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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 953/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NOIA SILVANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento obbligatorio del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 25 giugno 2026.
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente deduceva di aver intrattenuto con il resistente una convivenza more uxorio dalla quale nascevano il 2.9.2013 e il 25.5.2019. Per_1 Per_2
Nel 2022 la madre depositava ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei minori, rubricato con r.g. v.g. 202/2022.
Con decreto del 9/3/2022 il Tribunale di Busto Arsizio disponeva l'affido condiviso dei minori Per_1
e , collocamento presso la madre e poneva a carico del padre un contributo periodico per il Per_2
mantenimento degli stessi pari ad euro 400,00 mensili (€ 200 a figlio) oltre alla rifusione della quota pari al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano (doc.n.3).
Veniva poi previsto: “il padre vedrà i minori a sabato alternati dalle ore 08.30 alle ore 18.00; fatti salvi i diversi accordi tra genitori, quando avrà reperito idonea abitazione, il padre potrà tenerli a fine settimana alternati dal sabato ore 08.30 alla domenica ore 18.00 e durante il periodo estivo, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ciascuna anno, per tre settimane di vacanza, anche non consecutive;
negli anni pari i minori staranno con il padre il 25 dicembre dalle ore 10.00 al 30 dicembre ore 18.00, e in quelli dispari dal 30 dicembre ore 18.00 al 06 gennaio ore 18; allo stesso modo negli anni pari i minori staranno con il padre dal mercoledì ore 14.00 alla Domenica della settimana di Pasqua ore 18.00, e in quelli dispari dalla Domenica di Pasqua ore 18.00 al mercoledì successivo ore 18.00.
Tutte le altre feste nazionali saranno alternate annualmente, anche laddove dovessero cadere nei fine settimana;
i compleanni di e , se non trascorsi insieme con papà e mamma per Per_1 Per_2
accordo, saranno ad anni alternati tra il padre e la madre;
nei giorni di compleanno dei genitori, i minori staranno con quello dei due che festeggia, indipendentemente dal calendario ordinario”.
In data 13.3.2025 la ricorrente chiedeva una modifica e, in particolare, l'affido esclusivo dei minori e l'aumento ad € 250 per figlio dell'assegno a carico del padre.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 25.6.2025, dopo l'audizione di , avendo la ricorrente rinunciato ai termini per il Per_1
deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande di parte ricorrente siano solo parzialmente fondate.
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di affido esclusivo alla madre limitatamente all'ambito scolastico, con conseguente facoltà per la madre di firmare in autonomia le autorizzazioni per gite, progetti, etc.
pagina 2 di 6 In particolare, nel ricorso la madre deduceva che il padre dimostrava disinteresse nei confronti dei minori e non se ne prendeva cura, delegando alla madre tutte le incombenze, tanto che la ricorrente si trovava in difficoltà ad ottenere permessi, iscrizioni, autorizzazioni.
All'esito dell'istruttoria, è risultato solo che, a causa della distanza fisica fra le parti (il padre risiede a
Milano, la madre a Cardano al Campo con i minori), la madre fa fatica ad ottenere tempestivamente la firma del padre sui documenti scolastici, mentre il padre non tiene una condotta oppositiva e non si rifiuta di rilasciare le autorizzazioni (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza dell'11.6.2025 dalla madre). Il padre, inoltre, frequenta regolarmente i figli a week end alterni e mantiene con gli stessi un contatto anche durante la settimana. sul punto, dichiarava: “Lo sento al telefono durante la Per_1 settimana circa ogni due giorni, o tutti i giorni se ho qualcosa di importante da dirgli”.
Al contempo, si deve evidenziare che il padre non tiene i minori per la notte, non avendo un immobile idoneo, posto che vive con la compagna in un monolocale. Di fatto, il padre vede i minori solo due giorni al mese. Nonostante il legame affettivo, quindi, la madre è sostanzialmente l'unica a gestire i minori.
La situazione rappresentata, quindi, giustifica l'affido esclusivo alla madre in ambito scolastico, in modo che la madre possa tempestivamente provvedere alle necessità dei minori, ma non consente di disporre l'affido esclusivo in ogni ambito, non essendo emerse problematiche inerenti ad altri aspetti e considerato che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che la sua derogabilità risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. n. 12474/2024).
Deve, invece, essere respinta la domanda di aumento dell'assegno per i minori. Tenuto conto della rivalutazione, ad oggi l'assegno dovuto dal resistente per ciascun figlio ammonta a circa € 220,00.
Si osserva che il padre tiene i minori meno del previsto e che i figli sono cresciuti. Ciò nonostante, non
è possibile aumentare l'assegno considerato che, rispetto a quando veniva emesso il decreto di cui viene oggi chiesta la modifica, la madre percepisce integralmente anche l'AUU per i minori, pari ad €
450, nonostante questo, in mancanza di pronuncia del Giudice, spetti in egual misura ai genitori affidatari (peraltro, al fine di evitare controversia, considerato l'affido esclusivo in ambito scolastico e il collocamento presso la madre, è opportuno che l'AUU venga oggi espressamente attribuito alla madre, tanto più che, come di recente chiarito dalla Corte di Legittimità, l'AUU può essere attribuito dal Giudice al genitore collocatario anche in caso di affido condiviso: “L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al CP_2
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la
pagina 3 di 6 responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Secondo il ricorrente, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge.
CP_ Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell n.
23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo.
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza
d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini,
l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non
CP_ affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a
pagina 4 di 6 favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in
CP_ proposito dall'
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” - Cass. n. 4672/2025).
Né i redditi delle parti consentono di modificare l'importo dell'assegno.
La ricorrente nel ricorso depositato nel 2022 deduceva di avere uno stipendio netto di € 1.200.
Attualmente il reddito netto della ricorrente, ricalcolato su dodici mensilità, è di circa € 1.650. Non venivano, inoltre, dedotte per spese per mutuo o canoni di locazione (dalla dichiarazione dei redditi la ricorrente risulta proprietaria di un immobile).
La ricorrente, poi, precisava che il resistente era disoccupato da gennaio 2024 e che solo nel 2025 aveva ricominciato a lavorare e a maggio 2025 aveva iniziato un periodo di prova in un nuovo posto, sempre come operaio, così come durante la loro convivenza.
Dalle CU del resistente relative al periodo di convivenza, risulta che lo stipendio netto di quest'ultimo, su dodici mensilità, era di circa € 1.000 (doc. 8 e 9 della ricorrente).
Pertanto, non vi sono i presupposti per un aumento dell'assegno.
*
Le spese di lite di parte ricorrente devono, per un mezzo, essere poste a carico del resistente, considerato il parziale accoglimento della domanda relativa all'affido esclusivo, e per il rimanente mezzo essere dichiarate irripetibili, atteso il rigetto della domanda relativa al contributo economico.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva,
1) dispone l'affido esclusivo dei due minori limitatamente all'ambito scolastico alla madre, che potrà decidere in autonomia in relazione a gite ed uscite scolastiche e conferma per il resto il decreto emesso nel procedimento n. r.g. v.g. 202/2022, Tribunale di Busto Arsizio;
2) attribuisce l'AUU integralmente alla madre;
pagina 5 di 6 3) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 2.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi e dichiara per il resto irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 953/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NOIA SILVANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento obbligatorio del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 25 giugno 2026.
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente deduceva di aver intrattenuto con il resistente una convivenza more uxorio dalla quale nascevano il 2.9.2013 e il 25.5.2019. Per_1 Per_2
Nel 2022 la madre depositava ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei minori, rubricato con r.g. v.g. 202/2022.
Con decreto del 9/3/2022 il Tribunale di Busto Arsizio disponeva l'affido condiviso dei minori Per_1
e , collocamento presso la madre e poneva a carico del padre un contributo periodico per il Per_2
mantenimento degli stessi pari ad euro 400,00 mensili (€ 200 a figlio) oltre alla rifusione della quota pari al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano (doc.n.3).
Veniva poi previsto: “il padre vedrà i minori a sabato alternati dalle ore 08.30 alle ore 18.00; fatti salvi i diversi accordi tra genitori, quando avrà reperito idonea abitazione, il padre potrà tenerli a fine settimana alternati dal sabato ore 08.30 alla domenica ore 18.00 e durante il periodo estivo, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ciascuna anno, per tre settimane di vacanza, anche non consecutive;
negli anni pari i minori staranno con il padre il 25 dicembre dalle ore 10.00 al 30 dicembre ore 18.00, e in quelli dispari dal 30 dicembre ore 18.00 al 06 gennaio ore 18; allo stesso modo negli anni pari i minori staranno con il padre dal mercoledì ore 14.00 alla Domenica della settimana di Pasqua ore 18.00, e in quelli dispari dalla Domenica di Pasqua ore 18.00 al mercoledì successivo ore 18.00.
Tutte le altre feste nazionali saranno alternate annualmente, anche laddove dovessero cadere nei fine settimana;
i compleanni di e , se non trascorsi insieme con papà e mamma per Per_1 Per_2
accordo, saranno ad anni alternati tra il padre e la madre;
nei giorni di compleanno dei genitori, i minori staranno con quello dei due che festeggia, indipendentemente dal calendario ordinario”.
In data 13.3.2025 la ricorrente chiedeva una modifica e, in particolare, l'affido esclusivo dei minori e l'aumento ad € 250 per figlio dell'assegno a carico del padre.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 25.6.2025, dopo l'audizione di , avendo la ricorrente rinunciato ai termini per il Per_1
deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande di parte ricorrente siano solo parzialmente fondate.
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di affido esclusivo alla madre limitatamente all'ambito scolastico, con conseguente facoltà per la madre di firmare in autonomia le autorizzazioni per gite, progetti, etc.
pagina 2 di 6 In particolare, nel ricorso la madre deduceva che il padre dimostrava disinteresse nei confronti dei minori e non se ne prendeva cura, delegando alla madre tutte le incombenze, tanto che la ricorrente si trovava in difficoltà ad ottenere permessi, iscrizioni, autorizzazioni.
All'esito dell'istruttoria, è risultato solo che, a causa della distanza fisica fra le parti (il padre risiede a
Milano, la madre a Cardano al Campo con i minori), la madre fa fatica ad ottenere tempestivamente la firma del padre sui documenti scolastici, mentre il padre non tiene una condotta oppositiva e non si rifiuta di rilasciare le autorizzazioni (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza dell'11.6.2025 dalla madre). Il padre, inoltre, frequenta regolarmente i figli a week end alterni e mantiene con gli stessi un contatto anche durante la settimana. sul punto, dichiarava: “Lo sento al telefono durante la Per_1 settimana circa ogni due giorni, o tutti i giorni se ho qualcosa di importante da dirgli”.
Al contempo, si deve evidenziare che il padre non tiene i minori per la notte, non avendo un immobile idoneo, posto che vive con la compagna in un monolocale. Di fatto, il padre vede i minori solo due giorni al mese. Nonostante il legame affettivo, quindi, la madre è sostanzialmente l'unica a gestire i minori.
La situazione rappresentata, quindi, giustifica l'affido esclusivo alla madre in ambito scolastico, in modo che la madre possa tempestivamente provvedere alle necessità dei minori, ma non consente di disporre l'affido esclusivo in ogni ambito, non essendo emerse problematiche inerenti ad altri aspetti e considerato che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che la sua derogabilità risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. n. 12474/2024).
Deve, invece, essere respinta la domanda di aumento dell'assegno per i minori. Tenuto conto della rivalutazione, ad oggi l'assegno dovuto dal resistente per ciascun figlio ammonta a circa € 220,00.
Si osserva che il padre tiene i minori meno del previsto e che i figli sono cresciuti. Ciò nonostante, non
è possibile aumentare l'assegno considerato che, rispetto a quando veniva emesso il decreto di cui viene oggi chiesta la modifica, la madre percepisce integralmente anche l'AUU per i minori, pari ad €
450, nonostante questo, in mancanza di pronuncia del Giudice, spetti in egual misura ai genitori affidatari (peraltro, al fine di evitare controversia, considerato l'affido esclusivo in ambito scolastico e il collocamento presso la madre, è opportuno che l'AUU venga oggi espressamente attribuito alla madre, tanto più che, come di recente chiarito dalla Corte di Legittimità, l'AUU può essere attribuito dal Giudice al genitore collocatario anche in caso di affido condiviso: “L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al CP_2
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la
pagina 3 di 6 responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Secondo il ricorrente, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge.
CP_ Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell n.
23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo.
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza
d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini,
l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non
CP_ affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a
pagina 4 di 6 favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in
CP_ proposito dall'
Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” - Cass. n. 4672/2025).
Né i redditi delle parti consentono di modificare l'importo dell'assegno.
La ricorrente nel ricorso depositato nel 2022 deduceva di avere uno stipendio netto di € 1.200.
Attualmente il reddito netto della ricorrente, ricalcolato su dodici mensilità, è di circa € 1.650. Non venivano, inoltre, dedotte per spese per mutuo o canoni di locazione (dalla dichiarazione dei redditi la ricorrente risulta proprietaria di un immobile).
La ricorrente, poi, precisava che il resistente era disoccupato da gennaio 2024 e che solo nel 2025 aveva ricominciato a lavorare e a maggio 2025 aveva iniziato un periodo di prova in un nuovo posto, sempre come operaio, così come durante la loro convivenza.
Dalle CU del resistente relative al periodo di convivenza, risulta che lo stipendio netto di quest'ultimo, su dodici mensilità, era di circa € 1.000 (doc. 8 e 9 della ricorrente).
Pertanto, non vi sono i presupposti per un aumento dell'assegno.
*
Le spese di lite di parte ricorrente devono, per un mezzo, essere poste a carico del resistente, considerato il parziale accoglimento della domanda relativa all'affido esclusivo, e per il rimanente mezzo essere dichiarate irripetibili, atteso il rigetto della domanda relativa al contributo economico.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva,
1) dispone l'affido esclusivo dei due minori limitatamente all'ambito scolastico alla madre, che potrà decidere in autonomia in relazione a gite ed uscite scolastiche e conferma per il resto il decreto emesso nel procedimento n. r.g. v.g. 202/2022, Tribunale di Busto Arsizio;
2) attribuisce l'AUU integralmente alla madre;
pagina 5 di 6 3) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 2.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi e dichiara per il resto irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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