Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2026, proposto da
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea e Martina Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 – ASL 3, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
del decreto n. 8719 del 1° dicembre 2025, con cui il Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, a conclusione del relativo procedimento, ha riconosciuto al Consorzio Nazionale Servizi “la revisione del prezzo prevedendo una maggiorazione del +1,4%, a decorrere dal mese di dicembre 2025 e sino alla data di scadenza della convenzione”, in relazione alla Convenzione sottoscritta l’8 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. GE IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., aggiudicatario della gara indetta dalla Regione Liguria come Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) per l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto pazienti ricoverati presso le Strutture Ospedaliere di ASL 1, ASL 3 Villa Scassi, ASL 4 e ASL 5 ed Ospedale Galliera – Lotto 2 (ASL 3 Villa Scassi - Ordinativo di Fornitura n. 1600601245 del 19 ottobre 2022), ha impugnato il decreto n. 8719 del 1° dicembre 2025, con cui il Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, a conclusione del relativo procedimento, ha riconosciuto al Consorzio Nazionale Servizi “la revisione del prezzo prevedendo una maggiorazione del +1,4%, a decorrere dal mese di dicembre 2025 e sino alla data di scadenza della convenzione” , in relazione alla Convenzione sottoscritta l’8 luglio 2022.
Espone: - che, terminato l’ordinario periodo triennale, con decreto n. 4888 del 1° luglio 2025 la Regione Liguria ha esercitato la facoltà di proroga di 12 mesi (quindi, sino all’8 luglio 2026) alle condizioni contrattuali stabilite dal rispettivo decreto di aggiudicazione; - che, successivamente alla data della presentazione delle offerte (9 luglio 2021) e durante il periodo contrattuale, sono intervenuti due importanti rinnovi del CCNL multiservizi (CCNL 8.6.2021 e 13.6.2025), i quali, essendo caduti dopo il periodo pandemico e la gravissima crisi internazionale, hanno determinato un conseguente, vertiginoso aumento del costo del lavoro, stimabile in circa il 10% rispetto ai valori riportati nelle tabelle ministeriali di riferimento precedentemente in vigore, in base alle quali C.N.S. aveva costruito la struttura dei costi dell’appalto ed elaborato la propria proposta economica; - di aver presentato, il 31 luglio 2025 e dopo la proroga della convenzione sino all’8/7/2026, richiesta di revisione prezzi e rinegoziazione del corrispettivo, invitando l’Amministrazione a compiere l’istruttoria ed a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall’aumento del costo della manodopera a fronte dei due rinnovi del CCNL intervenuti dalla presentazione dell’offerta, facendo presente come l’attuale corrispettivo, ove non adeguatamente aggiornato, non sarebbe più adeguato a consentire la sostenibile prosecuzione dell’appalto; - che, con il provvedimento impugnato, la Regione ha riconosciuto la revisione del corrispettivo con una maggiorazione del + 1,4%, portando così il canone annuale, a decorrere dal mese di dicembre 2025 fino alla data di scadenza della convenzione, da € 694.381,68 a 704.103,02.
Lamenta che la SUAR ha riconosciuto l’aumento tariffario in misura nettamente inferiore (1,4%) rispetto a quella dovuta in applicazione dell’indice Istat-FOI (pari ad una variazione di + 2,8 % nel periodo dicembre 2022-dicembre 2025), e senza considerare i maggiori oneri derivanti dai rinnovi del CCNL.
A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
A. Sulla revisione del prezzo in base all’indice ISTAT.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 5 del Capitolato. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Carente ed erronea istruttoria. Carente ed erronea motivazione. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
Lamenta la grave carenza ed erroneità dell’istruttoria condotta dalla Regione Liguria laddove, nell’adeguare il prezzo contrattuale all’indice Istat-FOI, ha riconosciuto l’adeguamento nella misura dell’1,4%, anziché del 2,8% nel periodo dicembre 2022-dicembre 2025, senza fornire alcuna motivazione in merito ed in violazione dell’art. 106, comma 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Capitolato, che - sebbene illegittimamente (cfr., infra , il motivo n. 3) – disciplina l’ an e il quantum dell’adeguamento.
B. Sul riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi del CCNL.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Carenza ed erroneità della motivazione. Erroneità dell’istruttoria ed ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
Lamenta l’illegittimità (per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione del generale principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, oggi sancito dall’art. 9 del d.lgs. 36/2023, cui andrebbe riconosciuta una valenza “retrospettiva”) dell’operato della Regione Liguria, laddove ha implicitamente negato il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi del CCNL di categoria (stimabili in ulteriori € 241.270,75), senza tener conto dell’effettivo aumento eccezionale del costo per la manodopera intervenuto dalla presentazione dell’offerta (dicembre 2020 – formulata sulla base del CCNL Multiservizi del luglio 2013) e causato dai due rinnovi del CCNL Multiservizi, che CNS è tenuto ad applicare in ossequio agli artt. 10, comma 2, della convenzione e 12, comma 3, del Capitolato.
Il contratto in questione sarebbe infatti un appalto ad alta intensità di manodopera, pari a circa il 90% del valore del contratto.
3. In via ulteriormente subordinata, qualora non fosse accolto il secondo motivo di ricorso, impugna la lex specialis di gara (art. 5 del Capitolato), nella parte in cui ritiene non dovuti i maggiori oneri per i rinnovi del CCNL, per eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento di potere ed ingiustizia manifesta.
Lamenta che l’art. 5 del Capitolato, nella parte in cui àncora la revisione prezzi all’Indice Istat-FOI, renderebbe la clausola completamente inidonea ad adeguare il corrispettivo contrattuale agli effettivi costi sostenuti dall’impresa per la manodopera.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Regione Liguria, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Rispetto alla domanda di condanna al pagamento dei maggiori importi pretesi ex art. 106 del d.lgs. 50/2016 ed ex art. 5 del Capitolato di gara, eccepisce la carenza di legittimazione passiva della SUAR, in quanto il soggetto tenuto al pagamento dei corrispettivi contrattuali sarebbe l’Amministrazione contraente, cioè la ASL3 Genovese.
Previa rinuncia alla domanda cautelare e accordo delle parti sull’abbreviazione dei termini a difesa, alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è palesemente infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, giova riportare la clausola contenuta nell’art. 5 del capitolato, a mente della quale “L’importo contrattuale netto d’aggiudicazione potrà essere oggetto di rivalutazione annuale dopo il secondo anno di durata del contratto. La rivalutazione potrà essere disposta, previa richiesta dell’Appaltatore ed in seguito ad istruttoria della Centrale, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (cosiddetto indice FOI), verificatesi nei dodici mesi precedenti all’applicazione della rivalutazione. Non saranno concessi adeguamenti del prezzo retroattivi rispetto alla data della relativa istanza” (doc. 4 delle produzioni 6.2.2026 di parte ricorrente, p. 5/45).
Orbene: il Consorzio CNS ha richiesto l’adeguamento del corrispettivo relativo al Lotto 2 con nota del 31.7.2025, e la SUAR ha determinato la variazione dell’indice Istat (FOI) verificatosi nei dodici mesi precedenti l’applicazione della rivalutazione richiesta il 31.7.2025, e quindi nel periodo agosto 2024 – agosto 2025.
Nello specifico, la Regione ha applicato l'indice Istat FOI (famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, relativo al mese di agosto 2025, la cui variazione percentuale su base annua (su agosto 2024) corrisponde - com’è agevolmente verificabile dalle tabelle pubblicate sul sito ufficiale dell’ISTAT – ad un valore del +1,4%, cioè esattamente la percentuale riconosciuta nel decreto impugnato.
Donde non si comprende in cosa consistano la violazione dell’art. 5 del capitolato e il lamentato difetto di istruttoria.
Quanto al secondo motivo di ricorso, è dirimente il rilievo che negli atti di gara non è stata prevista alcuna revisione prezzi legata alla variazione del costo del lavoro, dovuta ad eventuali rinnovi contrattuali.
I rinnovi contrattuali sono infatti periodici e, dunque, per definizione prevedibili e non eccezionali, onde l’aumento del costo della manodopera oltre l’indice FOI rientra nella normale alea contrattuale dell’appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 7942 del 10.10.2025; Cons. Stato, Sez, III, 10 luglio 2024, n. 6140), alea che peraltro il CNS ha consapevolmente accettato, obbligandosi ad applicare ai propri dipendenti le condizioni retributive risultanti dai CCNL applicabili alla data della stipula della convenzione “nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni” (cfr. l’art. 12 comma 3 del capitolato e l’art. 10 della convenzione).
Né è invocabile il generale principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale oggi sancito dall’art. 9 del d.lgs 36/2023, che non ha portata retroattiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7779 del 6.10.2025).
Il terzo motivo di ricorso, dedotto avverso l’art. 5 del Capitolato, è invece inammissibile, non già in quanto tardivo (in effetti, le clausole di revisione dei prezzi non hanno effetto immediatamente escludente, in quanto incidono esclusivamente nella fase esecutiva del rapporto, a seguito di un rifiuto di accoglimento dell’istanza di revisione, che ne costituisce atto applicativo), bensì per acquiescenza, avendola il CNS consapevolmente accettata e sottoscritta, si presume senza riserve mentali.
Del resto, un eventuale accoglimento del motivo falserebbe in radice, ex post , le condizioni concorrenziali di par condicio in cui si è svolta la gara, nella quale (anche) tutti gli altri concorrenti avevano costruito la propria offerta sul presupposto che fosse esclusa la revisione dei prezzi legata alla variazione del costo del lavoro dovuta ai rinnovi contrattuali.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
GE IT, Consigliere, Estensore
LI FE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE IT | CA LI |
IL SEGRETARIO