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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5045 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. CIRIELLO LUIGI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. VOLINO EDOARDO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 04/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2024 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in FAICCHIO (BN) in data 26/01/1980 dal quale erano nati due figli: Persona_1
e maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, essendo divenuta
[...] Persona_2
la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile, chiedeva la separazione personale dei coniugi nonché, posta l'autosufficienza di entrambe le parti, l'assunzione di ogni ulteriore consequenziale
1 provvedimento in merito al godimento separato da parte di entrambi i coniugi della casa coniugale e relativamente ai beni mobili personali custoditi nella cassetta si sicurezza presso la filiale BNL di
Caserta intestata al figlio Persona_3
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla pronuncia sullo status, allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito e, pertanto, concludeva per la dichiarazione della separazione personale con addebito a carico del ricorrente, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé e il rigetto delle ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
All'udienza del 13/12/2024, il Giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa in prosieguo per eventuale bonario componimento. All'udienza del 04/02/2025 le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la resistente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
• rinuncia da parte della Sig.ra ad ogni contributo di mantenimento;
CP_1
• riconoscimento in favore della Sig.ra della piena ed esclusiva titolarità delle quote CP_1
, con effetto ex tunc, comprensivo degli utili maturati medio tempore, con conseguente CP_3
abbandono del relativo altro procedimento pendente;
• donazione della partecipazione della quota intestata alla sig.ra ad entrambi i CP_3 CP_1
figli con riserva di usufrutto in proprio favore;
• attribuzione ai figli della nuda proprietà su tutti gli immobili familiari;
• costituzione diritto di usufrutto in favore dei coniugi delle unità già di fatto attribuite della casa familiare in Caserta, con le seguenti specificazioni:
- all'avv. vengono attribuiti il piano terra con le relative pertinenze (compresi giardino e Pt_1
sottopatio) e il seminterrato con le pertinenze;
- alla prof.ssa vengono attribuiti il piano primo e secondo con relative pertinenze;
CP_1
2 - alla prof.ssa sarà consentito l'uso parziale del garage e del giardino lato sud, come CP_1 avviene all'attualità, nel rispetto reciproco della riservatezza, della privacy e del principio di buona fede;
• costituzione diritto di usufrutto in favore dell'avv. sulle unità immobiliari site in Parte_1
Bocca della Selva con ogni onere, anche fiscale, a carico dell'usufruttuario;
• costituzione diritto di usufrutto in favore della sig.ra sulla unità immobiliare a Gaeta CP_1 con ogni onere, anche fiscale, a carico dell'usufruttuario;
• installazione di contatori separati con oneri a carico di ciascuno ovvero disciplina delle utenze in guisa da onerare ciascun utilizzatore dei relativi costi;
• rinuncia ad ogni altra pretesa e/o rivendicazione di qualsivoglia tipo anche in relazione a rapporti pregressi e alle spese effettuate da ciascun coniuge;
• la restituzione dei beni personali e/o familiari dell'Avv. ancora presenti nell'appartamento Pt_1
in uso alla Prof.ssa (a titolo esemplificativo: pergamena di laurea, tappeto); CP_1
• chiusura del conto corrente cointestato e/o di rapporti cointestati (con attribuzione in parti eguali di eventuali saldi attivi); apertura della cassetta di sicurezza (intestata all'avv. e Persona_3
attribuzione a ciascuno dei beni di rispettiva pertinenza);
• ripartizione al 50% delle spese notarili necessarie per i trasferimenti, le donazioni e le costituzioni dei diritti di usufrutto;
• compensazione integrale delle spese di lite.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FAICCHIO (BN) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte 2, serie A, anno 1980);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5045 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. CIRIELLO LUIGI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. VOLINO EDOARDO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 04/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2024 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in FAICCHIO (BN) in data 26/01/1980 dal quale erano nati due figli: Persona_1
e maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, essendo divenuta
[...] Persona_2
la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile, chiedeva la separazione personale dei coniugi nonché, posta l'autosufficienza di entrambe le parti, l'assunzione di ogni ulteriore consequenziale
1 provvedimento in merito al godimento separato da parte di entrambi i coniugi della casa coniugale e relativamente ai beni mobili personali custoditi nella cassetta si sicurezza presso la filiale BNL di
Caserta intestata al figlio Persona_3
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla pronuncia sullo status, allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito e, pertanto, concludeva per la dichiarazione della separazione personale con addebito a carico del ricorrente, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé e il rigetto delle ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
All'udienza del 13/12/2024, il Giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa in prosieguo per eventuale bonario componimento. All'udienza del 04/02/2025 le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la resistente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
• rinuncia da parte della Sig.ra ad ogni contributo di mantenimento;
CP_1
• riconoscimento in favore della Sig.ra della piena ed esclusiva titolarità delle quote CP_1
, con effetto ex tunc, comprensivo degli utili maturati medio tempore, con conseguente CP_3
abbandono del relativo altro procedimento pendente;
• donazione della partecipazione della quota intestata alla sig.ra ad entrambi i CP_3 CP_1
figli con riserva di usufrutto in proprio favore;
• attribuzione ai figli della nuda proprietà su tutti gli immobili familiari;
• costituzione diritto di usufrutto in favore dei coniugi delle unità già di fatto attribuite della casa familiare in Caserta, con le seguenti specificazioni:
- all'avv. vengono attribuiti il piano terra con le relative pertinenze (compresi giardino e Pt_1
sottopatio) e il seminterrato con le pertinenze;
- alla prof.ssa vengono attribuiti il piano primo e secondo con relative pertinenze;
CP_1
2 - alla prof.ssa sarà consentito l'uso parziale del garage e del giardino lato sud, come CP_1 avviene all'attualità, nel rispetto reciproco della riservatezza, della privacy e del principio di buona fede;
• costituzione diritto di usufrutto in favore dell'avv. sulle unità immobiliari site in Parte_1
Bocca della Selva con ogni onere, anche fiscale, a carico dell'usufruttuario;
• costituzione diritto di usufrutto in favore della sig.ra sulla unità immobiliare a Gaeta CP_1 con ogni onere, anche fiscale, a carico dell'usufruttuario;
• installazione di contatori separati con oneri a carico di ciascuno ovvero disciplina delle utenze in guisa da onerare ciascun utilizzatore dei relativi costi;
• rinuncia ad ogni altra pretesa e/o rivendicazione di qualsivoglia tipo anche in relazione a rapporti pregressi e alle spese effettuate da ciascun coniuge;
• la restituzione dei beni personali e/o familiari dell'Avv. ancora presenti nell'appartamento Pt_1
in uso alla Prof.ssa (a titolo esemplificativo: pergamena di laurea, tappeto); CP_1
• chiusura del conto corrente cointestato e/o di rapporti cointestati (con attribuzione in parti eguali di eventuali saldi attivi); apertura della cassetta di sicurezza (intestata all'avv. e Persona_3
attribuzione a ciascuno dei beni di rispettiva pertinenza);
• ripartizione al 50% delle spese notarili necessarie per i trasferimenti, le donazioni e le costituzioni dei diritti di usufrutto;
• compensazione integrale delle spese di lite.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FAICCHIO (BN) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte 2, serie A, anno 1980);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3