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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Tribunale Ordinario di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CO IN, al termine dell'udienza del 17/12/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. TRUGLIO
CO nell'interesse di ritenuta la causa matura per Parte_1
decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2207/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. 1 rappresentata e difesa C.F. Parte_1
dall'avv. TRUGLIO CO
RICORRENTE
CONTRO in persona del Ministro Controparte_1
,
protempore;
,in persona del Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore;
Controparte_3
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.IVA 1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa MONTANTI SERENA "
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/07/2025, la ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della 1. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato.
La ricorrente ha inoltre ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e, precisamente, dal 08.11.2016 al 30.06.2017, dal 16.10.2017 al 30.06.2018, dal 03.10.2018 al 30.06.2019, dal 03.10.2019 al 30.06.2020, dal 23.09.2020 al 31.08.2021, dal 06.09.2021 al
30.06.2022 e dal 05.09.2022 al 31.08.2023; ha dedotto di non avere potuto usufruire,
durante tale annualità, delle ferie maturate e di non essere stata invitata dal Dirigente scolastico al godimento delle stesse.
La ricorrente, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi
54 ss della 1. n. 228/2012 e delle disposizioni del CCNL di settore, ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:il Controparte_1
Controparte_1"Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento alla ricorrente da parte del del bonus docente tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli 20 e
21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121-124, della Legge n. 107/2015, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante.
Per l'effetto e per le superiori causali condannare il Controparte_1 all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo, mettendo a disposizione di parte ricorrente la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dall'importo nominale complessivo indicato in ricorso.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, Cont condannarsi il al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e/o per perdita di chance.
Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE.
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha Cont prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della
,
monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola per gli anni meglio sopra specificati.
Per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute dell'importo di euro 12.924,92 € ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato."
Controparte_1 e l' Controparte_2 e le
2. Il
articolazioni territoriali, con memoria difensiva tempestivamente depositata, hanno chiesto il rigetto delle domande del ricorrente e in subordine: "che la liquidazione dell'eventuale indennità avvenga nel rispetto dei limiti contrattuali e normativi, con esclusione dei periodi non lavorati, che non concorrono al computo delle ferie spettanti.".
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Le domande attoree in merito alla richiesta dell'erogazione della somma annua di €
500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
5. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anchePersona_1 ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Persona_1 C-315/17, punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
6. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il ricorrente rientra nella nozione di "lavoratore a tempo determinato", ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (cfr. contratti allegati al ricorso). Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(...) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (...) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1 e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il CP_1 dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (...)
La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»" (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati"
(art. 3 del D.P.C.M.) è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
Comparto scuola del 27 novembre 2007.
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il CP_1 è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che
"L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica"; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che "il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando... per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente".
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive", ha recentemente statuito che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica" (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).
7. Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. 8.
Tale diritto spetta per gli anni scolastici indicati in ricorso. Dalla lettura della documentazione in atti emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa almeno sino al 30.06 negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
8. In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 l'amministrazione convenuta va condannata a mettere a disposizione della stessa detta Carta dal valore nominale di € 1.500,00. Ciò al fine di formazione e di valorizzarne le competenze professionali.sostenerne
9. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso in merito alla domanda di "monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola” è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.
9.1 In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.
13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007).
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del
07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss.
In particolare, il comma 54 ha previsto che: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni)
e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
9.2. Le superiori disposizioni vanno devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alle ferie ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è più volte intervenuta sulla tematica relativa alle ferie, precisando che:
a) ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/99, deve beneficiare "di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane"; diritto che “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione" (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 22);
b) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite" (cfr. Corte giustizia UE,
20.1.2009, n. 350, p. 60); c) la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è "di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione" (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385,
p. 26);
d) l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003
intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta" la retribuzione: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. Corte giustizia UE, 16.03.2006, n. 131, p. 50);
e) il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. È stato, infatti, precisato che “tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 29) nonché che "quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che,
a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti"
(cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 22);
f) il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che "la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34);
g) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 "osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto" (Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24);
h) l'art. 7 della direttiva 2003/88 osta anche "a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà" (v. Corte di Giustizia UE, 18.1.2024, n. 53);
i) in linea di principio, la direttiva più volte citata non osta a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto "purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce" (cfr. Corte
Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); a tal proposito, "il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 45).
9.3. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recentemente richiamata dalla
Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e n.
3339/2024.
In quest'ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che "secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione: "a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass. n.
23153/2022; Cass. n. 21780/2022).
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31,
PAR. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà".
10. In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che "il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012" nonché
"ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro" (Cass. Civ. n. 16715/2024).
11. Passando alla disamina del caso di specie, va premesso che la ricorrente ha lamentato di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne.
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie entro il 30.06 ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse entro tale termine, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
,Ma simile prova non è stata fornita dal il quale, Controparte_1 pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dalla ricorrente al momento della cessazione dei rapporti di lavoro sino al 30.06.
Per i contratti stipulati sino al 31.08 non si ravvisano i presupposti per l'erogazione dell'indennità di mancato preavviso in quanto i periodi di sospensione delle lezioni nei mesi di luglio e agosto sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
12. Con riferimento alla quantificazione della indennità in discorso relativa alle annualità scolastiche, la sua determinazione si articola nei seguenti passaggi:
a) con riferimento alla annualità 2016/2017, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 20.973,22 (come risultante dall'allegato 1 al presente ricorso), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 54,51. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 235, la parte ricorrente ha maturato 19,58 giorni di ferie
(235:30x2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, in ragione delle superiori coordinate ermeneutiche, vanno individuati in giorni 2,57 (235:365x4); il totale, pari a 22,15 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad € 58,25 ovvero €
20.973,22: 12:30).
b) con riferimento alla annualità 2018/2019, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 23.671,4 (come risultante dall'allegato 1 al presente ricorso), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1.119,50. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 271, la parte ricorrente ha maturato 22,58 giorni di ferie
(271:30x2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, in ragione delle superiori coordinate ermeneutiche, vanno individuati in giorni 2,96 (271:365x4); il totale, pari a 25,54 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad € 65,75 ovvero €
23.671,4: 12: 30).
c) con riferimento alla annualità 2021/2022, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 23.671,4 (come risultante dall'allegato 1 al presente ricorso), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1.847,29. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 298, la parte ricorrente ha maturato 24,83 giorni di ferie
(298:30x2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, in ragione delle superiori coordinate ermeneutiche, vanno individuati in giorni 3,26 (298:365x4); il totale, pari a 28,09 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad € 65,75 ovvero €
23.671,4: 12:30).
d) con riferimento alla annualità 2017/2018, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 20.973,22 (cfr. contratto lavoro), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1.417,07. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 258, la parte ricorrente ha maturato 21,5 giorni di ferie (258 diviso il numero mensili moltiplicato per il numero di ferire spettanti per ogni mese di servizio pari 2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, vanno individuati in giorni 2,82 (258 diviso il numero dei giorni di un anno moltiplicato per il numero di festività soppresse previste dalla legge); il totale, pari a 24,23 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad €
54,51 ovvero € 20.973,22: 12: 30). con riferimento alla annualità 2019/2020, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 23.671,4 (cfr. contratto lavoro), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1.685,83. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 272, la parte ricorrente ha maturato 22,66 giorni di ferie (272 diviso il numero mensili moltiplicato per il numero di ferire spettanti per ogni mese di servizio pari 2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, vanno individuati in giorni 2,98 (272 diviso il numero dei giorni di un anno moltiplicato per il numero di festività soppresse previste dalla legge); il totale, pari a 25,64 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad €
65,75 ovvero € 23.671,4: 12: 30). 13. Pertanto, il CP_1 convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma lorda di € 6.124,2 oltre interessi come per legge a titolo di indennità per le ferie maturate e non godute.
14. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
15. Le spese seguono la soccombenza e liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
,in persona del b) per l'effetto, condanna il
[...] Controparte_1
a mettere a disposizione della ricorrente CP_5 Parte_1
detta Carta dall'importo nominale complessivo di euro di € 1.500,00, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; condanna il Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente della somma lorda di € 6.124,2 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge;
d) condanna il Controparte_1
,in persona del Ministro pro tempore, a rifondere al/alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. TRUGLIO
CO.
Così deciso in Marsala, il 18/12/2025
IL GIUDICE
CO IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice CO
IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Tribunale Ordinario di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CO IN, al termine dell'udienza del 17/12/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. TRUGLIO
CO nell'interesse di ritenuta la causa matura per Parte_1
decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2207/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. 1 rappresentata e difesa C.F. Parte_1
dall'avv. TRUGLIO CO
RICORRENTE
CONTRO in persona del Ministro Controparte_1
,
protempore;
,in persona del Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore;
Controparte_3
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.IVA 1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa MONTANTI SERENA "
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/07/2025, la ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della 1. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato.
La ricorrente ha inoltre ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e, precisamente, dal 08.11.2016 al 30.06.2017, dal 16.10.2017 al 30.06.2018, dal 03.10.2018 al 30.06.2019, dal 03.10.2019 al 30.06.2020, dal 23.09.2020 al 31.08.2021, dal 06.09.2021 al
30.06.2022 e dal 05.09.2022 al 31.08.2023; ha dedotto di non avere potuto usufruire,
durante tale annualità, delle ferie maturate e di non essere stata invitata dal Dirigente scolastico al godimento delle stesse.
La ricorrente, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi
54 ss della 1. n. 228/2012 e delle disposizioni del CCNL di settore, ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:il Controparte_1
Controparte_1"Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento alla ricorrente da parte del del bonus docente tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli 20 e
21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121-124, della Legge n. 107/2015, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante.
Per l'effetto e per le superiori causali condannare il Controparte_1 all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo, mettendo a disposizione di parte ricorrente la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dall'importo nominale complessivo indicato in ricorso.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, Cont condannarsi il al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e/o per perdita di chance.
Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE.
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha Cont prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della
,
monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola per gli anni meglio sopra specificati.
Per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva ferie maturate e non godute dell'importo di euro 12.924,92 € ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato."
Controparte_1 e l' Controparte_2 e le
2. Il
articolazioni territoriali, con memoria difensiva tempestivamente depositata, hanno chiesto il rigetto delle domande del ricorrente e in subordine: "che la liquidazione dell'eventuale indennità avvenga nel rispetto dei limiti contrattuali e normativi, con esclusione dei periodi non lavorati, che non concorrono al computo delle ferie spettanti.".
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Le domande attoree in merito alla richiesta dell'erogazione della somma annua di €
500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
5. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anchePersona_1 ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Persona_1 C-315/17, punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
6. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il ricorrente rientra nella nozione di "lavoratore a tempo determinato", ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (cfr. contratti allegati al ricorso). Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(...) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (...) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1 e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il CP_1 dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (...)
La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»" (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati"
(art. 3 del D.P.C.M.) è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
Comparto scuola del 27 novembre 2007.
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il CP_1 è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che
"L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica"; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che "il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando... per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente".
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive", ha recentemente statuito che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica" (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).
7. Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. 8.
Tale diritto spetta per gli anni scolastici indicati in ricorso. Dalla lettura della documentazione in atti emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa almeno sino al 30.06 negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
8. In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 l'amministrazione convenuta va condannata a mettere a disposizione della stessa detta Carta dal valore nominale di € 1.500,00. Ciò al fine di formazione e di valorizzarne le competenze professionali.sostenerne
9. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso in merito alla domanda di "monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola” è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.
9.1 In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.
13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007).
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del
07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss.
In particolare, il comma 54 ha previsto che: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni)
e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In altri termini, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
9.2. Le superiori disposizioni vanno devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alle ferie ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è più volte intervenuta sulla tematica relativa alle ferie, precisando che:
a) ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/99, deve beneficiare "di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane"; diritto che “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione" (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385, p. 22);
b) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite" (cfr. Corte giustizia UE,
20.1.2009, n. 350, p. 60); c) la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è "di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione" (cfr. Corte giustizia UE, 13.12.2018, n. 385,
p. 26);
d) l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003
intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta" la retribuzione: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. Corte giustizia UE, 16.03.2006, n. 131, p. 50);
e) il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. È stato, infatti, precisato che “tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 29) nonché che "quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che,
a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti"
(cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 22);
f) il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che "la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34);
g) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 "osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto" (Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24);
h) l'art. 7 della direttiva 2003/88 osta anche "a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà" (v. Corte di Giustizia UE, 18.1.2024, n. 53);
i) in linea di principio, la direttiva più volte citata non osta a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto "purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce" (cfr. Corte
Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 24); a tal proposito, "il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (cfr. Corte Giustizia UE, 6.11.2018, n. 874, p. 45).
9.3. La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recentemente richiamata dalla
Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e n.
3339/2024.
In quest'ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che "secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione: "a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass. n.
23153/2022; Cass. n. 21780/2022).
La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31,
PAR. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà".
10. In ragione delle superiori coordinate ermeneutiche è stato affermato che "il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012" nonché
"ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro" (Cass. Civ. n. 16715/2024).
11. Passando alla disamina del caso di specie, va premesso che la ricorrente ha lamentato di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne.
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie entro il 30.06 ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse entro tale termine, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
,Ma simile prova non è stata fornita dal il quale, Controparte_1 pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dalla ricorrente al momento della cessazione dei rapporti di lavoro sino al 30.06.
Per i contratti stipulati sino al 31.08 non si ravvisano i presupposti per l'erogazione dell'indennità di mancato preavviso in quanto i periodi di sospensione delle lezioni nei mesi di luglio e agosto sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
12. Con riferimento alla quantificazione della indennità in discorso relativa alle annualità scolastiche, la sua determinazione si articola nei seguenti passaggi:
a) con riferimento alla annualità 2016/2017, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 20.973,22 (come risultante dall'allegato 1 al presente ricorso), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 54,51. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 235, la parte ricorrente ha maturato 19,58 giorni di ferie
(235:30x2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, in ragione delle superiori coordinate ermeneutiche, vanno individuati in giorni 2,57 (235:365x4); il totale, pari a 22,15 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad € 58,25 ovvero €
20.973,22: 12:30).
b) con riferimento alla annualità 2018/2019, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 23.671,4 (come risultante dall'allegato 1 al presente ricorso), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1.119,50. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 271, la parte ricorrente ha maturato 22,58 giorni di ferie
(271:30x2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, in ragione delle superiori coordinate ermeneutiche, vanno individuati in giorni 2,96 (271:365x4); il totale, pari a 25,54 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad € 65,75 ovvero €
23.671,4: 12: 30).
c) con riferimento alla annualità 2021/2022, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 23.671,4 (come risultante dall'allegato 1 al presente ricorso), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1.847,29. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 298, la parte ricorrente ha maturato 24,83 giorni di ferie
(298:30x2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, in ragione delle superiori coordinate ermeneutiche, vanno individuati in giorni 3,26 (298:365x4); il totale, pari a 28,09 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad € 65,75 ovvero €
23.671,4: 12:30).
d) con riferimento alla annualità 2017/2018, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 20.973,22 (cfr. contratto lavoro), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1.417,07. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 258, la parte ricorrente ha maturato 21,5 giorni di ferie (258 diviso il numero mensili moltiplicato per il numero di ferire spettanti per ogni mese di servizio pari 2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, vanno individuati in giorni 2,82 (258 diviso il numero dei giorni di un anno moltiplicato per il numero di festività soppresse previste dalla legge); il totale, pari a 24,23 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad €
54,51 ovvero € 20.973,22: 12: 30). con riferimento alla annualità 2019/2020, posto che lo stipendio lordo annuo ammonta ad € 23.671,4 (cfr. contratto lavoro), il quantum della indennità in discorso ammonta ad € 1.685,83. Tale somma viene così individuata: in relazione ai giorni lavorati, pari a 272, la parte ricorrente ha maturato 22,66 giorni di ferie (272 diviso il numero mensili moltiplicato per il numero di ferire spettanti per ogni mese di servizio pari 2,5); a tali giorni vanno aggiunte anche le festività soppresse, le quali, vanno individuati in giorni 2,98 (272 diviso il numero dei giorni di un anno moltiplicato per il numero di festività soppresse previste dalla legge); il totale, pari a 25,64 giorni, deve essere moltiplicato per la retribuzione giornaliera lorda parametrata al numero di ore settimanali previste da contratto (pari ad €
65,75 ovvero € 23.671,4: 12: 30). 13. Pertanto, il CP_1 convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma lorda di € 6.124,2 oltre interessi come per legge a titolo di indennità per le ferie maturate e non godute.
14. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
15. Le spese seguono la soccombenza e liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
,in persona del b) per l'effetto, condanna il
[...] Controparte_1
a mettere a disposizione della ricorrente CP_5 Parte_1
detta Carta dall'importo nominale complessivo di euro di € 1.500,00, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; condanna il Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente della somma lorda di € 6.124,2 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge;
d) condanna il Controparte_1
,in persona del Ministro pro tempore, a rifondere al/alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. TRUGLIO
CO.
Così deciso in Marsala, il 18/12/2025
IL GIUDICE
CO IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice CO
IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.