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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2198 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. LABONIA SIMONE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dagli Avv FERRENTINO GIOVANNI e GENCO MARIAROSARIA;
CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19/05/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della ininterrottamente dal mese di gennaio 2007 ed il 31/01/2022, di aver svolto mansioni di CP_1 autista consegnatario (e di esser stato anche impiegato all'interno del caseificio per lo smistamento e la sistemazione dei pacchi contenenti i prodotti caseari), di aver osservato, dal gennaio 2007 sino al mese di dicembre 2020, orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 16,00 /17,00, e dal mese di gennaio 2021 sino al termine del rapporto dal lunedì al sabato dalle ore 3,00 fino alle ore 13,30/14,00, di aver anche lavorato per due domeniche al mese nel periodo compreso tra il gennaio 2007 ed il mese di febbraio 2020; di aver goduto di una sola settimana di ferie all'anno, sempre nel mese di agosto, che non gli veniva retribuita;
di aver percepito la retribuzione analiticamente indicata in ricorso ed ha concluso per accertare e dichiarare l'irregolarità, illegittimità e/o inefficacia dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati e per la condanna della parte convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 162.063,52
a titolo di differenze retributive, come da conteggi allegati al ricorso;
instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la parte convenuta per eccepire in via preliminare l'inammissibilità della domanda con riferimento ad ogni pretesa antecedente il 02/07/2021 (in ragione dell'avvenuta stipula tra le parti di verbali di conciliazione in sede sindacale) e l'intervenuta prescrizione di ogni credito antecedente i cinque anni la messa in mora stragiudiziale (del 04/03/2022), nel merito ha dedotto che il sig. Parte_1 aveva prestato attività di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità e i termini di cui ai singoli contratti di lavoro a termine e relative proroghe, che lo stesso aveva sempre svolto la mansione di autista consegnatario ( ad eccezione del periodo compreso tra il 01/08/2018 ed il 28/02/2019 allorquando era stato impiegato all'interno del caseificio come addetto al confezionamento dei prodotti caseari) e lavorato per una media di circa 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana (ad eccezione dei periodi in cui era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, allorquando aveva lavorato per circa
4 ore al giorno); sosteneva di avergli sempre corrisposto una retribuzione conforme e proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative rese ed evidenziava inoltre che il lavoratore aveva percepito l'indennità di disoccupazione nei periodi compresi tra un contratto a tempo determinato e l'altro e che aveva in altri periodi anche usufruito della cassa integrazione;
escussi i testi ammessi la causa veniva rinviata all'udienza del 23/01/2025, che è stata trattata con le modalità di cui all'art art. 127 ter c.p.c. ed oggi decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo giurisprudenza consolidata le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. (cfr Cass Civ 24024 2013); è stato inoltre precisato che la validità degli effetti sostanziali derivanti dalla transazione, nel caso di conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411
c.p.c., deriva dall'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore (cfr Cass Civ 8898 2024);
Con espresso riferimento alla conciliazione in sede sindacale di cui all'art 411, comma 3, c.p.c., mentre parte della giurisprudenza esclude che la stessa possa essere validamente conclusa presso la sede aziendale
(cfr Cass Civ 10065 2024) altra parte ritiene invece che anche la stipula presso una sede diversa da quella sindacale possa non inficiare la validità della transazione a condizione che il datore di lavoro provi che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte. (cfr Cass Civ 1975 2024)
CP_ Nella fattispecie le parti risultano aver stipulato conciliazioni in sede sindacale -presso la sede della di
Salerno- in data 08/06/2017 (in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi dal 15.03.2012 al 31.08.2012, dal
09.02.2013 al 30.09.2013, dal 08.01.2015 al 30.04.2015, dal 01.08.2015 al 30.04.2016 e dal 04.01.2017 al
31.05.2017); in data 9.7.2018 (in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 01.07.2017 al
30.06.2018); in data 1.4.2019 (in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 01.08.2018 al 28.02.2019), in data 23.10.20 (in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 06.05.2019 al 30.09.2020), in data 2.7.21 ( in relazione alle pretese maturate dal 16.11.2020 sino alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso)
I suddetti accordi vanno ritenuti inoppugnabili ex art 2113 c.c., precludendo pertanto l'esame nel merito della domanda, considerando che gli stessi venivano sottoscritti in sede protetta (ovvero presso il sindacato CP_ di Salerno) ed in ragione del contenuto delle conciliazioni stesse nelle quali è stato dato atto, in modo espresso, sia della res controversa (ovvero delle rivendicazioni del lavoratore in relazione ai rapporti di lavoro stipulati con la nei periodi immediatamente precedenti le conciliazioni stesse) sia delle CP_1 reciproche concessioni delle parti -che sono consistite nel riconoscimento, da parte del lavoratore, dell'intervenuta risoluzione dei rapporti e nella rinuncia ad ogni pretesa di reintegra ed economica;
e nella corresponsione di somme di danaro, anche a titolo di bonus transattivo, da parte del datore di lavoro- (cfr conciliazioni sindacali prod convenuta)
Sebbene invece l'accordo del 01/06/2011 (relativo ai rapporti di lavoro intercorsi tra le parti tra l'anno 2007 ed il 31.5.2011) non possa essere ritenuto inoppugnabile -in quanto lo stesso veniva stipulato presso la sede aziendale ed il datore di lavoro non ha dato prova dell'effettiva assistenza sindacale del lavoratore- nulla può essere riconosciuto in concreto in ragione dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale del diritto considerando che l'unica messa in mora esibita è del 4.3.2022;
Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 3 luglio 2021 ed il gennaio 2022 gli elementi probatori raccolti non consentono l'accoglimento della domanda;
Durante questo periodo il ricorrente assume infatti di aver lavorato dalle ore 3.00 del mattino sino alle
13.30/14.00 dal lunedì al sabato e le suddette deduzioni non hanno trovato conferma in istruttoria - considerando la genericità delle dichiarazioni rese sul punto da teste (figlio del Testimone_1 ricorrente) ed il fatto che il teste ha riferito di aver accompagnato il ricorrente al lavoro Testimone_2 verso le ore 7.00 per una decina di volte negli anni 2021 e 2022-
Va infine osservato che nonostante le deduzioni del ricorrente circa gli orari lavorativi osservati non abbiano trovato conferma in istruttoria neanche è possibile affermare con certezza quali siano stati gli effettivi orari di lavoro osservati dal Sig considerando la contraddittorietà tra quanto sostenuto Pt_1 dalla convenuta in memoria difensiva circa gli orari lavorativi imposti al lavoratore (sei ore al giorno per 5 giorni la settimana) ed i dati riportati nelle buste paga elaborate dalla stessa convenuta dove viene indicato il frequente impiego del lavoratore per sei giorni la settimana senza concessione di riposi compensativi;
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando l'ambiguità del quadro probatorio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2198 /2022
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
12/03/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. LABONIA SIMONE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dagli Avv FERRENTINO GIOVANNI e GENCO MARIAROSARIA;
CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19/05/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della ininterrottamente dal mese di gennaio 2007 ed il 31/01/2022, di aver svolto mansioni di CP_1 autista consegnatario (e di esser stato anche impiegato all'interno del caseificio per lo smistamento e la sistemazione dei pacchi contenenti i prodotti caseari), di aver osservato, dal gennaio 2007 sino al mese di dicembre 2020, orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 16,00 /17,00, e dal mese di gennaio 2021 sino al termine del rapporto dal lunedì al sabato dalle ore 3,00 fino alle ore 13,30/14,00, di aver anche lavorato per due domeniche al mese nel periodo compreso tra il gennaio 2007 ed il mese di febbraio 2020; di aver goduto di una sola settimana di ferie all'anno, sempre nel mese di agosto, che non gli veniva retribuita;
di aver percepito la retribuzione analiticamente indicata in ricorso ed ha concluso per accertare e dichiarare l'irregolarità, illegittimità e/o inefficacia dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati e per la condanna della parte convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 162.063,52
a titolo di differenze retributive, come da conteggi allegati al ricorso;
instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la parte convenuta per eccepire in via preliminare l'inammissibilità della domanda con riferimento ad ogni pretesa antecedente il 02/07/2021 (in ragione dell'avvenuta stipula tra le parti di verbali di conciliazione in sede sindacale) e l'intervenuta prescrizione di ogni credito antecedente i cinque anni la messa in mora stragiudiziale (del 04/03/2022), nel merito ha dedotto che il sig. Parte_1 aveva prestato attività di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità e i termini di cui ai singoli contratti di lavoro a termine e relative proroghe, che lo stesso aveva sempre svolto la mansione di autista consegnatario ( ad eccezione del periodo compreso tra il 01/08/2018 ed il 28/02/2019 allorquando era stato impiegato all'interno del caseificio come addetto al confezionamento dei prodotti caseari) e lavorato per una media di circa 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana (ad eccezione dei periodi in cui era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, allorquando aveva lavorato per circa
4 ore al giorno); sosteneva di avergli sempre corrisposto una retribuzione conforme e proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative rese ed evidenziava inoltre che il lavoratore aveva percepito l'indennità di disoccupazione nei periodi compresi tra un contratto a tempo determinato e l'altro e che aveva in altri periodi anche usufruito della cassa integrazione;
escussi i testi ammessi la causa veniva rinviata all'udienza del 23/01/2025, che è stata trattata con le modalità di cui all'art art. 127 ter c.p.c. ed oggi decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo giurisprudenza consolidata le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. (cfr Cass Civ 24024 2013); è stato inoltre precisato che la validità degli effetti sostanziali derivanti dalla transazione, nel caso di conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411
c.p.c., deriva dall'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore (cfr Cass Civ 8898 2024);
Con espresso riferimento alla conciliazione in sede sindacale di cui all'art 411, comma 3, c.p.c., mentre parte della giurisprudenza esclude che la stessa possa essere validamente conclusa presso la sede aziendale
(cfr Cass Civ 10065 2024) altra parte ritiene invece che anche la stipula presso una sede diversa da quella sindacale possa non inficiare la validità della transazione a condizione che il datore di lavoro provi che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte. (cfr Cass Civ 1975 2024)
CP_ Nella fattispecie le parti risultano aver stipulato conciliazioni in sede sindacale -presso la sede della di
Salerno- in data 08/06/2017 (in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi dal 15.03.2012 al 31.08.2012, dal
09.02.2013 al 30.09.2013, dal 08.01.2015 al 30.04.2015, dal 01.08.2015 al 30.04.2016 e dal 04.01.2017 al
31.05.2017); in data 9.7.2018 (in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 01.07.2017 al
30.06.2018); in data 1.4.2019 (in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 01.08.2018 al 28.02.2019), in data 23.10.20 (in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 06.05.2019 al 30.09.2020), in data 2.7.21 ( in relazione alle pretese maturate dal 16.11.2020 sino alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso)
I suddetti accordi vanno ritenuti inoppugnabili ex art 2113 c.c., precludendo pertanto l'esame nel merito della domanda, considerando che gli stessi venivano sottoscritti in sede protetta (ovvero presso il sindacato CP_ di Salerno) ed in ragione del contenuto delle conciliazioni stesse nelle quali è stato dato atto, in modo espresso, sia della res controversa (ovvero delle rivendicazioni del lavoratore in relazione ai rapporti di lavoro stipulati con la nei periodi immediatamente precedenti le conciliazioni stesse) sia delle CP_1 reciproche concessioni delle parti -che sono consistite nel riconoscimento, da parte del lavoratore, dell'intervenuta risoluzione dei rapporti e nella rinuncia ad ogni pretesa di reintegra ed economica;
e nella corresponsione di somme di danaro, anche a titolo di bonus transattivo, da parte del datore di lavoro- (cfr conciliazioni sindacali prod convenuta)
Sebbene invece l'accordo del 01/06/2011 (relativo ai rapporti di lavoro intercorsi tra le parti tra l'anno 2007 ed il 31.5.2011) non possa essere ritenuto inoppugnabile -in quanto lo stesso veniva stipulato presso la sede aziendale ed il datore di lavoro non ha dato prova dell'effettiva assistenza sindacale del lavoratore- nulla può essere riconosciuto in concreto in ragione dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale del diritto considerando che l'unica messa in mora esibita è del 4.3.2022;
Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 3 luglio 2021 ed il gennaio 2022 gli elementi probatori raccolti non consentono l'accoglimento della domanda;
Durante questo periodo il ricorrente assume infatti di aver lavorato dalle ore 3.00 del mattino sino alle
13.30/14.00 dal lunedì al sabato e le suddette deduzioni non hanno trovato conferma in istruttoria - considerando la genericità delle dichiarazioni rese sul punto da teste (figlio del Testimone_1 ricorrente) ed il fatto che il teste ha riferito di aver accompagnato il ricorrente al lavoro Testimone_2 verso le ore 7.00 per una decina di volte negli anni 2021 e 2022-
Va infine osservato che nonostante le deduzioni del ricorrente circa gli orari lavorativi osservati non abbiano trovato conferma in istruttoria neanche è possibile affermare con certezza quali siano stati gli effettivi orari di lavoro osservati dal Sig considerando la contraddittorietà tra quanto sostenuto Pt_1 dalla convenuta in memoria difensiva circa gli orari lavorativi imposti al lavoratore (sei ore al giorno per 5 giorni la settimana) ed i dati riportati nelle buste paga elaborate dalla stessa convenuta dove viene indicato il frequente impiego del lavoratore per sei giorni la settimana senza concessione di riposi compensativi;
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando l'ambiguità del quadro probatorio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2198 /2022
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
12/03/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale