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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/08/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 aprile 2025, iscritta al n. 980 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (VT), alla Via Rio Fratta n. 48/W, presso lo studio dell'Avv. Andrea Racioppa che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 14 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20 agosto 2021 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nate le figlie Persona_1
a Roma il 30 maggio 2015, e a Roma il 9 novembre 2017; che sono Persona_2
separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data
11 maggio 2022; che sono economicamente autosufficienti;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso della potestà genitoriale sulle figlie minori e Per_1
con loro collocamento prevalente presso la madre;
Per_2
3. il sig starà con le figlie minor a fine settimana alterni il Pt_1 Per_1 Per_2
venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30 della domenica, cena compresa, e due giorni infrasettimanali (da concordare tra i ricorrenti all'inizio di ogni anno scolastico per tenere in considerazione gli orari di lavoro della Sig.ra Parte_2
dall'uscita di scuola fino alle ore 20,30, compresa la cena presso il padre. Durante le festività natalizie, le figlie staranno con il padre, ad anni alterni con la madre, dal
23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, le minori staranno ad anni alterni con il padre o con la madre nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i compleanni verranno trascorsi ad anni alterni con il padre o con la madre;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
4. la casa coniugale sita in Civita Castellana (VT) via della Repubblica n. 24, rimane assegnata alla sig.ra unitamente a tutto il mobilio ed agli arredi Parte_2
ivi presenti;
5. il sig , a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie Parte_1
e verserà alla sig.ra la somma di € 300,00 Per_1 Per_2 Parte_2
(trecento/00) mensili, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese con accredito sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla sig.r il sig rinuncia espressamente Parte_2 Parte_1
alla propria quota dell'assegno unico erogato dallo Stato ed, all'uopo, autorizza la
Sig.ra a percepire tale assegno unico per intero;
al riguardo i Parte_2
ricorrenti concordano che, in ipotesi l'importo dell'Assegno Unico diminuisca rispetto alla data odierna, il sig. integrerà il suo contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie fino alla concorrenza di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascuna figlia. Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 %, in caso di disaccordo come da specifica di cui al protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo, da considerare parte integrante del presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (Vt) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69,
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 aprile 2025, iscritta al n. 980 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (VT), alla Via Rio Fratta n. 48/W, presso lo studio dell'Avv. Andrea Racioppa che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 14 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20 agosto 2021 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nate le figlie Persona_1
a Roma il 30 maggio 2015, e a Roma il 9 novembre 2017; che sono Persona_2
separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data
11 maggio 2022; che sono economicamente autosufficienti;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso della potestà genitoriale sulle figlie minori e Per_1
con loro collocamento prevalente presso la madre;
Per_2
3. il sig starà con le figlie minor a fine settimana alterni il Pt_1 Per_1 Per_2
venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30 della domenica, cena compresa, e due giorni infrasettimanali (da concordare tra i ricorrenti all'inizio di ogni anno scolastico per tenere in considerazione gli orari di lavoro della Sig.ra Parte_2
dall'uscita di scuola fino alle ore 20,30, compresa la cena presso il padre. Durante le festività natalizie, le figlie staranno con il padre, ad anni alterni con la madre, dal
23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, le minori staranno ad anni alterni con il padre o con la madre nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i compleanni verranno trascorsi ad anni alterni con il padre o con la madre;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
4. la casa coniugale sita in Civita Castellana (VT) via della Repubblica n. 24, rimane assegnata alla sig.ra unitamente a tutto il mobilio ed agli arredi Parte_2
ivi presenti;
5. il sig , a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie Parte_1
e verserà alla sig.ra la somma di € 300,00 Per_1 Per_2 Parte_2
(trecento/00) mensili, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese con accredito sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla sig.r il sig rinuncia espressamente Parte_2 Parte_1
alla propria quota dell'assegno unico erogato dallo Stato ed, all'uopo, autorizza la
Sig.ra a percepire tale assegno unico per intero;
al riguardo i Parte_2
ricorrenti concordano che, in ipotesi l'importo dell'Assegno Unico diminuisca rispetto alla data odierna, il sig. integrerà il suo contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie fino alla concorrenza di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascuna figlia. Le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 %, in caso di disaccordo come da specifica di cui al protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo, da considerare parte integrante del presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (Vt) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69,
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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