TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3709/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI N. 2/B, Milano presso il difensore avv. FERRO MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1 GIORGIO CAROLINA e dell'avv. DI GIORGIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 6 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO presso i predetti difensori
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia ogni contraria istanza respinta e disattesa,
In via principale nel merito
- Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo D.I. 335/2023- RG 440/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in quanto illegittimo, per tutti i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e, per l'effetto, revocarlo;
In ogni caso ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti in narrativa che qui debbono intendersi integralmente riportati, il diritto della Sig.ra a trattenere a suo favore il Parte_1
1 deposito cauzionale di Euro 6.000,00, nonché accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della resistente anche ai sensi dell'art. 1590 c.c., per i fatti Controparte_1 dannosi descritti in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di Euro
25.032,00 (come meglio quantificata in narrativa) oltre Iva se e come dovuta, anche a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario del costo delle opere necessarie ad eliminare definitivamente i suindicati danni / vizi / difetti e ripristinare l'immobile nello status quo ante, nonché per omesso versamento del canone di locazione relativo al Luglio del 2022 e di omesso versamento dell'indennità di occupazione di Euro 1.400,00 per il mese di Agosto 2022, il tutto previa parziale compensazione con l'importo versato a titolo di deposito cauzionale;
eventualmente ed in subordine, condannare la al pagamento di quelle Controparte_1 diverse somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia.
Tutte le domande suindicate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla violazione contrattuale, fatta salva in ogni caso qualsiasi diversa quantificazione che risulterà dovuta in corso di causa anche a seguito di istruttoria o ritenuta anche in via equitativa dal Giudice, nonché con riserva di una migliore o diversa quantificazione nel corso del proseguo del giudizio, per tutte le motivazioni di cui al presente atto qui da intendersi interamente ritrascritte.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”
Per Controparte_1
“In via principale nel merito:
Confermare il Decreto ingiuntivo opposto, rigettando la spiegata opposizione in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto non qualificata e/o in quanto destituita di ogni fondamento fattuale e giuridico per i motivi su espressi;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il diritto di a vedersi rimborsata dalla Sig.ra la somma versata Controparte_1 Parte_1 alla stessa a titolo di deposito cauzionale nella misura da quantificarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia.
2 In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare per tutte le ragioni in fatto e in diritto espresse in narrativa il diritto di Cont a vedersi rimborsato il costo sostenuto per la sostituzione della caldaia e il costo eccessivo della bolletta A2A e per l'effetto condannare la Sig.ra a pagare in favore dell'opposta Parte_1 la somma di € 2.630,93, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa o Cont ritenuta di giustizia, nonché manlevare dal pagamento di tutte le bollette relative ai consumi successivi alla data del 1° agosto 2022.
In ogni caso:
Condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio di opposizione e del giudizio monitorio, oltre rimb forf. 15%, CPA e IVA (se dovuta);
In via istruttoria:
Si oppone all'ammissione della prova per testi in quanto i capitoli formulati sono tutti irrilevanti, generici e valutativi.
Si chiede ammettersi prova per interpello e testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli di prova premessi dall'inciso “vero che” formulati nella memoria difensiva principale già depositata.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i Sigg.ri: presso la Società Testimone_1 [...]
presso la Società , Controparte_1 Tes_2 Controparte_1 ES
Cont residente in [...], (dipendente presso la Società Testimone_4
[...]
presso la Società Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
Si chiede ammettersi medesimi testi a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il
Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 6.000,00, oltre interessi e spese di procedura, per la mancata restituzione della cauzione a seguito di disdetta di contratto di locazione dell'immobile sito in Gussago (BS), via Bazzani n. 6, che l'opponente aveva locato all'opposta e destinato ad alloggio dei propri dipendenti.
3 Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto, durante il sopralluogo per la riconsegna dell'immobile locato, ha constatato la presenza di gravi danni e degrado della cosa locata;
che, considerato anche il mancato pagamento della mensilità di luglio 2022, si è rifiutata di restituire immediatamente la somma versata a titolo di deposito cauzionale;
che l'appartamento
è stato rilasciato solo in data 5.09.2022, a causa dell'illegittima occupazione per i mesi di luglio e Cont agosto da parte di dipendente di ES
L'opponente ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto con accertamento del diritto dell'opponente a trattenere il deposito cauzionale di €
6.000,00; in via riconvenzionale la condanna della resistente al pagamento della somma di €
25.032,00, anche a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario del costo delle opere necessarie ad eliminare i danni e i difetti e ripristinare l'immobile nello status quo ante, nonché per omesso versamento del canone di locazione di € 1.400,00 per il mese di luglio 2022 ed omesso versamento dell'indennità di occupazione di € 1.400,00 per il mese di agosto 2022, il tutto previa parziale compensazione con l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, con vittoria di spese legali.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 rilevando che in data 8.07.2022 ha provveduto ad effettuare il pagamento relativo al canone di Cont luglio 2022, poi stornato dalla banca ricevente per cause non imputabili ad che, all'incontro in data 1.08.2022 destinato alla riconsegna dell'immobile, la locatrice, dopo aver notato la presenza di muffa e macchie di umidità sull'intonaco delle pareti, ha affermato di non restituire la caparra e si è disinteressata alla riconsegna delle chiavi;
che l'opponente era poi entrata nel possesso del proprio immobile cambiando la serratura, senza richiedere la consegna delle chiavi al conduttore, il quale si è accorto della circostanza quando, in data 29.08.2022, il proprio dipendente ha cercato invano di recuperare i propri effetti personali, dei quali ES riusciva ad entrare in possesso solo in data 5.09.2022, previa fissazione di un appuntamento con la proprietaria per il ritiro;
che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, nessuna contestazione era svolta dalla locatrice, nemmeno nelle immediatezze del rilascio e che, pertanto, la contestazione attuale risulta tardiva;
che la presenza di muffa e umidità era stata più volte Cont segnalata all'opponente, così come il guasto della caldaia, sostituita a propria spese da per la Cont cifra di € 1.586,00; che ha subito un danno derivante dall'addebito di una bolletta A2A
4 dell'importo di € 1.044,93, esorbitante rispetto ai normali consumi facendo presumere una perdita nell'impianto idraulico, per la quale non è stato possibile avviare la procedura di sgravio prevista da A2A per mancanza di collaborazione da parte della locatrice.
Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale attorea, nonché, in via riconvenzionale, il rimborso del costo della caldaia e il costo eccessivo della bolletta A2A per un totale di € 2.630,93, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza in data 26.09.23 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita mediante prova orale e poi rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
26.06.26, previa concessione alle parti dei termini per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento in data 6.06.25, a seguito di istanza di parte convenuta, impossibilitata a comparire all'udienza, è stata disposta lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale espletata l'opposizione risulta solo parzialmente fondata.
Non è contestato dalla convenuta opposta il mancato pagamento del canone relativo alla mensilità di luglio 2022; l'importo di euro 1.400,00 risulta, pertanto, dovuto da Controparte_1
Per quanto concerne la domanda dell'opponente di riconoscimento dell'ulteriore importo di euro
1.500,00 per la mensilità di agosto 2022, richiesta dalla a titolo di indennità di Parte_1 occupazione senza titolo, nonché la domanda risarcitoria formulata dall'opponente per gli asseriti danni presenti nell'immobile al termine della locazione, si osserva quanto segue.
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni all'immobile locato, in punto di diritto giova richiamarsi il principio secondo cui qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino.
A tale fine compete, dunque, al locatore provare la sussistenza di danni negli immobili oggetto di locazione, certamente eccedenti il degrado dovuto al normale uso degli stessi.
5 Ebbene, in atti non è presente un verbale di rilascio del bene immobile, sottoscritto dalla parte conduttrice e della parte locatrice (o da suo delegato), analiticamente descrittivo delle condizioni del bene immobile e corredato da rilievi fotografici, aventi data certa contestuale (o, al più, immediatamente successiva), rappresentativi di tali condizioni. È pacifico, invero, che alla data del 1.08.22, allorché le parti si sono incontrate al fine del rilascio dell'immobile, non vi è stata la redazione di alcun verbale né la riconsegna delle chiavi, non concordando le parti sullo stato dell'immobile e sulla restituzione della cauzione.
All'esito dell'istruttoria orale espletata deve, peraltro, ritenersi provato che la locatrice abbia riacquistato il possesso dell'immobile già nel mese di agosto, ovvero prima di quanto allegato dalla stessa (ovvero a inizio settembre). Cont Ed invero, pacifica in atti la mancata riconsegna delle chiavi da parte di in data 1.08.22, pur potendosi rilevare come la giurisprudenza ritenga legittimo il rifiuto del locatore di accettare la riconsegna dell'immobile qualora richieda il ripristino di danni consistenti e sebbene sia Cont parimenti incontestata l'assenza di offerta formale di restituzione da parte di le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente giudizio inducono a ritenere verosimile che la locatrice, successivamente al predetto incontro, abbia provveduto a reimpossessarsi dell'immobile e abbia sostituito la serratura. Cont Sul punto deve osservarsi che costituendosi in giudizio ha allegato l'intervenuta sostituzione della serratura da parte della locatrice, che non ha tempestivamente e specificamente contestato la predetta circostanza ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Inoltre, i numerosi testi escussi hanno confermato l'allegazione della resistente secondo cui il
RA, non potendo più accedere all'immobile per recuperare alcuni effetti personali lasciati nello stesso, si sia recato in data 5.09.22 presso l'immobile a tale fine;
che in tale sede lo stesso abbia ricevuto i propri beni da parte della locatrice, dentro un sacco, senza che gli fosse consentito di entrare nell'immobile.
Si veda, in particolare, quanto dichiarato dal teste : “terminato l'incontro del 1° Testimone_1 agosto 2022 io e abbiamo chiuso l'appartamento e conservato le chiavi presso la Tes_2 sede della società, non autorizzando l'accesso a nessuno dopo tale data”; “confermo che il sig.
ha lasciato l'immobile locato l' 1° agosto 2022 e, tornato dalle ferie il 29 agosto ES
2022, ha cercato di entrare nell'appartamento, oggetto di locazione per recuperare alcuni effetti personali ivi dimenticati ma non è riuscito ad accedervi perché le chiavi non aprivano la
6 serratura. (…) noi avevamo le chiavi presso la sede della società poi le abbiamo date al sig.
per fargli prendere le ultime cose ma non riusciva ad aprire. Il sig. ha ES Tes_2 contattato la sig.ra per chiedere di far entrare il sig. a ritirare gli effetti Parte_1 ES personali, ma la proprietaria non lo consentiva”; “io non ero presente ma avevo preso accordi con l'avv. Salvoni che assisteva la sig.ra per fissare l'appuntamento per il 5 settembre Parte_1
2022, al fine di consentire al sig. di ritirare i propri effetti personali”. ES
Non risulta fondata l'eccezione di incapacità di tale teste – che peraltro nemmeno è stata reiterata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, cfr. Cass. SU, n. 9456/2023 – atteso che essa va valutata all'attualità dell'assunzione e il teste non era legale rappresentante della società in tale momento;
né sono emerse ragioni per dubitarsi della sua attendibilità, considerata peraltro la coerenza delle sue dichiarazioni con quelle rese dagli ulteriori testi escussi.
Nello stesso senso si possono richiamare, invero, le dichiarazioni testimoniali rese da ES
, dipendente della società convenuta: “dopo l'incontro dell'1 agosto 2022 le chiavi sono
[...] state date a me e sono state custodite presso la sede della società e da quel momento non abbiamo fatto entrare nessuno (…) ha lasciato l'immobile locato all'inizio di agosto ES ed è tornato al rientro delle ferie a fine agosto. Mi aveva detto di essere andato a Napoli e mi aveva chiesto le chiavi per recuperare gli effetti personali che aveva dimenticato all'interno della casa, io gli ho dato le chiavi ma poi mi ha chiamato dicendo che non riusciva ad entrare e che la chiave non apriva.”. Tes_ Né può rilevare in senso contrario la dichiarazione sottoscritta dal e prodotta dalla locatrice sub doc. 4 di avere soggiornato presso tale immobile fino al 30 agosto 2022, risultando dalle Tes_ dichiarazioni testimoniali assunte come il sia stato indotto dalla ricorrente a sottoscrivere tale dichiarazione, senza nemmeno poterla leggere, al fine di poter ottenere i propri beni personali Tes_ dimenticati nell'immobile (cfr. le dichiarazioni del teste “ho abitato presso l'immobile sito Cont in Gussago (BS), Via Bazzani n. 6 , per conto della nel mese di aprile fino al primo di agosto. L'1 agosto 2022 è stato l'ultimo giorno che ho abitato lì perché dovevano consegnare le chiavi alla signora … quando hanno restituito le chiavi mi sono accorto che avevo Parte_1
Cont dimenticato delle mie cose, qualche vestito, le scarpe e la play station ed ho chiamato l' per Cont farmi dare le chiavi ed andare a prenderle ma non riuscivo più ad aprire. Ho chiamato l' e loro si sono messi d'accordo con la signora ed il 5 settembre 2022 sono andato a prenderle e la sig.ra Mi ha fatto firmare una carta dicendomi < o firmi questo o io non te le faccio prendere >
7 ho firmato perché mi sono fidato, ho preso le mie cose e me ne sono andato”; a seguito di esibizione del doc. 4 il teste ha dichiarato: “riconosco la mia firma ivi apposta ma devo dire che la signora non me lo ha fatto leggere e ho firmato perché mi fidavo. Io per tutto il mese di agosto non ci sono stato perché ero a Napoli.”; tali dichiarazioni, d'altra parte, sono state confermate dal teste e dal teste : “in data 5 settembre 2022, mi sono recato presso l'immobile Tes_2 ES
Tes_ oggetto di locazione, per consentire al sig. di ritirare le proprie cose. si era fatto ES
Cont accompagnare da suo collega . Era presente la sig.ra che Controparte_2 Parte_1 era abbastanza nervosa. Quando è arrivato gli ha dato un foglio chiedendogli di firmarlo. ES
In quel momento anche era nervoso perché aveva visto le sue cose dentro un sacchetto ES dell'immondizia, ha firmato il foglio, ha ritirato il sacco e l'ha caricato nella macchina di
[...]
CP_2
E' stata una cosa rapida da una parte c'era la sig.ra che era nervosa per la casa e Parte_1 dall'altro anche era nervoso vedendo il sacchetto. La ha detto che era per il ES Parte_1 ritiro dei suoi effetti . ha firmato velocemente davanti a me, senza leggere il foglio” nonché ES dal teste “Confermo che quest'ultima non l'ha voluto fare entrare e gli Controparte_2 ha detto che se non firmava un foglio non glieli avrebbe consegnati. RA è rimasto fuori, ha firmato velocemente senza leggere ed ha preso le sue cose che la proprietaria aveva già preparato in un sacchetto”).
Prive di alcun rilievo probatorio sono le dichiarazioni in senso contrario rese dalla ricorrente in sede di interpello, richiamate dalla difesa della nella memoria conclusiva, trattandosi di Parte_1 dichiarazioni a sé favorevoli.
D'altra parte può rilevarsi altresì che la teste amica della ricorrente, escussa Testimone_5 all'udienza del 8.05.24 ha dichiarato di avere “visto l'appartamento quando la locazione era cessata. Verso la fine di agosto”: ciò conferma che la era già rientrata nel possesso Parte_1 dell'immobile nel mese di agosto, diversamente da quanto dalla stessa allegato.
In ragione di quanto osservato deve ritenersi non provata la perdurante occupazione dell'immobile da parte del conduttore nel mese di agosto 2022, non potendo dunque trovare riconoscimento la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto al pagamento dell'importo di euro 1.400,00 a tale titolo.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni asseritamente arrecati all'immobile, può osservarsi che le fotografie prodotte dalla parte opponente – che secondo le allegazioni della
8 stessa parte raffigurano lo stato dell'immobile a settembre 2022, come confermato anche dalla teste – non possono dirsi essere rappresentative delle condizioni in cui versava Testimone_6
l'immobile locato in data 1 agosto 2022, essendo trascorso più di un mese da tale data e non potendo, pertanto, escludersi che in esso, in tale periodo di tempo, abbiano vissuto altre persone
(deponendo in tale senso la dichiarazione della teste di avere visto due persone Tes_7 all'interno dell'immobile in data 20 agosto).
Alcune teste tra quelli escussi ha confermato che lo stato dell'immobile in data 1 agosto 2022 fosse quello di cui alle fotografie prodotte dalla ricorrente;
anzi, il teste ha dichiarato Tes_1 che “Quando io ho visto la casa per intero l'ultima volta, l'1 agosto 2022 ,la stessa non si trovava nelle condizioni raffigurate nelle foto sub doc. da 6 a 23 di parte ricorrente. Era a posto Tes_ ma c'erano le macchie di muffa di cui ho parlato.”; il teste “io non ho mai visto la casa come raffigurata in dette foto. Io ho lasciato la casa l'1 agosto 2022 e non era in queste condizioni.”.
Né risulta essere stato esperito un Accertamento Tecnico Preventivo, in epoca immediatamente Cont successiva al rilascio dello stesso, onde documentare le condizioni in cui lo aveva rilasciato;
d'altra parte, un accertamento tecnico a mezzo di c.t.u. nel presente giudizio è divenuto superfluo, stante il lasso di tempo trascorso e la modificazione dello stato dei luoghi.
Considerato che la prova dello stato dell'immobile al rilascio (e, in particolare, della sussistenza di danni) grava sulla locatrice, deve ritenersi che vi siano in atti elementi sufficienti per sostenere che la conduttrice abbia rilasciato il bene immobile con i danni che le sono stati addebitati, dell'ingente importo di euro 25.032,00, in assenza di accertamento congiunto sullo stato dell'immobile al momento del rilascio e di prova della imputabilità degli asseriti danni alla conduttrice, essendovi anzi elementi per ritenere che le condizioni dell'immobile siano state modificate successivamente.
Né è possibile accertare l'imputabilità dei fenomeni infiltrativi e delle muffe al conduttore, il quale ha allegato di aver lamentato più volte la presenza di tali problemi nel corso della locazione
(come confermato anche dal teste all'udienza del 18.06.24, secondo cui proprio per tale ES ragione la conduttrice aveva comunicato la disdetta).
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla parte opponente.
1.2 In relazione alla domanda monitoria di restituzione dell'importo versato a titolo di cauzione, pari ad euro 6.000,00, si osserva quanto segue.
9 Come è noto, in materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, salvo che il locatore proponga domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti. Ed invero, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subìti, di qualsiasi natura, e non solo di quelli subìti dalla 'res locata', ovvero di importi rimasti impagati.
Ne consegue il diritto della a trattenere parzialmente il deposito cauzionale nel caso di Parte_1 specie, a copertura del mancato pagamento del canone relativo alla mensilità di luglio 2022 (pari ad euro 1.400,00).
Il locatore è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 392/78, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 392/78, a corrispondere al conduttore gli interessi sul deposito cauzionale dal versamento, trattandosi di norma di natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, consistenti nella tutela del contraente più debole e nell'impedire che i frutti della relativa somma, percepibili dal locatore, possano tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (Cass., 8.1.2010 n. 75). È parimenti noto che il locatore può essere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore abbia proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo altrimenti il giudice provvedervi di ufficio (così, ex multis,
Cass. 30.10.2009, n. 23052). Nel caso di specie il conduttore ha richiesto gli interessi nel ricorso depositato in sede monitoria.
1.3 Non possono essere esaminate, invece, le domande riconvenzionali formulate dal convenuto opposto, in particolare di rifusione dell'importo di euro 1.586,00, sostenuto per la sostituzione della caldaia, nonché del danno conseguente all'addebito di una bolletta A2A dell'importo di euro 1.044,93, esorbitante rispetto ai normali consumi facendo presumere una perdita nell'impianto idraulico, per la quale l'opposto lamenta di non aver potuto avviare la procedura di sgravio prevista da A2A per mancanza di collaborazione da parte della locatrice.
Tali domande sono inammissibili, non avendo il convenuto formulato richiesta di differimento dell'udienza di trattazione, prevista a pena di decadenza dall'art. 418 c.p.c.
1.4 Alla luce di quanto osservato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto dell'importo così calcolato: euro 6.000,00
10 oltre interessi legali ex art. 11 legge n. 392/78 dal 28.05.2021 (data di versamento della cauzione, come da doc. 21 fasc. conv. opposto), da cui detrarsi la somma di euro 1.400,00 oltre interessi dalla scadenza, e così euro 5.058,25, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Alla luce dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, del rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla locatrice, del parziale accoglimento della domanda di restituzione del deposito cauzionale con revoca del decreto ingiuntivo e della inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, si ritiene la sussistenza per disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso dal Giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 5.058,25, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dall'opponente;
- dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da
[...]
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Così deciso in Brescia il 27 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2025.
11
Il Giudice dott. Laura Frata
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3709/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI N. 2/B, Milano presso il difensore avv. FERRO MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1 GIORGIO CAROLINA e dell'avv. DI GIORGIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 6 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO presso i predetti difensori
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia ogni contraria istanza respinta e disattesa,
In via principale nel merito
- Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo D.I. 335/2023- RG 440/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in quanto illegittimo, per tutti i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e, per l'effetto, revocarlo;
In ogni caso ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti in narrativa che qui debbono intendersi integralmente riportati, il diritto della Sig.ra a trattenere a suo favore il Parte_1
1 deposito cauzionale di Euro 6.000,00, nonché accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della resistente anche ai sensi dell'art. 1590 c.c., per i fatti Controparte_1 dannosi descritti in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di Euro
25.032,00 (come meglio quantificata in narrativa) oltre Iva se e come dovuta, anche a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario del costo delle opere necessarie ad eliminare definitivamente i suindicati danni / vizi / difetti e ripristinare l'immobile nello status quo ante, nonché per omesso versamento del canone di locazione relativo al Luglio del 2022 e di omesso versamento dell'indennità di occupazione di Euro 1.400,00 per il mese di Agosto 2022, il tutto previa parziale compensazione con l'importo versato a titolo di deposito cauzionale;
eventualmente ed in subordine, condannare la al pagamento di quelle Controparte_1 diverse somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia.
Tutte le domande suindicate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla violazione contrattuale, fatta salva in ogni caso qualsiasi diversa quantificazione che risulterà dovuta in corso di causa anche a seguito di istruttoria o ritenuta anche in via equitativa dal Giudice, nonché con riserva di una migliore o diversa quantificazione nel corso del proseguo del giudizio, per tutte le motivazioni di cui al presente atto qui da intendersi interamente ritrascritte.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”
Per Controparte_1
“In via principale nel merito:
Confermare il Decreto ingiuntivo opposto, rigettando la spiegata opposizione in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto non qualificata e/o in quanto destituita di ogni fondamento fattuale e giuridico per i motivi su espressi;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il diritto di a vedersi rimborsata dalla Sig.ra la somma versata Controparte_1 Parte_1 alla stessa a titolo di deposito cauzionale nella misura da quantificarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia.
2 In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare per tutte le ragioni in fatto e in diritto espresse in narrativa il diritto di Cont a vedersi rimborsato il costo sostenuto per la sostituzione della caldaia e il costo eccessivo della bolletta A2A e per l'effetto condannare la Sig.ra a pagare in favore dell'opposta Parte_1 la somma di € 2.630,93, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa o Cont ritenuta di giustizia, nonché manlevare dal pagamento di tutte le bollette relative ai consumi successivi alla data del 1° agosto 2022.
In ogni caso:
Condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio di opposizione e del giudizio monitorio, oltre rimb forf. 15%, CPA e IVA (se dovuta);
In via istruttoria:
Si oppone all'ammissione della prova per testi in quanto i capitoli formulati sono tutti irrilevanti, generici e valutativi.
Si chiede ammettersi prova per interpello e testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli di prova premessi dall'inciso “vero che” formulati nella memoria difensiva principale già depositata.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i Sigg.ri: presso la Società Testimone_1 [...]
presso la Società , Controparte_1 Tes_2 Controparte_1 ES
Cont residente in [...], (dipendente presso la Società Testimone_4
[...]
presso la Società Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
Si chiede ammettersi medesimi testi a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il
Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 6.000,00, oltre interessi e spese di procedura, per la mancata restituzione della cauzione a seguito di disdetta di contratto di locazione dell'immobile sito in Gussago (BS), via Bazzani n. 6, che l'opponente aveva locato all'opposta e destinato ad alloggio dei propri dipendenti.
3 Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto, durante il sopralluogo per la riconsegna dell'immobile locato, ha constatato la presenza di gravi danni e degrado della cosa locata;
che, considerato anche il mancato pagamento della mensilità di luglio 2022, si è rifiutata di restituire immediatamente la somma versata a titolo di deposito cauzionale;
che l'appartamento
è stato rilasciato solo in data 5.09.2022, a causa dell'illegittima occupazione per i mesi di luglio e Cont agosto da parte di dipendente di ES
L'opponente ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto con accertamento del diritto dell'opponente a trattenere il deposito cauzionale di €
6.000,00; in via riconvenzionale la condanna della resistente al pagamento della somma di €
25.032,00, anche a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario del costo delle opere necessarie ad eliminare i danni e i difetti e ripristinare l'immobile nello status quo ante, nonché per omesso versamento del canone di locazione di € 1.400,00 per il mese di luglio 2022 ed omesso versamento dell'indennità di occupazione di € 1.400,00 per il mese di agosto 2022, il tutto previa parziale compensazione con l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, con vittoria di spese legali.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 rilevando che in data 8.07.2022 ha provveduto ad effettuare il pagamento relativo al canone di Cont luglio 2022, poi stornato dalla banca ricevente per cause non imputabili ad che, all'incontro in data 1.08.2022 destinato alla riconsegna dell'immobile, la locatrice, dopo aver notato la presenza di muffa e macchie di umidità sull'intonaco delle pareti, ha affermato di non restituire la caparra e si è disinteressata alla riconsegna delle chiavi;
che l'opponente era poi entrata nel possesso del proprio immobile cambiando la serratura, senza richiedere la consegna delle chiavi al conduttore, il quale si è accorto della circostanza quando, in data 29.08.2022, il proprio dipendente ha cercato invano di recuperare i propri effetti personali, dei quali ES riusciva ad entrare in possesso solo in data 5.09.2022, previa fissazione di un appuntamento con la proprietaria per il ritiro;
che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, nessuna contestazione era svolta dalla locatrice, nemmeno nelle immediatezze del rilascio e che, pertanto, la contestazione attuale risulta tardiva;
che la presenza di muffa e umidità era stata più volte Cont segnalata all'opponente, così come il guasto della caldaia, sostituita a propria spese da per la Cont cifra di € 1.586,00; che ha subito un danno derivante dall'addebito di una bolletta A2A
4 dell'importo di € 1.044,93, esorbitante rispetto ai normali consumi facendo presumere una perdita nell'impianto idraulico, per la quale non è stato possibile avviare la procedura di sgravio prevista da A2A per mancanza di collaborazione da parte della locatrice.
Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale attorea, nonché, in via riconvenzionale, il rimborso del costo della caldaia e il costo eccessivo della bolletta A2A per un totale di € 2.630,93, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza in data 26.09.23 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita mediante prova orale e poi rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
26.06.26, previa concessione alle parti dei termini per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento in data 6.06.25, a seguito di istanza di parte convenuta, impossibilitata a comparire all'udienza, è stata disposta lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale espletata l'opposizione risulta solo parzialmente fondata.
Non è contestato dalla convenuta opposta il mancato pagamento del canone relativo alla mensilità di luglio 2022; l'importo di euro 1.400,00 risulta, pertanto, dovuto da Controparte_1
Per quanto concerne la domanda dell'opponente di riconoscimento dell'ulteriore importo di euro
1.500,00 per la mensilità di agosto 2022, richiesta dalla a titolo di indennità di Parte_1 occupazione senza titolo, nonché la domanda risarcitoria formulata dall'opponente per gli asseriti danni presenti nell'immobile al termine della locazione, si osserva quanto segue.
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni all'immobile locato, in punto di diritto giova richiamarsi il principio secondo cui qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino.
A tale fine compete, dunque, al locatore provare la sussistenza di danni negli immobili oggetto di locazione, certamente eccedenti il degrado dovuto al normale uso degli stessi.
5 Ebbene, in atti non è presente un verbale di rilascio del bene immobile, sottoscritto dalla parte conduttrice e della parte locatrice (o da suo delegato), analiticamente descrittivo delle condizioni del bene immobile e corredato da rilievi fotografici, aventi data certa contestuale (o, al più, immediatamente successiva), rappresentativi di tali condizioni. È pacifico, invero, che alla data del 1.08.22, allorché le parti si sono incontrate al fine del rilascio dell'immobile, non vi è stata la redazione di alcun verbale né la riconsegna delle chiavi, non concordando le parti sullo stato dell'immobile e sulla restituzione della cauzione.
All'esito dell'istruttoria orale espletata deve, peraltro, ritenersi provato che la locatrice abbia riacquistato il possesso dell'immobile già nel mese di agosto, ovvero prima di quanto allegato dalla stessa (ovvero a inizio settembre). Cont Ed invero, pacifica in atti la mancata riconsegna delle chiavi da parte di in data 1.08.22, pur potendosi rilevare come la giurisprudenza ritenga legittimo il rifiuto del locatore di accettare la riconsegna dell'immobile qualora richieda il ripristino di danni consistenti e sebbene sia Cont parimenti incontestata l'assenza di offerta formale di restituzione da parte di le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente giudizio inducono a ritenere verosimile che la locatrice, successivamente al predetto incontro, abbia provveduto a reimpossessarsi dell'immobile e abbia sostituito la serratura. Cont Sul punto deve osservarsi che costituendosi in giudizio ha allegato l'intervenuta sostituzione della serratura da parte della locatrice, che non ha tempestivamente e specificamente contestato la predetta circostanza ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Inoltre, i numerosi testi escussi hanno confermato l'allegazione della resistente secondo cui il
RA, non potendo più accedere all'immobile per recuperare alcuni effetti personali lasciati nello stesso, si sia recato in data 5.09.22 presso l'immobile a tale fine;
che in tale sede lo stesso abbia ricevuto i propri beni da parte della locatrice, dentro un sacco, senza che gli fosse consentito di entrare nell'immobile.
Si veda, in particolare, quanto dichiarato dal teste : “terminato l'incontro del 1° Testimone_1 agosto 2022 io e abbiamo chiuso l'appartamento e conservato le chiavi presso la Tes_2 sede della società, non autorizzando l'accesso a nessuno dopo tale data”; “confermo che il sig.
ha lasciato l'immobile locato l' 1° agosto 2022 e, tornato dalle ferie il 29 agosto ES
2022, ha cercato di entrare nell'appartamento, oggetto di locazione per recuperare alcuni effetti personali ivi dimenticati ma non è riuscito ad accedervi perché le chiavi non aprivano la
6 serratura. (…) noi avevamo le chiavi presso la sede della società poi le abbiamo date al sig.
per fargli prendere le ultime cose ma non riusciva ad aprire. Il sig. ha ES Tes_2 contattato la sig.ra per chiedere di far entrare il sig. a ritirare gli effetti Parte_1 ES personali, ma la proprietaria non lo consentiva”; “io non ero presente ma avevo preso accordi con l'avv. Salvoni che assisteva la sig.ra per fissare l'appuntamento per il 5 settembre Parte_1
2022, al fine di consentire al sig. di ritirare i propri effetti personali”. ES
Non risulta fondata l'eccezione di incapacità di tale teste – che peraltro nemmeno è stata reiterata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, cfr. Cass. SU, n. 9456/2023 – atteso che essa va valutata all'attualità dell'assunzione e il teste non era legale rappresentante della società in tale momento;
né sono emerse ragioni per dubitarsi della sua attendibilità, considerata peraltro la coerenza delle sue dichiarazioni con quelle rese dagli ulteriori testi escussi.
Nello stesso senso si possono richiamare, invero, le dichiarazioni testimoniali rese da ES
, dipendente della società convenuta: “dopo l'incontro dell'1 agosto 2022 le chiavi sono
[...] state date a me e sono state custodite presso la sede della società e da quel momento non abbiamo fatto entrare nessuno (…) ha lasciato l'immobile locato all'inizio di agosto ES ed è tornato al rientro delle ferie a fine agosto. Mi aveva detto di essere andato a Napoli e mi aveva chiesto le chiavi per recuperare gli effetti personali che aveva dimenticato all'interno della casa, io gli ho dato le chiavi ma poi mi ha chiamato dicendo che non riusciva ad entrare e che la chiave non apriva.”. Tes_ Né può rilevare in senso contrario la dichiarazione sottoscritta dal e prodotta dalla locatrice sub doc. 4 di avere soggiornato presso tale immobile fino al 30 agosto 2022, risultando dalle Tes_ dichiarazioni testimoniali assunte come il sia stato indotto dalla ricorrente a sottoscrivere tale dichiarazione, senza nemmeno poterla leggere, al fine di poter ottenere i propri beni personali Tes_ dimenticati nell'immobile (cfr. le dichiarazioni del teste “ho abitato presso l'immobile sito Cont in Gussago (BS), Via Bazzani n. 6 , per conto della nel mese di aprile fino al primo di agosto. L'1 agosto 2022 è stato l'ultimo giorno che ho abitato lì perché dovevano consegnare le chiavi alla signora … quando hanno restituito le chiavi mi sono accorto che avevo Parte_1
Cont dimenticato delle mie cose, qualche vestito, le scarpe e la play station ed ho chiamato l' per Cont farmi dare le chiavi ed andare a prenderle ma non riuscivo più ad aprire. Ho chiamato l' e loro si sono messi d'accordo con la signora ed il 5 settembre 2022 sono andato a prenderle e la sig.ra Mi ha fatto firmare una carta dicendomi < o firmi questo o io non te le faccio prendere >
7 ho firmato perché mi sono fidato, ho preso le mie cose e me ne sono andato”; a seguito di esibizione del doc. 4 il teste ha dichiarato: “riconosco la mia firma ivi apposta ma devo dire che la signora non me lo ha fatto leggere e ho firmato perché mi fidavo. Io per tutto il mese di agosto non ci sono stato perché ero a Napoli.”; tali dichiarazioni, d'altra parte, sono state confermate dal teste e dal teste : “in data 5 settembre 2022, mi sono recato presso l'immobile Tes_2 ES
Tes_ oggetto di locazione, per consentire al sig. di ritirare le proprie cose. si era fatto ES
Cont accompagnare da suo collega . Era presente la sig.ra che Controparte_2 Parte_1 era abbastanza nervosa. Quando è arrivato gli ha dato un foglio chiedendogli di firmarlo. ES
In quel momento anche era nervoso perché aveva visto le sue cose dentro un sacchetto ES dell'immondizia, ha firmato il foglio, ha ritirato il sacco e l'ha caricato nella macchina di
[...]
CP_2
E' stata una cosa rapida da una parte c'era la sig.ra che era nervosa per la casa e Parte_1 dall'altro anche era nervoso vedendo il sacchetto. La ha detto che era per il ES Parte_1 ritiro dei suoi effetti . ha firmato velocemente davanti a me, senza leggere il foglio” nonché ES dal teste “Confermo che quest'ultima non l'ha voluto fare entrare e gli Controparte_2 ha detto che se non firmava un foglio non glieli avrebbe consegnati. RA è rimasto fuori, ha firmato velocemente senza leggere ed ha preso le sue cose che la proprietaria aveva già preparato in un sacchetto”).
Prive di alcun rilievo probatorio sono le dichiarazioni in senso contrario rese dalla ricorrente in sede di interpello, richiamate dalla difesa della nella memoria conclusiva, trattandosi di Parte_1 dichiarazioni a sé favorevoli.
D'altra parte può rilevarsi altresì che la teste amica della ricorrente, escussa Testimone_5 all'udienza del 8.05.24 ha dichiarato di avere “visto l'appartamento quando la locazione era cessata. Verso la fine di agosto”: ciò conferma che la era già rientrata nel possesso Parte_1 dell'immobile nel mese di agosto, diversamente da quanto dalla stessa allegato.
In ragione di quanto osservato deve ritenersi non provata la perdurante occupazione dell'immobile da parte del conduttore nel mese di agosto 2022, non potendo dunque trovare riconoscimento la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto al pagamento dell'importo di euro 1.400,00 a tale titolo.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni asseritamente arrecati all'immobile, può osservarsi che le fotografie prodotte dalla parte opponente – che secondo le allegazioni della
8 stessa parte raffigurano lo stato dell'immobile a settembre 2022, come confermato anche dalla teste – non possono dirsi essere rappresentative delle condizioni in cui versava Testimone_6
l'immobile locato in data 1 agosto 2022, essendo trascorso più di un mese da tale data e non potendo, pertanto, escludersi che in esso, in tale periodo di tempo, abbiano vissuto altre persone
(deponendo in tale senso la dichiarazione della teste di avere visto due persone Tes_7 all'interno dell'immobile in data 20 agosto).
Alcune teste tra quelli escussi ha confermato che lo stato dell'immobile in data 1 agosto 2022 fosse quello di cui alle fotografie prodotte dalla ricorrente;
anzi, il teste ha dichiarato Tes_1 che “Quando io ho visto la casa per intero l'ultima volta, l'1 agosto 2022 ,la stessa non si trovava nelle condizioni raffigurate nelle foto sub doc. da 6 a 23 di parte ricorrente. Era a posto Tes_ ma c'erano le macchie di muffa di cui ho parlato.”; il teste “io non ho mai visto la casa come raffigurata in dette foto. Io ho lasciato la casa l'1 agosto 2022 e non era in queste condizioni.”.
Né risulta essere stato esperito un Accertamento Tecnico Preventivo, in epoca immediatamente Cont successiva al rilascio dello stesso, onde documentare le condizioni in cui lo aveva rilasciato;
d'altra parte, un accertamento tecnico a mezzo di c.t.u. nel presente giudizio è divenuto superfluo, stante il lasso di tempo trascorso e la modificazione dello stato dei luoghi.
Considerato che la prova dello stato dell'immobile al rilascio (e, in particolare, della sussistenza di danni) grava sulla locatrice, deve ritenersi che vi siano in atti elementi sufficienti per sostenere che la conduttrice abbia rilasciato il bene immobile con i danni che le sono stati addebitati, dell'ingente importo di euro 25.032,00, in assenza di accertamento congiunto sullo stato dell'immobile al momento del rilascio e di prova della imputabilità degli asseriti danni alla conduttrice, essendovi anzi elementi per ritenere che le condizioni dell'immobile siano state modificate successivamente.
Né è possibile accertare l'imputabilità dei fenomeni infiltrativi e delle muffe al conduttore, il quale ha allegato di aver lamentato più volte la presenza di tali problemi nel corso della locazione
(come confermato anche dal teste all'udienza del 18.06.24, secondo cui proprio per tale ES ragione la conduttrice aveva comunicato la disdetta).
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla parte opponente.
1.2 In relazione alla domanda monitoria di restituzione dell'importo versato a titolo di cauzione, pari ad euro 6.000,00, si osserva quanto segue.
9 Come è noto, in materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, salvo che il locatore proponga domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti. Ed invero, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subìti, di qualsiasi natura, e non solo di quelli subìti dalla 'res locata', ovvero di importi rimasti impagati.
Ne consegue il diritto della a trattenere parzialmente il deposito cauzionale nel caso di Parte_1 specie, a copertura del mancato pagamento del canone relativo alla mensilità di luglio 2022 (pari ad euro 1.400,00).
Il locatore è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 392/78, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 392/78, a corrispondere al conduttore gli interessi sul deposito cauzionale dal versamento, trattandosi di norma di natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, consistenti nella tutela del contraente più debole e nell'impedire che i frutti della relativa somma, percepibili dal locatore, possano tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (Cass., 8.1.2010 n. 75). È parimenti noto che il locatore può essere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore abbia proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo altrimenti il giudice provvedervi di ufficio (così, ex multis,
Cass. 30.10.2009, n. 23052). Nel caso di specie il conduttore ha richiesto gli interessi nel ricorso depositato in sede monitoria.
1.3 Non possono essere esaminate, invece, le domande riconvenzionali formulate dal convenuto opposto, in particolare di rifusione dell'importo di euro 1.586,00, sostenuto per la sostituzione della caldaia, nonché del danno conseguente all'addebito di una bolletta A2A dell'importo di euro 1.044,93, esorbitante rispetto ai normali consumi facendo presumere una perdita nell'impianto idraulico, per la quale l'opposto lamenta di non aver potuto avviare la procedura di sgravio prevista da A2A per mancanza di collaborazione da parte della locatrice.
Tali domande sono inammissibili, non avendo il convenuto formulato richiesta di differimento dell'udienza di trattazione, prevista a pena di decadenza dall'art. 418 c.p.c.
1.4 Alla luce di quanto osservato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto dell'importo così calcolato: euro 6.000,00
10 oltre interessi legali ex art. 11 legge n. 392/78 dal 28.05.2021 (data di versamento della cauzione, come da doc. 21 fasc. conv. opposto), da cui detrarsi la somma di euro 1.400,00 oltre interessi dalla scadenza, e così euro 5.058,25, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Alla luce dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, del rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla locatrice, del parziale accoglimento della domanda di restituzione del deposito cauzionale con revoca del decreto ingiuntivo e della inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, si ritiene la sussistenza per disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso dal Giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 5.058,25, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dall'opponente;
- dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da
[...]
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Così deciso in Brescia il 27 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2025.
11
Il Giudice dott. Laura Frata
12