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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1840/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220021215731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/12/2022 e depositato in data 03/04/2023, la società Ricorrente_1
impugnava la cartella di pagamento n. 29520220021215731000, notificata in data
14/11/2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate - RI, su incarico della Regione Sicilia, richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di €16.175,37 a titolo di tasse automobilistiche per l'annualità 2019, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
La ricorrente deduceva, a sostegno dell'impugnazione, i seguenti motivi: 1) Nullità della cartella per difetto di sottoscrizione dei ruoli sottesi;
2) Nullità per vizi afferenti la validità del ruolo e difetto di attribuzione in sede di firma;
3) Illegittimità per difetto di motivazione e di prova;
4) Nullità per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Chiedeva, previa sospensione dell'esecutività dell'atto,
l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI con controdeduzioni, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, la ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla formazione del ruolo, di esclusiva competenza dell'ente impositore, e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Sicilia.
All'udienza del 30/05/2023, la parte ricorrente dichiarava di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 (c.d. "Rottamazione-quater"), come da documentazione in atti di causa.
Con ordinanza n. 1360/2023, depositata in data 01/06/2023, questa Corte, vista l'istanza della ricorrente, sospendeva il giudizio ai sensi della normativa richiamata.
All'udienza pubblica del 18/11/2025, il difensore della società ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. Il difensore dell'Agenzia delle Entrate - RI, presente in udienza, dichiarava di non opporsi a tale richiesta.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è definito con una pronuncia di estinzione del giudizio.
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), all'art. 1, commi da 231 a 252, ha introdotto una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il comma 244 del medesimo articolo prevede che, per le controversie pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il giudizio sia sospeso su istanza del debitore, fino alla scadenza del termine per il pagamento delle somme dovute. L'estinzione del giudizio è subordinata all'avvenuto, integrale pagamento di tali somme e deve essere dichiarata con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza collegiale, a seguito di istanza della parte che vi ha interesse.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha documentato di aver presentato la dichiarazione di adesione alla predetta definizione agevolata per i carichi oggetto della cartella impugnata. A seguito di ciò, il presente giudizio è stato correttamente sospeso con ordinanza di questa Corte.
All'udienza del 18 novembre 2025, la parte ricorrente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, e la parte resistente non ha sollevato alcuna obiezione. Tale concorde posizione processuale delle parti induce il Collegio a ritenere che si siano verificati i presupposti di legge per l'estinzione del processo, presumibilmente in ragione del perfezionamento della procedura di definizione agevolata da parte del contribuente.
La concorde richiesta delle parti di declaratoria di estinzione del giudizio, formulata in udienza, equivale a una rinuncia agli atti del giudizio condizionata all'accettazione della controparte, che nel caso di specie è intervenuta. Pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/92.
In considerazione della modalità di definizione della controversia, che non giunge a una pronuncia sul merito delle questioni sollevate, ma consegue all'adesione ad una procedura agevolativa prevista dal legislatore, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92.
La Corte definitivamente pronnciando sul ricorso in epigrafe indicato, decide come da dispositivo seguente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese come da motivazione.
Così deciso in Messina,lì 18.11.2025
Il Presidente Relatore
NI VA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1840/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220021215731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/12/2022 e depositato in data 03/04/2023, la società Ricorrente_1
impugnava la cartella di pagamento n. 29520220021215731000, notificata in data
14/11/2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate - RI, su incarico della Regione Sicilia, richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di €16.175,37 a titolo di tasse automobilistiche per l'annualità 2019, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
La ricorrente deduceva, a sostegno dell'impugnazione, i seguenti motivi: 1) Nullità della cartella per difetto di sottoscrizione dei ruoli sottesi;
2) Nullità per vizi afferenti la validità del ruolo e difetto di attribuzione in sede di firma;
3) Illegittimità per difetto di motivazione e di prova;
4) Nullità per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Chiedeva, previa sospensione dell'esecutività dell'atto,
l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI con controdeduzioni, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, la ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla formazione del ruolo, di esclusiva competenza dell'ente impositore, e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Sicilia.
All'udienza del 30/05/2023, la parte ricorrente dichiarava di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 (c.d. "Rottamazione-quater"), come da documentazione in atti di causa.
Con ordinanza n. 1360/2023, depositata in data 01/06/2023, questa Corte, vista l'istanza della ricorrente, sospendeva il giudizio ai sensi della normativa richiamata.
All'udienza pubblica del 18/11/2025, il difensore della società ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. Il difensore dell'Agenzia delle Entrate - RI, presente in udienza, dichiarava di non opporsi a tale richiesta.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è definito con una pronuncia di estinzione del giudizio.
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), all'art. 1, commi da 231 a 252, ha introdotto una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il comma 244 del medesimo articolo prevede che, per le controversie pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il giudizio sia sospeso su istanza del debitore, fino alla scadenza del termine per il pagamento delle somme dovute. L'estinzione del giudizio è subordinata all'avvenuto, integrale pagamento di tali somme e deve essere dichiarata con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza collegiale, a seguito di istanza della parte che vi ha interesse.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha documentato di aver presentato la dichiarazione di adesione alla predetta definizione agevolata per i carichi oggetto della cartella impugnata. A seguito di ciò, il presente giudizio è stato correttamente sospeso con ordinanza di questa Corte.
All'udienza del 18 novembre 2025, la parte ricorrente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, e la parte resistente non ha sollevato alcuna obiezione. Tale concorde posizione processuale delle parti induce il Collegio a ritenere che si siano verificati i presupposti di legge per l'estinzione del processo, presumibilmente in ragione del perfezionamento della procedura di definizione agevolata da parte del contribuente.
La concorde richiesta delle parti di declaratoria di estinzione del giudizio, formulata in udienza, equivale a una rinuncia agli atti del giudizio condizionata all'accettazione della controparte, che nel caso di specie è intervenuta. Pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/92.
In considerazione della modalità di definizione della controversia, che non giunge a una pronuncia sul merito delle questioni sollevate, ma consegue all'adesione ad una procedura agevolativa prevista dal legislatore, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92.
La Corte definitivamente pronnciando sul ricorso in epigrafe indicato, decide come da dispositivo seguente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese come da motivazione.
Così deciso in Messina,lì 18.11.2025
Il Presidente Relatore
NI VA