Art. 3.
Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 , modificato dall' art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 594 , ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 , modificato dall' art. 3-bis della legge 15 luglio 1950, n. 594 , e dal precedente art. 1, e' considerato utile ai fini della pensione.
L' art. 3-ter della legge 15 luglio 1950, n. 594 , e' abrogato.
Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 , modificato dall' art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 594 , ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 , modificato dall' art. 3-bis della legge 15 luglio 1950, n. 594 , e dal precedente art. 1, e' considerato utile ai fini della pensione.
L' art. 3-ter della legge 15 luglio 1950, n. 594 , e' abrogato.