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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 1306/2024 promosso da:
), nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
( , rappresentato e difeso dall'avv. PECCETTI ALESSANDRO ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montepulciano (SI), via Voltaia nel Corso n. 64
PARTE RICORRENTE contro
, ( ) rappresentata e difesa dall'avv. KERENGI Controparte_1 C.F._2
ELONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ellera di Corciano (PG), via delle Quattro giornate di Napoli n. 3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 13.02.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c ritualmente notificato , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio con la quale aveva Controparte_1
stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione da eseguire, ad opera della ditta ricorrente, su un immobile di proprietà della convenuta, chiedendo sia la risoluzione di tale contratto che la condanna della committente convenuta al pagamento della somma di € 18.533,47 quale corrispettivo per lavori edili eseguiti e non pagati.
Nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha dedotto che nel contratto di appalto stipulato (doc. 2) era concordato lo svolgimento di lavori di ristrutturazione per un importo complessivo pari ad €
60.690,80 (oltre IVA), e che, nonostante i lavori fossero stati completamente eseguiti dalla ditta ricorrente, la committente non avrebbe versato il saldo dovuto, per la residua somma di € 18.533,47 oltre IVA.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che non avrebbero sortito alcun effetto i solleciti di pagamento effettuati in via stragiudiziale né l'esperimento del procedimento di mediazione;
pertanto, evidenziando che l'inadempimento della propria controparte negoziale fosse di notevole importanza, ex art. 1455 c.c., la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, nonché la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 18.533,47 oltre iva, quale importo dovuto dalla committente per i lavori eseguiti dal ricorrente.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni (cfr. pag. 7 ricorso): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed in accoglimento del ricorso proposto,
1) Accertare il grave inadempimento agli obblighi assunti dalla Sig.ra con la Controparte_1
sottoscrizione del contratto di appalto del 07.09.2021 e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1455
c.c. la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la Sig.ra e la impresa edile Controparte_1
in data 07.09.2021; Parte_1
2) Accertare e dichiarare che ditta edile “ ” (P.IVA , per tutte le Parte_1 P.IVA_1
causali ed i motivi esposti con il presente atto, è creditrice della Sig.ra della Controparte_1 complessiva somma di € 18.533,47 oltre IVA relativi a parte dei lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile adibito ad abitazione di proprietà della Sig.ra e sito in Montepulciano in Via CP_1
Argiano s.n.c.
3) In conseguenza dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare la Sig.ra CP_1
a pagare in favore della ditta edile “ ”, in persona del proprio legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma di €. 18.533,47 oltre IVA ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge per il presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la committente convenuta, resistendo alla domanda Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto. In via preliminare, la resistente ha dedotto che il ricorso avrebbe dovuto considerarsi “insanabilmente nullo” (cfr. pag. 4 comparsa) in ragione dell'erronea indicazione, nell'intestazione del ricorso avversario, della dicitura “Tribunale di Siena” anziché “Tribunale di Arezzo”, con la conseguenza che il Tribunale di Arezzo, anche ove il ricorso fosse ritenuto non affetto da nullità, sarebbe comunque incompetente a conoscere della causa in quanto il ricorso depositato conterrebbe l'intestazione “Tribunale di Siena”.
Inoltre, la parte convenuta ha rilevato, “in via pregiudiziale” (cfr. pag. 4 comparsa) che al procedimento di mediazione la sig.ra non avesse partecipato per comprovati motivi di CP_1 salute, chiedendo “assegnarsi apposito termine per l'attivazione della procedura di mediazione”.
Nel merito, la convenuta ha contestato l'esecuzione dei suddetti lavori, in particolare negando che la parte ricorrente avesse terminato i lavori dei quali chiedeva il pagamento, evidenziando che la pretesa di adempimento avversaria non sarebbe corredata dal progetto esecutivo, che avrebbe dovuto essere considerato parte integrante dell'appalto; rilevava altresì che nonostante la parte ricorrente chiedesse la condanna della convenuta al pagamento del saldo del prezzo i lavori commissionati non erano terminati e non era stato emesso lo stato di avanzamento finale né il documento di fine lavori.
Alla prima udienza del 06.11.2025 le parti, in considerazione delle reciproche difese, hanno chiesto la concessione dei termini per le ulteriori memorie ex art. 281-duodecies c.p.c.
Nelle suddette memorie, la parte ricorrente, oltre a contrastare le eccezioni preliminari di parte convenuta, ha modificato le allegazioni a supporto della propria domanda, deducendo che l'importo richiesto in ricorso non sarebbe relativo alla totalità delle opere, effettivamente non ancora ultimate, bensì alle opere di cui al terzo stato di avanzamento dei lavori, e che solo per mero refuso nel ricorso introduttivo non sarebbe stata inserita una simile precisazione, avendo dunque provveduto a richiedere “la somma in acconto dovuta in forza del contratto stesso ed all'effettivo avanzamento delle opere”. Deriverebbe “Da qui l'inadempimento di controparte e la legittima richiesta di risoluzione contrattuale” (cfr. pag.
5-6 prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. di parte ricorrente). Dunque, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso.
La parte convenuta, invece, ha eccepito l'inammissibilità delle nuove allegazioni in fatto contenute nella prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. avversaria, evidenziando che nel ricorso era stato fatto chiaro riferimento ad una ultimazione dei lavori commissionati ed alla richiesta di pagamento del saldo residuo, mentre nella prospettazione contenuta nella prima memoria la parte attrice avrebbe aderito alla tesi della convenuta secondo cui i lavori non erano terminati, deducendo che non verrebbe richiesto il pagamento del saldo bensì solo un acconto ulteriore sul compenso, corrispondente al terzo stato di avanzamento dei lavori, nonché la risoluzione contrattuale. La parte convenuta tuttavia ha evidenziato che il ricorrente non avrebbe fornito prova dell'esecuzione dei lavori per i quali ha richiesto il pagamento, non producendo neppure l'asserito terzo stato di avanzamento dei lavori posto alla base della domanda di adempimento, come successivamente rettificata. A seguito del deposito delle memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. in quanto ritenuta sufficientemente istruita a fini decisori.
Ciò premesso, vanno preliminarmente respinte le eccezioni in rito formulate dalla parte convenuta in ordine alla nullità insanabile del ricorso che deriverebbe dalla dicitura, nell'intestazione, “Tribunale di Siena” anziché “Tribunale di Arezzo”. Non può infatti attribuirsi alcun effetto sostanziale a tale erronea indicazione, non essendovi, nel concreto, alcuna incertezza in ordine all'autorità giudiziaria adita, davanti alla quale il ricorso è stato iscritto a ruolo e la parte resistente si è regolarmente costituita
(cfr. Cass. n. 24666/2019). Neppure tale erronea indicazione sarebbe in alcun modo idonea a determinare l'incompetenza del Tribunale di Arezzo a conoscere della domanda dispiegata. La competenza territoriale, infatti, si determina secondo le specifiche regole processuali di cui agli artt.
18 e ss. c.p.c. e non si radica sulla base del mero indirizzo dell'atto introduttivo al Tribunale ivi indicato.
Non risulta fondata neppure l'eccezione di parte convenuta relativa alla mancata partecipazione della stessa al procedimento di mediazione. Infatti, dal verbale di mediazione (doc. 2 ricorrente), si evince che la resistente fosse stata regolarmente intimata a partecipare alla procedura (e, a ben vedere, la stessa neppure assume, a fondamento dell'eccezione, di non aver avuto conoscenza della procedura, bensì solo di non aver potuto partecipare personalmente per motivi di salute). Ciò è sufficiente ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, non essendo richiesta, a tal fine,
l'effettiva presenza della parte intimata, bensì solo che la convocazione fosse regolare.
È inoltre infondata l'eccezione della parte convenuta tesa ad affermare l'inammissibilità delle nuove allegazioni a supporto della domanda di parte attrice effettuate con la prima memoria ex art. 281- duodecies, essendo espressamente consentita dalla norma, in tale sede, la precisazione e la modifica delle domande già svolte.
Ciò premesso, le domande dispiegate dalla parte attrice non risultano fondate e devono essere respinte per i motivi che seguono.
Si rileva che dalla lettura degli atti emerge con evidenza che la parte attrice abbia inteso cumulare due distinte domande giudiziali, esperite contestualmente e cumulativamente, senza alcun vincolo di subordinazione o alternatività.
La prima domanda è quella di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con la parte convenuta (doc. 2), come si evince chiaramente ed inequivocabilmente dal tenore letterale delle conclusioni dispiegate, punto 1): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed in accoglimento del ricorso proposto, 1) Accertare il grave inadempimento agli obblighi assunti dalla Sig.ra con la Controparte_1 sottoscrizione del contratto di appalto del 07.09.2021 e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1455
c.c. la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la Sig.ra e la impresa edile Controparte_1
in data 07.09.2021”. Parte_1
A tale domanda si aggiungono, senza alcuna menzione di alternatività o di reciproca subordinazione,
i seguenti punti, che palesano l'esperimento di una domanda di adempimento del medesimo contratto:
“2) Accertare e dichiarare che ditta edile “ ” (P.IVA ), per tutte le Parte_1 P.IVA_1
causali ed i motivi esposti con il presente atto, è creditrice della Sig.ra della Controparte_1 complessiva somma di € 18.533,47 oltre IVA relativi a parte dei lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile adibito ad abitazione di proprietà della Sig.ra e sito in Montepulciano in Via CP_1
Argiano s.n.c.
3) In conseguenza dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare la Sig.ra CP_1
a pagare in favore della ditta edile “ ”, in persona del proprio legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di €. 18.533,47 oltre IVA ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge per il presente giudizio”.
Infatti, il ricorrente chiede, oltre alla risoluzione del contratto, anche la condanna della parte convenuta al pagamento del corrispettivo residuo che deduce come non versato e, dunque, la condanna della controparte negoziale all'adempimento della prestazione dalla medesima dovuta in forza del contratto che intende risolvere.
Va evidenziato, tuttavia, in diritto, che la contestuale e cumulativa (non alternativa o subordinata) proposizione della domanda di risoluzione del contratto e di quella di adempimento del medesimo non è consentita dall'art. 1453 c.c.
Il primo comma dell'art. 1453 c.c., infatti, espressamente sancisce l'alternatività tra le due domande, rimettendo la scelta all'iniziativa processuale della parte non inadempiente, prevedendo che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,
l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno” (enfasi aggiunta).
Si tratta, infatti, di domande logicamente incompatibili: una è tesa a sciogliere il rapporto negoziale tra le parti e manifesta il venir meno dell'interesse del contraente che assume di essere non inadempiente alla permanenza del vincolo contrattuale, l'altra, invece, sul presupposto che la parte istante sia adempiente, è tesa ad ottenere dalla controparte l'adempimento propria prestazione, e si fonda, dunque sulla permanenza del vincolo negoziale, del quale è richiesta l'attuazione. Per un verso, infatti, parte ricorrente, secondo le prospettazioni in fatto modificate con la prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c., chiede il pagamento di un acconto sul compenso, richiamando l'art. 3 del contratto (cfr. pag.
4-5 prima memoria), in relazione ad un terzo stato di avanzamento lavori;
per altro verso, domanda la risoluzione del contratto in ragione dell'inadempimento della committente in relazione all'obbligazione sulla medesima gravante, ossia il pagamento del corrispettivo.
Le domande giudiziali incompatibili, come affermato dalla Suprema Corte, sono proponibili nello stesso giudizio in forma alternativa o subordinata (cfr. Cass. n. 6629/2008), mentre nel caso di specie tali domande sono proposte chiaramente in modo cumulativo e contestuale, richiedendo il ricorrente l'accoglimento sia della domanda di risoluzione che di quella di adempimento, ossia di condanna della controparte a rendere la propria controprestazione (pagamento del corrispettivo).
Come chiarito dalla Suprema Corte, la proposizione cumulativa e contestuale di domande non compatibili comporta che il Tribunale debba respingerle entrambe (cfr. Cass. n. 5887/2001; cfr. anche
Cass. n. 13924/2002, Tribunale Torino 21.11.2013).
In ogni caso, va evidenziato che il rigetto delle domande di parte attrice risulta altresì necessitato per difetto di allegazione e prova.
Pertanto, anche diversamente opinando in diritto, le domande di parte ricorrente non potrebbero comunque essere accolte.
Giova rilevare, nel merito, che non vi è una allegazione sufficientemente specifica di quali siano le opere per cui la parte ricorrente chiede il corrispettivo, allegazione che avrebbe dovuto, nel caso di specie, essere invece ancor più puntuale in ragione dell'intervenuto mutamento delle prospettazioni poste alla base delle domande dispiegate tra ricorso introduttivo e prima memoria ex art. 281- duodecies c.p.c. (ed in particolare avendo sostenuto, in ricorso, l'ultimazione delle opere commissionate ed una richiesta di pagamento a saldo e, nella prima memoria ex art. 281-duodecies
c.p.c., la richiesta di pagamento di una somma in acconto in relazione al terzo S.A.L.).
