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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/12/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3808/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1971 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Graneris Roberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Sciammetta Enza del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 15/05/1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 29, Parte II - Serie A, Anno 1994.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
I coniugi si sono giudizialmente separati, rassegnando conclusioni congiunte, con sentenza n.
153 del 02/03/2020 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
in Vercelli (VC) il 15/05/1994, trascritto nei Registri dello Stato Parte_3
Civile di detto Comune all'Atto n. 29, Parte II - Serie A, Anno 1994 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la signora perderà il cognome;
Pt_1 Pt_2
2. DÀ ATTO che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver reciprocamente a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento;
4. À ATTO che i coniugi hanno raggiunto un accordo finalizzato a definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, avente ad oggetto il trasferimento con successivo atto notarile da parte del signor alla signora del 50% dell'immobile Pt_2 Pt_1 coniugale a fronte del versamento della complessiva somma di Euro 15.000,00, di cui Euro
7.500,00 alla sottoscrizione del ricorso ed il saldo al rogito entro e non oltre luglio 2026;
pagina 2 di 3 5. DÀ ATTO dichiarano che, esperiti gli incombenti di cui sopra, le parti avranno definito ogni rapporto di carattere economico/patrimoniale, non avendo, pertanto, nulla più a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e ragione.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3808/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1971 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Graneris Roberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Sciammetta Enza del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 15/05/1994, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 29, Parte II - Serie A, Anno 1994.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
I coniugi si sono giudizialmente separati, rassegnando conclusioni congiunte, con sentenza n.
153 del 02/03/2020 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
in Vercelli (VC) il 15/05/1994, trascritto nei Registri dello Stato Parte_3
Civile di detto Comune all'Atto n. 29, Parte II - Serie A, Anno 1994 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la signora perderà il cognome;
Pt_1 Pt_2
2. DÀ ATTO che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver reciprocamente a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento;
4. À ATTO che i coniugi hanno raggiunto un accordo finalizzato a definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, avente ad oggetto il trasferimento con successivo atto notarile da parte del signor alla signora del 50% dell'immobile Pt_2 Pt_1 coniugale a fronte del versamento della complessiva somma di Euro 15.000,00, di cui Euro
7.500,00 alla sottoscrizione del ricorso ed il saldo al rogito entro e non oltre luglio 2026;
pagina 2 di 3 5. DÀ ATTO dichiarano che, esperiti gli incombenti di cui sopra, le parti avranno definito ogni rapporto di carattere economico/patrimoniale, non avendo, pertanto, nulla più a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e ragione.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3