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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3595/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietramelara - Piazza Municipio 81051 Pietramelara CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale L. Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007576864000 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007576864000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007576864000 TASI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230025362855000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013370080000 IMU 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 286 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Pietramelara ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259007576864000 di € 3.255,72 notificata in data
27/05/2025 e riferita alle cartelle di pagamento:
1) n. 02820230025362855000, asseritamente notificata in data 14.09.2023 di € 2.511,16 in relazione al ruolo emesso da Dir. Prov. di Caserta -uff. terr. di Sessa Aurunca-Teano per IRES anno 2019;
2) n. 02820240013370080000, asseritamente notificata in data 11.03.2024 di € 585,81 in relazione al ruolo emesso dal Comune di Pietramelara, IMU anno 2015; nonché
3) all' avviso di accertamento asseritamente notificato in data 29.06.2021 di € 158,75 in relazione al ruolo emesso dal Comune di Pietramelara, TASI anno 2017.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica dei suddetti atti presupposti, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, il difetto di motivazione;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nonché di quello di emissione e di notifica della cartella stessa;
omesso avviso che, in caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione avrebbe potuto procedere ad acquisire, in via stragiudiziale, i dati relativi ad eventuali crediti vantati dallo stesso creditore nei confronti di terzi, al fine dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione;
mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale presso cui ricorrere ed i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa; prescrizione degli accessori;
eccessività dei compensi e delle spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, contesta le eccezioni della ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 17 gennaio 2026 la società ricorrente contesta la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avvenuta tramite un avvocato del libero Foro. Ribadisce quindi la nullità dell'intimazione di pagamento in conseguenza dell' avvenuto pagamento dell'IMU mediante compensazione ed eccepisce che l'intimazione è radicalmente infondata, poiché le somme richieste risultano integralmente estinte mediante compensazione effettuata con modelli F24, regolarmente presentati e accettati dal sistema dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, dichiara di aver provveduto al pagamento dell'IMU per gli anni 2018 e 2019, tramite F24 del 17.12.2018 – 17.06.2019 – 16.12.2019, dichiarati allegati, utilizzando in compensazione crediti legittimamente maturati, ex articolo 1, comma 167, Legge n° 296/2006 - articolo 8 dello Statuto dei diritti del Contribuente. Inoltre ricorrente evidenzia di non aver mai ricevuto alcuna notifica al proprio indirizzo, negli anni 2023 - 2024, relativa a tali presunti tributi erariali, o comunque trattasi di notifica effettuata ad indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri. In tal senso impugna le ricevute delle notifiche depositate dall'ente resistente in quanto effettuate ad un indirizzo pec diverso da quello appartenente alla parte ricorrente e non presente nei pubblici registri.
Il Comune di Pietramelara ancorché regolarmente adito non si è costituito in giudizio.
In data 29 settembre 2025 è stata respinta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta che l' avviso di intimazione n. 02820259007576864000
è stato regolarmente notificato con pec in data 23 maggio 2025 all'indirizzo pec Email_4
Non viene invece documentata la notifica dell'avviso di accertamento riferimento interno n.6282499900000885100 riferito a TASI annualità 2017.
Le cartelle di pagamento n. 02820230025362855000 e 02820240013370080000 risultano invece essere state notificate in data 14/09/2023 e in data 11 marzo 2024 all'indirizzo pec Email_5
In proposito parte ricorrente nelle memorie illustrative ha dichiarato che trattasi di indirizzo in ogni caso diveso da quello ad essa riconducibile e tale affermazione non è stata contestata da parte convenuta con la conseguenza che non può ritenersi provata la regolare notifica delle due cartelle di pagamento menzionate.
Assorbiti i restanti motivi.
Ragioni di opportunità ed equità legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il ricorso viene accolto come da motivazione e le spese vengono compensate.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026
Il Giudice monocratico dr IA NA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3595/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietramelara - Piazza Municipio 81051 Pietramelara CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale L. Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007576864000 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007576864000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007576864000 TASI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230025362855000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013370080000 IMU 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 286 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Pietramelara ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259007576864000 di € 3.255,72 notificata in data
27/05/2025 e riferita alle cartelle di pagamento:
1) n. 02820230025362855000, asseritamente notificata in data 14.09.2023 di € 2.511,16 in relazione al ruolo emesso da Dir. Prov. di Caserta -uff. terr. di Sessa Aurunca-Teano per IRES anno 2019;
2) n. 02820240013370080000, asseritamente notificata in data 11.03.2024 di € 585,81 in relazione al ruolo emesso dal Comune di Pietramelara, IMU anno 2015; nonché
3) all' avviso di accertamento asseritamente notificato in data 29.06.2021 di € 158,75 in relazione al ruolo emesso dal Comune di Pietramelara, TASI anno 2017.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica dei suddetti atti presupposti, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, il difetto di motivazione;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nonché di quello di emissione e di notifica della cartella stessa;
omesso avviso che, in caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione avrebbe potuto procedere ad acquisire, in via stragiudiziale, i dati relativi ad eventuali crediti vantati dallo stesso creditore nei confronti di terzi, al fine dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione;
mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale presso cui ricorrere ed i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa; prescrizione degli accessori;
eccessività dei compensi e delle spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, contesta le eccezioni della ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 17 gennaio 2026 la società ricorrente contesta la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avvenuta tramite un avvocato del libero Foro. Ribadisce quindi la nullità dell'intimazione di pagamento in conseguenza dell' avvenuto pagamento dell'IMU mediante compensazione ed eccepisce che l'intimazione è radicalmente infondata, poiché le somme richieste risultano integralmente estinte mediante compensazione effettuata con modelli F24, regolarmente presentati e accettati dal sistema dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, dichiara di aver provveduto al pagamento dell'IMU per gli anni 2018 e 2019, tramite F24 del 17.12.2018 – 17.06.2019 – 16.12.2019, dichiarati allegati, utilizzando in compensazione crediti legittimamente maturati, ex articolo 1, comma 167, Legge n° 296/2006 - articolo 8 dello Statuto dei diritti del Contribuente. Inoltre ricorrente evidenzia di non aver mai ricevuto alcuna notifica al proprio indirizzo, negli anni 2023 - 2024, relativa a tali presunti tributi erariali, o comunque trattasi di notifica effettuata ad indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri. In tal senso impugna le ricevute delle notifiche depositate dall'ente resistente in quanto effettuate ad un indirizzo pec diverso da quello appartenente alla parte ricorrente e non presente nei pubblici registri.
Il Comune di Pietramelara ancorché regolarmente adito non si è costituito in giudizio.
In data 29 settembre 2025 è stata respinta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta che l' avviso di intimazione n. 02820259007576864000
è stato regolarmente notificato con pec in data 23 maggio 2025 all'indirizzo pec Email_4
Non viene invece documentata la notifica dell'avviso di accertamento riferimento interno n.6282499900000885100 riferito a TASI annualità 2017.
Le cartelle di pagamento n. 02820230025362855000 e 02820240013370080000 risultano invece essere state notificate in data 14/09/2023 e in data 11 marzo 2024 all'indirizzo pec Email_5
In proposito parte ricorrente nelle memorie illustrative ha dichiarato che trattasi di indirizzo in ogni caso diveso da quello ad essa riconducibile e tale affermazione non è stata contestata da parte convenuta con la conseguenza che non può ritenersi provata la regolare notifica delle due cartelle di pagamento menzionate.
Assorbiti i restanti motivi.
Ragioni di opportunità ed equità legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il ricorso viene accolto come da motivazione e le spese vengono compensate.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026
Il Giudice monocratico dr IA NA