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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2654/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Insalata Giulio Parte_1
CONTRO
Ricorrente
- in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: riconoscimento postumi di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in conseguenza della malattia professionale denunciata il 25.05.2022 (ernia discale lombare), asseritamente contratte a causa dello svolgimento delle mansioni di operaio falegname, sin dal 2008 a tutt'oggi, per circa 8/9 ore al giorno, occuparsi nello specifico di allestimento yacht, montaggio-smontaggio mobili e componenti varie.
A sostegno della domanda esponeva che l'istituto aveva già riconosciuto, dapprima in sede amministrativa con provvedimento del 24.08.2022, la derivazione della malattia “ernia discale lombale” dalla attività lavorativa svolta, attribuendo una menomazione della integrità psico-fisica pari all'8%
e poi, con provvedimento del 30.11.2022 in sede di collegiale medica, una maggiore percentuale pari al 9%.
Lamentava, l'erronea quantificazione della menomazione subita, ritenendola non corrispondente alla reale gravità del danno riportato e chiedeva, quindi, condannarsi l' alla riliquidazione CP_1 dell'indennizzo nella misura del 12% o in quella corrispondente al superiore grado di inabilità accertato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
1 Espletata consulenza tecnica d'ufficio e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza. all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, nel caso di specie, essendo pacifica la natura professionale della patologia contratta dall'assicurato nell'esercizio della propria attività lavorativa di falegname (ernia discale lombare), la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell . CP_1
Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU dott. ha accertato che il Persona_1 ricorrente è affatto da “Lombosciatalgia destra da ernia discale L5-S1”, costituente malattia professionale, che determina un danno biologico valutabile nella misura del 9% in accordo con le risultanze della visita collegiale del 30.11.2022 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 14.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una
2 corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Essendo stata accertata la correttezza della valutazione già effettuata dall' , la domanda CP_1 giudiziale deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, in presenza della dichiarazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con CP_2 separato decreto in atti.
Lecce, 5.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2654/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Insalata Giulio Parte_1
CONTRO
Ricorrente
- in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: riconoscimento postumi di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in conseguenza della malattia professionale denunciata il 25.05.2022 (ernia discale lombare), asseritamente contratte a causa dello svolgimento delle mansioni di operaio falegname, sin dal 2008 a tutt'oggi, per circa 8/9 ore al giorno, occuparsi nello specifico di allestimento yacht, montaggio-smontaggio mobili e componenti varie.
A sostegno della domanda esponeva che l'istituto aveva già riconosciuto, dapprima in sede amministrativa con provvedimento del 24.08.2022, la derivazione della malattia “ernia discale lombale” dalla attività lavorativa svolta, attribuendo una menomazione della integrità psico-fisica pari all'8%
e poi, con provvedimento del 30.11.2022 in sede di collegiale medica, una maggiore percentuale pari al 9%.
Lamentava, l'erronea quantificazione della menomazione subita, ritenendola non corrispondente alla reale gravità del danno riportato e chiedeva, quindi, condannarsi l' alla riliquidazione CP_1 dell'indennizzo nella misura del 12% o in quella corrispondente al superiore grado di inabilità accertato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
1 Espletata consulenza tecnica d'ufficio e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza. all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, nel caso di specie, essendo pacifica la natura professionale della patologia contratta dall'assicurato nell'esercizio della propria attività lavorativa di falegname (ernia discale lombare), la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell . CP_1
Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU dott. ha accertato che il Persona_1 ricorrente è affatto da “Lombosciatalgia destra da ernia discale L5-S1”, costituente malattia professionale, che determina un danno biologico valutabile nella misura del 9% in accordo con le risultanze della visita collegiale del 30.11.2022 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 14.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una
2 corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Essendo stata accertata la correttezza della valutazione già effettuata dall' , la domanda CP_1 giudiziale deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, in presenza della dichiarazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con CP_2 separato decreto in atti.
Lecce, 5.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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