A tal proposito si rileva, come eccepito anche dalla parte convenuta, che il suddetto terzo stato di avanzamento lavori non risulta depositato (né risultano depositati il primo ed il secondo S.A.L.), ed il doc. 3 di parte ricorrente, posto alla base della domanda di pagamento, appare riportare un conteggio globale e complessivo delle opere che la parte assume di aver eseguito, comprensivo anche di opere pacificamente già pagate, non risultando dallo stesso l'indicazione delle specifiche opere eseguite e non pagate di cui viene richiesta in questa sede il corrispettivo.
A fronte di tali allegazioni, non potevano utilmente supplire, in via istruttoria, le prove testimoniali articolate dalla parte attrice in ricorso e nella prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c., tese a confermare la provenienza del doc. 3 ed il contenuto della documentazione fotografica depositata attestante lo stato dei lavori, in quanto neppure da tali istanze istruttorie, così come formulate, poteva ricavarsi la specifica indicazione della parte di opere eseguite e non pagate.
Non poteva altresì supplire la richiesta CTU, che risultava inammissibile non perché, come sostenuto dalla parte resistente, l'accertamento avrebbe dovuto eseguirsi fuori dal circondario del Tribunale di
Arezzo (essendo tale circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio), bensì perché fondata su allegazioni in fatto non specifiche e dunque tesa a supplire all'onere di allegazione e prova gravante sulla parte istante (cfr. Cass. n. 3130/2011: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”).
Ne consegue, dunque, che in ogni caso anche nel merito le domande di parte attrice debbano essere respinte, non essendovi specifica allegazione e prova delle prestazioni eseguite per cui è richiesto il pagamento, e conseguentemente non essendovi prova delle dedotte inadempienze della parte resistente.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, in considerazione della reiezione delle domande dispiegate da parte ricorrente ma anche delle eccezioni preliminari e di rito formulate dalla parte resistente, se nel dispone l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese.
Arezzo, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 1306/2024 promosso da:
), nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
( , rappresentato e difeso dall'avv. PECCETTI ALESSANDRO ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montepulciano (SI), via Voltaia nel Corso n. 64
PARTE RICORRENTE contro
, ( ) rappresentata e difesa dall'avv. KERENGI Controparte_1 C.F._2
ELONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ellera di Corciano (PG), via delle Quattro giornate di Napoli n. 3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 13.02.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c ritualmente notificato , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio con la quale aveva Controparte_1
stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione da eseguire, ad opera della ditta ricorrente, su un immobile di proprietà della convenuta, chiedendo sia la risoluzione di tale contratto che la condanna della committente convenuta al pagamento della somma di € 18.533,47 quale corrispettivo per lavori edili eseguiti e non pagati.
Nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha dedotto che nel contratto di appalto stipulato (doc. 2) era concordato lo svolgimento di lavori di ristrutturazione per un importo complessivo pari ad €
60.690,80 (oltre IVA), e che, nonostante i lavori fossero stati completamente eseguiti dalla ditta ricorrente, la committente non avrebbe versato il saldo dovuto, per la residua somma di € 18.533,47 oltre IVA.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che non avrebbero sortito alcun effetto i solleciti di pagamento effettuati in via stragiudiziale né l'esperimento del procedimento di mediazione;
pertanto, evidenziando che l'inadempimento della propria controparte negoziale fosse di notevole importanza, ex art. 1455 c.c., la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, nonché la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 18.533,47 oltre iva, quale importo dovuto dalla committente per i lavori eseguiti dal ricorrente.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni (cfr. pag. 7 ricorso): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed in accoglimento del ricorso proposto,
1) Accertare il grave inadempimento agli obblighi assunti dalla Sig.ra con la Controparte_1
sottoscrizione del contratto di appalto del 07.09.2021 e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1455
c.c. la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la Sig.ra e la impresa edile Controparte_1
in data 07.09.2021; Parte_1
2) Accertare e dichiarare che ditta edile “ ” (P.IVA , per tutte le Parte_1 P.IVA_1
causali ed i motivi esposti con il presente atto, è creditrice della Sig.ra della Controparte_1 complessiva somma di € 18.533,47 oltre IVA relativi a parte dei lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile adibito ad abitazione di proprietà della Sig.ra e sito in Montepulciano in Via CP_1
Argiano s.n.c.
3) In conseguenza dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare la Sig.ra CP_1
a pagare in favore della ditta edile “ ”, in persona del proprio legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma di €. 18.533,47 oltre IVA ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge per il presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la committente convenuta, resistendo alla domanda Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto. In via preliminare, la resistente ha dedotto che il ricorso avrebbe dovuto considerarsi “insanabilmente nullo” (cfr. pag. 4 comparsa) in ragione dell'erronea indicazione, nell'intestazione del ricorso avversario, della dicitura “Tribunale di Siena” anziché “Tribunale di Arezzo”, con la conseguenza che il Tribunale di Arezzo, anche ove il ricorso fosse ritenuto non affetto da nullità, sarebbe comunque incompetente a conoscere della causa in quanto il ricorso depositato conterrebbe l'intestazione “Tribunale di Siena”.
Inoltre, la parte convenuta ha rilevato, “in via pregiudiziale” (cfr. pag. 4 comparsa) che al procedimento di mediazione la sig.ra non avesse partecipato per comprovati motivi di CP_1 salute, chiedendo “assegnarsi apposito termine per l'attivazione della procedura di mediazione”.
Nel merito, la convenuta ha contestato l'esecuzione dei suddetti lavori, in particolare negando che la parte ricorrente avesse terminato i lavori dei quali chiedeva il pagamento, evidenziando che la pretesa di adempimento avversaria non sarebbe corredata dal progetto esecutivo, che avrebbe dovuto essere considerato parte integrante dell'appalto; rilevava altresì che nonostante la parte ricorrente chiedesse la condanna della convenuta al pagamento del saldo del prezzo i lavori commissionati non erano terminati e non era stato emesso lo stato di avanzamento finale né il documento di fine lavori.
Alla prima udienza del 06.11.2025 le parti, in considerazione delle reciproche difese, hanno chiesto la concessione dei termini per le ulteriori memorie ex art. 281-duodecies c.p.c.
Nelle suddette memorie, la parte ricorrente, oltre a contrastare le eccezioni preliminari di parte convenuta, ha modificato le allegazioni a supporto della propria domanda, deducendo che l'importo richiesto in ricorso non sarebbe relativo alla totalità delle opere, effettivamente non ancora ultimate, bensì alle opere di cui al terzo stato di avanzamento dei lavori, e che solo per mero refuso nel ricorso introduttivo non sarebbe stata inserita una simile precisazione, avendo dunque provveduto a richiedere “la somma in acconto dovuta in forza del contratto stesso ed all'effettivo avanzamento delle opere”. Deriverebbe “Da qui l'inadempimento di controparte e la legittima richiesta di risoluzione contrattuale” (cfr. pag.
5-6 prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. di parte ricorrente). Dunque, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso.
La parte convenuta, invece, ha eccepito l'inammissibilità delle nuove allegazioni in fatto contenute nella prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. avversaria, evidenziando che nel ricorso era stato fatto chiaro riferimento ad una ultimazione dei lavori commissionati ed alla richiesta di pagamento del saldo residuo, mentre nella prospettazione contenuta nella prima memoria la parte attrice avrebbe aderito alla tesi della convenuta secondo cui i lavori non erano terminati, deducendo che non verrebbe richiesto il pagamento del saldo bensì solo un acconto ulteriore sul compenso, corrispondente al terzo stato di avanzamento dei lavori, nonché la risoluzione contrattuale. La parte convenuta tuttavia ha evidenziato che il ricorrente non avrebbe fornito prova dell'esecuzione dei lavori per i quali ha richiesto il pagamento, non producendo neppure l'asserito terzo stato di avanzamento dei lavori posto alla base della domanda di adempimento, come successivamente rettificata. A seguito del deposito delle memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. in quanto ritenuta sufficientemente istruita a fini decisori.
