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Articolo 151 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
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Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 151 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
22 aprile 2006
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Art. 151. (( 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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