Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
4697 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 44669977 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 22..88..2244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COLETTO Parte_1 C.F._1
ANDREA CRISTIANO del foro di Milano RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CECI Parte_2 C.F._2
GIANFRANCO del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo alla prima udienza del 28.1.25
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
pagina 1 di 7
FO PA;
che dal matrimonio erano nati i figli (6.1.2002=, Per_1
(16.2.2004) tutti maggiorenni ed il secondo non autonomo, e Per_2 Per_3
(7.11.2006), ancora minore. Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi dolendosi di comportamenti prevaricatori e aggressivi ai suoi danni oltre che di disinteresse nei confronti dei figli. Concludeva chiedendo la declaratoria dell'addebito al marito, chiedendo l'affido esclusivo del figlio minore con la conseguente assegnazione della casa coniugale, chiedeva un assegno di € 300,00 a figlio, oltre al 65% delle spese straordinarie ed € 200,00 a suo favore.
Si costituiva il resistente che, dopo aver ricordato che anche lui aveva presentato anche lui ricorso per separazione giudiziale, si soffermava sulle cause della crisi familiare contestando alcuna sua responsabilità né alcun comportamento aggressivo nei confronti della moglie o dei figli, nelle more essendo divenuto maggiorenne anche il terzo figlio. Si soffermava su alcuni comportamenti ai suoi danni posti in essere dalla ricorrente sottolineando una sorta di alienazione parentale che la moglie stava compiendo con il figlio più piccolo. Dopo essersi soffermato sulle capacità economiche rispettive, concludeva chiedendo il rigetto della domanda di addebito ai suoi danni, la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, si dichiarava disposto a versare un assegno complessivo di € 500,00 (€ 250,00) a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con il rigetto della domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie.
All'esito della prima udienza del 28.1.2025 le parti raggiungevano un accordo che veniva fatto proprio dal giudice delegato che quindi rimetteva immediatamente la causa avanti al
Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale pagina 2 di 7 e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione. La ricorrente in udienza aveva esplicitamente rinunciato alla richiesta di declaratoria di addebito ai danni del marito.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei due figli maggiorenni non ancora autonomi.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (atto n. 2, parte II°, serie A, registro del Comune di FO PA , Atti di Matrimonio dell'anno 2002 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FO PA per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) assegna la casa coniugale, sita in RE Sparso, via Cagnoni 29, alla ricorrente assegnando il termine di 40 gg dal 28.1.25 al resistente per la modifica correlata alla stanza da ricavare;
pagina 3 di 7 - 3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare per il Parte_2
mantenimento ordinario dei figli e l'importo di € 300,00 ciascuno Per_2 Per_3
entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
- 4). dispone che ciascun genitore concorra, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
▪ a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
▪ tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 7 ▪ a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
▪ a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
▪ a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pagina 5 di 7 pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola);
d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
▪ a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 6 di 7 - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- 5). Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 29.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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