Ciò premesso, vanno preliminarmente respinte le eccezioni in rito formulate dalla parte convenuta in ordine alla nullità insanabile del ricorso che deriverebbe dalla dicitura, nell'intestazione, “Tribunale di Siena” anziché “Tribunale di Arezzo”. Non può infatti attribuirsi alcun effetto sostanziale a tale erronea indicazione, non essendovi, nel concreto, alcuna incertezza in ordine all'autorità giudiziaria adita, davanti alla quale il ricorso è stato iscritto a ruolo e la parte resistente si è regolarmente costituita
(cfr. Cass. n. 24666/2019). Neppure tale erronea indicazione sarebbe in alcun modo idonea a determinare l'incompetenza del Tribunale di Arezzo a conoscere della domanda dispiegata. La competenza territoriale, infatti, si determina secondo le specifiche regole processuali di cui agli artt.
18 e ss. c.p.c. e non si radica sulla base del mero indirizzo dell'atto introduttivo al Tribunale ivi indicato.
Non risulta fondata neppure l'eccezione di parte convenuta relativa alla mancata partecipazione della stessa al procedimento di mediazione. Infatti, dal verbale di mediazione (doc. 2 ricorrente), si evince che la resistente fosse stata regolarmente intimata a partecipare alla procedura (e, a ben vedere, la stessa neppure assume, a fondamento dell'eccezione, di non aver avuto conoscenza della procedura, bensì solo di non aver potuto partecipare personalmente per motivi di salute). Ciò è sufficiente ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, non essendo richiesta, a tal fine,
l'effettiva presenza della parte intimata, bensì solo che la convocazione fosse regolare.
È inoltre infondata l'eccezione della parte convenuta tesa ad affermare l'inammissibilità delle nuove allegazioni a supporto della domanda di parte attrice effettuate con la prima memoria ex art. 281- duodecies, essendo espressamente consentita dalla norma, in tale sede, la precisazione e la modifica delle domande già svolte.
Ciò premesso, le domande dispiegate dalla parte attrice non risultano fondate e devono essere respinte per i motivi che seguono.
Si rileva che dalla lettura degli atti emerge con evidenza che la parte attrice abbia inteso cumulare due distinte domande giudiziali, esperite contestualmente e cumulativamente, senza alcun vincolo di subordinazione o alternatività.
La prima domanda è quella di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con la parte convenuta (doc. 2), come si evince chiaramente ed inequivocabilmente dal tenore letterale delle conclusioni dispiegate, punto 1): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed in accoglimento del ricorso proposto, 1) Accertare il grave inadempimento agli obblighi assunti dalla Sig.ra con la Controparte_1 sottoscrizione del contratto di appalto del 07.09.2021 e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1455
c.c. la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la Sig.ra e la impresa edile Controparte_1
in data 07.09.2021”. Parte_1
A tale domanda si aggiungono, senza alcuna menzione di alternatività o di reciproca subordinazione,
i seguenti punti, che palesano l'esperimento di una domanda di adempimento del medesimo contratto:
“2) Accertare e dichiarare che ditta edile “ ” (P.IVA ), per tutte le Parte_1 P.IVA_1
causali ed i motivi esposti con il presente atto, è creditrice della Sig.ra della Controparte_1 complessiva somma di € 18.533,47 oltre IVA relativi a parte dei lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile adibito ad abitazione di proprietà della Sig.ra e sito in Montepulciano in Via CP_1
Argiano s.n.c.
3) In conseguenza dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare la Sig.ra CP_1
a pagare in favore della ditta edile “ ”, in persona del proprio legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di €. 18.533,47 oltre IVA ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge per il presente giudizio”.
Infatti, il ricorrente chiede, oltre alla risoluzione del contratto, anche la condanna della parte convenuta al pagamento del corrispettivo residuo che deduce come non versato e, dunque, la condanna della controparte negoziale all'adempimento della prestazione dalla medesima dovuta in forza del contratto che intende risolvere.
Va evidenziato, tuttavia, in diritto, che la contestuale e cumulativa (non alternativa o subordinata) proposizione della domanda di risoluzione del contratto e di quella di adempimento del medesimo non è consentita dall'art. 1453 c.c.
Il primo comma dell'art. 1453 c.c., infatti, espressamente sancisce l'alternatività tra le due domande, rimettendo la scelta all'iniziativa processuale della parte non inadempiente, prevedendo che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,
l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno” (enfasi aggiunta).
Si tratta, infatti, di domande logicamente incompatibili: una è tesa a sciogliere il rapporto negoziale tra le parti e manifesta il venir meno dell'interesse del contraente che assume di essere non inadempiente alla permanenza del vincolo contrattuale, l'altra, invece, sul presupposto che la parte istante sia adempiente, è tesa ad ottenere dalla controparte l'adempimento propria prestazione, e si fonda, dunque sulla permanenza del vincolo negoziale, del quale è richiesta l'attuazione. Per un verso, infatti, parte ricorrente, secondo le prospettazioni in fatto modificate con la prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c., chiede il pagamento di un acconto sul compenso, richiamando l'art. 3 del contratto (cfr. pag.
4-5 prima memoria), in relazione ad un terzo stato di avanzamento lavori;
per altro verso, domanda la risoluzione del contratto in ragione dell'inadempimento della committente in relazione all'obbligazione sulla medesima gravante, ossia il pagamento del corrispettivo.
Le domande giudiziali incompatibili, come affermato dalla Suprema Corte, sono proponibili nello stesso giudizio in forma alternativa o subordinata (cfr. Cass. n. 6629/2008), mentre nel caso di specie tali domande sono proposte chiaramente in modo cumulativo e contestuale, richiedendo il ricorrente l'accoglimento sia della domanda di risoluzione che di quella di adempimento, ossia di condanna della controparte a rendere la propria controprestazione (pagamento del corrispettivo).
Come chiarito dalla Suprema Corte, la proposizione cumulativa e contestuale di domande non compatibili comporta che il Tribunale debba respingerle entrambe (cfr. Cass. n. 5887/2001; cfr. anche
Cass. n. 13924/2002, Tribunale Torino 21.11.2013).
In ogni caso, va evidenziato che il rigetto delle domande di parte attrice risulta altresì necessitato per difetto di allegazione e prova.
Pertanto, anche diversamente opinando in diritto, le domande di parte ricorrente non potrebbero comunque essere accolte.
Giova rilevare, nel merito, che non vi è una allegazione sufficientemente specifica di quali siano le opere per cui la parte ricorrente chiede il corrispettivo, allegazione che avrebbe dovuto, nel caso di specie, essere invece ancor più puntuale in ragione dell'intervenuto mutamento delle prospettazioni poste alla base delle domande dispiegate tra ricorso introduttivo e prima memoria ex art. 281- duodecies c.p.c. (ed in particolare avendo sostenuto, in ricorso, l'ultimazione delle opere commissionate ed una richiesta di pagamento a saldo e, nella prima memoria ex art. 281-duodecies
c.p.c., la richiesta di pagamento di una somma in acconto in relazione al terzo S.A.L.).
A tal proposito si rileva, come eccepito anche dalla parte convenuta, che il suddetto terzo stato di avanzamento lavori non risulta depositato (né risultano depositati il primo ed il secondo S.A.L.), ed il doc. 3 di parte ricorrente, posto alla base della domanda di pagamento, appare riportare un conteggio globale e complessivo delle opere che la parte assume di aver eseguito, comprensivo anche di opere pacificamente già pagate, non risultando dallo stesso l'indicazione delle specifiche opere eseguite e non pagate di cui viene richiesta in questa sede il corrispettivo.
A fronte di tali allegazioni, non potevano utilmente supplire, in via istruttoria, le prove testimoniali articolate dalla parte attrice in ricorso e nella prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c., tese a confermare la provenienza del doc. 3 ed il contenuto della documentazione fotografica depositata attestante lo stato dei lavori, in quanto neppure da tali istanze istruttorie, così come formulate, poteva ricavarsi la specifica indicazione della parte di opere eseguite e non pagate.
Non poteva altresì supplire la richiesta CTU, che risultava inammissibile non perché, come sostenuto dalla parte resistente, l'accertamento avrebbe dovuto eseguirsi fuori dal circondario del Tribunale di
Arezzo (essendo tale circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio), bensì perché fondata su allegazioni in fatto non specifiche e dunque tesa a supplire all'onere di allegazione e prova gravante sulla parte istante (cfr. Cass. n. 3130/2011: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”).
Ne consegue, dunque, che in ogni caso anche nel merito le domande di parte attrice debbano essere respinte, non essendovi specifica allegazione e prova delle prestazioni eseguite per cui è richiesto il pagamento, e conseguentemente non essendovi prova delle dedotte inadempienze della parte resistente.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, in considerazione della reiezione delle domande dispiegate da parte ricorrente ma anche delle eccezioni preliminari e di rito formulate dalla parte resistente, se nel dispone l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese.
Arezzo, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio