Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24698/2024 R.G. promosso da
) (avv. ARPINI ELENA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. ARPINI ELENA) Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
28/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà, per ciascuno, di fissare la residenza ove lo ritenga opportuno;
2) i coniugi sono reciprocamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di concorso al mantenimento;
3) la casa coniugale, sita in Ghedi, Strada Castenedolo n. 38/A, di proprietà esclusiva del Sig. è già stata Pt_1 fatta oggetto di un contratto preliminare di compravendita;
4) la Sig.ra provvederà a rilasciare la casa coniugale, asportando i propri beni ed effetti personali entro e non CP_1 oltre la data del rogito prevista per la fine del mese di novembre e provvederà contestualmente a trasferire altrove la propria residenza;
5) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle Per_1
funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
1
i coniugi concordano che il figlio minore avrà la propria residenza abituale presso la madre e domicilio presso l'altro genitore;
6) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, educazione e salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il minore;
- Per_1 frequenterà i genitori a settimane alterne comprensive del week end;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali del minore ed a garantire il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore. Durante le vacanze scolastiche estive, i genitori trascorreranno con due settimane consecutive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione Per_1 feriale di entrambi e con ampio preavviso (indicativamente, ai fini programmativi, entro il 30 giugno di ogni anno); durante le festività natalizie, ad anni alterni, la settimana di Natale con il padre e quella successiva con la madre
(alternando di anno in anno i giorni della Vigilia, di Natale, del 31 dicembre e di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta). Per ogni ricorrenza importante e festività i genitori si impegnano in ogni caso a garantire un adeguato equilibrio ed un'equa alternanza delle festività, in particolare per il giorno di S. Lucia;
nel giorno del compleanno del genitore, quest'ultimo deciderà il programma con possibilità di stare con il figlio dalla sera precedente fino al mattino successivo, salva la facoltà di recupero per l'altro genitore, così anche per la festa della mamma e del papà; in caso di malattia di e necessaria assenza Per_1 da scuola, nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro, il genitore che dovrebbe avere in custodia il figlio non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, a persone di fiducia scelte di comune accordo. Resta inteso, altresì, che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici, impegni sociali ed esigenze del minore, nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione;
7) considerate le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, il collocamento del minore ed il relativo uguale tempo di permanenza presso ciascun genitore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le parti concordano che ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze del figlio durante il periodo di permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, oltre al 50% per ciascuno delle spese per la mensa scolastica che costituirà un capitolo di spesa a sé stante, come anche l'abbigliamento. I genitori concordano che tutte le agevolazioni fiscali relative al figlio c.d. “a carico del genitore” verranno godute per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre. Le spese straordinarie relative al figlio verranno detratte dai genitori rispettivamente nella quota in cui le sosterranno (vale a dire 50% a testa). l'Assegno unico verrà diviso fra i genitori al 50%.
8) spese di procedura integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/09/2018, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Padenghe Sul Garda (BS) (atto n.18, parte II, serie A, anno 2018) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
2 Dalla loro unione è nato il figlio (n. 25/7/2016). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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