Articolo 151 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 150Articolo 152
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
22 aprile 2006
Art. 151. (( 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006