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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Soro, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1163 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Roma, via Emanuele Gianturco n. 4 presso lo studio dell'Avv.
RC TT e dell'Avv. MICAELA TT che li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTI
E
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale della Direzione Centrale Metropolitana, via Cesare
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO BELLAROBA in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 31.05.2024, i ricorrenti in epigrafe, quali eredi di contestavano l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Persona_1 precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario in capo al de cuius ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; convenivano pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie, con vittoria CP_1 delle spese di lite, tenuto anche conto della maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1 bis D.M.
55/14 e s.m., da distrarsi. Parte ricorrente ha illustrato in maniera specifica i motivi per i quali ha TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ritenuto erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare, oltre ad evidenziare come il grave quadro patologico (obesità al III stadio IMC 51, patologia endocrinologica, osteoartrosi generalizzata, neuropatia periferica con inevitabile compromissione della deambulazione) avesse determinato una condizione di forte disautonomia del Fresilli, ha ritenuto che il CTU nominato nella prima fase non avesse tenuto in debita considerazione “la valutazione geriatrica eseguita in data 12.09.2022” atta a rivelare “in maniera circostanziata la dipendenza da terzi negli atti semplici e strumentali del vivere quotidiano (ADL 1/6; IADL 2/8)”.
Parte convenuta resisteva, chiedendo la verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c.
e, nel merito, il rigetto del ricorso per totale genericità dell'opposizione.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge, il giudice disponeva una nuova consulenza all'esito della quale, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta.
Il medico legale nominato in questo giudizio ha accertato che il complesso quadro patologico sofferto dal (“cirrosi epatica con ipertensione portale, obesità severa complicata da artrosi polidistrettuale a Pt_1 discreto impegno funzionale, in sufficienza venosa AAII”) ha comportato una compromissione funzionale di entità tale da configurare le condizioni richieste ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal settembre 2022, epoca del presumibile aggravamento del quadro morboso, fino al 19.02.2023 data del decesso (da precisare che l'indicazione “settembre 2024” contenuta nella relazione, anziché settembre 2022, è da considerare un mero refuso, come peraltro evincibile dalla puntualizzazione “almeno da 6 mesi prima del decesso del 19.02.23”)
Ed infatti il CTU, sulla base della documentazione medica in atti e dei rilievi anamnestici dei familiari, ha rilevato che “Il fu necessitava costantemente di aiuto per la deambulazione e Persona_1
l'espletamento delle operazioni di pulizia della casa, della persona, del confezionamento del cibo in quanto il complesso sintomatologico che lo affliggeva non gli consentiva di farlo personalmente , da quanto dedotto tale condizione clinica era presente almeno da 6 mesi prima del decesso del 19.02.23”, discostandosi pertanto dalla valutazione espressa CP_ dalla commissione medica e dalla consulenza esperita nella precedente fase di giudizio.
Le suddette conclusioni vengono condivise dal giudice in quanto la relazione del CTU appare ben motivata ed immune da vizi, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, seguono come di regola la soccombenza e vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, senza la richiesta maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del citato
D.M., a fronte del non funzionamento del collegamento ipertestuale.
Vanno definitivamente poste a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
e , quali eredi di :
[...] Parte_2 Persona_1
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente possedeva il requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L.
n.18/80 a decorrere da settembre 2022, sino alla data del decesso (19 febbraio 2023);
b) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 2021,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari c) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Civitavecchia, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Antonella Soro
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Soro, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1163 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Roma, via Emanuele Gianturco n. 4 presso lo studio dell'Avv.
RC TT e dell'Avv. MICAELA TT che li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTI
E
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale della Direzione Centrale Metropolitana, via Cesare
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO BELLAROBA in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 31.05.2024, i ricorrenti in epigrafe, quali eredi di contestavano l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Persona_1 precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario in capo al de cuius ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; convenivano pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie, con vittoria CP_1 delle spese di lite, tenuto anche conto della maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1 bis D.M.
55/14 e s.m., da distrarsi. Parte ricorrente ha illustrato in maniera specifica i motivi per i quali ha TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ritenuto erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare, oltre ad evidenziare come il grave quadro patologico (obesità al III stadio IMC 51, patologia endocrinologica, osteoartrosi generalizzata, neuropatia periferica con inevitabile compromissione della deambulazione) avesse determinato una condizione di forte disautonomia del Fresilli, ha ritenuto che il CTU nominato nella prima fase non avesse tenuto in debita considerazione “la valutazione geriatrica eseguita in data 12.09.2022” atta a rivelare “in maniera circostanziata la dipendenza da terzi negli atti semplici e strumentali del vivere quotidiano (ADL 1/6; IADL 2/8)”.
Parte convenuta resisteva, chiedendo la verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c.
e, nel merito, il rigetto del ricorso per totale genericità dell'opposizione.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge, il giudice disponeva una nuova consulenza all'esito della quale, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta.
Il medico legale nominato in questo giudizio ha accertato che il complesso quadro patologico sofferto dal (“cirrosi epatica con ipertensione portale, obesità severa complicata da artrosi polidistrettuale a Pt_1 discreto impegno funzionale, in sufficienza venosa AAII”) ha comportato una compromissione funzionale di entità tale da configurare le condizioni richieste ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal settembre 2022, epoca del presumibile aggravamento del quadro morboso, fino al 19.02.2023 data del decesso (da precisare che l'indicazione “settembre 2024” contenuta nella relazione, anziché settembre 2022, è da considerare un mero refuso, come peraltro evincibile dalla puntualizzazione “almeno da 6 mesi prima del decesso del 19.02.23”)
Ed infatti il CTU, sulla base della documentazione medica in atti e dei rilievi anamnestici dei familiari, ha rilevato che “Il fu necessitava costantemente di aiuto per la deambulazione e Persona_1
l'espletamento delle operazioni di pulizia della casa, della persona, del confezionamento del cibo in quanto il complesso sintomatologico che lo affliggeva non gli consentiva di farlo personalmente , da quanto dedotto tale condizione clinica era presente almeno da 6 mesi prima del decesso del 19.02.23”, discostandosi pertanto dalla valutazione espressa CP_ dalla commissione medica e dalla consulenza esperita nella precedente fase di giudizio.
Le suddette conclusioni vengono condivise dal giudice in quanto la relazione del CTU appare ben motivata ed immune da vizi, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
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Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, seguono come di regola la soccombenza e vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, senza la richiesta maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del citato
D.M., a fronte del non funzionamento del collegamento ipertestuale.
Vanno definitivamente poste a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
e , quali eredi di :
[...] Parte_2 Persona_1
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente possedeva il requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L.
n.18/80 a decorrere da settembre 2022, sino alla data del decesso (19 febbraio 2023);
b) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 2021,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari c) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Civitavecchia, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Antonella Soro
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