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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11123/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11123 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
) e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
Magnani n. 22, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Salvatore Stavolta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cagliari, Via Orlando, n. 3, attori contro
, P. IVA: (già ) in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per esso, del Dr. quale Controparte_3
Procuratore Speciale, corrente a Roma, Via della Bufalotta n. 374, quale sede secondaria ed avente sede legale in Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 in virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del Notaio in Roma del 14.12.2018, Rep. 18.083, atto n. Persona_1
6810, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Prof. Marco Catelli e dall'Avv. Paolo Severo Ciabatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo
Graziano sito in Cagliari, Via Alghero n. 3, convenuta residente in [...], Controparte_4
convenuto contumace
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
1 Nell'interesse degli attori:
“Voglia, l'Illustrissimo Tribunale adito, “contrariis rejectis”:1) Accertare e dichiarare che il sinistro “de quo” è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo tg. CG768NN,
SI. , e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la Controparte_4 [...]
, quale Rapp.te per la Gestione dei Sinistri in Italia della Compagnia di Assicurazione CP_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore – che Controparte_5
assicurava la R.C.A del veicolo tg. CG 768 NN, al momento del sinistro, al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi – nessuno escluso – dai SIg.ri. e , Parte_1 Parte_2 nella complessiva somma di € 51.900,00, o in quella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al maggior danno derivante dal ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria;
il tutto sino al saldo effettivo;
2) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali”.
Nell'interesse della convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito, rigettare la domanda di parte attrice per essere la stessa, così come proposta, infondata ed indeterminata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, riservato gravame, addebitare alla società convenuta l'onere risarcitorio che risulterà solo all'esito delle disponende CTU tecnico modale e medico legale che accertino, rispettivamente: a)
l'effettivo grado di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro per cui è causa nonché la compatibilità e la congruità dei danni pretesi da parte attrice rispetto al presunto sinistro per cui è causa ed il valore commerciale del veicolo al momento dell'evento; b) l'entità delle lesioni effettivamente riportate dall'attore SI. in conseguenza immediata e diretta del Parte_1 sinistro de quo, e la loro riconducibilità all'evento dannoso per cui è causa;
il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/12/2018 e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio l' e per ottenere il risarcimento dei Controparte_1 Controparte_4
danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 15/9/2017, pari a euro 51.900,00.
A fondamento della propria domanda gli attori hanno esposto quanto segue.
In data 15/9/2017 era alla guida dello scooter TY (Yamaha) targato BV01916, Parte_1
di proprietà di Mentre si trovava fermo in colonna nella via Santa Maria Chara in Parte_2
2 Cagliari, era stato violentemente tamponato da un'autovettura Volkswagen Polo targata CG768NN condotta dal proprietario assicurato con la (polizza Controparte_4 Controparte_5
n. CON0100002447454).
A seguito dell'urto, era stato sbalzato dal motociclo e caduto a terra, mentre il Parte_1
motociclo era stato spinto in avanti urtando contro un veicolo che lo precedeva (Fiat 600, tg.
BX116TC, condotto da e alcuni frammenti dello stesso motociclo avevano urtato un Persona_2
altro veicolo (Opel Corsa, tg. EZ414EC) condotta da che sopraggiungeva Persona_3 dall'opposto senso di marcia.
immediatamente soccorso, era stato trasportato all'Ospedale Marino di Cagliari, Parte_1 ove era stato ricoverato e successivamente dimesso in data 21/9/2017 con la diagnosi di “frattura di
L1 in esiti di stabilizzazione D6-D12, frattura composta IX costa dx e prescrizione di riposo a letto in posizione orizzontale, terapia farmacologica (anaglesica, antitromboembolica) e controllo NCH il 20/10/2017”.
L'attore aveva riportato in conseguenza del sinistro una “frattura somatica di L1 in Parte_1
trauma contusivo del rachide in toto e frattura di IX costa dx in pz con pregressa stabilizzazione lunga D6 – D12 in plurime fratture traumatiche nel 2015” (come da perizia di parte allegata) e tali lesioni hanno comportato un danno biologico di natura permanente del 15% pari a euro 46.325,00, un'invalidità temporanea totale di 45 giorni, di cui 6 di ricovero ospedaliero, pari a euro 4.410,00, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 90 giorni, pari a euro 6.615,00, al 50% per giorni 30, pari a euro 1.470,00 e al 25% per ulteriori giorni 30, pari a euro 735,00. Egli aveva, inoltre, sostenuto spese mediche per euro 1.521,45. avrebbe pertanto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Parte_1
per il danno biologico, le sofferenze interiori e il danno dinamico relazionale o esistenziale.
In particolare, data la gravità delle lesioni psico-fisiche subite, ha riportato difficoltà Parte_1
nello svolgimento delle attività ludiche e sportive in considerazione del notevole deficit funzionale del tronco e della sua ripercussione negativa sulla dinamica deambulatoria. Pertanto, è stata richiesta anche l'applicazione di un'adeguata personalizzazione in relazione al danno biologico.
Infine, a seguito del sinistro, il motociclo di proprietà di aveva riportato danni Parte_2 materiali per complessivi euro 1.710,00, come risultante dal preventivo del 24/7/2018 dell'Officina
Piaggio di Fanti Davide Paolo.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 giugno 2019 si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda degli attori. La compagnia Controparte_1
ha, in primo luogo, contestato la dinamica del sinistro dedotta dall'attore alla luce degli
3 accertamenti effettuati dai Vigili Urbani di Cagliari.
Nel relativo verbale era stato, infatti, riportato che il motoveicolo condotto dal RA “si inseriva tra le auto effettuando movimenti repentini da sinistra verso destra e viceversa. Nel compiere tali manovre, urtava prima il veicolo “C” condotto dal SI. e successivamente il Controparte_4 veicolo “B” condotto dalla SI.ra , percorrenti la medesima strada con stessa Persona_2
direttrice di marcia, per terminare la corsa sulla corsia destinata alla circolazione opposta, dove alcuni frammenti di media grandezza staccatisi dal veicolo “A”, andavano a urtare la fiancata sinistra del veicolo “D”, condotto dal SI. , percorrente la Via S.M. Chiara con Persona_3 direzione opposta agli altri veicoli interessati dal sinistro”. In virtù delle repentine manovre poste in essere, il era stato anche sanzionato per la violazione dell'art. 154, commi 1 e 8, CdS. Pt_1
Pertanto, alcuna responsabilità poteva essere ascritta al in quanto l'unica causa del sinistro CP_4 era costituita dalla condotta dell'attore.
La società convenuta ha, inoltre, contestato il quantum del risarcimento richiesto.
In relazione al danno fisico, in particolare, la convenuta ha eccepito che la domanda dell'attore fosse oltremodo eccessiva nonché assolutamente non provata, non avendo alcun valore probatorio la documentazione prodotta, costituita da meri atti di parte. Inoltre, l'attore aveva rivendicato delle voci di danno non dovute, quale il danno morale, il danno esistenziale nonché la personalizzazione della liquidazione del danno biologico, non provate nel caso di specie.
Quanto al danno materiale, infine, la convenuta ha eccepito che esso sarebbe del tutto privo di prova, non avendo gli attori prodotto alcuna documentazione idonea a giustificare la quantificazione della somma richiesta a titolo risarcimento, limitandosi alla produzione del preventivo di riparazione.
In ogni caso, ha eccepito l'antieconomicità della riparazione dei danni subiti dal motoveicolo dell'attore, in base agli accertamenti svolti dalla stessa Compagnia.
***
All'udienza del 25/6/2019 il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e Controparte_4 ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 20/3/2024 il giudice ha fissato l'udienza dell'11/02/2025 per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore e del convenuto e prova testimoniale. È stata, inoltre, disposta consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio medico-legale.
***
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere pertanto accolta, sia pure nei limiti di seguito
4 esposti.
Occorre, innanzitutto, ricostruire la dinamica del sinistro stradale occorso in data 15/9/2017 di cui è causa.
Al riguardo, si deve rilevare che la descrizione del sinistro effettuata dagli attori risulta parzialmente diversa rispetto a quanto si evince dalla Rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia Municipale di
Cagliari n. 962/2017. Risulta, dunque, controverso tra le parti se il al momento dell'impatto Pt_1 con il veicolo del fosse fermo e fosse stato, pertanto, “tamponato” dal (come CP_4 CP_4 allegato dall'attore) oppure se, invece, come affermato dall' sulla Controparte_1
base della predetta rilevazione tecnica, il sinistro sia avvenuto per fatto esclusivo o concorrente del il quale prima dell'impatto “si inseriva tra le auto effettuando movimenti repentini da Pt_1 sinistra verso destra e viceversa” così urtando dapprima il veicolo condotto dal e CP_4
successivamente quello antistante condotto dalla Per_2
***
Gli elementi istruttori emersi in corso di causa hanno permesso di accertare che il sinistro stradale si
è verificato con modalità sostanzialmente coincidenti con quanto descritto dagli attori e che, pertanto, esso debba essere ascritto alla responsabilità esclusiva del assicurato presso la CP_4
compagnia di assicurazioni convenuta nel presente giudizio.
In particolare, gli attori hanno dedotto che il alla guida del suo motoveicolo era stato Pt_1
“tamponato” dal veicolo condotto dal proveniente da tergo. CP_4
Tale dinamica è stata confermata da tutti i testi escussi nel presente giudizio. In particolare, sia i testi e (sentiti all'udienza del 25/5/20228) che il teste , Testimone_1 Tes_2 Tes_3 sentito all'udienza del 13/7/2022, hanno tutti confermato il tamponamento del motociclo condotto dal ad opera della Volkswagen Polo condotta dal dichiarando altresì che il Pt_1 CP_4 motociclo era fermo al momento dell'impatto.
Non sussistono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno fornito delle dichiarazioni coincidenti e non contraddittorie.
Risultano, inoltre, condivisibili le affermazioni contenute nella sentenza resa da questo Tribunale
(giudice dott. Caschili), in funzione di giudice d'appello, nella causa rg. 6556/2018 avente a oggetto l'impugnazione della sanzione amministrativa di cui al verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada del 15/9/2017 nei confronti di che ha accolto la domanda di Parte_1 annullamento della sanzione per violazione dell'art. 154 commi 1 e 8 C.d.S. (prodotta dagli attori nel presente giudizio con le note depositate in data 15/3/2024) in relazione al sinistro di cui è causa.
Non può, infatti, assumere valore probatorio dirimente la rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia
Municipale, essendo pacifico in causa che il sinistro non era stato rilevato direttamente dagli organi
5 ispettivi, che erano giunti sul luogo successivamente, ma era stato soltanto ricostruito
'indirettamente' alla luce “delle dichiarazioni dei conducenti e dei testimoni, dai danni subiti dai veicoli coinvolti e dallo stato dei luoghi e delle cose” (p. 36 doc. 3 convenuta).
Pertanto, si ritiene opportuno richiamare e condividere quanto affermato dalla giurisprudenza in relazione al valore probatorio di tali accertamenti secondo cui “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (Corte di cassazione, sezione
6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573, citata dalla predetta sentenza del Tribunale di Cagliari – dott. Caschili).
Ciò premesso in relazione al valore probatorio della rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia
Municipale, nel caso di specie, essa è risultata effettivamente contrastante con gli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio e, in particolare, con le sopra citate dichiarazioni effettuate da tutti i testi sentiti nel presente giudizio che hanno dichiarato che il motociclo era fermo al momento dell'impatto con l'autovettura condotta dal CP_4
L'unica dichiarazione in senso opposto è rappresentata dalla dichiarazione resa al momento del sinistro (riportata a p. 27 della rilevazione tecnica – doc. 3 convenuta) e nel presente giudizio in sede di interrogatorio formale da parte priva di alcuna efficacia probatoria. CP_4
Non può essere attribuito particolare rilievo nemmeno al fatto che i danni alle autovetture che seguivano e precedevano il motoveicolo non fossero posizionati nella parte centrale dei veicoli urtati, bensì nella parte posteriore sinistra del veicolo che precedeva il motociclo e nella parte anteriore destra di quello che lo seguiva (condotto dal convenuto . Infatti, come rilevato da CP_4
questo Tribunale nella citata sentenza, ciò non consegue necessariamente alle manovre repentine poste in essere dal ma poteva ragionevolmente derivare da ulteriori e diverse ragioni. Dalle Pt_1
foto prodotte nel presente giudizio1 (che, secondo quanto dedotto dalle parti, corrispondono allo stato dei luoghi nel momento immediatamente successivo al sinistro) si evince, ad esempio, che le 1 In particolare, si vedano le foto allegate alla rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia Municipale alle pagine 42 e ss. del doc. 3 di parte convenuta. 6 autovetture che precedevano e seguivano il motoveicolo, al momento dell'urto, non procedevano in modo perfettamente “allineato”, data anche l'ampiezza della carreggiata, così da rendere compatibili i danni rilevati sulle vetture con la dinamica descritta dal danneggiato.
Alla luce di tutti tali elementi si può, dunque, superare il contenuto della rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia Municipale, dovendosi ritenere provata la dinamica del sinistro così come descritta dagli attori.
Dall'accertamento dei fatti nei termini anzidetti deriva che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta alla colpa esclusiva del CP_4
Si osserva che la responsabilità in tema di circolazione di veicoli è disciplinata dall'art. 2054 c.c. il quale, dopo aver stabilito al primo comma che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, pone, al comma immediatamente successivo, una presunzione di corresponsabilità che grava su entrambi i conducenti. La disposizione, infatti, stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Secondo la giurisprudenza “il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n.
10031 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015; n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. ex pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124)”. Tuttavia, è principio consolidato quello per cui “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672;
22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226); fermo restando, tuttavia, che l'infrazione, pur grave, …, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 19115 del 2020, cit.; 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996,
n. 343)” (cfr. Cass. civ., n. 21024/2024).
7 La presunzione risulta, tuttavia, superata nel caso di specie, non essendo emersa, per i motivi anzidetti, alcuna condotta colposa del danneggiato, mentre è risultato che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla condotta del CP_4
Si osserva, inoltre, che anche a prescindere da quanto sopra affermato, in caso di collisione col veicolo che precede, la giurisprudenza esclude l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. e pone a carico del conducente medesimo una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza e, dunque, di colpa esclusiva. Si richiama, in termini, quanto affermato da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021 secondo cui “Ai sensi dell'art. 149, comma
1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (v. anche Cass. Sez. 3,
31/05/2017, n. 13703).
Nella specie, si presume, quindi, la violazione da parte del del disposto dell'art. 149, CP_4
comma 1, del Codice della Strada secondo cui “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Pertanto, incombeva sulla convenuta, in qualità di compagnia di assicurazione del conduttore del veicolo che ha effettuato il “tamponamento”, superare la presunzione di colpa esclusiva di quest'ultimo e dimostrare che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusiva e/o concorrente del Ciò che nel caso di specie, alla luce delle prove raccolte nel presente giudizio, non è Pt_1
stato dimostrato.
Deve, pertanto, concludersi che la responsabilità esclusiva del sinistro di cui è causa sia da attribuire al che, in quanto proveniente da tergo, aveva l'obbligo di osservare la distanza di sicurezza CP_4
e tutte le altre cautele idonee a evitare la collisione con il motoveicolo che lo precedeva condotto dal Pt_1
***
Accertata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, occorre procedere alla CP_4
identificazione e quantificazione dei danni subiti da e nella Parte_1 Parte_2
rispettiva qualità di conducente e proprietario del motoveicolo.
In particolare, quanto al danneggiato dalla documentazione medica in atti e dalla Parte_1
8 consulenza tecnica medico-legale è emerso che a seguito del sinistro del 15/9/2017 egli ha riportato le seguenti lesioni, che il ctu ha ritenuto compatibili con il sinistro di cui è causa: “frattura L1 in esiti di stabilizzazione D6-D12 e frattura composta IX costa destra” (cfr. risposta al quesito n. 1 a pag. 10 della relazione).
In conseguenza delle lesioni riportate, è stato ricoverato presso l'Ospedale Marino Parte_1
di Cagliari, dove veniva sottoposto ad accertamenti clinici e dimesso in data 21/9/2017. Inoltre, dopo le dimissioni egli “è stato obbligato a letto in posizione supina per 30 giorni ed in seguito ha assunto l'ortostatismo con busto camp C35. Ha, inoltre, effettuato controlli radiologici e consulenze specialistiche per monitorare l'evoluzione del quadro clinico/sintomatologico e si è sottoposto a cure riabilitative”.
Ciò premesso, dalla consulenza medico legale espletata, è inoltre emerso che il ha riportato, Pt_1
in conseguenza delle lesioni sopra richiamate, esiti invalidanti, ormai stabilizzati, ovvero un danno c.d. biologico all'integrità psico-fisica e alla vita di relazione, nel suo complesso, nella misura dell'11%. Al riguardo, il ctu ha, infatti, affermato che “Gli esiti invalidanti permanenti [frattura anteriore del soma di L1 – frattura composta dell'arco anteriore della IX costa destra] riportati dal
SI. , in seguito al sinistro del 15.09.17, sono tali da incidere negativamente sulla Parte_1
sua validità. A seguito delle considerazioni sopraesposte il quadro menomativo presente nel SI.
configura un danno biologico permanente, inteso come menomazione permanente Parte_1 all'integrità psico-fisica della persona, compresa degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito, che deve essere equamente valutato nella misura dell'11% (undici per cento) utilizzando uno tra i più autorevoli barémes medico legali ossia le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico - a cura della SI
(Società Italiana di Medicina Legale e delle Associazioni) Giuffrè Editore 2016”.
Il consulente tecnico ha, inoltre, determinato il periodo di invalidità temporanea assoluta in giorni
36, di cui 6 di ricovero ospedaliero, quello di invalidità temporanea parziale al 75% in giorni 70; di invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 30 e di invalidità temporanea parziale al 25% in ulteriori giorni 30.
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, questo Giudice ritiene di dover applicare le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, i criteri di liquidazione del danno che devono essere presi a riferimento dal giudice di merito, sono quelli vigenti al momento della liquidazione, non già quelli vigenti al momento del fatto.
In tal senso, si è chiaramente espressa Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, che afferma
9 che “la liquidazione del danno effettuata sulla base di Tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c ., in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della Tabella operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa "valutazione tipo" ed una diversa "tecnica liquidatoria" del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio "tempus regit actum" (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio espressivo di un dato d'esperienza idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno) atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento (an) dell'"eventum damni" (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito”.
Non trova, invece, applicazione in relazione al sinistro di cui è causa (avvenuto il 15/9/2017) il
“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” di cui al DPR n. 12 del 13 gennaio
2025 per espressa previsione normativa dell'art. 5, comma 1, del medesimo DPR in forza del quale
“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Procedendo allora alla liquidazione sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, il danno non patrimoniale subito da che deve essere riconosciuto Parte_1 nella misura dell'11% alla luce delle osservazioni del ctu, è pari a euro 33.020,00 per il danno biologico permanente.
Si precisa che si è tenuto conto anche dell'incremento per la sofferenza patita, accertato in via presuntiva alla luce della gravità della lesione (comportante, come visto, una invalidità permanente dell'11%), nonché del fatto che le lesioni hanno determinato la necessità di restare a letto in posizione supina per un rilevante numero di giorni dopo il ricovero (30 giorni) e del percorso di cure cui l'attore è stato sottoposto. Si osserva, infatti, che secondo la giurisprudenza della
Cassazione, un attendibile criterio logico presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale
10 quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore conseguente alla lesione stessa. Quanto alla quantificazione dell'incremento per la sofferenza soggettiva si è fatto riferimento all'importo stabilito dalle Tabelle di Milano, che prendono in considerazione tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona.
A titolo di danno biologico temporaneo (corrispondente a un periodo di ITT di giorni 36, di cui 6 di ricovero ospedaliero, di ITP al 75% di giorni 70, di ITP al 50% di giorni 30 e di ITP al 25% per ulteriori giorni 30) deve essere, invece, riconosciuta la somma di euro 12.765,00.
Non si ritiene dovuta, invece, nel caso di specie la c.d. personalizzazione del danno.
Innanzitutto, si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione: “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare
e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto”.
Tale prova non è stata fornita dall'attore, né si deduce dagli accertamenti del consulente tecnico, che alcunché motiva sul punto.
Infatti, le circostanze a supporto della domanda sono state indicate soltanto in modo generico e, comunque, non provate. L'attore si limita, infatti, ad affermare che “Nel caso che ci occupa le lesioni riportate dal RA S., trattandosi di un soggetto giovane (anni 28), non potranno non avere ripercussioni sulla sua attività ludica, sulla sua attività lavorativa, insomma su aspetti anatomo-funzionali e relazionali. Infatti dette lesioni (frattura anteriore del soma di C1 e frattura composta dell'arco anteriore del IX costa destra) si inseriscono su una colonna vertebrale già compromessa per via di un precedente incidente che ha causato esiti di stabilizzazione da D6 – D
12 (vedi CTU Dott. ). E' evidente pertanto che le funzioni motorie dell'individuo subiscono Per_4 un'evidente modificazione “in pejus”- per effetto del sinistro “de quo” è si riflettono maggiormente su aspetti dinamico -relazionali (vista anche l'età) rispetto ad un soggetto che ha riportato solo una lesione con frattura in L1 e con frattura della IX costa”. In particolare, quanto all'ultimo aspetto (la preesistenza nel caso di specie di lesioni alla colonna vertebrale) l'attore non ha né specificamente dedotto né provato l'incidenza della precedente lesione in aggiunta a quelle determinate dal sinistro di cui è causa sulle “funzioni motorie dell'individuo” in termini di “modificazione in pejus”.
Pertanto, l'attore non ha adempiuto all'onere né di allegazione nè probatorio su di esso gravante in
11 ordine a tale voce di danno e di conseguenza non si è proceduto all'aumento per la c.d. personalizzazione.
***
In definitiva, la somma complessiva dovuta a a titolo di danno non patrimoniale per Parte_1
i titoli di cui sopra è, dunque, pari a euro 45.785,00, congrua all'attualità.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno, conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario.
La prova del mancato guadagno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in questa ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso), con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cassazione civile, sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Nel caso di specie, calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (euro
38.122,40) e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla presente pronuncia, si ottiene l'importo complessivo di euro 4.619,7. Tale ultimo importo deve essere sommato a quella dovuta a titolo di capitale di euro 45.785,00, così ottenendo la somma complessiva di euro 50.404,71.
Non è, invece, dovuto il maggior danno da ritardo, posto che alcun elemento è stato fornito dall'attore a supporto di tale danno.
***
È, inoltre, dovuto il risarcimento per le spese mediche e per le spese della consulenza tecnica di parte sostenute da a seguito del sinistro e documentate da parte attrice (docc. da 15 a Parte_1
28 attori) per un totale di euro 1.547,84, così come rilevato dal ctu, il quale le ha ritenute congrue rispetto al sinistro.
La somma complessivamente dovuta a a titolo di risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa corrisponde, dunque, a euro 51.952,55.
Su tale somma sono, inoltre, dovuti gli interessi dalla data della decisione sino al saldo.
12 ***
Deve essere, infine, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il motoveicolo di proprietà di RA, che, come risulta dalle foto prodotte in giudizio, è risultato danneggiato a causa Pt_2
del sinistro di cui è causa.
L'attore ha prodotto a supporto di tale voce di danno un preventivo del 24/7/2018 della “Officina
Organizzata Piaggio - Fanti Davide Paolo” (doc. 30), dal quale risulta che il costo delle riparazioni era all'epoca di euro 1.710,00. Al riguardo, tuttavia, parte convenuta ha eccepito l'antieconomicità delle riparazioni ivi indicate, così come risultante dagli accertamenti tecnici dalla stessa esperiti.
Tale eccezione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore e, Parte_2 pertanto, alla luce del principio di cui all'art. 115 c.p.c., tali riparazioni devono essere ritenute antieconomiche. Ciò risulta, peraltro, verosimile alla luce del fatto che il motociclo era stato immatricolato in data 10/6/2003, quindi ben 14 anni prima la data in cui il sinistro si è verificato
(15/9/2017). Inoltre, dal doc. 4 prodotto da parte convenuta, non contestato dall'attrice, risulta che il motoveicolo avesse un valore commerciale pari a euro 450,00.
Al riguardo, si osserva che la funzione del risarcimento è quella di garantire la restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato. Pertanto, qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostruzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato di ciò si dovrà tenere conto, riducendo corrispondentemente la misura del risarcimento.
Ai fini della quantificazione di tale voce di danno questo giudice, per ragioni di economia processuale onde evitare di disporre apposita ctu, ritiene equo operare una riduzione dell'importo previsto dal preventivo prodotto da parte attrice (pari a euro 1.710,00) nella misura del 40% circa e di determinare, pertanto, in via equitativa l'importo del risarcimento in favore di Parte_2 in euro 1.000,00, congruo all'attualità.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico dei convenuti in solido e liquidate come in dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro
52.201 a euro 260.000, avuto riguardo alla somma stabilita a titolo di risarcimento in favore degli attori), in ragione del superamento dello scaglione precedente soltanto per circa euro 1.000,00 e della particolarità della fattispecie, con la maggiorazione del 20% per il numero di parti di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014.
Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico della e di Controparte_1
Controparte_4
P.Q.M.
13 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta che il sinistro per il quale è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva del convenuto contumace Controparte_4
2) Condanna l' e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno della somma di Parte_1
euro 51.952,55, oltre interessi dalla decisione al saldo;
3) Condanna l' e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore di della somma di euro 1.000,00 oltre interessi dalla Parte_2
decisione al saldo;
4) Condanna l' e in solido fra loro, alla Controparte_1 Controparte_4
rifusione delle spese del presente giudizio in favore di e Parte_1 Parte_2
liquidate complessivamente in euro 8.462,40 con la maggiorazione del 20% di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica;
5) Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in euro 1.196,43.
Così deciso in Cagliari, in data 09.05.2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11123 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
) e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
Magnani n. 22, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Salvatore Stavolta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cagliari, Via Orlando, n. 3, attori contro
, P. IVA: (già ) in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per esso, del Dr. quale Controparte_3
Procuratore Speciale, corrente a Roma, Via della Bufalotta n. 374, quale sede secondaria ed avente sede legale in Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 in virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del Notaio in Roma del 14.12.2018, Rep. 18.083, atto n. Persona_1
6810, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Prof. Marco Catelli e dall'Avv. Paolo Severo Ciabatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo
Graziano sito in Cagliari, Via Alghero n. 3, convenuta residente in [...], Controparte_4
convenuto contumace
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
1 Nell'interesse degli attori:
“Voglia, l'Illustrissimo Tribunale adito, “contrariis rejectis”:1) Accertare e dichiarare che il sinistro “de quo” è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo tg. CG768NN,
SI. , e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la Controparte_4 [...]
, quale Rapp.te per la Gestione dei Sinistri in Italia della Compagnia di Assicurazione CP_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore – che Controparte_5
assicurava la R.C.A del veicolo tg. CG 768 NN, al momento del sinistro, al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi – nessuno escluso – dai SIg.ri. e , Parte_1 Parte_2 nella complessiva somma di € 51.900,00, o in quella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al maggior danno derivante dal ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria;
il tutto sino al saldo effettivo;
2) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali”.
Nell'interesse della convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito, rigettare la domanda di parte attrice per essere la stessa, così come proposta, infondata ed indeterminata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, riservato gravame, addebitare alla società convenuta l'onere risarcitorio che risulterà solo all'esito delle disponende CTU tecnico modale e medico legale che accertino, rispettivamente: a)
l'effettivo grado di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro per cui è causa nonché la compatibilità e la congruità dei danni pretesi da parte attrice rispetto al presunto sinistro per cui è causa ed il valore commerciale del veicolo al momento dell'evento; b) l'entità delle lesioni effettivamente riportate dall'attore SI. in conseguenza immediata e diretta del Parte_1 sinistro de quo, e la loro riconducibilità all'evento dannoso per cui è causa;
il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/12/2018 e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio l' e per ottenere il risarcimento dei Controparte_1 Controparte_4
danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 15/9/2017, pari a euro 51.900,00.
A fondamento della propria domanda gli attori hanno esposto quanto segue.
In data 15/9/2017 era alla guida dello scooter TY (Yamaha) targato BV01916, Parte_1
di proprietà di Mentre si trovava fermo in colonna nella via Santa Maria Chara in Parte_2
2 Cagliari, era stato violentemente tamponato da un'autovettura Volkswagen Polo targata CG768NN condotta dal proprietario assicurato con la (polizza Controparte_4 Controparte_5
n. CON0100002447454).
A seguito dell'urto, era stato sbalzato dal motociclo e caduto a terra, mentre il Parte_1
motociclo era stato spinto in avanti urtando contro un veicolo che lo precedeva (Fiat 600, tg.
BX116TC, condotto da e alcuni frammenti dello stesso motociclo avevano urtato un Persona_2
altro veicolo (Opel Corsa, tg. EZ414EC) condotta da che sopraggiungeva Persona_3 dall'opposto senso di marcia.
immediatamente soccorso, era stato trasportato all'Ospedale Marino di Cagliari, Parte_1 ove era stato ricoverato e successivamente dimesso in data 21/9/2017 con la diagnosi di “frattura di
L1 in esiti di stabilizzazione D6-D12, frattura composta IX costa dx e prescrizione di riposo a letto in posizione orizzontale, terapia farmacologica (anaglesica, antitromboembolica) e controllo NCH il 20/10/2017”.
L'attore aveva riportato in conseguenza del sinistro una “frattura somatica di L1 in Parte_1
trauma contusivo del rachide in toto e frattura di IX costa dx in pz con pregressa stabilizzazione lunga D6 – D12 in plurime fratture traumatiche nel 2015” (come da perizia di parte allegata) e tali lesioni hanno comportato un danno biologico di natura permanente del 15% pari a euro 46.325,00, un'invalidità temporanea totale di 45 giorni, di cui 6 di ricovero ospedaliero, pari a euro 4.410,00, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 90 giorni, pari a euro 6.615,00, al 50% per giorni 30, pari a euro 1.470,00 e al 25% per ulteriori giorni 30, pari a euro 735,00. Egli aveva, inoltre, sostenuto spese mediche per euro 1.521,45. avrebbe pertanto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Parte_1
per il danno biologico, le sofferenze interiori e il danno dinamico relazionale o esistenziale.
In particolare, data la gravità delle lesioni psico-fisiche subite, ha riportato difficoltà Parte_1
nello svolgimento delle attività ludiche e sportive in considerazione del notevole deficit funzionale del tronco e della sua ripercussione negativa sulla dinamica deambulatoria. Pertanto, è stata richiesta anche l'applicazione di un'adeguata personalizzazione in relazione al danno biologico.
Infine, a seguito del sinistro, il motociclo di proprietà di aveva riportato danni Parte_2 materiali per complessivi euro 1.710,00, come risultante dal preventivo del 24/7/2018 dell'Officina
Piaggio di Fanti Davide Paolo.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 giugno 2019 si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda degli attori. La compagnia Controparte_1
ha, in primo luogo, contestato la dinamica del sinistro dedotta dall'attore alla luce degli
3 accertamenti effettuati dai Vigili Urbani di Cagliari.
Nel relativo verbale era stato, infatti, riportato che il motoveicolo condotto dal RA “si inseriva tra le auto effettuando movimenti repentini da sinistra verso destra e viceversa. Nel compiere tali manovre, urtava prima il veicolo “C” condotto dal SI. e successivamente il Controparte_4 veicolo “B” condotto dalla SI.ra , percorrenti la medesima strada con stessa Persona_2
direttrice di marcia, per terminare la corsa sulla corsia destinata alla circolazione opposta, dove alcuni frammenti di media grandezza staccatisi dal veicolo “A”, andavano a urtare la fiancata sinistra del veicolo “D”, condotto dal SI. , percorrente la Via S.M. Chiara con Persona_3 direzione opposta agli altri veicoli interessati dal sinistro”. In virtù delle repentine manovre poste in essere, il era stato anche sanzionato per la violazione dell'art. 154, commi 1 e 8, CdS. Pt_1
Pertanto, alcuna responsabilità poteva essere ascritta al in quanto l'unica causa del sinistro CP_4 era costituita dalla condotta dell'attore.
La società convenuta ha, inoltre, contestato il quantum del risarcimento richiesto.
In relazione al danno fisico, in particolare, la convenuta ha eccepito che la domanda dell'attore fosse oltremodo eccessiva nonché assolutamente non provata, non avendo alcun valore probatorio la documentazione prodotta, costituita da meri atti di parte. Inoltre, l'attore aveva rivendicato delle voci di danno non dovute, quale il danno morale, il danno esistenziale nonché la personalizzazione della liquidazione del danno biologico, non provate nel caso di specie.
Quanto al danno materiale, infine, la convenuta ha eccepito che esso sarebbe del tutto privo di prova, non avendo gli attori prodotto alcuna documentazione idonea a giustificare la quantificazione della somma richiesta a titolo risarcimento, limitandosi alla produzione del preventivo di riparazione.
In ogni caso, ha eccepito l'antieconomicità della riparazione dei danni subiti dal motoveicolo dell'attore, in base agli accertamenti svolti dalla stessa Compagnia.
***
All'udienza del 25/6/2019 il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e Controparte_4 ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 20/3/2024 il giudice ha fissato l'udienza dell'11/02/2025 per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore e del convenuto e prova testimoniale. È stata, inoltre, disposta consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio medico-legale.
***
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere pertanto accolta, sia pure nei limiti di seguito
4 esposti.
Occorre, innanzitutto, ricostruire la dinamica del sinistro stradale occorso in data 15/9/2017 di cui è causa.
Al riguardo, si deve rilevare che la descrizione del sinistro effettuata dagli attori risulta parzialmente diversa rispetto a quanto si evince dalla Rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia Municipale di
Cagliari n. 962/2017. Risulta, dunque, controverso tra le parti se il al momento dell'impatto Pt_1 con il veicolo del fosse fermo e fosse stato, pertanto, “tamponato” dal (come CP_4 CP_4 allegato dall'attore) oppure se, invece, come affermato dall' sulla Controparte_1
base della predetta rilevazione tecnica, il sinistro sia avvenuto per fatto esclusivo o concorrente del il quale prima dell'impatto “si inseriva tra le auto effettuando movimenti repentini da Pt_1 sinistra verso destra e viceversa” così urtando dapprima il veicolo condotto dal e CP_4
successivamente quello antistante condotto dalla Per_2
***
Gli elementi istruttori emersi in corso di causa hanno permesso di accertare che il sinistro stradale si
è verificato con modalità sostanzialmente coincidenti con quanto descritto dagli attori e che, pertanto, esso debba essere ascritto alla responsabilità esclusiva del assicurato presso la CP_4
compagnia di assicurazioni convenuta nel presente giudizio.
In particolare, gli attori hanno dedotto che il alla guida del suo motoveicolo era stato Pt_1
“tamponato” dal veicolo condotto dal proveniente da tergo. CP_4
Tale dinamica è stata confermata da tutti i testi escussi nel presente giudizio. In particolare, sia i testi e (sentiti all'udienza del 25/5/20228) che il teste , Testimone_1 Tes_2 Tes_3 sentito all'udienza del 13/7/2022, hanno tutti confermato il tamponamento del motociclo condotto dal ad opera della Volkswagen Polo condotta dal dichiarando altresì che il Pt_1 CP_4 motociclo era fermo al momento dell'impatto.
Non sussistono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno fornito delle dichiarazioni coincidenti e non contraddittorie.
Risultano, inoltre, condivisibili le affermazioni contenute nella sentenza resa da questo Tribunale
(giudice dott. Caschili), in funzione di giudice d'appello, nella causa rg. 6556/2018 avente a oggetto l'impugnazione della sanzione amministrativa di cui al verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada del 15/9/2017 nei confronti di che ha accolto la domanda di Parte_1 annullamento della sanzione per violazione dell'art. 154 commi 1 e 8 C.d.S. (prodotta dagli attori nel presente giudizio con le note depositate in data 15/3/2024) in relazione al sinistro di cui è causa.
Non può, infatti, assumere valore probatorio dirimente la rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia
Municipale, essendo pacifico in causa che il sinistro non era stato rilevato direttamente dagli organi
5 ispettivi, che erano giunti sul luogo successivamente, ma era stato soltanto ricostruito
'indirettamente' alla luce “delle dichiarazioni dei conducenti e dei testimoni, dai danni subiti dai veicoli coinvolti e dallo stato dei luoghi e delle cose” (p. 36 doc. 3 convenuta).
Pertanto, si ritiene opportuno richiamare e condividere quanto affermato dalla giurisprudenza in relazione al valore probatorio di tali accertamenti secondo cui “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (Corte di cassazione, sezione
6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573, citata dalla predetta sentenza del Tribunale di Cagliari – dott. Caschili).
Ciò premesso in relazione al valore probatorio della rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia
Municipale, nel caso di specie, essa è risultata effettivamente contrastante con gli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio e, in particolare, con le sopra citate dichiarazioni effettuate da tutti i testi sentiti nel presente giudizio che hanno dichiarato che il motociclo era fermo al momento dell'impatto con l'autovettura condotta dal CP_4
L'unica dichiarazione in senso opposto è rappresentata dalla dichiarazione resa al momento del sinistro (riportata a p. 27 della rilevazione tecnica – doc. 3 convenuta) e nel presente giudizio in sede di interrogatorio formale da parte priva di alcuna efficacia probatoria. CP_4
Non può essere attribuito particolare rilievo nemmeno al fatto che i danni alle autovetture che seguivano e precedevano il motoveicolo non fossero posizionati nella parte centrale dei veicoli urtati, bensì nella parte posteriore sinistra del veicolo che precedeva il motociclo e nella parte anteriore destra di quello che lo seguiva (condotto dal convenuto . Infatti, come rilevato da CP_4
questo Tribunale nella citata sentenza, ciò non consegue necessariamente alle manovre repentine poste in essere dal ma poteva ragionevolmente derivare da ulteriori e diverse ragioni. Dalle Pt_1
foto prodotte nel presente giudizio1 (che, secondo quanto dedotto dalle parti, corrispondono allo stato dei luoghi nel momento immediatamente successivo al sinistro) si evince, ad esempio, che le 1 In particolare, si vedano le foto allegate alla rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia Municipale alle pagine 42 e ss. del doc. 3 di parte convenuta. 6 autovetture che precedevano e seguivano il motoveicolo, al momento dell'urto, non procedevano in modo perfettamente “allineato”, data anche l'ampiezza della carreggiata, così da rendere compatibili i danni rilevati sulle vetture con la dinamica descritta dal danneggiato.
Alla luce di tutti tali elementi si può, dunque, superare il contenuto della rilevazione tecnica effettuata dalla Polizia Municipale, dovendosi ritenere provata la dinamica del sinistro così come descritta dagli attori.
Dall'accertamento dei fatti nei termini anzidetti deriva che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta alla colpa esclusiva del CP_4
Si osserva che la responsabilità in tema di circolazione di veicoli è disciplinata dall'art. 2054 c.c. il quale, dopo aver stabilito al primo comma che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, pone, al comma immediatamente successivo, una presunzione di corresponsabilità che grava su entrambi i conducenti. La disposizione, infatti, stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Secondo la giurisprudenza “il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n.
10031 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015; n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. ex pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124)”. Tuttavia, è principio consolidato quello per cui “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672;
22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226); fermo restando, tuttavia, che l'infrazione, pur grave, …, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 19115 del 2020, cit.; 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996,
n. 343)” (cfr. Cass. civ., n. 21024/2024).
7 La presunzione risulta, tuttavia, superata nel caso di specie, non essendo emersa, per i motivi anzidetti, alcuna condotta colposa del danneggiato, mentre è risultato che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla condotta del CP_4
Si osserva, inoltre, che anche a prescindere da quanto sopra affermato, in caso di collisione col veicolo che precede, la giurisprudenza esclude l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. e pone a carico del conducente medesimo una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza e, dunque, di colpa esclusiva. Si richiama, in termini, quanto affermato da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021 secondo cui “Ai sensi dell'art. 149, comma
1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (v. anche Cass. Sez. 3,
31/05/2017, n. 13703).
Nella specie, si presume, quindi, la violazione da parte del del disposto dell'art. 149, CP_4
comma 1, del Codice della Strada secondo cui “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Pertanto, incombeva sulla convenuta, in qualità di compagnia di assicurazione del conduttore del veicolo che ha effettuato il “tamponamento”, superare la presunzione di colpa esclusiva di quest'ultimo e dimostrare che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusiva e/o concorrente del Ciò che nel caso di specie, alla luce delle prove raccolte nel presente giudizio, non è Pt_1
stato dimostrato.
Deve, pertanto, concludersi che la responsabilità esclusiva del sinistro di cui è causa sia da attribuire al che, in quanto proveniente da tergo, aveva l'obbligo di osservare la distanza di sicurezza CP_4
e tutte le altre cautele idonee a evitare la collisione con il motoveicolo che lo precedeva condotto dal Pt_1
***
Accertata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, occorre procedere alla CP_4
identificazione e quantificazione dei danni subiti da e nella Parte_1 Parte_2
rispettiva qualità di conducente e proprietario del motoveicolo.
In particolare, quanto al danneggiato dalla documentazione medica in atti e dalla Parte_1
8 consulenza tecnica medico-legale è emerso che a seguito del sinistro del 15/9/2017 egli ha riportato le seguenti lesioni, che il ctu ha ritenuto compatibili con il sinistro di cui è causa: “frattura L1 in esiti di stabilizzazione D6-D12 e frattura composta IX costa destra” (cfr. risposta al quesito n. 1 a pag. 10 della relazione).
In conseguenza delle lesioni riportate, è stato ricoverato presso l'Ospedale Marino Parte_1
di Cagliari, dove veniva sottoposto ad accertamenti clinici e dimesso in data 21/9/2017. Inoltre, dopo le dimissioni egli “è stato obbligato a letto in posizione supina per 30 giorni ed in seguito ha assunto l'ortostatismo con busto camp C35. Ha, inoltre, effettuato controlli radiologici e consulenze specialistiche per monitorare l'evoluzione del quadro clinico/sintomatologico e si è sottoposto a cure riabilitative”.
Ciò premesso, dalla consulenza medico legale espletata, è inoltre emerso che il ha riportato, Pt_1
in conseguenza delle lesioni sopra richiamate, esiti invalidanti, ormai stabilizzati, ovvero un danno c.d. biologico all'integrità psico-fisica e alla vita di relazione, nel suo complesso, nella misura dell'11%. Al riguardo, il ctu ha, infatti, affermato che “Gli esiti invalidanti permanenti [frattura anteriore del soma di L1 – frattura composta dell'arco anteriore della IX costa destra] riportati dal
SI. , in seguito al sinistro del 15.09.17, sono tali da incidere negativamente sulla Parte_1
sua validità. A seguito delle considerazioni sopraesposte il quadro menomativo presente nel SI.
configura un danno biologico permanente, inteso come menomazione permanente Parte_1 all'integrità psico-fisica della persona, compresa degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito, che deve essere equamente valutato nella misura dell'11% (undici per cento) utilizzando uno tra i più autorevoli barémes medico legali ossia le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico - a cura della SI
(Società Italiana di Medicina Legale e delle Associazioni) Giuffrè Editore 2016”.
Il consulente tecnico ha, inoltre, determinato il periodo di invalidità temporanea assoluta in giorni
36, di cui 6 di ricovero ospedaliero, quello di invalidità temporanea parziale al 75% in giorni 70; di invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 30 e di invalidità temporanea parziale al 25% in ulteriori giorni 30.
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, questo Giudice ritiene di dover applicare le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, i criteri di liquidazione del danno che devono essere presi a riferimento dal giudice di merito, sono quelli vigenti al momento della liquidazione, non già quelli vigenti al momento del fatto.
In tal senso, si è chiaramente espressa Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, che afferma
9 che “la liquidazione del danno effettuata sulla base di Tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c ., in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della Tabella operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa "valutazione tipo" ed una diversa "tecnica liquidatoria" del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio "tempus regit actum" (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio espressivo di un dato d'esperienza idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno) atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento (an) dell'"eventum damni" (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito”.
Non trova, invece, applicazione in relazione al sinistro di cui è causa (avvenuto il 15/9/2017) il
“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” di cui al DPR n. 12 del 13 gennaio
2025 per espressa previsione normativa dell'art. 5, comma 1, del medesimo DPR in forza del quale
“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Procedendo allora alla liquidazione sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, il danno non patrimoniale subito da che deve essere riconosciuto Parte_1 nella misura dell'11% alla luce delle osservazioni del ctu, è pari a euro 33.020,00 per il danno biologico permanente.
Si precisa che si è tenuto conto anche dell'incremento per la sofferenza patita, accertato in via presuntiva alla luce della gravità della lesione (comportante, come visto, una invalidità permanente dell'11%), nonché del fatto che le lesioni hanno determinato la necessità di restare a letto in posizione supina per un rilevante numero di giorni dopo il ricovero (30 giorni) e del percorso di cure cui l'attore è stato sottoposto. Si osserva, infatti, che secondo la giurisprudenza della
Cassazione, un attendibile criterio logico presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale
10 quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore conseguente alla lesione stessa. Quanto alla quantificazione dell'incremento per la sofferenza soggettiva si è fatto riferimento all'importo stabilito dalle Tabelle di Milano, che prendono in considerazione tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona.
A titolo di danno biologico temporaneo (corrispondente a un periodo di ITT di giorni 36, di cui 6 di ricovero ospedaliero, di ITP al 75% di giorni 70, di ITP al 50% di giorni 30 e di ITP al 25% per ulteriori giorni 30) deve essere, invece, riconosciuta la somma di euro 12.765,00.
Non si ritiene dovuta, invece, nel caso di specie la c.d. personalizzazione del danno.
Innanzitutto, si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione: “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare
e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto”.
Tale prova non è stata fornita dall'attore, né si deduce dagli accertamenti del consulente tecnico, che alcunché motiva sul punto.
Infatti, le circostanze a supporto della domanda sono state indicate soltanto in modo generico e, comunque, non provate. L'attore si limita, infatti, ad affermare che “Nel caso che ci occupa le lesioni riportate dal RA S., trattandosi di un soggetto giovane (anni 28), non potranno non avere ripercussioni sulla sua attività ludica, sulla sua attività lavorativa, insomma su aspetti anatomo-funzionali e relazionali. Infatti dette lesioni (frattura anteriore del soma di C1 e frattura composta dell'arco anteriore del IX costa destra) si inseriscono su una colonna vertebrale già compromessa per via di un precedente incidente che ha causato esiti di stabilizzazione da D6 – D
12 (vedi CTU Dott. ). E' evidente pertanto che le funzioni motorie dell'individuo subiscono Per_4 un'evidente modificazione “in pejus”- per effetto del sinistro “de quo” è si riflettono maggiormente su aspetti dinamico -relazionali (vista anche l'età) rispetto ad un soggetto che ha riportato solo una lesione con frattura in L1 e con frattura della IX costa”. In particolare, quanto all'ultimo aspetto (la preesistenza nel caso di specie di lesioni alla colonna vertebrale) l'attore non ha né specificamente dedotto né provato l'incidenza della precedente lesione in aggiunta a quelle determinate dal sinistro di cui è causa sulle “funzioni motorie dell'individuo” in termini di “modificazione in pejus”.
Pertanto, l'attore non ha adempiuto all'onere né di allegazione nè probatorio su di esso gravante in
11 ordine a tale voce di danno e di conseguenza non si è proceduto all'aumento per la c.d. personalizzazione.
***
In definitiva, la somma complessiva dovuta a a titolo di danno non patrimoniale per Parte_1
i titoli di cui sopra è, dunque, pari a euro 45.785,00, congrua all'attualità.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno, conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario.
La prova del mancato guadagno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in questa ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso), con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cassazione civile, sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Nel caso di specie, calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (euro
38.122,40) e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla presente pronuncia, si ottiene l'importo complessivo di euro 4.619,7. Tale ultimo importo deve essere sommato a quella dovuta a titolo di capitale di euro 45.785,00, così ottenendo la somma complessiva di euro 50.404,71.
Non è, invece, dovuto il maggior danno da ritardo, posto che alcun elemento è stato fornito dall'attore a supporto di tale danno.
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È, inoltre, dovuto il risarcimento per le spese mediche e per le spese della consulenza tecnica di parte sostenute da a seguito del sinistro e documentate da parte attrice (docc. da 15 a Parte_1
28 attori) per un totale di euro 1.547,84, così come rilevato dal ctu, il quale le ha ritenute congrue rispetto al sinistro.
La somma complessivamente dovuta a a titolo di risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa corrisponde, dunque, a euro 51.952,55.
Su tale somma sono, inoltre, dovuti gli interessi dalla data della decisione sino al saldo.
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Deve essere, infine, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il motoveicolo di proprietà di RA, che, come risulta dalle foto prodotte in giudizio, è risultato danneggiato a causa Pt_2
del sinistro di cui è causa.
L'attore ha prodotto a supporto di tale voce di danno un preventivo del 24/7/2018 della “Officina
Organizzata Piaggio - Fanti Davide Paolo” (doc. 30), dal quale risulta che il costo delle riparazioni era all'epoca di euro 1.710,00. Al riguardo, tuttavia, parte convenuta ha eccepito l'antieconomicità delle riparazioni ivi indicate, così come risultante dagli accertamenti tecnici dalla stessa esperiti.
Tale eccezione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore e, Parte_2 pertanto, alla luce del principio di cui all'art. 115 c.p.c., tali riparazioni devono essere ritenute antieconomiche. Ciò risulta, peraltro, verosimile alla luce del fatto che il motociclo era stato immatricolato in data 10/6/2003, quindi ben 14 anni prima la data in cui il sinistro si è verificato
(15/9/2017). Inoltre, dal doc. 4 prodotto da parte convenuta, non contestato dall'attrice, risulta che il motoveicolo avesse un valore commerciale pari a euro 450,00.
Al riguardo, si osserva che la funzione del risarcimento è quella di garantire la restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato. Pertanto, qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostruzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato di ciò si dovrà tenere conto, riducendo corrispondentemente la misura del risarcimento.
Ai fini della quantificazione di tale voce di danno questo giudice, per ragioni di economia processuale onde evitare di disporre apposita ctu, ritiene equo operare una riduzione dell'importo previsto dal preventivo prodotto da parte attrice (pari a euro 1.710,00) nella misura del 40% circa e di determinare, pertanto, in via equitativa l'importo del risarcimento in favore di Parte_2 in euro 1.000,00, congruo all'attualità.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico dei convenuti in solido e liquidate come in dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro
52.201 a euro 260.000, avuto riguardo alla somma stabilita a titolo di risarcimento in favore degli attori), in ragione del superamento dello scaglione precedente soltanto per circa euro 1.000,00 e della particolarità della fattispecie, con la maggiorazione del 20% per il numero di parti di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014.
Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico della e di Controparte_1
Controparte_4
P.Q.M.
13 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta che il sinistro per il quale è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva del convenuto contumace Controparte_4
2) Condanna l' e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno della somma di Parte_1
euro 51.952,55, oltre interessi dalla decisione al saldo;
3) Condanna l' e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4
pagamento in favore di della somma di euro 1.000,00 oltre interessi dalla Parte_2
decisione al saldo;
4) Condanna l' e in solido fra loro, alla Controparte_1 Controparte_4
rifusione delle spese del presente giudizio in favore di e Parte_1 Parte_2
liquidate complessivamente in euro 8.462,40 con la maggiorazione del 20% di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica;
5) Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in euro 1.196,43.
Così deciso in Cagliari, in data 09.05.2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
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