Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 469
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto non provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento n. 02820230025362855000 e n. 02820240013370080000, in quanto notificate ad un indirizzo PEC diverso da quello riconducibile alla ricorrente e non contestato da parte convenuta. Non viene documentata la notifica dell'avviso di accertamento TASI 2017.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha assorbito i restanti motivi, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha assorbito i restanti motivi, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha assorbito i restanti motivi, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Omesso avviso su azioni di espropriazione

    La Corte ha assorbito i restanti motivi, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale

    La Corte ha assorbito i restanti motivi, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Prescrizione degli accessori

    La Corte ha assorbito i restanti motivi, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Eccessività dei compensi e delle spese

    La Corte ha assorbito i restanti motivi, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Pagamento IMU mediante compensazione

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, assorbendo i restanti motivi.

  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto non provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento n. 02820230025362855000 e n. 02820240013370080000, in quanto notificate ad un indirizzo PEC diverso da quello riconducibile alla ricorrente e non contestato da parte convenuta. Non viene documentata la notifica dell'avviso di accertamento TASI 2017.

  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    Non viene documentata la notifica dell'avviso di accertamento TASI 2017.

  • Accolto
    Mancata notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto non provata la regolare notifica della cartella di pagamento, in quanto notificata ad un indirizzo PEC diverso da quello riconducibile alla ricorrente e non contestato da parte convenuta.

  • Accolto
    Mancata notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto non provata la regolare notifica della cartella di pagamento, in quanto notificata ad un indirizzo PEC diverso da quello riconducibile alla ricorrente e non contestato da parte convenuta.

  • Accolto
    Mancata notifica avviso di accertamento

    Non viene documentata la notifica dell'avviso di accertamento TASI 2017.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 469
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 469
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo