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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 466/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 3.3.2025 davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. LIDEO Francesca;
nessuno per parte convenuta.
Il giudice dà atto che sono stati riuniti al presente i fascicoli iscritti ai nn. 477/2024 e
495/2024.
L'avv. LIDEO insiste nelle domande come da singoli ricorsi e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate per ciascun ricorrente. Chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice informa le parti presenti che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
L'avv. LIDEO dà l'assenso alla lettura della sentenza anche in propria assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 466/2024 (+477/2024 e 495/2024) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 466/2024, 477/2024 e 495/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Verbania Piazzetta Natale Menotti, 2,
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Verbania (MI) nella Via Pietro Guglielmazzi, 86,
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_3 C.F._3
in Nicolosi (CT) nella Via San Nicola, 20,
, (c.f. nata a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
residente in [...], tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri,
Fabio Ganci e Francesca Lideo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Francesca Lideo in Verbania, Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
“come da singoli ricorsi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con distinti ricorsi depositati tra il 4.11.2024 e il 26.11.2024, le parti ricorrenti premesso di avere prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_1
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_2
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_3 , per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_4
chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al CP_1
pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, lamentando che l'esclusione dal beneficio degli insegnanti precari fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
invocavano, altresì, la clausola 6 del medesimo accordo quadro citato e gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.
Premesso il quadro normativo di riferimento, a sostegno delle argomentazioni di cui al ricorso, richiamavano, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del
27.10.2023 nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sesta Sezione del 18.05.2022 e, in termini generali, la giurisprudenza di merito che ha già accertato e dichiarato, in casi analoghi a quello in parola, il diritto del docente precario ad ottenere il bonus oggetto della domanda.
Il non si costituiva in giudizio e deve pertanto Controparte_1 considerarsi contumace.
I diversi ricorsi di contenuto sovrapponibile e vertenti su analoghe questioni di diritto e di fatto, sono stati riuniti all'odierna udienza;
quindi il procuratore delle parti ricorrenti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Le cause riunite, istruite su base documentale, sono state quindi discusse e decise all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Le domande proposte sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_1 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, di recente
Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382,
Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n.
136/2022; n. 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base della argomentazioni espresse, deve pertanto essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame delle fattispecie oggetto del presente giudizio, è incontestato e documentalmente provato che i ricorrenti abbiano concluso con il Controparte_1
contratti a tempo determinato per supplenze fino al termine delle attività scolastiche su orario completo negli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi (cfr. docc.
1.1 allegati ai ricorsi), senza che risulti il riconoscimento della “carta elettronica” di cui alla l. 107/2015.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve rilevarsi che i ricorrenti hanno prodotto il contratto a tempo determinato concluso per l'anno 2024/2025 a riprova dell'attualità del servizio.
Pertanto, facendo applicazione dei principi esposti, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per i seguenti anni:
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_1
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_2
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_3
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_4
e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento in favore degli stessi CP_1
ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dei seguenti importi nominali:
, € 500 Parte_1
, € 500 Parte_2
, € 500 Parte_3
, € 500 Parte_4
oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 466/2024, 477/2024 e
495/2024 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 500 CP_2 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di €
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € CP_2
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_4
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € CP_2
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in € 1.957 per competenze ed € 21,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 3.3.2025 Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 3.3.2025 davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. LIDEO Francesca;
nessuno per parte convenuta.
Il giudice dà atto che sono stati riuniti al presente i fascicoli iscritti ai nn. 477/2024 e
495/2024.
L'avv. LIDEO insiste nelle domande come da singoli ricorsi e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate per ciascun ricorrente. Chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice informa le parti presenti che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
L'avv. LIDEO dà l'assenso alla lettura della sentenza anche in propria assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 466/2024 (+477/2024 e 495/2024) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 466/2024, 477/2024 e 495/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Verbania Piazzetta Natale Menotti, 2,
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Verbania (MI) nella Via Pietro Guglielmazzi, 86,
, (c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_3 C.F._3
in Nicolosi (CT) nella Via San Nicola, 20,
, (c.f. nata a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
residente in [...], tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri,
Fabio Ganci e Francesca Lideo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Francesca Lideo in Verbania, Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
“come da singoli ricorsi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con distinti ricorsi depositati tra il 4.11.2024 e il 26.11.2024, le parti ricorrenti premesso di avere prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_1
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_2
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_3 , per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_4
chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al CP_1
pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, lamentando che l'esclusione dal beneficio degli insegnanti precari fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
invocavano, altresì, la clausola 6 del medesimo accordo quadro citato e gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.
Premesso il quadro normativo di riferimento, a sostegno delle argomentazioni di cui al ricorso, richiamavano, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del
27.10.2023 nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sesta Sezione del 18.05.2022 e, in termini generali, la giurisprudenza di merito che ha già accertato e dichiarato, in casi analoghi a quello in parola, il diritto del docente precario ad ottenere il bonus oggetto della domanda.
Il non si costituiva in giudizio e deve pertanto Controparte_1 considerarsi contumace.
I diversi ricorsi di contenuto sovrapponibile e vertenti su analoghe questioni di diritto e di fatto, sono stati riuniti all'odierna udienza;
quindi il procuratore delle parti ricorrenti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Le cause riunite, istruite su base documentale, sono state quindi discusse e decise all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Le domande proposte sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_1 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, di recente
Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382,
Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n.
136/2022; n. 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base della argomentazioni espresse, deve pertanto essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame delle fattispecie oggetto del presente giudizio, è incontestato e documentalmente provato che i ricorrenti abbiano concluso con il Controparte_1
contratti a tempo determinato per supplenze fino al termine delle attività scolastiche su orario completo negli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi (cfr. docc.
1.1 allegati ai ricorsi), senza che risulti il riconoscimento della “carta elettronica” di cui alla l. 107/2015.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve rilevarsi che i ricorrenti hanno prodotto il contratto a tempo determinato concluso per l'anno 2024/2025 a riprova dell'attualità del servizio.
Pertanto, facendo applicazione dei principi esposti, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per i seguenti anni:
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_1
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_2
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_3
, per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_4
e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento in favore degli stessi CP_1
ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dei seguenti importi nominali:
, € 500 Parte_1
, € 500 Parte_2
, € 500 Parte_3
, € 500 Parte_4
oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 466/2024, 477/2024 e
495/2024 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 500 CP_2 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di €
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € CP_2
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_4
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € CP_2
500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in € 1.957 per competenze ed € 21,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 3.3.2025 Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci