Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 8484/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
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VERBALE DI UDIENZA DEL 14/01/2025
Alle ore 10.30 sono presenti:
-gli avv.ti CUPPARO ENZA e ROCCO TRUNCELLITO, per parte attrice;
Parte_1
-l'avv.to PELLEGRINO GIUSEPPE per parte convenuta . CP_1
I difensori discutono la causa ex art. 281 sexies cpc riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistono della declaratoria di estinzione del giudizio.
Il giudice preso atto, a seguito della discussione si ritira in camera di consiglio e le parti si allontanano dall'aula.
*****
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Gabriella Martone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato, dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8484/2021 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: deposito, vertente: tra
(C.F. e P.I. ), con sede in Caivano, Zona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Industriale ASI - Loc. Pascarola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Enza Cupparo e Rocco Truncellito, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Santa Maria Capua Vetere alla via delle
Rose n. 6;
ATTRICE
e
P. I. ), con sede legale in Pastorano alla via Cerasa n. 1, in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Giuseppe Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Trentola Ducenta alla via Rossini n. 6;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 premettendo che il rapporto della con il nasceva da accordi di
[...] Parte_1 CP_2 quest'ultimo con Unilever gestendo il primo la “Logistica e Deposito” per conto della CP_3 seconda, per cui, essendo l'attrice, concessionaria della risultava obbligata a servirsi Controparte_4 della per lo stoccaggio delle merci, sostenendone i relativi costi. Controparte_1 CP_2
2 Con nota del 15.4.2020, la richiedeva il pagamento dell'importo di euro 110.158,47 oltre Controparte_1 interessi di mora, a saldo di alcune fatture per il servizio di stoccaggio, bloccando arbitrariamente e contemporaneamente la movimentazione di tutta la merce stoccata per la per un Parte_1 valore di euro 4.104.236,99, ben maggiore di quello corrispondente agli importi pretesi dalla convenuta.
La pro bono pacis, anticipava il versamento della somma di euro 50.000,00, ferma Parte_1 restando la contestazione della fatturazione di cui la convenuta aveva chiesto il pagamento.
La pur incassando la predetta somma, continuava, tuttavia, ad impedire alla Controparte_1 [...] il ritiro della merce stoccata e ad addebitarne alla stessa i costi di giacenza. Parte_1
Soltanto dopo il ricevimento di diffida stragiudiziale del 2.12.2020, la convenuta provvedeva a recapitare all'attrice la merce, che intanto era già scaduta, causando a quest'ultima un danno commerciale.
Inoltre, la allarmata dallo sproporzionato ammontare del credito ex adverso preteso, Parte_1 rilevandone la non corrispondenza alla merce effettivamente stoccata ed operando dei controlli nei libri contabili di carico e scarico ed in relazione alla documentazione fiscale di riferimento, riscontrava che le era stato addebitato il pagamento di merce non di sua pertinenza.
L'istante ha concluso, dunque, come segue: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di ed il danno materiale arrecato da alla corrispondente CP_1 CP_1 Parte_1 al valore della merce fatta scadere per l'importo di € 320.844,80, o di quello diverso accertando in corso di causa, per le causali di cui in premessa, da determinarsi anche in via equitativa;
2) accertare il danno all'immagine ed alla attività commerciale della società attrice, derivante dal descritto illegittimo comportamento della convenuta, nonché il relativo nesso di causalità; 3) condannare la convenuta
, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni, di cui ai numeri che precedono, CP_1 nell'ammontare di cui al capo n. 1 per il danno materiale indicato per merce scaduta, nonché nell'ammontare che sarà determinato in corso di causa ed anche in via equitativa per i danni di cui al n.
2 delle presenti conclusioni.” (v. atto di citazione, pag.4).
Si è costituita la la quale, preliminarmente, ha chiesto di dichiarare la continenza tra la Controparte_1 presente controversia e quella pendente, fra le medesime parti, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.g.
n. 4450/2021, introdotta con atto di citazione notificato il 15.4.2021; in via subordinata, nel merito, ha invocato il rigetto della domanda, perché infondata.
Ciò posto, deve prendersi atto che i difensori delle parti hanno congiuntamente dichiarato che, nelle more del giudizio, hanno transatto la causa, con regolazione anche delle spese di lite;
sicché l'attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio e la convenuta ha accettato la predetta rinunzia (v. note depositate il 22.11.2024), invocando congiuntamente l'estinzione ex art. 306 cpc, con integrale compensazione delle spese di lite.
E' noto che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la
3 dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese
è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo,
c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (Cass. Sentenza n. 21707/2006).
Giova rilevare che, nel caso in esame, la rinuncia e la relativa accettazione, operate ai sensi dell'art. 306
cpc, risultano efficacemente proposte, in quanto provenienti dai difensori muniti di procura speciale ad hoc (nell'art. 6 del contratto di transazione allegato in atti, le parti hanno espressamente conferito ai difensori, rispettivamente, il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia;
inoltre, nella procura alle liti conferita dalla convenuta, è stato attribuito espressamente al difensore il potere di accettare rinunce).
In definitiva, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc.
Circa la regolamentazione delle spese di lite, deve ratificarsi l'intesa delle parti, in quanto sussiste un accordo tra le stesse in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite (v. contratto di transazione art. 9).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
§- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 14.1.2025
Il giudice
Gabriella Martone
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