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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10576 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. ED LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 45266/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pucciarmati, nonché elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo studio, via Archimede n.98, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
(già , tramite la procuratrice Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
AR SS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, in v.lo San Bernardino
n.5°, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 13.03.2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.8413/2020 del giorno 9.06.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.19230/2020, con il quale era ingiunto a il pagamento, in favore di dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
10.623,80, oltre interessi moratori ed accessori.
Il credito riguardava il credito vantato dalla parte opposta, quale conferitaria del ramo di azienda da parte dell' a sua volta cessionaria della CP_1 Controparte_4 in ragione del contratto di prestito personale del 24 febbraio 2010 sottoscritto dal , Parte_1 quale richiedente e dalla quale coobbligato/garante. Parte_2
La parte opponente, nel merito, chiedeva, in via principale, previo accertamento della mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c. e dell'inesistenza o dell'infondatezza del diritto di credito azionato da parte opposta, di revocare o di dichiarare invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria che nulla era dovuto da esso opponente per i titoli ivi azionati e a qualunque altro titolo;
in via subordinata, di revocare o di dichiarare inefficace parzialmente il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che esso opponente sarà tenuto verso la solo limitatamente alla CP_4 parte residua che verrà accertata come dovuta a seguito della compensazione tra l'eventuale capitale residuo nella misura che verrà accertata in corso di causa e la somma che risulterà a titolo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti dalla “comunque nei limiti di operatività CP_4 della risultante garanzia”.
L' (già , tramite la procuratrice Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...] si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito, di rigettare l'atto di opposizione e di confermare il decreto opposto e, comunque, previo accertamento del relativo diritto, di condannare la parte opponente al pagamento della somma ingiunta o del diverso importo accertato, oltre gli interessi, come richiesti, dalla domanda al saldo.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e svolto il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo;
con ordinanza, resa all'udienza del
7.07.2021, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Premessa l'irrilevanza della generica contestazione della parte opponente relativamente alla conformità della documentazione allegata dalla parte opposta, quest'ultima ha allegato la documentazione comprovante la sua legittimazione attiva. In particolare, si rileva, tra l'altro, l'allegazione del contratto di cessione di credito e dell'elenco dei crediti ceduti da cui risulta la cessione del credito in oggetto, nonché l'atto di conferimento di azienda con l'elencazione dei crediti conferiti tra cui quello in oggetto.
Riguardo alla sussistenza del credito, lo stesso risulta provato dal contratto di prestito allegato che contiene tutte le pattuizioni inerenti al finanziamento, con la previsione di tasso fisso e rata predeterminata, nonché dalla documentazione contabile allegata.
In ordine alle generiche contestazioni della pattuizione ed applicazione di interessi usurari sul finanziamento, va osservato, innanzitutto, che l'art. 644 c.p.c è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III co., c.p. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Va evidenziato, poi, che per giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Sez. Un. sent. n.19597/2020) gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.
Detta circostanza non comporta, però, in nessun caso che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (la differenza di funzione è evidenziata anche dalla suddetta pronuncia delle Sezioni
Unite del 2020).
Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio
2014).
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Irrilevante al riguardo di detta valutazione è che gli interessi di mora decorrono o meno sull'intera rata scaduta.
Va aggiunto che, in ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, poi, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. T.E.MO. –Tasso Effettivo Moratorio); infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
Inoltre, infondata è anche la determinazione di un tasso di estinzione anticipata, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Nel caso di specie, va rilevato che utilizzando i corretti criteri di valutazione, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori non risultano essere usurari.
In particolare, premesso, riguardo al contratto di finanziamento in oggetto, che gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti al tasso fisso dell'11,451%, TAEG al 14,59%, ed il tasso di mora pari al 15,96%, si rileva come, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella del prestito personale il cui tasso soglia era pari al 18,799% (Tegm 12,53%).
Pertanto, dal raffronto dei tassi pattuiti ed il tasso soglia, emerge che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori risultano ampiamente sotto il tasso soglia, tenendo, altresì conto che per gli interessi moratori va considerata anche la rilevazione statistica contenuta nei DM del tasso medio di mora applicato dagli operatori professionali, rilevazione che va considerata per determinare il diverso tasso soglia riferibile agli interessi moratori (cfr., Cass., Sez. UN., sent.
n.19597/2020). Va esclusa, poi, la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr.
Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).
In ordine alla dedotta capitalizzazione degli interessi, premesso che gli interessi moratori sono stati richiesti solo sulla sorte capitale, va osservato, comunque, che la capitalizzazione degli interessi delle rate scadute, tramite l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata è ammessa dalla che ha disciplinato detto aspetto coma da delega attribuita dall'art. 25, comma 3, CP_5 del decreto legislativo n. 342/1999.
Riguardo all'ammortamento alla francese, va considerato che ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso di interesse il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale;
la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che anche nel metodo di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Deve, pertanto, escludersi che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi anatocistici e, quindi, un aumento occulto dei costi del mutuo ovvero una alterazione del tasso di interesse applicato, con la conseguenza che detta modalità di ammortamento non comporta una modifica del TAEG indicato in contratto o la sussistenza di costi ultronei da calcolare ai fini della verifica della pattuizione o applicazione di interessi usurari.
Di recente, le Sezioni Unite, con sent. n.15130/2024, proprio in tema di mutuo a tasso fisso (ma i principi sono estensibili al mutuo a tasso variabile), hanno confermato che: nell'ammortamento alla francese deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi;
il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito, con la conseguenza della non ipotizzabilità, anche solo astrattamente;
che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi;
ad una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto», in quanto espressione meramente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi, ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenuto provato il credito ingiunto, va rigettato l'atto di opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento ed al valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'atto di opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.8413/2020 del giorno 9.06.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.19230/2020; condanna alla rifusione, in solido, in favore dell' - Parte_1 Controparte_1 già (costituitasi tramite la procuratrice , delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 14.07.2025 Il Giudice
ED LA