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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela
Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 499 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
Parte_1 Person in proprio quale coniuge superstite di , nato ad [...] il [...] e deceduto il 30.07.2022, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo n.26, presso lo studio dell'Avv.
Maria Teresa Lavari che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
CONTRO
in persona del direttore reggente p.t., Controparte_1 Per rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595, racc. 38040, dall'Avv.to Claudio Righetti ed elettivamente domiciliato in
Terni, via Turati nn.18/20, presso l'Avvocatura INAIL
Resistente OGGETTO: rendita ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024, ritualmente notificato, , vedova di Parte_1
, ha convenuto in giudizio l' Persona_1 Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, e premesso
[...] di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di riconoscere e liquidare la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965, in relazione al decesso del consorte intervenuto in data 30.07.2022, a causa della silicosi polmonare col grado del 20%, di origine professionale, nel determinarne il decesso. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza della domanda e chiedendone il CP_1 rigetto. In particolare, nel merito, l' sosteneva l'assenza di nesso causale tra la patologia CP_1 sofferta dal e il sopravvenuto decesso e che l'infezione da Sars Covid 2 abbia avuto da sola Per_1 l'efficienza lesiva e, pertanto, causale, a determinare l'evento. La causa è stata istruita con la produzione documentale e con l'espletamento di CTU medico – legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, in via preliminare, ricordare che in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale, ai familiari superstiti, che ne facciano tempestiva richiesta, spetta la rendita infortunistica;
ciò anche quando il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie. Si tratta di un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto. La prestazione è rimasta immutata anche dopo la riforma ex D. Lgs n. 38/2000. Ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte.
Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso eziologico giova rammentare che la Corte di Cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche “ex post” quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che si adi per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 1135 del 19.01.2011; Cass. n. 7352/2010; Cass. n. 14770/2008).
Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha ribadito che: "Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez.
Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679).
Inoltre, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non esclude in linea di principio l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché "... in termini medico - legali, ai fini in esame, può propriamente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo - clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo" (cfr. Cass. n. 20947 del 28/10/2004).
Nel caso in esame, non è contestato che il de cuius fosse affetto da grave malattia polmonare, già riconosciuta dall'Istituto di origine professionale. Parte resistente contesta che tale malattia sia in nesso di causalità, anche in termini di probabilità scientifica, tra la morte dello stesso e gli esiti della tecnopatia sofferta.
Occorre, dunque, accertare – al fine della spettanza delle prestazioni richieste dalla parte ricorrente - se il decesso di sia o meno riconducibile alla malattia professionale. Persona_1
Il CTU nominato, dottor tenuto conto della documentazione esaminata e delle Persona_3 considerazioni affrontate coi consulenti delle parti in causa, presenti in sede di operazioni peritali, ha concluso che: “La malattia professionale da cui era affetto il Sig. , ovverosia la Persona_1
“Silicosi polmonare” con “Segni clinici e strumentali di patologia interstiziale polmonare di grado moderato. Grave forma di BPCO e di enfisema con deficit ventilatorio ostruttivo di grado elevato O2 terapia per 24h/die” riconosciuta con un grado di inabilità pari al 20%, ha avuto un CP_1 ruolo concausale nel decesso del Sig. avvenuto per infezione da SARS-Covid-2; ovvero Per_1 l'infezione da SARS-Covid-2 non ha avuto da sola l'efficienza lesiva propria sufficiente a determinare la morte del Sig. ”. Persona_1 Alla luce dell'esposto quadro clinico, quindi, si appalesa altamente probabile, secondo un giudizio medico prognostico ex post che ha avuto riguardo delle condizioni cliniche ex ante, la ricorrenza di una connessione almeno concausale tra la patologia professionale sofferta dal de cuius e l'insorgenza dell'exitus. La domanda, pertanto, deve essere accolta con condanna dell' alla costituzione in CP_1 favore della ricorrente, quale coniuge superstite di , della rendita ai superstiti ai sensi Persona_1 dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (Cfr. art. 105, comma 2, T.U), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo. L' soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_1 lite, come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1.Accerta e dichiara che la silicosi polmonare da cui era affetto e ha natura Persona_1 professionale e dalla stessa è derivato un danno biologico del 20%, e che la stessa ha avuto un ruolo concausale nel decesso di , avvenuto il 30.07.2022; Persona_1
2.Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere a quale erede di CP_1 Parte_1 Per_1
la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, con decorrenza dal giorno
[...] successivo alla data del decesso, oltre alla maggior somma fra gli interessi maturati nella misura legale e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
3.Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Teresa
Lavari;
4.Pone le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Terni, 20 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela
Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 499 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
Parte_1 Person in proprio quale coniuge superstite di , nato ad [...] il [...] e deceduto il 30.07.2022, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo n.26, presso lo studio dell'Avv.
Maria Teresa Lavari che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
CONTRO
in persona del direttore reggente p.t., Controparte_1 Per rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595, racc. 38040, dall'Avv.to Claudio Righetti ed elettivamente domiciliato in
Terni, via Turati nn.18/20, presso l'Avvocatura INAIL
Resistente OGGETTO: rendita ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024, ritualmente notificato, , vedova di Parte_1
, ha convenuto in giudizio l' Persona_1 Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, e premesso
[...] di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di riconoscere e liquidare la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965, in relazione al decesso del consorte intervenuto in data 30.07.2022, a causa della silicosi polmonare col grado del 20%, di origine professionale, nel determinarne il decesso. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza della domanda e chiedendone il CP_1 rigetto. In particolare, nel merito, l' sosteneva l'assenza di nesso causale tra la patologia CP_1 sofferta dal e il sopravvenuto decesso e che l'infezione da Sars Covid 2 abbia avuto da sola Per_1 l'efficienza lesiva e, pertanto, causale, a determinare l'evento. La causa è stata istruita con la produzione documentale e con l'espletamento di CTU medico – legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, in via preliminare, ricordare che in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale, ai familiari superstiti, che ne facciano tempestiva richiesta, spetta la rendita infortunistica;
ciò anche quando il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie. Si tratta di un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto. La prestazione è rimasta immutata anche dopo la riforma ex D. Lgs n. 38/2000. Ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte.
Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso eziologico giova rammentare che la Corte di Cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche “ex post” quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che si adi per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 1135 del 19.01.2011; Cass. n. 7352/2010; Cass. n. 14770/2008).
Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha ribadito che: "Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez.
Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679).
Inoltre, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non esclude in linea di principio l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché "... in termini medico - legali, ai fini in esame, può propriamente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo - clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo" (cfr. Cass. n. 20947 del 28/10/2004).
Nel caso in esame, non è contestato che il de cuius fosse affetto da grave malattia polmonare, già riconosciuta dall'Istituto di origine professionale. Parte resistente contesta che tale malattia sia in nesso di causalità, anche in termini di probabilità scientifica, tra la morte dello stesso e gli esiti della tecnopatia sofferta.
Occorre, dunque, accertare – al fine della spettanza delle prestazioni richieste dalla parte ricorrente - se il decesso di sia o meno riconducibile alla malattia professionale. Persona_1
Il CTU nominato, dottor tenuto conto della documentazione esaminata e delle Persona_3 considerazioni affrontate coi consulenti delle parti in causa, presenti in sede di operazioni peritali, ha concluso che: “La malattia professionale da cui era affetto il Sig. , ovverosia la Persona_1
“Silicosi polmonare” con “Segni clinici e strumentali di patologia interstiziale polmonare di grado moderato. Grave forma di BPCO e di enfisema con deficit ventilatorio ostruttivo di grado elevato O2 terapia per 24h/die” riconosciuta con un grado di inabilità pari al 20%, ha avuto un CP_1 ruolo concausale nel decesso del Sig. avvenuto per infezione da SARS-Covid-2; ovvero Per_1 l'infezione da SARS-Covid-2 non ha avuto da sola l'efficienza lesiva propria sufficiente a determinare la morte del Sig. ”. Persona_1 Alla luce dell'esposto quadro clinico, quindi, si appalesa altamente probabile, secondo un giudizio medico prognostico ex post che ha avuto riguardo delle condizioni cliniche ex ante, la ricorrenza di una connessione almeno concausale tra la patologia professionale sofferta dal de cuius e l'insorgenza dell'exitus. La domanda, pertanto, deve essere accolta con condanna dell' alla costituzione in CP_1 favore della ricorrente, quale coniuge superstite di , della rendita ai superstiti ai sensi Persona_1 dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (Cfr. art. 105, comma 2, T.U), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo. L' soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_1 lite, come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1.Accerta e dichiara che la silicosi polmonare da cui era affetto e ha natura Persona_1 professionale e dalla stessa è derivato un danno biologico del 20%, e che la stessa ha avuto un ruolo concausale nel decesso di , avvenuto il 30.07.2022; Persona_1
2.Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere a quale erede di CP_1 Parte_1 Per_1
la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, con decorrenza dal giorno
[...] successivo alla data del decesso, oltre alla maggior somma fra gli interessi maturati nella misura legale e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
3.Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Teresa
Lavari;
4.Pone le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Terni, 20 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi