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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
LO FEUDO GIUSEPPE, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2426/2023 depositato il 12/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022837041000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in Atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione
della Provincia di Cosenza, su incarico dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Cosenza, emetteva e notificava al ricorrente la cartella indicata in epigrafe con la quale chiedeva il pagamento di IVA dell'anno
2017 per euro 12.613,00, sanzioni IVA per euro 3.783,90, interessi per euro
1.368,56, ed ulteriori interessi fino alla consegna del ruolo per euro 413,29.
IVA dichiarato dal contribuente pari ad euro 12.613,00.
In data 02/11/2021, il ricorrente ha ricevuto altresì la notifica dell'avviso di irregolarità per IVA 2018, anno di imposta 2017 con il quale l'Agenzia delle Entrate
ha richiesto presunte maggiori somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA presentata per l'anno di imposta 2017. Tali
somme ad avviso del ricorrente non risultano dovute in quanto l'avviso non ha tenuto conto della liquidazione della dichiarazione integrativa dell'IVA 2017, per il 2016, presentata dal ricorrente in data 01/06/2018 dalla quale emergeva il credito di euro 12.613,00. In sostanza, il controllo automatizzato della liquidazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2017 considera quale dichiarazione dell'anno precedente la prima dichiarazione IVA per l'anno
2016 presentata dal ricorrente che riporta un debito da versare di euro
4.279,00, e non invece, la dichiarazione integrativa presentata in data
1.6.2018 che chiude con un credito di euro 12.613,00.
Successivamente, il ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela che veniva dall'ufficio perfezionata con un provvedimento di sgravio parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte esaminati gli atti rileva che successivamente al provvedimento di sgravio parziale è stata presentata dal ricorrente istanza di definizione delle liti fiscali pendenti e che in seguito ai correlati versamenti veniva prodotta richiesta di declaratoria di estinzione della lite per cessazione della materia del contendere .
P.Q.M.
.La Corte di giustizia Tributaria di 1 Grado di Cosenza così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere disponendo altresì per la compensazione delle spese di lite .
Cosi deciso in Cosenza 17/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
LO FEUDO GIUSEPPE, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2426/2023 depositato il 12/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022837041000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in Atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione
della Provincia di Cosenza, su incarico dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Cosenza, emetteva e notificava al ricorrente la cartella indicata in epigrafe con la quale chiedeva il pagamento di IVA dell'anno
2017 per euro 12.613,00, sanzioni IVA per euro 3.783,90, interessi per euro
1.368,56, ed ulteriori interessi fino alla consegna del ruolo per euro 413,29.
IVA dichiarato dal contribuente pari ad euro 12.613,00.
In data 02/11/2021, il ricorrente ha ricevuto altresì la notifica dell'avviso di irregolarità per IVA 2018, anno di imposta 2017 con il quale l'Agenzia delle Entrate
ha richiesto presunte maggiori somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA presentata per l'anno di imposta 2017. Tali
somme ad avviso del ricorrente non risultano dovute in quanto l'avviso non ha tenuto conto della liquidazione della dichiarazione integrativa dell'IVA 2017, per il 2016, presentata dal ricorrente in data 01/06/2018 dalla quale emergeva il credito di euro 12.613,00. In sostanza, il controllo automatizzato della liquidazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2017 considera quale dichiarazione dell'anno precedente la prima dichiarazione IVA per l'anno
2016 presentata dal ricorrente che riporta un debito da versare di euro
4.279,00, e non invece, la dichiarazione integrativa presentata in data
1.6.2018 che chiude con un credito di euro 12.613,00.
Successivamente, il ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela che veniva dall'ufficio perfezionata con un provvedimento di sgravio parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte esaminati gli atti rileva che successivamente al provvedimento di sgravio parziale è stata presentata dal ricorrente istanza di definizione delle liti fiscali pendenti e che in seguito ai correlati versamenti veniva prodotta richiesta di declaratoria di estinzione della lite per cessazione della materia del contendere .
P.Q.M.
.La Corte di giustizia Tributaria di 1 Grado di Cosenza così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere disponendo altresì per la compensazione delle spese di lite .
Cosi deciso in Cosenza 17/12/2025