Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3230 /2024 RG
Alla udienza del 13.03.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate da parte ricorrente, che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 3230 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2024
TRA
I signori (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) avv. Federico Benvenuto
[...] C.F._2
1
CONTRO
con sede in ER, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore
resistente contumace
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando,
dichiarata la contumacia della resistente CP_1
accertato l'inadempimento di condanna la stessa in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1953 c.c. n. 3,
alla liberazione dei signori e dalle Parte_1 Parte_2
fideiussioni, tutte prestate ed ancora oggi attive, presso gli istituti di Credito
Unicredit spa, Intesa San Paolo spa e Banco BPM spa;
in accoglimento della domanda accessoria, condanna ex art. Controparte_1
614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro, pari a 100,00 euro al giorno, in favore dei ricorrenti, per ogni violazione o inosservanza successiva,
ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
pone a carico della resistente contumace soccombente il pagamento delle spese processuali, spettanti a parte ricorrente, quantificate nella complessiva somma di euro 5.000,00 oltre IVA, CPA nonché rimborso forfettario come per legge.
MOTIVAZIONE
2 La domanda spiegata dagli odierni ricorrenti, alla luce della copiosa documentazione versata in atti, deve ritenersi provata e merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere che gli istanti in data 6/7/2021, hanno sottoscritto un atto di cessione delle quote di loro proprietà della società Progetto
Contract S.r.l., con atto a rogito notaio di ER ( Cfr doc. 1) Persona_1
e che, in particolare, il soggetto acquirente delle sopracitate quote di proprietà dei signori e è la società con Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sede in ER, via Francesco Crispi Banchina Puntone “Casa del Portuale”. In
occasione del sopracitato atto di cessione quote, dinanzi il notaio , Per_1
con un'ulteriore scrittura integrativa in pari data (doc. 2), le parti hanno inoltre pattuito che a carico dell'acquirente fosse posto l'impegno a Controparte_1
“conseguire la liberazione di tutti i soci, venditori delle quote dalle fideiussioni
personali e solidali prestate dagli stessi nei confronti del sistema bancario, in
favore della società nel termine massimo di otto mesi dalla stipula e cioè entro il
06/03/2022”;
Ed invero, malgrado il superiore impegno assunto a carico della resistente,
deve darsi atto che la stessa non ha provveduto ad effettuare la liberazione dalle fideiussione, entro il termine sopraindicato, e lo stesso è spirato inutilmente.
Peraltro, a seguito delle diffide ad adempiere ed inviti, inoltrati dai ricorrenti,
ha nuovamente ribadito il proprio impegno in tal senso, (cfr. doc. Controparte_1
8) ma in realtà ha continuato a procrastinare la liberazione dalle fideiussioni rilasciate dagli ex soci di Progetto Contract S.r.l..
E' di tutta evidenza come, purtroppo, tale inadempimento si è protratto ,
malgrado vi sia stato l'intervento di un legale, a seguito del quale la CP_2
[...] ha nuovamente riconosciuto di essere gravemente inadempiente
[...]
promettendo, ancora una volta, di voler procedere come d'accordo all'estinzione delle fideiussioni con liberazione dei fideiussori (lettera del 30/1/2023, c CP_1
doc. 7), ma non ottemperandovi in realtà.
I signori e risultano ancora oggi Parte_1 Parte_2
fideiussori e garanti della società quale acquirente delle quote di Controparte_1
Progetto Contract S.r.l., , come risulta dall'archivio della centrale dei rischi edito dalla Banca d'Italia del 03.03.2024 (doc. 8):
a- Banco BPM S.p.A. per Euro 220.000 (duecentoventimila), che al
31.12.2023 risultano ridotti ad Euro 137.592 (centotrentasette mila cinquecento novantadue) oltre interessi maturandi ed eventuali interessi di mora;
b- Unicredit S.p.A. per Euro 200.000 (duecentomila), che al 31.12.2023
risultano ridotti ad Euro 101.129 (centouno mila centoventinove) oltre interessi maturandi ed eventuali interessi di mora.
Ed ancora, con raccomandata ar datata 11/5/2022 (doc. 9) anche l
[...]
, benché abbia formalmente ricevuto ed accettato il recesso del Parte_3
fideiussore comunicato il 28/4/2022, ha precisato che nei confronti della Banca
l'impegno del fideiussore “rimane valido ed operante” per tutta una serie di obbligazioni nei confronti dell'Istituto, elencate nella citata missiva, che qui si richiama.
Ciò posto, occorre richiamare taluni principi ritenuti consolidati, presso i
Giudici di Legittimità, riconducibili alla fattispecie per cui è causa, a tenore dei quali:
4 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. (Cfr. Cass. Civ.
sez. III, n. 3373 del 12.02.2010).
Ed inoltre, appare evidente come le parti abbiano specificatamente inserito nella scrittura integrativa, depositata al doc. 2, un termine per l'esecuzione dell'obbligo a carico di parte resistente, termine massimo di otto mesi dalla stipula e cioè
entro il 06/03/2022.
Ed invero, in ragione dell' articolo 1457 c.c., il termine “deve considerarsi essenziale nell'interesse” della parte, di conseguenza l'essenzialità è una caratteristica che deve risultare o dalla volontà espressa delle parti o dalla natura del contratto (Cass. 3710/2013).
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, tenuto altresì conto della contumacia della resistente, con le conseguenze di legge, anche ex art. 115
c.p.c., si ritengono sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento delle domande di cui alla presente controversia.
E' infatti diritto dei ricorrenti ottenere la liberazione delle fidejussioni per cui è
causa, mediante il pagamento diretto al creditore garantito per equivalente delle somme risultanti a credito dei vari istituti bancari e/o la rinuncia dello stesso alla garanzia e/o la prestazione delle garanzie necessarie ad assicurargli il
5 soddisfacimento dell'azione di regresso (che sarà disponibile, eventualmente con la surrogazione dei diritti del creditore, dopo il pagamento).
E' dimostrato nel presente giudizio la sussistenza dell'ipotesi di cui al n. 3
dell'art. 1953 c.c., che prevede tale diritto quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fidejussione entro un tempo determinato.
Per ultimo, stante la domanda principale spiegata da parte ricorrente comportante la declaratoria di condanna di ad un obbligo di facere, CP_1
(rectius liberazione delle fideiussioni) ritenuta fondata in fatto ed in diritto,
necessita soffermarsi sulla ulteriore domanda di condanna, spiegata ai sensi dell'art 614 bis cpc al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo, nell'esecuzione dell'adempimento all'obbligo di liberazione, ovvero per equivalente, in una somma di denaro, in questo caso tale da garantire l'effetto liberatorio.
Ciò posto, necessita sottolineare che il ricorso alle misure di coercizione indiretta degli obblighi infungibili di fare, ex art. 614-bis c.p.c. (c.d. astreintes), da proporsi come domanda accessoria a quella di condanna, conferisce una concreta efficacia coercitiva che, di fatto, le era a lungo mancata. D'altronde,
come ebbe ad affermare felicemente in un'occasione la giurisprudenza di merito,
“la norma [l'art. 614-bis c.p.c.] tende a realizzare l'effettività del “giusto processo”
che tale non sarebbe ove la pronuncia restasse lettera morta, ineseguita”.Il
fideiussore potrà così assicurare l'ottemperanza alla condanna al rilievo,
chiedendo al giudice che disponga a carico del soggetto garantito una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione dell'adempimento: il provvedimento del giudice costituirà un titolo
6 esecutivo per il pagamento delle somme dovute. Di conseguenza, il fideiussore,
ottenuta la condanna del soggetto garantito, potrà azionare efficacemente il suo titolo esecutivo, per stimolare il debitore ad ottemperare all'obbligo di rilievo.
Al contempo, il Legislatore ha opportunamente riconosciuto al Giudicante un certo margine di discrezionalità nella modulazione della misura stante la necessità di contemperare gli interessi di tutte le parti coinvolte.
Ed invero, sulla scorta delle superiori premesse, in accoglimento della spiegata domanda, si condanna ex art. 614 bis c.p.c. al Controparte_1
pagamento di una somma di denaro, pari a 100,00 euro al giorno, in favore dei ricorrenti, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Le spese legali, vanno poste a carico di parte resistente contumace soccombente, in favore dei ricorrenti, e si rimanda al dispositivo per la liquidazione .
Così deciso.
Pa, lì 13.03. 2025
Dott.ssa Valentina Cimino
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