CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 673/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE Parte_1 C.F._1
DELLE CURTI, elettivamente domiciliato in VIA VIA MASSIMO GAGLIONE N. 30B CE
CI presso il difensore appellante contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERICA Parte_3 C.F._5
DA IA PP e dell'avv. FABRIZIO RIGHIN, elettivamente domiciliati in VIALE RANDI
92 VE presso il difensore avv. ERICA DA IA PP appellati oggetto: responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 14 Conclusioni per : Parte_1
In via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello ritenga di non dover accogliere la domanda accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma della Ordinanza n.
1055/2024 del Tribunale di Milano del 13.02.2025, emessa dal Giudice Dott. Damiano Spera, pubblicata il 13.02.2025, nella causa recante n. 9106/2023 R.G. notificata in data 01.03.2025 accogliere tutte le conclusioni sia avanzate in prime cure, nonché con il presente atto e, conseguentemente ridurre il quantum debeatur in conformità ai principi giurisprudenziali richiamati, rigettare la domanda risarcitoria a favore dei familiari per insussistenza di prove concrete del danno non patrimoniale e ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione delle concause preesistenti e computare correttamente la provvisionale già versata
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede, anche alla luce le ulteriori richieste istruttorie che verranno formulate all'esito della costituzione della controparte, rinnovarsi la CTU in quanto carente in ogni aspetto per tutti i motivi come sopra delineati ovvero, in via subordinata, di essere autorizzati a riconvocare il CTU per rivalutare gli aspetti lacunosi nella consulenza depositata nel giudizio di primo grado.
Conclusioni per , Controparte_1 CP_2 Parte_2
Parte_3
Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e quali genitori di CP_2 Parte_2 Parte_3 CP_2 quale fratello di convenivano davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 CP_2
, chiedendone la condanna al ristoro dei rispettivi danni dagli stessi Parte_1 sofferti in dipendenza del fatto illecito costituito dall'abuso sessuale consumato nell'agosto CP_ 2013 ai danni dell'allora minore di anni 14, In particolare, la sentenza emessa dal
Tribunale di Ravenna n. 1300 del 2018, divenuta irrevocabile, aveva ritenuto Parte_1
pagina 2 di 14 responsabile del reato a lui ascritto e, quindi, consentiva di ritenere provato il fatto Pt_1 illecito. In particolare, era stato accertato che nell'agosto 2013, Parte_1 costringeva a compiere e subire atti sessuali, nei termini cristallizzati nel capo di CP_2 imputazione che si seguito si riporta: “si trovava nel letto insieme alla minore, dopo aver cercato di toglierle le mutandine, si denudava, prendeva la mano della p.o. avvicinandola al pene e facendole toccare la di lui zona genitale, le spingeva la testa fino a farle sfiorare, con il mento, il di lui organo genitale, le leccava l'orecchio, le toccava il seno e la spalla e la baciava in varie parti del corpo”. Il Tribunale di Ravenna, mentre aveva assolto il in Parte_1 relazione ad altre violenze sessuali non oggetto del presente giudizio, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, , liquidando a titolo di CP_2 Parte_2 Parte_3 provvisionale la somma di euro 7.000,00.
2. Il giudice di primo grado, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., osservava che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed, infine, in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno. Alla luce delle risultanze penali versate in atti, non sussisteva alcun dubbio sulla responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché dell'art. 185 c.p., in relazione al fatto oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni della disposta CTU medico – legale, il giudice condannava il resistente al pagamento, in favore di della complessiva somma di CP_2
€ 57.047,00, della somma di € 10.000,00 in favore di ciascuno dei genitori e di € 6.500,00 in favore del fratello della vittima, oltre agli interessi come specificato in motivazione. La quantificazione in favore di teneva conto, oltre che degli accertamenti peritali, CP_2 anche della lesione della libertà sessuale, con detrazione della provvisionale pagata dal
[...]
per € 7.427,00 che, rivalutata alla data della decisione, era pari ad € 8.727,00. Pt_1
3. Avverso l'ordinanza emessa in data 13.2.2025 proponeva gravame , Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande spiegate o, quanto meno, una sensibile riduzione degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio.
4. Le parti appellate chiedevano il rigetto del gravame.
pagina 3 di 14 5. All'udienza di prima comparizione del 16 settembre 2025 la parte appellante rinunciava alla chiesta sospensiva e la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. per l'udienza del 18 novembre 2025, con concessione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erroneità della motivazione in ordine all'an debeatur;
b. erronea quantificazione del danno biologico e non patrimoniale per violazione del principio di unitarietà del risarcimento;
c. erronea valutazione del danno non patrimoniale dei familiari;
d. erronea, mancata considerazione delle concause preesistenti e della provvisionale versata in sede penale.
7. Con il motivo sub a), la difesa della parte impugnante osserva che, a prescindere dall'efficacia della sentenza penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p., il giudice civile è comunque tenuto ad operare una valutazione autonoma ed indipendente in ordine all'effettiva sussistenza del danno subito dalle parti ricorrenti, con particolare riguardo al nesso causale tra fatto illecito e conseguenze pregiudizievoli lamentate. Trasfondendo tale considerazione nel caso in esame, era evidente l'insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il danno lamentato, avendo il giudice omesso di valutare l'effettiva incidenza degli eventi accertati in ambito penale nella vita e nel patrimonio relazionale di CP_2
8. Con il motivo sub b), la difesa del sottolinea, in primo luogo, il dato fondamentale Parte_1 costituito dall'assenza di documentazione clinica dal termine dell'inabilità sino al momento della disposta consulenza tecnica ufficiale, depositata in data 8.2.2024. Ebbene, proprio una tale carenza, ad avviso dell'appellante, non può che incidere negativamente sul principio di certezza del danno. In secondo luogo, il riconoscimento della somma di € 20.000,00 per la lesione della libertà sessuale si pone in contrasto con il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, conducendo ad inaccettabili duplicazioni. In terzo luogo, il giudice di prime cure ha errato nella valutazione del danno, dal momento che avrebbe dovuto procedere ad una valutazione del danno in termini differenziali: ed, invero, come chiarito dai giudici di legittimità, se un paziente si trova già in una situazione di compromissione fisica, di questa deve tenersi conto nella valutazione scaturente da quel determinato fatto illecito. Nel caso in verifica,
pagina 4 di 14 era già portatrice di problematiche personali legate all'ambiente familiare, con il CP_2 che non era corretto attribuire al il danno biologico nella sua complessità. Parte_1
9. Con il motivo sub c), la difesa dell'impugnante osserva che il giudice di prime cure in modo del tutto apodittico ha riconosciuto il danno in capo ai familiari, nonostante il contesto relazionale non armonioso, come anche risultante dalla C.T.U. e, dunque, in difetto di qualsivoglia elemento probatorio.
10. Quanto al motivo sub d), l'appellante osserva che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato l'incidenza delle concause preesistenti, quali i difficili rapporti familiari, la provvisionale riconosciuta in sede penale e gli interessi legali.
11. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a), b), d). I primi motivi a), b), d) a supporto del gravame, afferendo alla sfera giuridica di vanno trattati congiuntamente e, CP_2 premessa la non contestazione della materialità del fatto – come pacificamente risultante dalla sentenza n. 1300/2018 emessa dal Tribunale di Ravenna, confermata dalla sentenza n.
3226/2020 della Corte d'Appello di Bologna passata in giudicato (doc. n. 1 di parte ricorrente in primo grado) – impongono una sintesi delle considerazioni espresse dai C.T.U. dott.
[...]
e dott. Persona_1 Persona_2
12. Il quesito peritale era del seguente tenore: “esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata
, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro CP_2 eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente: descrivano i CTU, la sintomatologia soggettiva del periziando: accertino i CTU a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo;
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con i fatti accertati nei procedimenti penali di cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando:
1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi o limitati;
3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad es.: se in anestesia generale o locale):
5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;
6. la necessità di terapie continuative e/o di
pagina 5 di 14 presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
7. gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie con creta;
8. alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), dicano in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente, lievissima, lieve, me dia, elevata, elevatissima;
c) la sussistenza di eventuali postumi permanenti , precisandone
l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico relazionale); In tutte le ipotesi di micropermanenti (invalidità dall'1% al 9%), i CTU dovranno fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in C.U. n. 211 dell'11.9.2023; in tutte le altre ipotesi
(invalidità dal 10% al 100%), i CTU indicheranno i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento
(baréme); Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel baréme adottato, spieghino le ragioni per le quali hanno ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/ dinamico-relazionale permanente. Precisino altresì in ogni caso i CTU, in relazione all'invalidità permanente:
1. se il soggetto sia o meno in rado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sufl “fare quotidiano”;
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;
3. quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
4. se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, alla osservazione di persone terze;
5. la necessità (occasionale o continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
6. gli ulteriori elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fatti specie concreta;
7. alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), dicano in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente, lievissima, lieve, me dia, elevata, elevatissima;
d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”.
13. E' utile riportare, anche sinteticamente, la storia della bambina prima e della ragazza poi.
[...]
in occasione del colloquio del 30.10.2023, riportava gli spostamenti familiari CP_2 sopportati da bambina, nata a [...] e trasferitasi a Ravenna, ove aveva frequentato la scuola pagina 6 di 14 media inferiore e, in particolare, trasferitasi a casa del padre, a motivo di un ricovero della madre, ricovero di cui ignorava le ragioni in modo dettagliato, ancora nella fase adulta, all'epoca della stessa CTU. Era emersa anche la separazione dei genitori quando la stessa aveva un anno e la comparsa di un nuovo compagno della madre, rimasto per 11 anni nella loro vita e che le aveva insegnato a camminare. In particolare, i C.T.U. riportano le frasi pronunciate da a proposito dei genitori nei seguenti termini: “della mamma non dice CP_2 assolutamente nulla tanto che è proprio difficile capire che tipo di madre fosse o come lei
l'abbia vissuta nei primi anni di vita;
del padre dice di non avere un grande rapporto con lui adesso forse perché in passato non c'è stato e quando le chiedo: 'ha ricordi di lei con il suo papà?' la Sig.ra risponde: 'onestamente non ci ho mai pensato ma non ho CP_2 ricordi….Non mi ricordo di aver passato dei momenti con mio papà da piccola'. Del compagno della mamma dice di aver saputo che con lei aveva un bel rapporto ma non è in grado di descrivere come lei se lo ricorda o che tipo di relazione c'era tra la Sig.ra da piccola e quest'uomo. L'unica persona con cui la Sig.ra mostra di aver avuto un legame saldo è il fratello più grande che descrive come un punto di riferimento sicuro per lei sin da quando era bambina e viene definito dalla Sig.ra come 'l'uomo della sua vita'. Del fratello dice CP_2 anche che non è come gli altri ragazzi perché l'ha sempre protetta e le ha sempre dato buoni consigli”. Proseguono poi i C.T.U., sottolineando che è stata una bambina ed una CP_2 ragazza poi che, pur non avendo dato grossi problemi ai genitori, aveva vissuto grandi momenti di solitudine in un mondo adulto caratterizzato da frequenti cambiamenti, non accompagnati da spiegazioni alla minore. Ed è in questo contesto che la vittima affermava che i genitori, pur venuti a conoscenza degli atteggiamenti dell'amico di famiglia, , non avevano Parte_1 pensato a far affrontare alla figlia un percorso di psicoterapia rispetto all'accaduto, tanto che la CP_ stessa affermava davanti ai C.T.U. che la sua vita affettiva e sessuale non aveva risentito di tali eventi. In occasione del colloquio del 13.11.2023, raccontava che, a CP_2 differenza del fratello, durante gli anni delle scuole superiori (scuola alberghiera da cui era uscita con il massimo dei voti) non usciva spesso, anche perché la scuola era a Cervia ed ella abitava a Ravenna, dunque, non nella stessa città dei compagni. Riguardo al periodo tra i 14 ed i CP_ 18 anni, parlava di un'amica di Milano e di una ragazza di Imola di cui era innamorata, sottolineando la fatica di parlare di quanto accaduto e dimostrando, invece, spirito intraprendente ed autonomo sul fronte lavorativo. Nel terzo incontro del 24 novembre 2023, la pagina 7 di 14 giovane donna si era lamentata della lunghezza delle operazioni peritali ed i C.T.U. avevano infine concordato, come sin dall'inizio delle operazioni, di soprassedere all'esecuzione di test.
Nelle conclusioni i C.T.U. hanno evidenziato che aveva compensato, con buone CP_2 capacità, vissuti disturbanti rispetto a diversi episodi dolorosi della sua vita durante l'età evolutiva, utilizzando la sua intelligenza, ma non si era concessa di riconoscere il valore fortemente traumatico di quanto subito da parte del , tendendo, invece a minimizzare Parte_1
l'accaduto e negando gli aspetti dolorosi “salvo poi riconoscere in sé una rabbia poco controllata”. I C.T.U. hanno quindi dato conto che non sono emersi elementi sufficienti per una valutazione di PTDS né acuto, né cronico, proprio perché la non era mai stata presa in CP_2 cura da uno psicoterapeuta;
come non erano emerse esagerate risposte di allarme, difficoltà nel sonno, pensieri negativi su di sé, incapacità di ricordare importanti aspetti dell'evento, sentimenti di distacco da sé o dagli altri o problemi di concentrazione. Tali risultanze vanno inserite, ad avviso dei C.T.U., in un contesto familiare gravato da molteplici problematiche legate sia alla salute della madre, sia alla mancanza di coesione del nucleo familiare, all'alternanza di compagni, alla scarsa attenzione dei genitori alle problematiche della figlia, all'inevitabile carenza affettiva. In sostanza, era emerso un disturbo oppositivo provocatorio
DSM - 5 di grado lieve, determinato dalla storia familiare in cui erano venuti ad interagire gli abusi subiti. I C.T.U. hanno quantificato in mesi 6 l'inabilità temporanea parziale al 16% con grado di sofferenza lievissima. Quanto alla domanda sul perché non avesse affrontato un percorso di psicoterapia, la periziata ha dichiarato di ritenere di non averne avuto bisogno e di non aver voluto affrontare tale discorso con la madre. Quanto al danno biologico dinamico – relazionale, la quantificazione si è assestata sul 15% con grado di sofferenza correlato assente ed assenti spese mediche connesse;
i CTU hanno, peraltro, ipotizzato spese mediche future per un percorso psicoterapeutico di almeno due anni, con cadenza di sedute settimanali e previsione di relativo costo di circa euro 7.040,00.
14. Quanto alle osservazioni del C.T.P. di parte resistente dott. e di parte ricorrente dott. Per_3
, secondo cui i C.T.U. avrebbero costruito la diagnosi in base a sensibilità personali Per_4 non supportate da metodi scientifici, i C.T.U. hanno esposto che “lo studio del trauma psicologico iniziò quando scoprì che tutte le sue prime diciotto pazienti isteriche erano Per_5 state abusate sessualmente da bambine. Egli sentì di aver fatto un enorme scoperta, ma quando ne parlò, il mondo scientifico di allora non era pronto ad ascoltarlo.” Omissis ---Noi, dunque,
pagina 8 di 14 riteniamo che le esperienze sessuali infantili siano la condizione preliminare di base e, per così dire, la disposizione all'isteria e non producano sintomi isterici immediatamente ma, rimanendo inizialmente inattive esplicano un'azione patogena solo più tardi, quando, dopo la pubertà, vengono ridestate nella forma di ricordi inconsci. (1896,p.352).” “Ai giorni nostri la comunità scientifica ha riconosciuto l'enorme danno che arrecato da un abuso in età evolutiva in quanto il bambino ha totale fiducia nell'adulto, tanto da preferire dubitare di se stesso piuttosto che dell'adulto e questo meccanismo è per lui sopravvivenziale a tal punto che la
Signora racconta che nel primo episodio di abuso da parte del Signor CP_2 Parte_1 avvenuto d'estate in spiaggia quando aveva nove anni non ritenne opportuno riferirne ai genitori, non riuscendo bene a capire cosa stava succedendo;
e ciò nonostante la paziente descrivesse con estrema chiarezza il comportamento dell'amico di famiglia”. Ciò in quanto davanti ad episodi traumatici la mente di un bambino, essendo immatura e impreparata ad essere tradita da un adulto di fiducia, perviene a meccanismi di scissione e di dissociazione da eventi troppo disturbanti e questo permette ad una mente traumatizzata di difendersi da un'ansia eccessiva. Questi meccanismi spiegano il perché la signora diceva che tutto era CP_2 andato bene pur dopo detti abusi, ma – come evidenziato dai C.T.U. – mentre diceva ciò piangeva ed assumeva ancora prima un atteggiamento aggressivo ed indisponente.
15. Le sopra esposte risultanze dimostrano in modo incontrovertibile che il disturbo legato alla regolazione emotiva era diretta conseguenza dell'abuso subito, il tutto contestualizzato in un ambiente familiare non favorevole all'armonioso sviluppo relazionale della minore. E', peraltro, di tutta evidenza che le difficoltà legate al contesto familiare non valgono ad escludere il carattere altamente pregiudizievole dell'abuso subito, la cui incidenza negativa non è certo confrontabile con anche le più complesse dinamiche familiari. Del resto, proprio il meccanismo difensivo posto in essere dalla minore dimostra una volta di più la dannosa incidenza di un fatto del genere, che compromette la naturale fiducia di un bambino nei confronti del modo adulto.
16. Con specifico riguardo al motivo sub b), le difficoltà di valutazione dovute non solo alla particolare tipologia di illecito, ma anche all'assenza di documentazione medica ( in ragione delle scelte operate dalla famiglia, anche in modo inconsapevole) non possono indurre ad una rideterminazione riduttiva del danno sofferto dalla minore. Al contrario, proprio la difficoltà di accertamento in ragione dell'atteggiamento talvolta oppositivo della periziata induce a ritenere pagina 9 di 14 dimostrata la gravità della compromissione psichica. Quanto al preteso carattere arbitrario della valutazione, è utile appunto un'attenta lettura delle premesse analitiche esposte dai C.T.U. per escludere qualsivoglia soggettivismo. Al contrario, la richiesta riduzione del danno è del tutto indimostrata e minimamente supportata da qualsiasi argomentazione concreta: a tale riguardo,
è sufficiente considerare che la difesa dell'appellante, lungi dall'esporre una critica scientificamente fondata, assume che il contesto familiare avrebbe dovuto indurre ad una riduzione della quota di danno ascrivibile all'abuso (cfr. in particolare, pag. 12 dell'atto di citazione in appello). Con specifico riguardo alla censurata duplicazione dei danni, con il riconoscimento della lesione della libertà sessuale, la Corte richiama i principi espressi dai giudici di legittimità che hanno riconosciuto la risarcibilità della violazione del diritto all'autodeterminazione, come ex multis risulta da Cass. civ. n. 26728/2018 secondo cui “in tema di omessa acquisizione del consenso medico informato, qualora risulti accertato, con riferimento alla sottoposizione di uno tra due coniugi ad intervento chirurgico, un peggioramento della salute inerente la sfera sessuale, rientrante nel rischio dell'intervento, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, l'altro coniuge che risenta in via immediata o riflessa del danno, in quanto incidente sulla sfera relazionale e sulla vita di coppia, ha diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del paziente” ed, ancora, in termini Cass. civ. n.
4682/2025, secondo cui “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei
pagina 10 di 14 sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito)”.
In termini del tutto sovrapponibili, quindi, il riconoscimento del danno scaturente dalla lesione della libertà sessuale non risulta seriamente contestabile, in quanto dotato di una sua autonomia, avente origine nel bene della salute, costituzionalmente garantito. Infine, dal punto di vista strettamente aritmetico, il giudice di primo grado ha correttamente tenuto conto della provvisionale corrisposta in sede penale, previa adeguata rivalutazione alla stregua dei principi di cui a Cass. civ. SU n. 1712/1995 che hanno avuto consolidato seguito come, ex multis, da
Cass. civ. n. 18243/2015.
17. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte reputa non meritevole di accoglimento la censura, posto che è dato consolidato e graniticamente condiviso quello per cui anche gli stretti congiunti soffrono il danno derivante dalla perdita o dal significativo deterioramento del rapporto parentale con il congiunto deceduto o gravemente danneggiato. A livello dello stretto nucleo familiare, infatti, è fondata la presunzione di estensione del danno ai genitori ed ai fratelli, in difetto di prova contraria ed a carico del danneggiante circa l'insussistenza di un significativo legame parentale, contrariamente all'id quod plerumque accidit. In tali termini, Cass. pen., n. 28732/2010 ha precisato che “il coniuge della persona offesa del reato di violenza sessuale è legittimato alla costituzione di parte civile in relazione alla lesione del diritto all'intangibilità del rapporto coniugale e dell'onore e dignità familiare”; ancora, Cass. pen., n. 38952/2007 ha osservato che “l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche in favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito”; ed, infine, ex multis, Cass. civ. n. 13540/2023 ha osservato che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal
2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”.
18. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, non vi è dubbio alcuno circa il danno sofferto dai genitori e dal fratello, non essendo agli atti alcun elemento fattuale di rilievo, tale da escludere la permanenza della relazione fisiologicamente esistente tra genitori e figli. Come non è in atti pagina 11 di 14 alcun elemento di segno opposto con riguardo al legame con il fratello, che, anzi, proprio dalla C.T.U., è risultato essere figura di preminente rilievo affettivo per CP_2
19. Per tutte le sopra esposte considerazioni, quindi, l'appello va respinto, con conferma integrale della decisione di primo grado. L'accertata soccombenza dell'appellante ne giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore delle parti appellate, avuto riguardo agli importi medi rapportati al valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi in secondo grado.
20. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 673/25 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano in data 13.2.2025;
II. condanna a rimborsare, in favore di , Parte_1 CP_2 Parte_2
e le spese processuali del grado, che liquida per Parte_3 Controparte_1 compensi in complessivi € 8.433,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_4 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 26.11.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 12 di 14 21.
pagina 13 di 14
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 673/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE Parte_1 C.F._1
DELLE CURTI, elettivamente domiciliato in VIA VIA MASSIMO GAGLIONE N. 30B CE
CI presso il difensore appellante contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERICA Parte_3 C.F._5
DA IA PP e dell'avv. FABRIZIO RIGHIN, elettivamente domiciliati in VIALE RANDI
92 VE presso il difensore avv. ERICA DA IA PP appellati oggetto: responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 14 Conclusioni per : Parte_1
In via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello ritenga di non dover accogliere la domanda accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma della Ordinanza n.
1055/2024 del Tribunale di Milano del 13.02.2025, emessa dal Giudice Dott. Damiano Spera, pubblicata il 13.02.2025, nella causa recante n. 9106/2023 R.G. notificata in data 01.03.2025 accogliere tutte le conclusioni sia avanzate in prime cure, nonché con il presente atto e, conseguentemente ridurre il quantum debeatur in conformità ai principi giurisprudenziali richiamati, rigettare la domanda risarcitoria a favore dei familiari per insussistenza di prove concrete del danno non patrimoniale e ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione delle concause preesistenti e computare correttamente la provvisionale già versata
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede, anche alla luce le ulteriori richieste istruttorie che verranno formulate all'esito della costituzione della controparte, rinnovarsi la CTU in quanto carente in ogni aspetto per tutti i motivi come sopra delineati ovvero, in via subordinata, di essere autorizzati a riconvocare il CTU per rivalutare gli aspetti lacunosi nella consulenza depositata nel giudizio di primo grado.
Conclusioni per , Controparte_1 CP_2 Parte_2
Parte_3
Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e quali genitori di CP_2 Parte_2 Parte_3 CP_2 quale fratello di convenivano davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 CP_2
, chiedendone la condanna al ristoro dei rispettivi danni dagli stessi Parte_1 sofferti in dipendenza del fatto illecito costituito dall'abuso sessuale consumato nell'agosto CP_ 2013 ai danni dell'allora minore di anni 14, In particolare, la sentenza emessa dal
Tribunale di Ravenna n. 1300 del 2018, divenuta irrevocabile, aveva ritenuto Parte_1
pagina 2 di 14 responsabile del reato a lui ascritto e, quindi, consentiva di ritenere provato il fatto Pt_1 illecito. In particolare, era stato accertato che nell'agosto 2013, Parte_1 costringeva a compiere e subire atti sessuali, nei termini cristallizzati nel capo di CP_2 imputazione che si seguito si riporta: “si trovava nel letto insieme alla minore, dopo aver cercato di toglierle le mutandine, si denudava, prendeva la mano della p.o. avvicinandola al pene e facendole toccare la di lui zona genitale, le spingeva la testa fino a farle sfiorare, con il mento, il di lui organo genitale, le leccava l'orecchio, le toccava il seno e la spalla e la baciava in varie parti del corpo”. Il Tribunale di Ravenna, mentre aveva assolto il in Parte_1 relazione ad altre violenze sessuali non oggetto del presente giudizio, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, , liquidando a titolo di CP_2 Parte_2 Parte_3 provvisionale la somma di euro 7.000,00.
2. Il giudice di primo grado, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., osservava che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed, infine, in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno. Alla luce delle risultanze penali versate in atti, non sussisteva alcun dubbio sulla responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché dell'art. 185 c.p., in relazione al fatto oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni della disposta CTU medico – legale, il giudice condannava il resistente al pagamento, in favore di della complessiva somma di CP_2
€ 57.047,00, della somma di € 10.000,00 in favore di ciascuno dei genitori e di € 6.500,00 in favore del fratello della vittima, oltre agli interessi come specificato in motivazione. La quantificazione in favore di teneva conto, oltre che degli accertamenti peritali, CP_2 anche della lesione della libertà sessuale, con detrazione della provvisionale pagata dal
[...]
per € 7.427,00 che, rivalutata alla data della decisione, era pari ad € 8.727,00. Pt_1
3. Avverso l'ordinanza emessa in data 13.2.2025 proponeva gravame , Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande spiegate o, quanto meno, una sensibile riduzione degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio.
4. Le parti appellate chiedevano il rigetto del gravame.
pagina 3 di 14 5. All'udienza di prima comparizione del 16 settembre 2025 la parte appellante rinunciava alla chiesta sospensiva e la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. per l'udienza del 18 novembre 2025, con concessione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erroneità della motivazione in ordine all'an debeatur;
b. erronea quantificazione del danno biologico e non patrimoniale per violazione del principio di unitarietà del risarcimento;
c. erronea valutazione del danno non patrimoniale dei familiari;
d. erronea, mancata considerazione delle concause preesistenti e della provvisionale versata in sede penale.
7. Con il motivo sub a), la difesa della parte impugnante osserva che, a prescindere dall'efficacia della sentenza penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p., il giudice civile è comunque tenuto ad operare una valutazione autonoma ed indipendente in ordine all'effettiva sussistenza del danno subito dalle parti ricorrenti, con particolare riguardo al nesso causale tra fatto illecito e conseguenze pregiudizievoli lamentate. Trasfondendo tale considerazione nel caso in esame, era evidente l'insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il danno lamentato, avendo il giudice omesso di valutare l'effettiva incidenza degli eventi accertati in ambito penale nella vita e nel patrimonio relazionale di CP_2
8. Con il motivo sub b), la difesa del sottolinea, in primo luogo, il dato fondamentale Parte_1 costituito dall'assenza di documentazione clinica dal termine dell'inabilità sino al momento della disposta consulenza tecnica ufficiale, depositata in data 8.2.2024. Ebbene, proprio una tale carenza, ad avviso dell'appellante, non può che incidere negativamente sul principio di certezza del danno. In secondo luogo, il riconoscimento della somma di € 20.000,00 per la lesione della libertà sessuale si pone in contrasto con il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, conducendo ad inaccettabili duplicazioni. In terzo luogo, il giudice di prime cure ha errato nella valutazione del danno, dal momento che avrebbe dovuto procedere ad una valutazione del danno in termini differenziali: ed, invero, come chiarito dai giudici di legittimità, se un paziente si trova già in una situazione di compromissione fisica, di questa deve tenersi conto nella valutazione scaturente da quel determinato fatto illecito. Nel caso in verifica,
pagina 4 di 14 era già portatrice di problematiche personali legate all'ambiente familiare, con il CP_2 che non era corretto attribuire al il danno biologico nella sua complessità. Parte_1
9. Con il motivo sub c), la difesa dell'impugnante osserva che il giudice di prime cure in modo del tutto apodittico ha riconosciuto il danno in capo ai familiari, nonostante il contesto relazionale non armonioso, come anche risultante dalla C.T.U. e, dunque, in difetto di qualsivoglia elemento probatorio.
10. Quanto al motivo sub d), l'appellante osserva che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato l'incidenza delle concause preesistenti, quali i difficili rapporti familiari, la provvisionale riconosciuta in sede penale e gli interessi legali.
11. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a), b), d). I primi motivi a), b), d) a supporto del gravame, afferendo alla sfera giuridica di vanno trattati congiuntamente e, CP_2 premessa la non contestazione della materialità del fatto – come pacificamente risultante dalla sentenza n. 1300/2018 emessa dal Tribunale di Ravenna, confermata dalla sentenza n.
3226/2020 della Corte d'Appello di Bologna passata in giudicato (doc. n. 1 di parte ricorrente in primo grado) – impongono una sintesi delle considerazioni espresse dai C.T.U. dott.
[...]
e dott. Persona_1 Persona_2
12. Il quesito peritale era del seguente tenore: “esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata
, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro CP_2 eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente: descrivano i CTU, la sintomatologia soggettiva del periziando: accertino i CTU a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo;
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con i fatti accertati nei procedimenti penali di cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando:
1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi o limitati;
3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad es.: se in anestesia generale o locale):
5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;
6. la necessità di terapie continuative e/o di
pagina 5 di 14 presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
7. gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie con creta;
8. alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), dicano in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente, lievissima, lieve, me dia, elevata, elevatissima;
c) la sussistenza di eventuali postumi permanenti , precisandone
l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico relazionale); In tutte le ipotesi di micropermanenti (invalidità dall'1% al 9%), i CTU dovranno fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in C.U. n. 211 dell'11.9.2023; in tutte le altre ipotesi
(invalidità dal 10% al 100%), i CTU indicheranno i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento
(baréme); Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel baréme adottato, spieghino le ragioni per le quali hanno ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/ dinamico-relazionale permanente. Precisino altresì in ogni caso i CTU, in relazione all'invalidità permanente:
1. se il soggetto sia o meno in rado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sufl “fare quotidiano”;
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;
3. quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
4. se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, alla osservazione di persone terze;
5. la necessità (occasionale o continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
6. gli ulteriori elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fatti specie concreta;
7. alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), dicano in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente, lievissima, lieve, me dia, elevata, elevatissima;
d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”.
13. E' utile riportare, anche sinteticamente, la storia della bambina prima e della ragazza poi.
[...]
in occasione del colloquio del 30.10.2023, riportava gli spostamenti familiari CP_2 sopportati da bambina, nata a [...] e trasferitasi a Ravenna, ove aveva frequentato la scuola pagina 6 di 14 media inferiore e, in particolare, trasferitasi a casa del padre, a motivo di un ricovero della madre, ricovero di cui ignorava le ragioni in modo dettagliato, ancora nella fase adulta, all'epoca della stessa CTU. Era emersa anche la separazione dei genitori quando la stessa aveva un anno e la comparsa di un nuovo compagno della madre, rimasto per 11 anni nella loro vita e che le aveva insegnato a camminare. In particolare, i C.T.U. riportano le frasi pronunciate da a proposito dei genitori nei seguenti termini: “della mamma non dice CP_2 assolutamente nulla tanto che è proprio difficile capire che tipo di madre fosse o come lei
l'abbia vissuta nei primi anni di vita;
del padre dice di non avere un grande rapporto con lui adesso forse perché in passato non c'è stato e quando le chiedo: 'ha ricordi di lei con il suo papà?' la Sig.ra risponde: 'onestamente non ci ho mai pensato ma non ho CP_2 ricordi….Non mi ricordo di aver passato dei momenti con mio papà da piccola'. Del compagno della mamma dice di aver saputo che con lei aveva un bel rapporto ma non è in grado di descrivere come lei se lo ricorda o che tipo di relazione c'era tra la Sig.ra da piccola e quest'uomo. L'unica persona con cui la Sig.ra mostra di aver avuto un legame saldo è il fratello più grande che descrive come un punto di riferimento sicuro per lei sin da quando era bambina e viene definito dalla Sig.ra come 'l'uomo della sua vita'. Del fratello dice CP_2 anche che non è come gli altri ragazzi perché l'ha sempre protetta e le ha sempre dato buoni consigli”. Proseguono poi i C.T.U., sottolineando che è stata una bambina ed una CP_2 ragazza poi che, pur non avendo dato grossi problemi ai genitori, aveva vissuto grandi momenti di solitudine in un mondo adulto caratterizzato da frequenti cambiamenti, non accompagnati da spiegazioni alla minore. Ed è in questo contesto che la vittima affermava che i genitori, pur venuti a conoscenza degli atteggiamenti dell'amico di famiglia, , non avevano Parte_1 pensato a far affrontare alla figlia un percorso di psicoterapia rispetto all'accaduto, tanto che la CP_ stessa affermava davanti ai C.T.U. che la sua vita affettiva e sessuale non aveva risentito di tali eventi. In occasione del colloquio del 13.11.2023, raccontava che, a CP_2 differenza del fratello, durante gli anni delle scuole superiori (scuola alberghiera da cui era uscita con il massimo dei voti) non usciva spesso, anche perché la scuola era a Cervia ed ella abitava a Ravenna, dunque, non nella stessa città dei compagni. Riguardo al periodo tra i 14 ed i CP_ 18 anni, parlava di un'amica di Milano e di una ragazza di Imola di cui era innamorata, sottolineando la fatica di parlare di quanto accaduto e dimostrando, invece, spirito intraprendente ed autonomo sul fronte lavorativo. Nel terzo incontro del 24 novembre 2023, la pagina 7 di 14 giovane donna si era lamentata della lunghezza delle operazioni peritali ed i C.T.U. avevano infine concordato, come sin dall'inizio delle operazioni, di soprassedere all'esecuzione di test.
Nelle conclusioni i C.T.U. hanno evidenziato che aveva compensato, con buone CP_2 capacità, vissuti disturbanti rispetto a diversi episodi dolorosi della sua vita durante l'età evolutiva, utilizzando la sua intelligenza, ma non si era concessa di riconoscere il valore fortemente traumatico di quanto subito da parte del , tendendo, invece a minimizzare Parte_1
l'accaduto e negando gli aspetti dolorosi “salvo poi riconoscere in sé una rabbia poco controllata”. I C.T.U. hanno quindi dato conto che non sono emersi elementi sufficienti per una valutazione di PTDS né acuto, né cronico, proprio perché la non era mai stata presa in CP_2 cura da uno psicoterapeuta;
come non erano emerse esagerate risposte di allarme, difficoltà nel sonno, pensieri negativi su di sé, incapacità di ricordare importanti aspetti dell'evento, sentimenti di distacco da sé o dagli altri o problemi di concentrazione. Tali risultanze vanno inserite, ad avviso dei C.T.U., in un contesto familiare gravato da molteplici problematiche legate sia alla salute della madre, sia alla mancanza di coesione del nucleo familiare, all'alternanza di compagni, alla scarsa attenzione dei genitori alle problematiche della figlia, all'inevitabile carenza affettiva. In sostanza, era emerso un disturbo oppositivo provocatorio
DSM - 5 di grado lieve, determinato dalla storia familiare in cui erano venuti ad interagire gli abusi subiti. I C.T.U. hanno quantificato in mesi 6 l'inabilità temporanea parziale al 16% con grado di sofferenza lievissima. Quanto alla domanda sul perché non avesse affrontato un percorso di psicoterapia, la periziata ha dichiarato di ritenere di non averne avuto bisogno e di non aver voluto affrontare tale discorso con la madre. Quanto al danno biologico dinamico – relazionale, la quantificazione si è assestata sul 15% con grado di sofferenza correlato assente ed assenti spese mediche connesse;
i CTU hanno, peraltro, ipotizzato spese mediche future per un percorso psicoterapeutico di almeno due anni, con cadenza di sedute settimanali e previsione di relativo costo di circa euro 7.040,00.
14. Quanto alle osservazioni del C.T.P. di parte resistente dott. e di parte ricorrente dott. Per_3
, secondo cui i C.T.U. avrebbero costruito la diagnosi in base a sensibilità personali Per_4 non supportate da metodi scientifici, i C.T.U. hanno esposto che “lo studio del trauma psicologico iniziò quando scoprì che tutte le sue prime diciotto pazienti isteriche erano Per_5 state abusate sessualmente da bambine. Egli sentì di aver fatto un enorme scoperta, ma quando ne parlò, il mondo scientifico di allora non era pronto ad ascoltarlo.” Omissis ---Noi, dunque,
pagina 8 di 14 riteniamo che le esperienze sessuali infantili siano la condizione preliminare di base e, per così dire, la disposizione all'isteria e non producano sintomi isterici immediatamente ma, rimanendo inizialmente inattive esplicano un'azione patogena solo più tardi, quando, dopo la pubertà, vengono ridestate nella forma di ricordi inconsci. (1896,p.352).” “Ai giorni nostri la comunità scientifica ha riconosciuto l'enorme danno che arrecato da un abuso in età evolutiva in quanto il bambino ha totale fiducia nell'adulto, tanto da preferire dubitare di se stesso piuttosto che dell'adulto e questo meccanismo è per lui sopravvivenziale a tal punto che la
Signora racconta che nel primo episodio di abuso da parte del Signor CP_2 Parte_1 avvenuto d'estate in spiaggia quando aveva nove anni non ritenne opportuno riferirne ai genitori, non riuscendo bene a capire cosa stava succedendo;
e ciò nonostante la paziente descrivesse con estrema chiarezza il comportamento dell'amico di famiglia”. Ciò in quanto davanti ad episodi traumatici la mente di un bambino, essendo immatura e impreparata ad essere tradita da un adulto di fiducia, perviene a meccanismi di scissione e di dissociazione da eventi troppo disturbanti e questo permette ad una mente traumatizzata di difendersi da un'ansia eccessiva. Questi meccanismi spiegano il perché la signora diceva che tutto era CP_2 andato bene pur dopo detti abusi, ma – come evidenziato dai C.T.U. – mentre diceva ciò piangeva ed assumeva ancora prima un atteggiamento aggressivo ed indisponente.
15. Le sopra esposte risultanze dimostrano in modo incontrovertibile che il disturbo legato alla regolazione emotiva era diretta conseguenza dell'abuso subito, il tutto contestualizzato in un ambiente familiare non favorevole all'armonioso sviluppo relazionale della minore. E', peraltro, di tutta evidenza che le difficoltà legate al contesto familiare non valgono ad escludere il carattere altamente pregiudizievole dell'abuso subito, la cui incidenza negativa non è certo confrontabile con anche le più complesse dinamiche familiari. Del resto, proprio il meccanismo difensivo posto in essere dalla minore dimostra una volta di più la dannosa incidenza di un fatto del genere, che compromette la naturale fiducia di un bambino nei confronti del modo adulto.
16. Con specifico riguardo al motivo sub b), le difficoltà di valutazione dovute non solo alla particolare tipologia di illecito, ma anche all'assenza di documentazione medica ( in ragione delle scelte operate dalla famiglia, anche in modo inconsapevole) non possono indurre ad una rideterminazione riduttiva del danno sofferto dalla minore. Al contrario, proprio la difficoltà di accertamento in ragione dell'atteggiamento talvolta oppositivo della periziata induce a ritenere pagina 9 di 14 dimostrata la gravità della compromissione psichica. Quanto al preteso carattere arbitrario della valutazione, è utile appunto un'attenta lettura delle premesse analitiche esposte dai C.T.U. per escludere qualsivoglia soggettivismo. Al contrario, la richiesta riduzione del danno è del tutto indimostrata e minimamente supportata da qualsiasi argomentazione concreta: a tale riguardo,
è sufficiente considerare che la difesa dell'appellante, lungi dall'esporre una critica scientificamente fondata, assume che il contesto familiare avrebbe dovuto indurre ad una riduzione della quota di danno ascrivibile all'abuso (cfr. in particolare, pag. 12 dell'atto di citazione in appello). Con specifico riguardo alla censurata duplicazione dei danni, con il riconoscimento della lesione della libertà sessuale, la Corte richiama i principi espressi dai giudici di legittimità che hanno riconosciuto la risarcibilità della violazione del diritto all'autodeterminazione, come ex multis risulta da Cass. civ. n. 26728/2018 secondo cui “in tema di omessa acquisizione del consenso medico informato, qualora risulti accertato, con riferimento alla sottoposizione di uno tra due coniugi ad intervento chirurgico, un peggioramento della salute inerente la sfera sessuale, rientrante nel rischio dell'intervento, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, l'altro coniuge che risenta in via immediata o riflessa del danno, in quanto incidente sulla sfera relazionale e sulla vita di coppia, ha diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del paziente” ed, ancora, in termini Cass. civ. n.
4682/2025, secondo cui “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei
pagina 10 di 14 sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito)”.
In termini del tutto sovrapponibili, quindi, il riconoscimento del danno scaturente dalla lesione della libertà sessuale non risulta seriamente contestabile, in quanto dotato di una sua autonomia, avente origine nel bene della salute, costituzionalmente garantito. Infine, dal punto di vista strettamente aritmetico, il giudice di primo grado ha correttamente tenuto conto della provvisionale corrisposta in sede penale, previa adeguata rivalutazione alla stregua dei principi di cui a Cass. civ. SU n. 1712/1995 che hanno avuto consolidato seguito come, ex multis, da
Cass. civ. n. 18243/2015.
17. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte reputa non meritevole di accoglimento la censura, posto che è dato consolidato e graniticamente condiviso quello per cui anche gli stretti congiunti soffrono il danno derivante dalla perdita o dal significativo deterioramento del rapporto parentale con il congiunto deceduto o gravemente danneggiato. A livello dello stretto nucleo familiare, infatti, è fondata la presunzione di estensione del danno ai genitori ed ai fratelli, in difetto di prova contraria ed a carico del danneggiante circa l'insussistenza di un significativo legame parentale, contrariamente all'id quod plerumque accidit. In tali termini, Cass. pen., n. 28732/2010 ha precisato che “il coniuge della persona offesa del reato di violenza sessuale è legittimato alla costituzione di parte civile in relazione alla lesione del diritto all'intangibilità del rapporto coniugale e dell'onore e dignità familiare”; ancora, Cass. pen., n. 38952/2007 ha osservato che “l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche in favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito”; ed, infine, ex multis, Cass. civ. n. 13540/2023 ha osservato che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal
2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”.
18. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, non vi è dubbio alcuno circa il danno sofferto dai genitori e dal fratello, non essendo agli atti alcun elemento fattuale di rilievo, tale da escludere la permanenza della relazione fisiologicamente esistente tra genitori e figli. Come non è in atti pagina 11 di 14 alcun elemento di segno opposto con riguardo al legame con il fratello, che, anzi, proprio dalla C.T.U., è risultato essere figura di preminente rilievo affettivo per CP_2
19. Per tutte le sopra esposte considerazioni, quindi, l'appello va respinto, con conferma integrale della decisione di primo grado. L'accertata soccombenza dell'appellante ne giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore delle parti appellate, avuto riguardo agli importi medi rapportati al valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi in secondo grado.
20. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 673/25 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano in data 13.2.2025;
II. condanna a rimborsare, in favore di , Parte_1 CP_2 Parte_2
e le spese processuali del grado, che liquida per Parte_3 Controparte_1 compensi in complessivi € 8.433,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_4 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 26.11.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 12 di 14 21.
pagina 13 di 14
pagina 14 di 14