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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1299/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UN PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10051/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210218283609503 BOLLO AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210218283609503 BOLLO 2019
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200013931183504 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, Ricorrente_1 e Difensore_2, rappresentati e difesi dall'avv. Difensore_1 , in virtù di procura in calce impugnavano le cartelle di pagamento nn. 09720200013931183503,
09720210218283609503
09720200013931183504 097 20210218283609503, notificate il 15.3.2025, relative a tassa automobilistica degli anni 2017 e 2019.
In particolare, a Ricorrente_1 erano state notificate le prime due cartelle, alla Difensore_2 le altre due.
Esponevano gli istanti che erano obbligati in solido quali eredi di Nominativo_1, deceduto il 19.4.2019, il quale era intestatario dei veicoli contrassegnati con le targhe Targa_1 e Targa_2;
Eccepivano, quindi, la nullità delle opposte cartelle per intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997; l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto della Regione Lazio a riscuotere la tassa automobilistica;
e, in via subordinata, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Chiedevano, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, le opposte cartelle esattoriali venissero annullate, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia della Riscossione, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Si costituiva anche la Regione Lazio, che resisteva pur essa al ricorso.
3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va preso atto che, nelle more del giudizio, la resistente Regione Lazio ha provveduto al discarico delle sanzioni contenute nelle opposte cartelle di pagamento, sicché sul punto è, ovviamente, cessata la materia del contendere.
2. Venendo al 'merito' della controversia, si osserva che è, certamente, fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento alla tassa auto del 2017, nonostante la sospensione disposta dalla normativa emergenziale da COVID-19.
Sul tema controverso del computo del relativo termine questa Corte ha costantemente aderito all'orientamento interpretativo che fa leva sulle disposizioni della legge n. 106/2021, di conversione del
“Decreto Sostegni-bis”. n. 73/2021, nella parte in cui ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine
“finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Tale disposizione va letta in rapporto alla regola generale del sistema fiscale, secondo cui – per elementari esigenze di perequazione – al periodo di sospensione dell'attività di riscossione deve fare riscontro identico periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (cfr. art. 12 d.lgs.24.9.2015, n. 159), di talché il termine prescrizionale resta pur esso sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni.
2.1. Tenuto conto del termine triennale di prescrizione, la scadenza naturale del credito relativo al 2017 sarebbe stata il 31.12.2020, dunque in piena emergenza epidemiologica.
Applicando il periodo temporale di 541 giorni, la scadenza è avvenuta nel maggio 2022, ove invece le cartelle sono state notificate il 5.3.2025.
E' appena il caso di notare che al termine così differito non si applica la proroga di anni due disposta dall'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020, in quanto la stessa è prevista solo per i carichi affidati all'agente della riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2021, ove invece il ruolo relativo alla tassa 2017 è stato trasmesso dalla
Regione ad AdeR il 19.11.2019.
E' evidente, del resto, che anche qualora fosse ritenuta applicabile alla fattispecie la proroga anzidetta, la prescrizione sarebbe, comunque, maturata ben prima della notifica delle opposte cartelle.
2.2. A diversa conclusione si addiviene per la tassa auto 2019.
Ed invero, applicando al termine naturale di scadenza (31.12.2022) il periodo di sospensione, la scadenza nel maggio 2024 va soggetta alla proroga di due anni, con scadenza ben oltre la data di notifica delle cartelle esattoriali.
In questo caso la proroga è applicabile in quanto il ruolo relativo è stato affidato all'Agente della Riscossione il 25.8.2021.
3. Per quanto precede, rilevata la cessazione della materia del contendere in ordine alle sanzioni, il ricorso può essere accolto solo parzialmente, con riferimento alla pretesa tributaria 2017, con conseguente annullamento delle relative cartelle.
Per il resto, va rigettato.
L'epilogo decisorio giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Annulla, per l'effetto, le cartelle relative alla tassa automobilistica del 2017. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UN PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10051/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210218283609503 BOLLO AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210218283609503 BOLLO 2019
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200013931183504 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, Ricorrente_1 e Difensore_2, rappresentati e difesi dall'avv. Difensore_1 , in virtù di procura in calce impugnavano le cartelle di pagamento nn. 09720200013931183503,
09720210218283609503
09720200013931183504 097 20210218283609503, notificate il 15.3.2025, relative a tassa automobilistica degli anni 2017 e 2019.
In particolare, a Ricorrente_1 erano state notificate le prime due cartelle, alla Difensore_2 le altre due.
Esponevano gli istanti che erano obbligati in solido quali eredi di Nominativo_1, deceduto il 19.4.2019, il quale era intestatario dei veicoli contrassegnati con le targhe Targa_1 e Targa_2;
Eccepivano, quindi, la nullità delle opposte cartelle per intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997; l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto della Regione Lazio a riscuotere la tassa automobilistica;
e, in via subordinata, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Chiedevano, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, le opposte cartelle esattoriali venissero annullate, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia della Riscossione, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Si costituiva anche la Regione Lazio, che resisteva pur essa al ricorso.
3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va preso atto che, nelle more del giudizio, la resistente Regione Lazio ha provveduto al discarico delle sanzioni contenute nelle opposte cartelle di pagamento, sicché sul punto è, ovviamente, cessata la materia del contendere.
2. Venendo al 'merito' della controversia, si osserva che è, certamente, fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento alla tassa auto del 2017, nonostante la sospensione disposta dalla normativa emergenziale da COVID-19.
Sul tema controverso del computo del relativo termine questa Corte ha costantemente aderito all'orientamento interpretativo che fa leva sulle disposizioni della legge n. 106/2021, di conversione del
“Decreto Sostegni-bis”. n. 73/2021, nella parte in cui ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine
“finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Tale disposizione va letta in rapporto alla regola generale del sistema fiscale, secondo cui – per elementari esigenze di perequazione – al periodo di sospensione dell'attività di riscossione deve fare riscontro identico periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (cfr. art. 12 d.lgs.24.9.2015, n. 159), di talché il termine prescrizionale resta pur esso sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni.
2.1. Tenuto conto del termine triennale di prescrizione, la scadenza naturale del credito relativo al 2017 sarebbe stata il 31.12.2020, dunque in piena emergenza epidemiologica.
Applicando il periodo temporale di 541 giorni, la scadenza è avvenuta nel maggio 2022, ove invece le cartelle sono state notificate il 5.3.2025.
E' appena il caso di notare che al termine così differito non si applica la proroga di anni due disposta dall'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020, in quanto la stessa è prevista solo per i carichi affidati all'agente della riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2021, ove invece il ruolo relativo alla tassa 2017 è stato trasmesso dalla
Regione ad AdeR il 19.11.2019.
E' evidente, del resto, che anche qualora fosse ritenuta applicabile alla fattispecie la proroga anzidetta, la prescrizione sarebbe, comunque, maturata ben prima della notifica delle opposte cartelle.
2.2. A diversa conclusione si addiviene per la tassa auto 2019.
Ed invero, applicando al termine naturale di scadenza (31.12.2022) il periodo di sospensione, la scadenza nel maggio 2024 va soggetta alla proroga di due anni, con scadenza ben oltre la data di notifica delle cartelle esattoriali.
In questo caso la proroga è applicabile in quanto il ruolo relativo è stato affidato all'Agente della Riscossione il 25.8.2021.
3. Per quanto precede, rilevata la cessazione della materia del contendere in ordine alle sanzioni, il ricorso può essere accolto solo parzialmente, con riferimento alla pretesa tributaria 2017, con conseguente annullamento delle relative cartelle.
Per il resto, va rigettato.
L'epilogo decisorio giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Annulla, per l'effetto, le cartelle relative alla tassa automobilistica del 2017. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno