Articolo 3 della Legge 19 gennaio 1998, n. 8
Articolo 2
Versione
4 febbraio 1998
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1998
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