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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/09/2025, n. 6721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6721 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 31223/2022 R.G.
promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
Stefania Pagano (c.f. ) e Vincenza Palmieri (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._3 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante principale – contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Lorenzo Colucci (c.f. ), presso il quale ha eletto domicilio in , C.F._5 Pt_1
Piazza Velasca n. 6, ora in , Vicolo Calusca n. 10/C (FAX: 02/55180271 – PEC: Pt_1
; Email_2
- appellato e appellante incidentale - con atto di citazione in appello notificato il giorno 28.7.2022;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 786/2022 del Giudice di Pace di , in data Pt_1
13.12.2021/14.2.2022, pronunciata nel procedimento RG 16058/2020, di accoglimento parziale dell'opposizione a ingiunzione di pagamento n. 20190430153280000089010;
conclusioni di parte appellante:
< rejectis,
- accogliere l'appello proposto dal e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza n. 786/2022 del Giudice di pace di , respingere tutte le domande Pt_1 originariamente proposte dal IG e, per l'effetto, confermare Controparte_1 integralmente l'ingiunzione di pagamento impugnata, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese;
- respingere l'appello incidentale proposto dal IG , in quanto inammissibile e CP_1 infondato.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.>> Pt_1
conclusioni di parte appellata:
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
Nel merito in via principale, respingere l'atto di gravame proposto dal Parte_1 perché non provato e infondato in fatto e in diritto;
ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza impugnata accertare l'illegittimità, erroneità e infondatezza dell'ingiunzione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti a essa prodromici e collegati per tutto quanto dedotto e documentato;
e, conseguentemente dichiarare l'annullamento dell'impugnata ordinanza di ingiunzione con ogni presupposta e/o consequenziale statuizione;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, ridurre l'importo dell'ordinanza di ingiunzione opposta con ogni presupposta e/o consequenziale statuizione ai soli verbali d'infrazione effettivamente notificati al sig. ; CP_1 in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga legittimi il provvedimento impugnato e rituali le notifiche dei verbali presupposti, ridurre l'importo ingiunto a una somma pari alla violazione più grave effettivamente accertata, aumentata del triplo;
In ogni caso con vittoria di competenze e di spese di giudizio;
e distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore. la liquidazione delle spese onorarie di causa per aver anticipato le prime e non ancora riscosso le seconde>>.
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 786/2022 del Giudice di Parte_1
Pace di Milano, in data 14.2.2022, pronunciata nel procedimento RG 16059/2020, con cui è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dal Sig. avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20190430153280000089010 notificata il 4.11.2019, adottata dal sulla base di 21 verbali di contestazione di violazioni del Codice Parte_1 della Strada, elencati e indicati come notificati nel provvedimento di ingiunzione ex r.d.
639/1910 oggetto dell'opposizione.
La sentenza impugnata ha affermato la ritualità della notifica dell'ingiunzione impugnata, nonché di tutti i verbali a essa sottesi, confermando l'ingiunzione n.
20190430153280000089010. Tuttavia il primo Giudice, ritenendo “sussistente la buona fede dell'opponente che plausibilmente non è venuto a conoscenza dei verbali presupposti”, ha ridotto “l'importo da pagare a Euro 3.825,50”, concesso dilazione del pagamento al
31.7.2022 e compensato le spese di lite.
3 L'appellante censura la decisione del GdP, di cui chiede la riforma, assumendo che la stessa sia errata nella parte in cui:
1) il Giudice di prime cure ha operato la riduzione degli importi delle sanzioni di cui ai verbali, benché questi fossero divenuti definitivamente intangibili per mancanza di tempestiva opposizione ex L. 689/81 e d.lgs. 150/2011;
2) ha immotivatamente ritenuto la buona fede dell'opponente, in netto contrasto logico rispetto all'affermazione di mancanza di prova della palese incapacità della madre del Sig.
; CP_1
3) ha violato l'art. 3 della L. 689/81 in tema di elemento soggettivo delle infrazioni cui è applicabile sanzione amministrativa, in quanto nel caso concreto l'opponente non avrebbe dato prova di elementi positivi idonei a dimostrare l'esistenza della propria buona fede.
L'appellato si è costituito nel presente giudizio di appello con Controparte_1 comparsa di risposta, contenente appello incidentale, depositata in data 14.3.2023.
Egli ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per essersi il limitato a riproporre le medesime argomentazioni esposte nel giudizio di Parte_1 primo grado.
Nel merito ha segnalato che l'opposto ha prodotto venti relate di notifica, mentre i verbali indicati a fondamento dell'ingiunzione di pagamento sono ventuno. Nessuna produzione si riferisce al verbale n. 8481067/2016, con la conseguenza che non può ritenersene perfezionata la notifica.
Altri due dei verbali presupposti (i verbali di accertamento n. 46707/2016 e n. 52556/2016) risulterebbero essere stati notificati ex art. 143 c.p.c. il 10.3.2016, ma le relate non contengono alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (Cass. n. 3073/2009), con conseguente nullità o inesistenza delle notificazioni così effettuate.
Inoltre, le quindici notifiche effettuate ex art. 140 c.p.c. (verbali nn. 127884/2016,
128837/2016,
191469/2016, 570665/2016, 633428/2016, 773381/2016, 848108/2016, 1063551/2016,
1077424/2016, 1081404/2016, 1107027/2016, 1107319/2016, 1112410/2016,
1167664/2016 e 1218425/2016) sarebbero nulle o inesistenti per carenze formali delle
4 relative relate (omissione delle date di spedizione e del bollo dell'ufficio postale di distribuzione) e due di queste (relative ai verbali di accertamento nn. 229356/2016 e
2296506/2016) non sarebbero corredate degli avvisi di ricevimento delle raccomandate.
Non avendo dunque il dimostrato la valida notificazione degli atti Parte_1 presupposti dall'ingiunzione opposta, secondo l'appellato non può negarsi che il Giudice di primo grado avesse il potere di jus dicere sul merito dei verbali di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata.
L'appellato sostiene inoltre che le condotte da lui poste in essere in un brevissimo lasso di tempo, tutte, presumibilmente, consistite nell'ingresso in ZTL, al varco di Piazza XXIV
Maggio, “al fine di rincasare col proprio veicolo presso la sua allora residenza di Corso di
Porta Ticinese n. 98”, siano state commesse per avere egli in buona fede ritenuto che il “pass residenti” di cui era titolare dal 9.6.2014 avesse durata di cinque anni.
ha altresì evidenziato di avere ricevuto, il 29.11.2022, notifica di Controparte_1 un'ulteriore ingiunzione di pagamento (anch'essa opposta) per verbali di accertamento asseritamente notificati a breve lasso di tempo rispetto a quelli richiamati nell'ingiunzione oggetto della presente opposizione, ciò che integra inammissibile frazionamento delle pretese del non giustificato da un interesse oggettivamente valutabile. Pt_1
Sulla base di quanto sopra ha chiesto rigettarsi l'appello proposto dal Controparte_1
. Parte_1
Egli ha inoltre proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 786/22 del GdP censurando e chiedendo la modifica della parte in cui è stata ritenuta la rituale notifica dei verbali prodromici all'ingiunzione impugnata, in realtà non perfezionatasi, salvo che per quanto concerne il verbale n. 1184795/2016, “ritirato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”, e nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica dell'ingiunzione opposta, consegnata a mani della
Sig.ra madre del convenuto, e soggetto incapace di intendere e di volere. Persona_1
Con altro motivo di appello incidentale ha impugnato la sentenza del Controparte_1
GdP nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo delle violazioni, nonostante la pure ritenuta buona fede dell'opponente, atteso che egli non sarebbe “venuto a conoscenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta e dei suoi verbali presupposti”.
5 Infine, con motivo di appello formulato in subordine, ha censurato la Controparte_1 sentenza di primo grado per avere omesso di fare applicazione dell'art. 8 co. 3 della L.
689/1981.
*
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da , in considerazione del fatto Controparte_1 che dall'atto introduttivo del si ricava agevolmente l'indicazione delle Parte_1 parti della sentenza del GdP impugnate, la diversa ricostruzione dei fatti proposta e la rilevanza di questa ai fini della decisione.
Quanto al merito dell'opposizione devoluta a questo giudice del gravame, deve osservarsi che ogni questione circa la validità della notificazione dell'ingiunzione n.
20190430153280000089010 non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione, atteso che tale ingiunzione è stata oggetto di opposizione sulla cui tempestività le parti non controvertono.
L'appello principale proposto dal è totalmente infondato, mentre deve Pt_1 Parte_1 essere accolto l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Dall'esame dei documenti prodotti dal in questo giudizio di appello sub Parte_1 all. 2 alla comparsa di costituzione avanti il Tribunale si ricava infatti che, eccezion fatta per i due verbali delle cui notifiche , costituendosi in appello, ha Controparte_1 riconosciuto il perfezionamento (n. 1167664/2016 e n. 1184795/2016: comp. risp., pagg. 7,
8 e 13), ed eccezion fatta altresì per i due verbali ritualmente notificati nel marzo 2016 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (n. 52566/2916 e n. 46707/2016), dopo che il messo notificatore aveva ricercato il destinatario all'indirizzo all'epoca risultante dai registri anagrafici (di
Corso di Porta Ticinese n. 98 – : doc. 3 appellato), senza reperirlo, essendo Pt_1
risultato “trasferito ignorasi dove”; eccetto che per questi quattro verbali – si CP_1 diceva – il non ha dato prova adeguata dell'avvenuto perfezionamento delle Pt_1 notifiche degli altri diciassette verbali elencati nell'ingiunzione opposta.
6 Deve infatti osservarsi che non risulta rinvenibile, tra i documenti di parte appellante principale, alcuna prova di attività di notifica del verbale n. 570220/2016.
Quanto alle notifiche di tutti gli altri verbali elencati nell'ingiunzione n.
20190430153280000089010, intraprese ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non vi è prova del rituale perfezionamento di esse, atteso che per nessuna di queste risulta allegato avviso di ricevimento, debitamente compilato, della raccomandata prevista dalla citata norma.
In considerazione di quanto sopra, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, l'ingiunzione opposta, emessa per importo errato, deve essere annullata.
La statuizione che precede, tuttavia, non esclude l'obbligo di questo giudice di pronunciarsi in ordine al merito della pretesa creditoria del : giusta il condivisibile Parte_1 insegnamento della Corte di Cassazione, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa creditoria con esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dal creditore e contrastati dal soggetto ingiunto.
Nella fattispecie, come osservato, il credito dell'appellante principale deve essere quantificato nel complessivo importo di € 1.078,80, come determinato nell'ingiunzione opposta con riguardo ai quattro verbali (nn. 1167664/2016, 1184795/2016, 52566/2916 e
46707/2016) da aversi per correttamente notificati e divenuti definitivamente intangibili per mancata opposizione.
deve pertanto essere condannato a pagare al il Controparte_1 Parte_1 predetto importo, in luogo di quello indicato nell'ingiunzione annullata.
È, infine, appena il caso di soggiungere che, attesa la carenza del requisito della unicità di azione, non può trovare applicazione nella fattispecie l'art. 8 L. 689/1981, invocato dall'appellato e appellante incidentale.
7 **
Atteso l'esito della controversia, le spese dei due gradi di giudizio devono essere regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
rigetta
l'appello principale proposto dal;
Parte_1
dà atto
della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di
Giustizia, in relazione all'appello principale proposto dal;
Parte_1
inoltre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e Controparte_1 in totale riforma della sentenza n. 786/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di nel Pt_1 procedimento RG 16058/2020, depositata il 14.2.2022:
annulla
l'ingiunzione di pagamento n° 20190430153280000089010 emessa in data 27.9.2019 dal
; Parte_1
condanna
a pagare al , per le causali di cui in motivazione, la Controparte_1 Parte_1 minor somma di euro € 1.078,80;
8 condanna
il a rifondere a i quattro quinti delle spese dei due Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, liquidando tale frazione in € 836,80 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA), per onorari del primo grado di giudizio, e in € 2.032,00 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA), per onorari del presente giudizio di appello, e in € 118,32 per anticipazioni;
dichiara compensato tra le parti il restante quinto di dette spese;
dispone
la distrazione a favore dell'Avv. Lorenzo Colucci, dichiaratosi antistatario, delle spese come sopra liquidate.
Milano, 5.9.2025
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
9
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 31223/2022 R.G.
promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
Stefania Pagano (c.f. ) e Vincenza Palmieri (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._3 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante principale – contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Lorenzo Colucci (c.f. ), presso il quale ha eletto domicilio in , C.F._5 Pt_1
Piazza Velasca n. 6, ora in , Vicolo Calusca n. 10/C (FAX: 02/55180271 – PEC: Pt_1
; Email_2
- appellato e appellante incidentale - con atto di citazione in appello notificato il giorno 28.7.2022;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 786/2022 del Giudice di Pace di , in data Pt_1
13.12.2021/14.2.2022, pronunciata nel procedimento RG 16058/2020, di accoglimento parziale dell'opposizione a ingiunzione di pagamento n. 20190430153280000089010;
conclusioni di parte appellante:
< rejectis,
- accogliere l'appello proposto dal e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza n. 786/2022 del Giudice di pace di , respingere tutte le domande Pt_1 originariamente proposte dal IG e, per l'effetto, confermare Controparte_1 integralmente l'ingiunzione di pagamento impugnata, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese;
- respingere l'appello incidentale proposto dal IG , in quanto inammissibile e CP_1 infondato.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.>> Pt_1
conclusioni di parte appellata:
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
Nel merito in via principale, respingere l'atto di gravame proposto dal Parte_1 perché non provato e infondato in fatto e in diritto;
ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza impugnata accertare l'illegittimità, erroneità e infondatezza dell'ingiunzione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti a essa prodromici e collegati per tutto quanto dedotto e documentato;
e, conseguentemente dichiarare l'annullamento dell'impugnata ordinanza di ingiunzione con ogni presupposta e/o consequenziale statuizione;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, ridurre l'importo dell'ordinanza di ingiunzione opposta con ogni presupposta e/o consequenziale statuizione ai soli verbali d'infrazione effettivamente notificati al sig. ; CP_1 in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga legittimi il provvedimento impugnato e rituali le notifiche dei verbali presupposti, ridurre l'importo ingiunto a una somma pari alla violazione più grave effettivamente accertata, aumentata del triplo;
In ogni caso con vittoria di competenze e di spese di giudizio;
e distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore. la liquidazione delle spese onorarie di causa per aver anticipato le prime e non ancora riscosso le seconde>>.
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 786/2022 del Giudice di Parte_1
Pace di Milano, in data 14.2.2022, pronunciata nel procedimento RG 16059/2020, con cui è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dal Sig. avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20190430153280000089010 notificata il 4.11.2019, adottata dal sulla base di 21 verbali di contestazione di violazioni del Codice Parte_1 della Strada, elencati e indicati come notificati nel provvedimento di ingiunzione ex r.d.
639/1910 oggetto dell'opposizione.
La sentenza impugnata ha affermato la ritualità della notifica dell'ingiunzione impugnata, nonché di tutti i verbali a essa sottesi, confermando l'ingiunzione n.
20190430153280000089010. Tuttavia il primo Giudice, ritenendo “sussistente la buona fede dell'opponente che plausibilmente non è venuto a conoscenza dei verbali presupposti”, ha ridotto “l'importo da pagare a Euro 3.825,50”, concesso dilazione del pagamento al
31.7.2022 e compensato le spese di lite.
3 L'appellante censura la decisione del GdP, di cui chiede la riforma, assumendo che la stessa sia errata nella parte in cui:
1) il Giudice di prime cure ha operato la riduzione degli importi delle sanzioni di cui ai verbali, benché questi fossero divenuti definitivamente intangibili per mancanza di tempestiva opposizione ex L. 689/81 e d.lgs. 150/2011;
2) ha immotivatamente ritenuto la buona fede dell'opponente, in netto contrasto logico rispetto all'affermazione di mancanza di prova della palese incapacità della madre del Sig.
; CP_1
3) ha violato l'art. 3 della L. 689/81 in tema di elemento soggettivo delle infrazioni cui è applicabile sanzione amministrativa, in quanto nel caso concreto l'opponente non avrebbe dato prova di elementi positivi idonei a dimostrare l'esistenza della propria buona fede.
L'appellato si è costituito nel presente giudizio di appello con Controparte_1 comparsa di risposta, contenente appello incidentale, depositata in data 14.3.2023.
Egli ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per essersi il limitato a riproporre le medesime argomentazioni esposte nel giudizio di Parte_1 primo grado.
Nel merito ha segnalato che l'opposto ha prodotto venti relate di notifica, mentre i verbali indicati a fondamento dell'ingiunzione di pagamento sono ventuno. Nessuna produzione si riferisce al verbale n. 8481067/2016, con la conseguenza che non può ritenersene perfezionata la notifica.
Altri due dei verbali presupposti (i verbali di accertamento n. 46707/2016 e n. 52556/2016) risulterebbero essere stati notificati ex art. 143 c.p.c. il 10.3.2016, ma le relate non contengono alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (Cass. n. 3073/2009), con conseguente nullità o inesistenza delle notificazioni così effettuate.
Inoltre, le quindici notifiche effettuate ex art. 140 c.p.c. (verbali nn. 127884/2016,
128837/2016,
191469/2016, 570665/2016, 633428/2016, 773381/2016, 848108/2016, 1063551/2016,
1077424/2016, 1081404/2016, 1107027/2016, 1107319/2016, 1112410/2016,
1167664/2016 e 1218425/2016) sarebbero nulle o inesistenti per carenze formali delle
4 relative relate (omissione delle date di spedizione e del bollo dell'ufficio postale di distribuzione) e due di queste (relative ai verbali di accertamento nn. 229356/2016 e
2296506/2016) non sarebbero corredate degli avvisi di ricevimento delle raccomandate.
Non avendo dunque il dimostrato la valida notificazione degli atti Parte_1 presupposti dall'ingiunzione opposta, secondo l'appellato non può negarsi che il Giudice di primo grado avesse il potere di jus dicere sul merito dei verbali di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata.
L'appellato sostiene inoltre che le condotte da lui poste in essere in un brevissimo lasso di tempo, tutte, presumibilmente, consistite nell'ingresso in ZTL, al varco di Piazza XXIV
Maggio, “al fine di rincasare col proprio veicolo presso la sua allora residenza di Corso di
Porta Ticinese n. 98”, siano state commesse per avere egli in buona fede ritenuto che il “pass residenti” di cui era titolare dal 9.6.2014 avesse durata di cinque anni.
ha altresì evidenziato di avere ricevuto, il 29.11.2022, notifica di Controparte_1 un'ulteriore ingiunzione di pagamento (anch'essa opposta) per verbali di accertamento asseritamente notificati a breve lasso di tempo rispetto a quelli richiamati nell'ingiunzione oggetto della presente opposizione, ciò che integra inammissibile frazionamento delle pretese del non giustificato da un interesse oggettivamente valutabile. Pt_1
Sulla base di quanto sopra ha chiesto rigettarsi l'appello proposto dal Controparte_1
. Parte_1
Egli ha inoltre proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 786/22 del GdP censurando e chiedendo la modifica della parte in cui è stata ritenuta la rituale notifica dei verbali prodromici all'ingiunzione impugnata, in realtà non perfezionatasi, salvo che per quanto concerne il verbale n. 1184795/2016, “ritirato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”, e nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica dell'ingiunzione opposta, consegnata a mani della
Sig.ra madre del convenuto, e soggetto incapace di intendere e di volere. Persona_1
Con altro motivo di appello incidentale ha impugnato la sentenza del Controparte_1
GdP nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo delle violazioni, nonostante la pure ritenuta buona fede dell'opponente, atteso che egli non sarebbe “venuto a conoscenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta e dei suoi verbali presupposti”.
5 Infine, con motivo di appello formulato in subordine, ha censurato la Controparte_1 sentenza di primo grado per avere omesso di fare applicazione dell'art. 8 co. 3 della L.
689/1981.
*
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da , in considerazione del fatto Controparte_1 che dall'atto introduttivo del si ricava agevolmente l'indicazione delle Parte_1 parti della sentenza del GdP impugnate, la diversa ricostruzione dei fatti proposta e la rilevanza di questa ai fini della decisione.
Quanto al merito dell'opposizione devoluta a questo giudice del gravame, deve osservarsi che ogni questione circa la validità della notificazione dell'ingiunzione n.
