dichiarato inammissibile, non essendo l’avvocato dei ricorrenti iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, oltre che infondato.
13. Sussistono tuttavia giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della vicenda e del contenuto della difesa del Comune di Reggio Calabria, che non ha fornito alcuna autonoma valutazione delle criticità segnalate, per compensare le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN FO, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
NE AN, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE AN | AN FO |
IL SEGRETARIO