Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 5252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato Dott.ssa Maria Elena
Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5252 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato in data 20.12.2023 e definita all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data da 9.04.2025;
(CF/Piva ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. REA CLAUDIO che la rappresenta e difende con procura alle liti in calce al ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data
4.8.2023;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(CF/Piva elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 presso l'indirizzo pec dell'Avv. MINEO FRANCESCA che lo rappresenta e difende con procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO OPPOSTO
(CF. Controparte_2 CodiceFiscale_2
Oggetto; opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – contrariis rejectis
– così giudicare:
Pag. 1 a 8
Cont antergazione dell'ipoteca di
-in via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare
121/2022 e ci si oppone alle rinnovate istanze istruttorie di controparte, compresa la richiesta di esibizione della documentazione attestante l'importo aggiornato del credito di Cont
per le ragioni già argomentate con le precedenti memorie.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”
nell'interesse del convenuto opposto
“Nel merito:
- rigettare l'opposizione agli atti esecutivi avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata ordinanza del 27.07.2023, con tutte le conseguenti deliberazioni in ordine alla revoca dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 26.10.2023 e alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare n.
121/2022 R.G. Trib. Busto Arsizio;
In ogni caso:
- con vittoria delle spese di lite, anche della fase sommaria della presente opposizione agli atti esecutivi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
”
In via istruttoria:
3) in via istruttoria:
a. ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. nel 2013 suo padre prestò a suo fratello la somma di € 70.000; CP_2
2. la richiesta di prestito era legata alle difficoltà economiche di suo fratello e CP_2
Per_ alle condizioni di salute di sua nipote
3. la somma di cui al capitolo 1 rappresentava tutti i risparmi di suo padre, ricavati dalla vendita dei terreni agricoli di proprietà di quest'ultimo;
4. suo padre non era a conoscenza degli affari di suo fratello e dell'esistenza di CP_2 debiti di quest'ultimo verso terzi;
5. ad oggi, la somma di cui al capitolo n. 1 non è ancora stata restituita;
6. sua sorella è affetta da una grave patologia cardiaca ed è stata sottoposta, all'età Persona_2
di due anni, a trapianto di cuore;
Pag. 2 a 8
7. fra il 2011 e il 2013 i problemi di salute di sua sorella si sono aggravati, in particolare, nel mese Per di maggio 2011, è stata ricoverata per insufficienza renale presso l'Ospedale “Niguarda Ca'
Granda” di Milano, sottoponendosi, nei due anni successivi, a costanti controlli ed esami;
8. nel 2013, suo padre chiese ed ottenne in prestito da suo nonno la somma di € 70.000; _1
9. ad oggi, la somma di cui al capitolo n. 8 non è ancora stata restituita.
b. ordinare alla parte attrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione attestante l'importo aggiornato delle somme incassate da Parte_1
a seguito dell'esecuzione presso terzi promossa contro , nonché Controparte_2
l'ammontare del credito residuo nei confronti dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 avanti al Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. 121/2022 R.Es., ha formulato opposizione agli Parte_1
atti esecutivi avverso il progetto di distribuzione delle somme predisposto dal GE in data
31.3.2023-27.7.2023, ritenendo lo stesso viziato.
L'odierna attrice opponente, aveva, infatti, contestato l'attribuzione al creditore intervenuto, , dell'importo ricavato dall'assegnazione del bene pignorato Controparte_1
poiché, in realtà, il creditore intervenuto non sarebbe titolare di alcun credito ed, inoltre, la stessa garanzia ipotecaria, concessa a in relazione all'immobile Controparte_1
pignorato, sarebbe stata concessa dal debitore in pregiudizio delle ragioni della creditrice
, che ha instaurato un giudizio per ottenerne la dichiarazione di Parte_1
inefficacia.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 24.10.2023 ha accolto l'istanza di sospensione fissando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, è stato quindi definitivamente assegnato a questo giudice.
All'udienza di prima comparizione fissata per la trattazione nel merito del giudizio di opposizione si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta opposta, _1
, che ha insistito per il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti da
[...]
ritenersi infondate in fatto e in diritto.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dal convenuto, la causa, a seguito della discussione delle parti è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc all'esito dell'udienza in data 29.10.2024.
Con provvedimento del 18.11.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria affinchè parte attrice provvedesse all'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore, CP_2
.
[...]
Pag. 3 a 8 Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, non si Controparte_2
è costituito e ne va pertanto, in questa sede, dichiarata la contumacia.
Le parti hanno definitivamente precisato le conclusioni nel corso dell''udienza del 9 aprile
2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
***
L'opposizione nel merito è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
Oggetto di valutazione nel presente giudizio è la legittimità del progetto di distribuzione adottato dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva RGE121/2022 con cui al creditore intervenuto è stato assegnato l'importo di euro Controparte_1
33.795,54, di cui euro 2.549,26 per anticipazioni e spese legali di procedura al privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c. ed euro 31.246,28 per capitale garantito da ipoteca di primo grado.
Sostiene l'attrice opponente che tale progetto di distribuzione sarebbe viziato in quanto:
A) mancherebbe la prova del credito azionato dall'intervenuto ; Controparte_1
B) vi sarebbe pregiudizialità tra la procedura esecutiva RGE 121/2022 che andrebbe sospesa e la causa revocatoria promossa da volta a far Parte_1 dichiarare l'inefficacia nei proprio confronti dell'ipoteca iscritta a favore del creditore intervenuto.
***
Ciò premesso, si osserva che in data 14.11.2022 è intervenuto nella Controparte_1
procedura esecutiva avente RGE nr. 121/2022 allegando di essere creditore di CP_2 dell'importo di euro 70.000,00 da lui asseritamente corrisposto al figlio in data
[...]
16.9.2013.
L'intervento è stato effettuato ai sensi dell'art. 499 cpc poiché il sig. è Controparte_1
titolare del diritto di ipoteca sul bene oggetto di pignoramento. L'ipoteca volontaria risulta iscritta il 9 aprile 2018 per un valore complessivo di € 100.000,00.
Il creditore intervenuto si è altresì avvalso della procedura prevista dall'art. 499 cpc per ottenere il riconoscimento del suo diritto.
Successivamente alla predisposizione del progetto di distribuzione la creditrice
[...]
ha contestato l'attribuzione dell'importo di euro 33.795,54 a favore di Parte_1
, atteso che lo stesso non sarebbe creditore dell'importo di euro 70.000,00 Controparte_1
Pag. 4 a 8 e neppure sarebbe da considerarsi validamente apposta l'ipoteca del 9 aprile 2018 in ordine alla quale pende un giudizio per ottenerne la revocatoria.
Sul punto si osserva, preliminarmente che sussiste un interesse del creditore opponente a sollevare l'indicata questione distributiva.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, il fatto che il creditore privo di titolo esecutivo può legittimamente intervenire nell'esecuzione rispettando le regole dettate nei primi tre commi dell'art. 499 c.p.c., non vale di per sè a ritenere che lo stesso sia esonerato dall'onere di dare compiuta prova del proprio credito qualora lo stesso sia ritualmente contestato da un altro creditore concorrente o dallo stesso debitore. Peraltro, è particolarmente ampia la natura delle contestazioni che possono essere avanzate dai concorrenti nei confronti del creditore non munito di titolo esecutivo (quand'anche riconosciuto dal debitore nell'apposita udienza di verifica dei crediti), posto che a quest'ultimo spetta l'onere di dimostrare i presupposti costitutivi del proprio credito.
Ciò premesso e applicando il principio sopra richiamato per cui il creditore intervenuto, non munito di titolo esecutivo, deve fornire, in caso di contestazioni, rigorosa prova del proprio diritto di credito, ne deriva l'insufficienza delle prove offerte dalla parte _1
.
[...]
Il sig. al fine di comprovare il proprio diritto di credito ha dedotto che: Controparte_1
a) nel biennio 2011-2013, ha corrisposto al figlio a titolo di prestito personale, la CP_2 somma complessiva di € 70.000;
b) in particolare, in data 16.09.2013, ha effettuato in favore del figlio un bonifico bancario per l'importo di € 50.000; il resto della somma è stata, invece, consegnata brevi manu, in più tranches, nell'arco del biennio 2011-2013;
c) per procurarsi tale importo, con atto del 04.05.2011 ha venduto alcuni fondi rustici di sua proprietà, per un corrispettivo totale pari ad € 60.000;
d) le ragioni del prestito sono da individuarsi nelle necessità familiari legate alle condizioni di salute della nipote la quale, fin dall'infanzia, è affetta da problemi cardiaci Persona_2
di gravità tale da aver reso necessario un trapianto di cuore in tenera età, nonché da costringerla all'assunzione a vita di farmaci antirigetto e a sottoporsi a periodici controlli medici;
e) al fine di aiutare il figlio ha concordato con lo stesso che l'importo di € 70.000 sarebbe stato corrisposto a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione in 10 anni dall'ultimo versamento del 2013, al duplice scopo: - di non pregiudicare le ragioni successorie degli
Pag. 5 a 8 altri due figli e;
‐ di disporre nuovamente della somma CP_4 Persona_3
prestata, così da far fronte ad eventuali esigenze personali di assistenza e cura.
f) pertanto in data 09.04.2018, con scrittura privata autenticata dal notaio di Persona_4
RB MI (rep. n. 31.410 – raccolta n. 22.905), , con il Controparte_2
consenso della moglie , gli ha concesso un'ipoteca volontaria Controparte_5 per l'importo complessivo di € 100.000 (pari alla somma mutuata, maggiorata di interessi e spese) su tutti i beni immobili di sua proprietà, conferiti nel fondo patrimoniale;
il giorno successivo, l'ipoteca veniva iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2, ai n.ri 46184/7584 (registrazione n. 16980 – Serie 1T).
A sostegno degli assunti sopra indicati il convenuto ha prodotto:
1) un estratto conto della (doc. 1) Controparte_6
2) copia del bonifico effettuato a favore di in data 16.9.2013 (doc. 2) Controparte_2
3) atto di compravendita del 4.5.2011 (doc. 3)
4) atto di iscrizione ipotecaria del 2018 (doc. 9)
5) documentazione medica relativa alla minore (doc.ti 4-7). Persona_2
Tali documenti non sono idonei a dimostrare la sussistenza del credito di euro 70.000,00 a favore di a garanzia del quale risulta iscritta ipoteca in data 9.4.2018. Controparte_1
Innanzitutto nell'atto di costituzione di ipoteca, viene indicato che “tale atto è stato posto in essere per assicurare l'esatto e puntuale adempimento del debito di euro 70.000,00 contratto da nei confronti di […], obbligazione Controparte_2 Controparte_1
pecuniaria derivante a favore di per aver mutuato la somma stessa a Controparte_1
titolo di prestito personale, da restituirsi in una o più soluzioni entro e non oltre il
9.4.2023”.
La sussistenza di tale credito non può desumersi in maniera univoca dalla documentazione bancaria depositata dal convenuto.
Dalla disamina di tale documentazione si evince solo che in data 16.9.2013 è stata bonificato l'importo di euro 50.000,00 a favore di . Il soggetto che ha Controparte_2
effettuato il bonifico è la madre del sig. . La causale indicata è Controparte_2
“giroconto”.
È pacifico che il conto da cui è stato effettuato il bonifico in esame è un conto cointestato tra i sig.ri , e il figlio . Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
Pag. 6 a 8 Non è possibile desumere, con certezza, che la provvista utilizzata per il bonifico corrisponda all'importo ricavato dalla vendita dei fondi rustici effettuata nel mese di maggio 2011.
Ed infatti la documentazione bancaria prodotta si arresta al mese di agosto 2013.
Nulla emerge quanto alle movimentazioni del conto in relazione alle precedenti annualità.
Nulla viene detto in relazione alle disponibilità economiche delle parti e agli eventuali ulteriori incassi che transitavano sul conto in esame.
Non è possibile, pertanto, escludere una diversa provenienza della provvista utilizzata per il bonifico effettuato in data 16.9.2013 avuto riguardo anche al significativo arco di tempo intercorso tra le vendita dei terreni (2011) e il bonifico (2013) e alla presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato al momento in cui è stato fatto il bonifico (cfr. ex multis Cass. Civ. nr. 27069/2022).
Inoltre, quanto alla prova della provenienza esclusiva della provvista - il cui onere incombe in capo all'opposto - si osserva che dalla lettura dell'atto di Controparte_1
compravendita del 2011 si evince che uno dei terreni venduti per euro 12.000,00 apparteneva in realtà ai sig.ri e . Parte_2 Controparte_1
Parimenti nulla viene detto in ordine alla consegna delle ulteriori somme (euro 20.000) che avrebbero fatto aumentare il presunto debito da euro 50.000,00 ad euro 70.000,00 come indicato nell'atto di iscrizione ipotecaria.
Si osserva al riguardo che è intervenuto per far valere il proprio diritto di Controparte_1
credito ammontante a complessivi euro 70.000,00 e non ha chiesto in questo giudizio l'accertamento della sussistenza di un diritto di credito in misura ridotta.
Infine, si ribadisce che le prove testimoniali formulate dal convenuto non possono essere ammesse come già indicato nell'ordinanza del 15.7.2024.
In conclusione, non è stata fornita rigorosa prova in ordina alla sussistenza dell'asserito credito ammontante a complessivi euro 70.000,00, asseritamente vantato dal creditore intervenuto nei confronti di , va pertanto accolta Controparte_1 Controparte_2
l'opposizione proposta – assorbito l'ulteriore motivo di opposizione - e revocata l'ordinanza con cui è stato approvato il progetto di distribuzione da parte del giudice dell'esecuzione.
Alla soccombenza segue inevitabilmente e per legge la condanna del convenuto opposto alla refusione delle spese di causa, che si liquidano in Euro 3.809,00, per compenso, Euro
195,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CP come per legge. Per la liquidazione del
Pag. 7 a 8 compenso è stato considerato il valore della causa - dato dal credito oggetto di assegnazione in sede esecutiva - e i parametri minimi del DM 55/2014 per tutte le fasi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da e Parte_1
nel contraddittorio delle parti,
ACCOGLIE l'opposizione agli atti esecutivi formulata da Parte_1
e per l'effetto
REVOCA l'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione in data 31.3.2023 – 27.7.2023
CONDANNA alla refusione delle spese processuali liquidate in €. Controparte_1
3809,00 per compenso, €. 195,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 8.5.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Elena Ballarini
Pag. 8 a 8