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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 5464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 14/05/2025 congiuntamente da:
e , entrambi con i difensori avv.ti MARIANNA Parte_1 Parte_2
AR e SI NT, quest'ultima in virtù di procura speciale notarile per
[...]
, che hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza Pt_2
n. 126/2016, emessa dal Tribunale di Udine in data 14.01.2016 e pubblicata il 2.2.2016;
- con l'intervento del P.M. in sede;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno contratto matrimonio il 18/05/2003 a AS IG (GE) e, con sentenza n. 126/2016, dd. data 14.01.2016, pubblicata il 2.2.2016, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con il ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne in considerazione Per_1
1 dell'ormai raggiunta indipendenza economica dello stesso, dando atto che anche la figlia è Per_2 divenuta maggiorenne, anche se ancora non economicamente indipendente.
Hanno inteso, inoltre, porre fine ad ogni questione anche patrimoniale pendente tra di essi in conseguenza della crisi familiare.
All'udienza del 06.11.2025, infatti, sono comparse le parti, le quali hanno sottoscritto personalmente il verbale di udienza contenente le condizioni relative ai trasferimenti immobiliari tra le stesse concordati e che di seguito si riportano, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il
Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione, così provvede:
1. Dà atto che i figli maggiorenni e continueranno a vivere con la madre Per_1 Per_3 [...] nella casa familiare, in via Liariis n. 3 ad VA, presso la quale hanno la loro Parte_1 residenza anagrafica.
2. Dispone che il sig. , conformemente a quanto già stabilito nella sentenza di Parte_2 divorzio, corrisponda alla signora euro 250,00, entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , maggiorenne ma ancora Per_3 economicamente autosufficiente, con rivalutazione ISTAT come per legge.
Nulla invece per il figlio maggiorenne ed economicamente in grado di provvedere a sé Per_1 stesso, avendo trovato una stabile occupazione.
3. Le spese straordinarie mediche, quelle per le tasse scolastiche, quelle per l'acquisto dei libri scolastici, per le lezioni di sostegno, per lo scuolabus, per l'acquisto di attrezzature o per lo svolgimento di attività formative, culturali e ricreative da sostenere nell'interesse della figlia, saranno preventivamente concordate, salvi i casi di necessità ed urgenza, e sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Udine che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
2 4) Dà atto che in ordine alla casa familiare, sita in VA, Via Liariis n. 3, al fine di definire compiutamente gli accordi patrimoniali in quanto funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi familiare, le parti hanno inteso procedere al trasferimento della quota di proprietà della casa familiare da parte di alla signora , nonché della proprietà Parte_2 Parte_1 di un terreno ivi adiacente interamente di proprietà del a compensazione di assegni Pt_2 familiari e spese straordinarie, maturate dal 2016 ad oggi e non versate da alla signora Pt_2 [...]
. Pt_1
5) Dà atto che all'udienza del 06.11.2025 sono comparse le parti, le quali hanno sottoscritto personalmente il verbale di udienza contenente le condizioni relative ai trasferimenti immobiliari tra le stesse concordati e che di seguito si riportano, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso.
“Preliminarmente la signora e l'avvocato Silvia Fantinel, nominato Parte_1 procuratore speciale dal sig. , con procura speciale notarile del notaio dr. Parte_2 Per_4
di Genova, di data 17 giugno 2025, di seguito parti, danno atto di essere a conoscenza
[...] che, trattandosi di udienza relativa alla modifica delle condizioni di divorzio e che, non trattandosi di atto notarile, il giudice e/o il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio del processo intervenuto nella redazione del verbale di udienza e/o destinati al controllo dei documenti depositati dalla parti, non assumono alcuna funzione, assimilabile a quella notarile, di interpretazione della volontà delle parti, di consiglio o di traduzione nella forma dell'atto pubblico, ma si limitano a prendere atto delle dichiarazioni delle parti in riferimento ai trasferimenti immobiliari, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alle stesse ed in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica, all'effetto traslativo conseguente all'accordo e senza interferire sui poteri del Conservatore nella trascrizione del provvedimento.
Le parti si assumono la responsabilità, unitamente al tecnico abilitato del quale si saranno eventualmente avvalse, della sussistenza dei presupposti, sotto il profilo formale e sostanziale, per la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo, sotto quello urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e, sotto ogni altro aspetto ancorché diverso e ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato, rilevante ai fini del trasferimento.
3 Le parti dichiarano di essere state informate dal difensore di poter procedere al trasferimento immobiliare con atto notarile formalizzando a verbale unicamente l'impegno a trasferire e la chiara manifestazione di volontà di entrambe le parti, rese edotte di un tanto, di procedere al trasferimento immobiliare con effetto traslativo immediato ai sensi dell'art. 1376 c.c..
Le parti dichiarano di non essersi avvalse di un mediatore per il trasferimento immobiliare.
Le parti e il legale delle stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
***
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale, le Parti, nel richiamarsi integralmente al contenuto del ricorso ed alla documentazione ivi allegata, convengono e dichiarano quanto segue:
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025, cede alla Persona_4 signora che acquista pertanto la piena ed assoluta proprietà dei seguenti Parte_1 immobili:
A. terreno ubicato in VA, Frazione Liariis, senza numero civico, identificato al Foglio 32, con il mappale 849, Seminativo Classe 2' di are 2 (due) e centiare 90 (novanta), con reddito dominicale pari ad Euro 0,67, Lire 1.305 e agrario Euro 0,60, Lire 1.1.60, ubicato in zona edificabile “Bb” (zone omogenee “B”), corrispondente alle zone di completamento residenziale a medio indice di concentrazione.
Confini: a nord con strada comunale “vecchia VA” e con l'immobile distinto con il mappale n. 685, ad est con l'immobile distinto con il mappale n. 1032, a sud con gli immobili distinti con i mappali nn. 686 e 687, ad ovest con la strada comunale denominata “Vecchia VA”;
B. per la quota di ½ di nuda proprietà la casa familiare confinante con il terreno di cui al punto che precede, identificata al Foglio 32 con il mappale 1032- Via Liariis n. 1 (PT-1), categoria A/2 di vani 9,5, con rendita catastale pari ad euro 490,63 – Ente urbano di are 12 (dodici) e centiare Part 13 (tredici), attualmente occupato ed adibito a residenza familiare dalla signora Pt_1
, assieme ai figli, che detiene le restanti quote di proprietà.
[...]
4 CONFINI: a nord con i mappali 687,849,685,969 e 971, ad est con strada comunale e mappale
53 del foglio 33 NCT, a sud a sud con gli immobili distinti con i mappali nn. 693, 692, e 309.
Le parti precisano che il valore dei trasferimenti è pari a complessivi euro 43.000,00 così suddivisi: euro 6.000,00 per la cessione del terreno Mappale 849 del foglio 32, di cui al punto A, ricadente in zona edificabile ma di fatto non utilizzabile a fini edificatori disgiunto dalla casa familiare, in quanto di dimensioni troppo esigue per poter costituire lotto autonoma a norma del vigente P.R.G.C. del Comune di VA;
euro 37.000,00 per la cessione della quota ½ di nuda proprietà del fabbricato Mappale 1032 del Foglio 32, di cui al punto B;
comprensiva dello scoperto di pertinenza. Tali importi sono da considerarsi a compensazione di assegni familiari e spese straordinarie, maturate dal 2016 ad oggi e non versate da alla signora Pt_2 Parte_1
e, pertanto, anche a compensazione e conguaglio dei rapporti di dare ed avere tra le parti, nessun pagamento verrà effettuato dalla signora in favore del sig. in occasione del Parte_1 Pt_2 trasferimento degli immobili realizzati con il presente atto.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025 dichiara di Persona_4 rinunciare all'ipoteca legale sui beni immobili sopra citati, oggetto di trasferimento.
La signora dichiara di non essere titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, Parte_1 uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è sito l'immobile in oggetto;
di non essere titolare, neppure pro quota, in tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquisita fruendo delle agevolazioni di cui all'art. 1 della Legge 22 aprile 1982 n. 168 e succ. modificazioni, integrazioni e tutte le leggi succedentesi nel tempo fino ad oggi contenenti agevolazioni per l'acquisto prima casa;
che l'immobile in oggetto non ha caratteristiche di lusso.
Le parti chiedono che agli effetti fiscali il presente trasferimento dei predetti immobili venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 898/1970 e successive modifiche, poiché elemento essenziale del ricorso e funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Gli effetti giuridici del contratto decorrono dalla data della sentenza ed inoltre tutte le imposte, nonché i tributi di qualsiasi specie o natura afferenti agli immobili trasferiti in capo alla signora passano, dalla data della sentenza, a suo carico. Parte_1
5 Le parti dichiarano di essere state informate e di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà. Le parti danno atto altresì di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari. Le parti danno altresì atto di essere state informate del fatto che il Giudice e il Cancelliere non assumono alcun tipo di responsabilità circa la correttezza dell'identificazione dei beni, la sua titolarità, la sua provenienza, l'esistenza di pesi od oneri o vincoli, la regolarità urbanistica e conformità catastale e che ogni responsabilità connessa a predette dichiarazioni grava in via esclusiva sulle parti stesse.
La signora si impegna a curare la trascrizione e voltura del verbale d'udienza Parte_1 presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, servizio di pubblicità immobiliare, esonerando la cancelleria da tale adempimento e dalle responsabilità connesse, con obbligo a carico della medesima parte di depositare la relativa nota di trascrizione, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta trascrizione nel fascicolo telematico della procedura.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025, per l'ipotesi Persona_4 in cui i presenti trasferimenti o il provvedimento giudiziale che li riporta non dovessero, per qualsiasi motivo, essere ritenuti titoli validi ed idonei al trasferimento della proprietà, si obbliga a riprodurre il presente consenso al trasferimento alle medesime condizioni, a semplice richiesta della signora dinanzi al notaio. Parte_1
Ai fini del presente trasferimento costituisce oggetto dello stesso ed attribuzione dell'intera proprietà, come pervenuta al sig. , per il seguente atto di trasferimento Parte_2 immobiliare:
TERRENO: il terreno mappale 849, era pervenuto al cedente in forza di atto di compravendita del 13 marzo 2008, rogato dal notaio Pubblico Ufficiale di Tolmezzo (UD), con Persona_5
Repertorio n. 989- Nota presentata con Modello Unico n. 7226.1/2008 Reparto P.I. di Udine in atti dal 16.04.2008.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025, volendo in Persona_4 caso contrario rispondere dell'evizione a norma di legge, garantisce la piena e legittima
6 proprietà di quanto trasferito e la sua libertà di pesi ed oneri, fiscali o di qualsiasi altra natura,
e da efficienze ipotecarie comunque pregiudizievoli.
Il bene sopra indicato viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, a corpo e non a misura, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione, nulla escluso od eccettuato, il tutto in conformità di possesso e titolo di provenienza.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025 dichiara che Persona_4 sul terreno oggetto del presente trasferimento non insistono fabbricati.
La destinazione urbanistica del terreno oggetto del presente atto risulta dal certificato rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Comune per il Servizio Tecnico, Comuni di Comeglians ed VA, in data 26.03.2025, visti gli artt. 30 del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 19/2009.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025 dichiara che Persona_4 non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del CDU summenzionato ad oggi.
CASA CONIUGALE: Si precisa che il fabbricato è stato eretto su un lotto costituito dalla fusione dei mappali 697,797,968 e 970 tutti del Foglio 32 in base alla concessione edilizia 11/06 del 18 luglio 2006 ed ha conseguito il certificato di abitabilità in data 20 agosto 2007 con prot. 10/07 del registro dei certificati previa denuncia di nuova unità immobiliare presentata al Catasto con schede e planimetrie in data 30 luglio 2007 con prot. UD0352715.
La quota di ½ di nuda proprietà della casa familiare confinante con il terreno di cui al punto che precede, identificata al Foglio 32 con il mappale 1032- Via Liariis n. 1 (PT-1), VA era pervenuta al cedente in forza di atto di donazione del 18 agosto 2005, dalla signora Parte_1
, rogato dal notaio Pubblico Ufficiale di Gemona del Friuli (UD), con
[...] Persona_6
Repertorio n. 72300- Nota di trascrizione R.G. N. 29781, R.P. n. 20165, del 17.09.2005.
Il bene sopra indicato viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, a corpo e non a misura, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione, nulla escluso od eccettuato, il tutto in conformità di possesso e titolo di provenienza.
7 L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025, volendo in Persona_4 caso contrario rispondere dell'evizione a norma di legge, garantisce la piena e legittima proprietà di quanto trasferito e la sua libertà di pesi ed oneri, fiscali o di qualsiasi altra natura,
e da efficienze ipotecarie comunque pregiudizievoli.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025 garantisce, Persona_4 inoltre, la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Ai sensi della Legge 47/1985 e successive proroghe e modifiche, il sig. , ai sensi Parte_2 degli artt. 46 e ss e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, precisa che il fabbricato è stato eretto su un lotto costituito dalla fusione dei mappali 697,797,968 e 970 tutti del Foglio 32 in base alla concessione edilizia 11/06 del 18 luglio 2006;
- che non sono state successivamente eseguite opere per le quali sia richiesto il rilascio di licenza o concessione edilizia;
-che l'immobile in oggetto ha conseguito il certificato di abitabilità in data 20 agosto 2007 con prot. 10/07 del registro dei certificati previa denuncia di nuova unità immobiliare presentata al
Catasto con schede e planimetrie in data 30 luglio 2007 con prot. UD0352715;
-che l'immobile medesimo non ha formato oggetto dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della Legge 47/1985 conseguenti all'effettuazione di opere abusive e che, comunque, relativamente allo stesso, non sono state eseguite opere abusive;
-che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare cd “casa coniugale” come sopra identificata, corrispondono alla planimetria catastale depositata al catasto fabbricati che si allega;
-che i dati catastali e la planimetria allegata sono conformi allo stato di fatto ed in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
8 La signora dà atto di aver ricevuto dal sig. le informazioni e la Parte_1 Pt_2 documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile, rilasciata dal tecnico abilitato P.I. , in data 24.02.2025. Testimone_1
La signora dichiara altresì di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità Parte_1 temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dalla signora e Parte_1 dall'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con Parte_2 procura speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025. Persona_4
Le parti insistono nel ricorso”
6) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 14/05/2025 congiuntamente da:
e , entrambi con i difensori avv.ti MARIANNA Parte_1 Parte_2
AR e SI NT, quest'ultima in virtù di procura speciale notarile per
[...]
, che hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza Pt_2
n. 126/2016, emessa dal Tribunale di Udine in data 14.01.2016 e pubblicata il 2.2.2016;
- con l'intervento del P.M. in sede;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno contratto matrimonio il 18/05/2003 a AS IG (GE) e, con sentenza n. 126/2016, dd. data 14.01.2016, pubblicata il 2.2.2016, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con il ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne in considerazione Per_1
1 dell'ormai raggiunta indipendenza economica dello stesso, dando atto che anche la figlia è Per_2 divenuta maggiorenne, anche se ancora non economicamente indipendente.
Hanno inteso, inoltre, porre fine ad ogni questione anche patrimoniale pendente tra di essi in conseguenza della crisi familiare.
All'udienza del 06.11.2025, infatti, sono comparse le parti, le quali hanno sottoscritto personalmente il verbale di udienza contenente le condizioni relative ai trasferimenti immobiliari tra le stesse concordati e che di seguito si riportano, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il
Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione, così provvede:
1. Dà atto che i figli maggiorenni e continueranno a vivere con la madre Per_1 Per_3 [...] nella casa familiare, in via Liariis n. 3 ad VA, presso la quale hanno la loro Parte_1 residenza anagrafica.
2. Dispone che il sig. , conformemente a quanto già stabilito nella sentenza di Parte_2 divorzio, corrisponda alla signora euro 250,00, entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , maggiorenne ma ancora Per_3 economicamente autosufficiente, con rivalutazione ISTAT come per legge.
Nulla invece per il figlio maggiorenne ed economicamente in grado di provvedere a sé Per_1 stesso, avendo trovato una stabile occupazione.
3. Le spese straordinarie mediche, quelle per le tasse scolastiche, quelle per l'acquisto dei libri scolastici, per le lezioni di sostegno, per lo scuolabus, per l'acquisto di attrezzature o per lo svolgimento di attività formative, culturali e ricreative da sostenere nell'interesse della figlia, saranno preventivamente concordate, salvi i casi di necessità ed urgenza, e sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Udine che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
2 4) Dà atto che in ordine alla casa familiare, sita in VA, Via Liariis n. 3, al fine di definire compiutamente gli accordi patrimoniali in quanto funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi familiare, le parti hanno inteso procedere al trasferimento della quota di proprietà della casa familiare da parte di alla signora , nonché della proprietà Parte_2 Parte_1 di un terreno ivi adiacente interamente di proprietà del a compensazione di assegni Pt_2 familiari e spese straordinarie, maturate dal 2016 ad oggi e non versate da alla signora Pt_2 [...]
. Pt_1
5) Dà atto che all'udienza del 06.11.2025 sono comparse le parti, le quali hanno sottoscritto personalmente il verbale di udienza contenente le condizioni relative ai trasferimenti immobiliari tra le stesse concordati e che di seguito si riportano, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso.
“Preliminarmente la signora e l'avvocato Silvia Fantinel, nominato Parte_1 procuratore speciale dal sig. , con procura speciale notarile del notaio dr. Parte_2 Per_4
di Genova, di data 17 giugno 2025, di seguito parti, danno atto di essere a conoscenza
[...] che, trattandosi di udienza relativa alla modifica delle condizioni di divorzio e che, non trattandosi di atto notarile, il giudice e/o il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio del processo intervenuto nella redazione del verbale di udienza e/o destinati al controllo dei documenti depositati dalla parti, non assumono alcuna funzione, assimilabile a quella notarile, di interpretazione della volontà delle parti, di consiglio o di traduzione nella forma dell'atto pubblico, ma si limitano a prendere atto delle dichiarazioni delle parti in riferimento ai trasferimenti immobiliari, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alle stesse ed in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica, all'effetto traslativo conseguente all'accordo e senza interferire sui poteri del Conservatore nella trascrizione del provvedimento.
Le parti si assumono la responsabilità, unitamente al tecnico abilitato del quale si saranno eventualmente avvalse, della sussistenza dei presupposti, sotto il profilo formale e sostanziale, per la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo, sotto quello urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e, sotto ogni altro aspetto ancorché diverso e ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato, rilevante ai fini del trasferimento.
3 Le parti dichiarano di essere state informate dal difensore di poter procedere al trasferimento immobiliare con atto notarile formalizzando a verbale unicamente l'impegno a trasferire e la chiara manifestazione di volontà di entrambe le parti, rese edotte di un tanto, di procedere al trasferimento immobiliare con effetto traslativo immediato ai sensi dell'art. 1376 c.c..
Le parti dichiarano di non essersi avvalse di un mediatore per il trasferimento immobiliare.
Le parti e il legale delle stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
***
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale, le Parti, nel richiamarsi integralmente al contenuto del ricorso ed alla documentazione ivi allegata, convengono e dichiarano quanto segue:
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025, cede alla Persona_4 signora che acquista pertanto la piena ed assoluta proprietà dei seguenti Parte_1 immobili:
A. terreno ubicato in VA, Frazione Liariis, senza numero civico, identificato al Foglio 32, con il mappale 849, Seminativo Classe 2' di are 2 (due) e centiare 90 (novanta), con reddito dominicale pari ad Euro 0,67, Lire 1.305 e agrario Euro 0,60, Lire 1.1.60, ubicato in zona edificabile “Bb” (zone omogenee “B”), corrispondente alle zone di completamento residenziale a medio indice di concentrazione.
Confini: a nord con strada comunale “vecchia VA” e con l'immobile distinto con il mappale n. 685, ad est con l'immobile distinto con il mappale n. 1032, a sud con gli immobili distinti con i mappali nn. 686 e 687, ad ovest con la strada comunale denominata “Vecchia VA”;
B. per la quota di ½ di nuda proprietà la casa familiare confinante con il terreno di cui al punto che precede, identificata al Foglio 32 con il mappale 1032- Via Liariis n. 1 (PT-1), categoria A/2 di vani 9,5, con rendita catastale pari ad euro 490,63 – Ente urbano di are 12 (dodici) e centiare Part 13 (tredici), attualmente occupato ed adibito a residenza familiare dalla signora Pt_1
, assieme ai figli, che detiene le restanti quote di proprietà.
[...]
4 CONFINI: a nord con i mappali 687,849,685,969 e 971, ad est con strada comunale e mappale
53 del foglio 33 NCT, a sud a sud con gli immobili distinti con i mappali nn. 693, 692, e 309.
Le parti precisano che il valore dei trasferimenti è pari a complessivi euro 43.000,00 così suddivisi: euro 6.000,00 per la cessione del terreno Mappale 849 del foglio 32, di cui al punto A, ricadente in zona edificabile ma di fatto non utilizzabile a fini edificatori disgiunto dalla casa familiare, in quanto di dimensioni troppo esigue per poter costituire lotto autonoma a norma del vigente P.R.G.C. del Comune di VA;
euro 37.000,00 per la cessione della quota ½ di nuda proprietà del fabbricato Mappale 1032 del Foglio 32, di cui al punto B;
comprensiva dello scoperto di pertinenza. Tali importi sono da considerarsi a compensazione di assegni familiari e spese straordinarie, maturate dal 2016 ad oggi e non versate da alla signora Pt_2 Parte_1
e, pertanto, anche a compensazione e conguaglio dei rapporti di dare ed avere tra le parti, nessun pagamento verrà effettuato dalla signora in favore del sig. in occasione del Parte_1 Pt_2 trasferimento degli immobili realizzati con il presente atto.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025 dichiara di Persona_4 rinunciare all'ipoteca legale sui beni immobili sopra citati, oggetto di trasferimento.
La signora dichiara di non essere titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, Parte_1 uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è sito l'immobile in oggetto;
di non essere titolare, neppure pro quota, in tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquisita fruendo delle agevolazioni di cui all'art. 1 della Legge 22 aprile 1982 n. 168 e succ. modificazioni, integrazioni e tutte le leggi succedentesi nel tempo fino ad oggi contenenti agevolazioni per l'acquisto prima casa;
che l'immobile in oggetto non ha caratteristiche di lusso.
Le parti chiedono che agli effetti fiscali il presente trasferimento dei predetti immobili venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 898/1970 e successive modifiche, poiché elemento essenziale del ricorso e funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Gli effetti giuridici del contratto decorrono dalla data della sentenza ed inoltre tutte le imposte, nonché i tributi di qualsiasi specie o natura afferenti agli immobili trasferiti in capo alla signora passano, dalla data della sentenza, a suo carico. Parte_1
5 Le parti dichiarano di essere state informate e di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà. Le parti danno atto altresì di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari. Le parti danno altresì atto di essere state informate del fatto che il Giudice e il Cancelliere non assumono alcun tipo di responsabilità circa la correttezza dell'identificazione dei beni, la sua titolarità, la sua provenienza, l'esistenza di pesi od oneri o vincoli, la regolarità urbanistica e conformità catastale e che ogni responsabilità connessa a predette dichiarazioni grava in via esclusiva sulle parti stesse.
La signora si impegna a curare la trascrizione e voltura del verbale d'udienza Parte_1 presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, servizio di pubblicità immobiliare, esonerando la cancelleria da tale adempimento e dalle responsabilità connesse, con obbligo a carico della medesima parte di depositare la relativa nota di trascrizione, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta trascrizione nel fascicolo telematico della procedura.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025, per l'ipotesi Persona_4 in cui i presenti trasferimenti o il provvedimento giudiziale che li riporta non dovessero, per qualsiasi motivo, essere ritenuti titoli validi ed idonei al trasferimento della proprietà, si obbliga a riprodurre il presente consenso al trasferimento alle medesime condizioni, a semplice richiesta della signora dinanzi al notaio. Parte_1
Ai fini del presente trasferimento costituisce oggetto dello stesso ed attribuzione dell'intera proprietà, come pervenuta al sig. , per il seguente atto di trasferimento Parte_2 immobiliare:
TERRENO: il terreno mappale 849, era pervenuto al cedente in forza di atto di compravendita del 13 marzo 2008, rogato dal notaio Pubblico Ufficiale di Tolmezzo (UD), con Persona_5
Repertorio n. 989- Nota presentata con Modello Unico n. 7226.1/2008 Reparto P.I. di Udine in atti dal 16.04.2008.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025, volendo in Persona_4 caso contrario rispondere dell'evizione a norma di legge, garantisce la piena e legittima
6 proprietà di quanto trasferito e la sua libertà di pesi ed oneri, fiscali o di qualsiasi altra natura,
e da efficienze ipotecarie comunque pregiudizievoli.
Il bene sopra indicato viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, a corpo e non a misura, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione, nulla escluso od eccettuato, il tutto in conformità di possesso e titolo di provenienza.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025 dichiara che Persona_4 sul terreno oggetto del presente trasferimento non insistono fabbricati.
La destinazione urbanistica del terreno oggetto del presente atto risulta dal certificato rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Comune per il Servizio Tecnico, Comuni di Comeglians ed VA, in data 26.03.2025, visti gli artt. 30 del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 19/2009.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025 dichiara che Persona_4 non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del CDU summenzionato ad oggi.
CASA CONIUGALE: Si precisa che il fabbricato è stato eretto su un lotto costituito dalla fusione dei mappali 697,797,968 e 970 tutti del Foglio 32 in base alla concessione edilizia 11/06 del 18 luglio 2006 ed ha conseguito il certificato di abitabilità in data 20 agosto 2007 con prot. 10/07 del registro dei certificati previa denuncia di nuova unità immobiliare presentata al Catasto con schede e planimetrie in data 30 luglio 2007 con prot. UD0352715.
La quota di ½ di nuda proprietà della casa familiare confinante con il terreno di cui al punto che precede, identificata al Foglio 32 con il mappale 1032- Via Liariis n. 1 (PT-1), VA era pervenuta al cedente in forza di atto di donazione del 18 agosto 2005, dalla signora Parte_1
, rogato dal notaio Pubblico Ufficiale di Gemona del Friuli (UD), con
[...] Persona_6
Repertorio n. 72300- Nota di trascrizione R.G. N. 29781, R.P. n. 20165, del 17.09.2005.
Il bene sopra indicato viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, a corpo e non a misura, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e comunione, nulla escluso od eccettuato, il tutto in conformità di possesso e titolo di provenienza.
7 L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025, volendo in Persona_4 caso contrario rispondere dell'evizione a norma di legge, garantisce la piena e legittima proprietà di quanto trasferito e la sua libertà di pesi ed oneri, fiscali o di qualsiasi altra natura,
e da efficienze ipotecarie comunque pregiudizievoli.
L'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con procura Parte_2 speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025 garantisce, Persona_4 inoltre, la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Ai sensi della Legge 47/1985 e successive proroghe e modifiche, il sig. , ai sensi Parte_2 degli artt. 46 e ss e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, precisa che il fabbricato è stato eretto su un lotto costituito dalla fusione dei mappali 697,797,968 e 970 tutti del Foglio 32 in base alla concessione edilizia 11/06 del 18 luglio 2006;
- che non sono state successivamente eseguite opere per le quali sia richiesto il rilascio di licenza o concessione edilizia;
-che l'immobile in oggetto ha conseguito il certificato di abitabilità in data 20 agosto 2007 con prot. 10/07 del registro dei certificati previa denuncia di nuova unità immobiliare presentata al
Catasto con schede e planimetrie in data 30 luglio 2007 con prot. UD0352715;
-che l'immobile medesimo non ha formato oggetto dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della Legge 47/1985 conseguenti all'effettuazione di opere abusive e che, comunque, relativamente allo stesso, non sono state eseguite opere abusive;
-che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare cd “casa coniugale” come sopra identificata, corrispondono alla planimetria catastale depositata al catasto fabbricati che si allega;
-che i dati catastali e la planimetria allegata sono conformi allo stato di fatto ed in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
8 La signora dà atto di aver ricevuto dal sig. le informazioni e la Parte_1 Pt_2 documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile, rilasciata dal tecnico abilitato P.I. , in data 24.02.2025. Testimone_1
La signora dichiara altresì di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità Parte_1 temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dalla signora e Parte_1 dall'avvocato Silvia Fantinel, nominato procuratore speciale dal sig. , con Parte_2 procura speciale notarile del notaio dr. di Genova, di data 17 giugno 2025. Persona_4
Le parti insistono nel ricorso”
6) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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