20190430153280000089010 non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione, atteso che tale ingiunzione è stata oggetto di opposizione sulla cui tempestività le parti non controvertono.
L'appello principale proposto dal è totalmente infondato, mentre deve Pt_1 Parte_1 essere accolto l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Dall'esame dei documenti prodotti dal in questo giudizio di appello sub Parte_1 all. 2 alla comparsa di costituzione avanti il Tribunale si ricava infatti che, eccezion fatta per i due verbali delle cui notifiche , costituendosi in appello, ha Controparte_1 riconosciuto il perfezionamento (n. 1167664/2016 e n. 1184795/2016: comp. risp., pagg. 7,
8 e 13), ed eccezion fatta altresì per i due verbali ritualmente notificati nel marzo 2016 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (n. 52566/2916 e n. 46707/2016), dopo che il messo notificatore aveva ricercato il destinatario all'indirizzo all'epoca risultante dai registri anagrafici (di
Corso di Porta Ticinese n. 98 – : doc. 3 appellato), senza reperirlo, essendo Pt_1
risultato “trasferito ignorasi dove”; eccetto che per questi quattro verbali – si CP_1 diceva – il non ha dato prova adeguata dell'avvenuto perfezionamento delle Pt_1 notifiche degli altri diciassette verbali elencati nell'ingiunzione opposta.
6 Deve infatti osservarsi che non risulta rinvenibile, tra i documenti di parte appellante principale, alcuna prova di attività di notifica del verbale n. 570220/2016.
Quanto alle notifiche di tutti gli altri verbali elencati nell'ingiunzione n.
20190430153280000089010, intraprese ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non vi è prova del rituale perfezionamento di esse, atteso che per nessuna di queste risulta allegato avviso di ricevimento, debitamente compilato, della raccomandata prevista dalla citata norma.
In considerazione di quanto sopra, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, l'ingiunzione opposta, emessa per importo errato, deve essere annullata.
La statuizione che precede, tuttavia, non esclude l'obbligo di questo giudice di pronunciarsi in ordine al merito della pretesa creditoria del : giusta il condivisibile Parte_1 insegnamento della Corte di Cassazione, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa creditoria con esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dal creditore e contrastati dal soggetto ingiunto.
Nella fattispecie, come osservato, il credito dell'appellante principale deve essere quantificato nel complessivo importo di € 1.078,80, come determinato nell'ingiunzione opposta con riguardo ai quattro verbali (nn. 1167664/2016, 1184795/2016, 52566/2916 e
46707/2016) da aversi per correttamente notificati e divenuti definitivamente intangibili per mancata opposizione.
deve pertanto essere condannato a pagare al il Controparte_1 Parte_1 predetto importo, in luogo di quello indicato nell'ingiunzione annullata.
È, infine, appena il caso di soggiungere che, attesa la carenza del requisito della unicità di azione, non può trovare applicazione nella fattispecie l'art. 8 L. 689/1981, invocato dall'appellato e appellante incidentale.
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Atteso l'esito della controversia, le spese dei due gradi di giudizio devono essere regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
rigetta
l'appello principale proposto dal;
Parte_1
dà atto
della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di
Giustizia, in relazione all'appello principale proposto dal;
Parte_1
inoltre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e Controparte_1 in totale riforma della sentenza n. 786/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di nel Pt_1 procedimento RG 16058/2020, depositata il 14.2.2022:
annulla
l'ingiunzione di pagamento n° 20190430153280000089010 emessa in data 27.9.2019 dal
; Parte_1
condanna
a pagare al , per le causali di cui in motivazione, la Controparte_1 Parte_1 minor somma di euro € 1.078,80;
8 condanna
il a rifondere a i quattro quinti delle spese dei due Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, liquidando tale frazione in € 836,80 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA), per onorari del primo grado di giudizio, e in € 2.032,00 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA), per onorari del presente giudizio di appello, e in € 118,32 per anticipazioni;
dichiara compensato tra le parti il restante quinto di dette spese;
dispone
la distrazione a favore dell'Avv. Lorenzo Colucci, dichiaratosi antistatario, delle spese come sopra liquidate.
Milano, 5.9.2025
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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