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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9108 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39230/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDEMONTE Parte_1 C.F._1 IA e dell'avv. D'ALESSIO ALBINO ( ) VIALE ZARA, 3 20159 C.F._2
MILANO, elettivamente domiciliato in VIALE ZARA N.3 20159 MILANO presso il difensore avv. PEDEMONTE IA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGANO DIEGO e dell'avv. PERNA CP_1 P.IVA_1 ALESSANDRO ( ) PIAZZA IA EN RN 4 20133 MILANO, C.F._3 elettivamente domiciliato in SAN PIETRO ALL'ORTO, 10 20121 MILANO presso il difensore avv. LONGANO DIEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati fogli già depositati telematicamente, da considerarsi allegati al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla Parte_1 CP_1 medesima subiti in occasione del sinistro occorsole nella notte tra il sette e l'otto ottobre 2022, allorquando l'attrice è caduta, infortunandosi, sul pavimento reso scivoloso dalla presenza di sostanze liquide, in prossimità del bagno del locale denominato Magazzini Generali, adibito a discoteca e gestito dalla odierna convenuta. si costituiva tardivamente in giudizio contestando la ricostruzione del fatto operata da parte CP_1 attrice e la propria responsabilità per essere la caduta dell'attrice imputabile esclusivamente alla propria imprudenza. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree. La causa veniva istruita con l'escussione dei testi indicati dalla parte attrice e CTU medico-legale per essere poi trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, precedentemente fissata per la precisazione delle conclusioni e per gli incombenti di cui all'art 281 sexies c.p.c.. La domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti e per le motivazioni che seguono. Sulla responsabilità Dall'istruttoria svolta è emerso che nella notte tra il sette e l'otto ottobre 2022 sul pavimento dell'area antistante i bagni della discoteca denominata Magazzini Generali era presente una sostanza liquida che rendeva il pavimento scivoloso, che la zona era scarsamente illuminata e non c'erano segnalazioni della presenza del liquido sul pavimento, è emerso altresì che l'attrice passando su tale sostanza liquida è scivolata e caduta a terra, infortunandosi (cfr. dichiarazioni dei testi escussi all'udienza in data 31 ottobre 2024). Che il luogo in cui si è verificato il sinistro fosse all'epoca dei fatti sottoposto alla custodia della parte convenuta, come affermato dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo, è da ritenersi fatto non contestato. La parte convenuta non solleva alcuna contestazione in relazione alla propria legittimazione passiva o al fatto che i luoghi teatro del sinistro fossero da quest'ultima gestiti o custoditi, pertanto facendo applicazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c. deve ritenersi che i luoghi teatro del sinistro per cui è causa fossero in gestione alla odierna convenuta e sottoposti alla sua custodia. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (In tal senso ex plurimis Cass. Civ. n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Civ. ord. 11024 del 9 maggio 2018). Nel caso di specie, mentre la parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio provando il fatto, il danno conseguente ed il nesso tra la presenza del liquido sul pavimento in custodia alla convenuta e la caduta (per essere la stessa scivolata a causa della presenza del liquido che ha reso il pavimento scivoloso, liquido la cui presenza non era segnalata né percepibile per la scarsa illuminazione presente nel punto della caduta), il convenuto non ha provato la sussistenza del caso fortuito. Parte convenuta allega, ma non prova, la sussistenza di un comportamento imprudente in capo alla danneggiata. Dalla istruttoria svolta e dalla documentazione agli atti, tuttavia, emerge che nessun rimprovero sia addebitabile alla parte attrice: non è emerso alcun comportamento imprudente in capo alla medesima né sono emerse circostanze contingenti idonee ad essere qualificate in termini di caso fortuito, né è emerso che il liquido fosse sul pavimento da un lasso di tempo troppo breve per essere segnalato o rimosso ad opera della convenuta, anzi, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali complessivamente valutate appare verosimile il contrario.
pagina 2 di 4 Deve pertanto affermarsi la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice. Sulla quantificazione del danno In corso di causa, al fine della più corretta e puntuale quantificazione del danno subito dalla parte attrice è stato nominato un consulente tecnico medico-legale d'ufficio, che ha quantificato il danno nella relazione peritale agli atti. a) danno non patrimoniale Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa è emerso che l'attrice ha subito lesioni personali riconducibili al sinistro che vengono specificate dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione che, priva di vizi logici, qui si richiama e condivide, come segue: invalidità temporanea al 75% per 35 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per ulteriori 20 giorni;
postumi permanenti nella misura del 5%, spese mediche e di cura ritenute necessarie e congrue pari ad Euro 1.022,10. Non ipotizzabili, invece, sono state ritenute dal CTU le spese di cura future. Anche in punto spese la relazione del medesimo CTU si richiama e condivide. Il danno non patrimoniale, deve determinarsi in via equitativa facendo riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornate, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019) non essendo i criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, applicabili in via analogia in quanto norma speciale, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione anche con ordinanza in data 22 maggio 2017 n. 12787. Le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornate, prevedono una distinzione tra danno biologico e sofferenza morale in applicazione dei principi recentemente elaborati dalla Suprema Corte. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, anche presuntivamente, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (così, Cass., ord., 19 febbraio 2019 n. 4878 ma anche Cass., 3 ottobre 2013 n. 22585, più di recente Cass., 12 ottobre 2020 n. 21970). Nel caso di specie, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (40 anni al momento del fatto), del sesso e delle condizioni di vita della parte attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, si ritiene equo liquidare, per il risarcimento del danno biologico permanente, la somma di Euro 7.010,00, cui dovranno aggiungersi Euro 876,00 per il danno morale relativo ai postumi permanenti, da considerarsi presuntivamente provato (la limitatissima riduzione funzionale su base antalgica del polso sinistro in destrimane, riconosciuta dal CTU, deve ritenersi foriera anche di sofferenza psicofisica in quanto notoriamente le limitazioni alla libertà di movimento generano anche frustrazione psicologica) ma riconoscibile solo in minima parte in considerazione sia della esiguità dei postumi permanenti, sia della specifica tipologia di lesione, sia della assenza di allegazione e prova di ulteriori pregiudizi specifici sussistenti successivamente al periodo di inabilità temporanea. Devono inoltre riconoscersi Euro 4.495,00 per il complessivo danno biologico temporaneo (somma già comprensiva della relativa componente legata alla sofferenza psicofisica, riconosciuta in grado da lieve a lievissimo nel periodo di inabilità temporanea dal CTU nominato e da ritenersi presuntivamente provata in considerazione del disagio anche interiore che sia l'iter terapeutico (gesso e riabilitazione) sia le limitazioni alla libertà di movimento notoriamente producono ed a motivo della quale è stato preso a parametro di riferimento un punto base giornaliero di Euro 116). Il complessivo danno non patrimoniale ammonta pertanto ad Euro 12.381,00. b) danno patrimoniale
pagina 3 di 4 Il CTU ha ritenuto necessarie e congrue spese sanitarie pari ad Euro 1.022,10, che devono pertanto essere riconosciute alla parte attrice, e ha ritenuto non necessarie spese mediche e di cura future;
anche su questo punto la relazione del CTU si richiama e condivide. A tale somma deve aggiungersi l'importo di Euro 305,00 a titolo di rimborso spese sostenute dalla parte attrice per la remunerazione del proprio CTP (cfr. doc. 46 fascicolo attoreo) in quanto spesa resasi necessaria all'attrice al fine di far valere in giudizio i propri diritti. Il danno patrimoniale ammonta pertanto a complessivi Euro 1.327,10 che si arrotondano ad Euro 1.327,00. Quantificazione definitiva, interessi, rivalutazione e spese legali Il danno complessivo da risarcire ammonta pertanto ad Euro 13.708,00 (Euro 12.381,00 danno non patrimoniale + Euro 1.327,00 danno patrimoniale). Alla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata in moneta attuale, (complessivi 12.381,00 Euro), deve essere aggiunta, quale stima del danno da ritardato pagamento, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. SS.UU. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Al danno patrimoniale riconosciuto pari ad Euro 1.327,00, (rimborso spese mediche riconosciute e CTP) invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data del 1 febbraio 2023 (data mediana equitativamente indicata in luogo della data dei singoli esborsi) alla sentenza, nonché interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto di quanto effettivamente attribuito in sentenza, della natura della causa, del non elevato grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate nonché della effettiva attività svolta, devono riconoscersi inoltre spese legali stragiudiziali nella misura indicata nel dispositivo per l'attività di negoziazione assistita svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della parte convenuta nella causazione dei danni patiti da parte CP_1 attrice, condanna la parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice della complessiva somma di Euro 13.708,00, oltre accessori, come meglio dettagliato in parte motiva;
- pone a carico della parte convenuta le spese legali sostenute dalla parte attrice che si liquidano in Euro 662,00, oltre IVA ed accessori di legge per la fase stragiudiziale e che si liquidano inoltre in Euro 2.804,00 di cui Euro 264,00 per spese non imponibili, oltre IVA ed accessori di legge, per le spese del presente giudizio;
- pone altresì definitivamente ed integralmente a carico della parte convenuta le spese di CTU, nella misura già liquidata con precedente provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
Milano, 27 novembre 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39230/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDEMONTE Parte_1 C.F._1 IA e dell'avv. D'ALESSIO ALBINO ( ) VIALE ZARA, 3 20159 C.F._2
MILANO, elettivamente domiciliato in VIALE ZARA N.3 20159 MILANO presso il difensore avv. PEDEMONTE IA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGANO DIEGO e dell'avv. PERNA CP_1 P.IVA_1 ALESSANDRO ( ) PIAZZA IA EN RN 4 20133 MILANO, C.F._3 elettivamente domiciliato in SAN PIETRO ALL'ORTO, 10 20121 MILANO presso il difensore avv. LONGANO DIEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati fogli già depositati telematicamente, da considerarsi allegati al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla Parte_1 CP_1 medesima subiti in occasione del sinistro occorsole nella notte tra il sette e l'otto ottobre 2022, allorquando l'attrice è caduta, infortunandosi, sul pavimento reso scivoloso dalla presenza di sostanze liquide, in prossimità del bagno del locale denominato Magazzini Generali, adibito a discoteca e gestito dalla odierna convenuta. si costituiva tardivamente in giudizio contestando la ricostruzione del fatto operata da parte CP_1 attrice e la propria responsabilità per essere la caduta dell'attrice imputabile esclusivamente alla propria imprudenza. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree. La causa veniva istruita con l'escussione dei testi indicati dalla parte attrice e CTU medico-legale per essere poi trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, precedentemente fissata per la precisazione delle conclusioni e per gli incombenti di cui all'art 281 sexies c.p.c.. La domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti e per le motivazioni che seguono. Sulla responsabilità Dall'istruttoria svolta è emerso che nella notte tra il sette e l'otto ottobre 2022 sul pavimento dell'area antistante i bagni della discoteca denominata Magazzini Generali era presente una sostanza liquida che rendeva il pavimento scivoloso, che la zona era scarsamente illuminata e non c'erano segnalazioni della presenza del liquido sul pavimento, è emerso altresì che l'attrice passando su tale sostanza liquida è scivolata e caduta a terra, infortunandosi (cfr. dichiarazioni dei testi escussi all'udienza in data 31 ottobre 2024). Che il luogo in cui si è verificato il sinistro fosse all'epoca dei fatti sottoposto alla custodia della parte convenuta, come affermato dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo, è da ritenersi fatto non contestato. La parte convenuta non solleva alcuna contestazione in relazione alla propria legittimazione passiva o al fatto che i luoghi teatro del sinistro fossero da quest'ultima gestiti o custoditi, pertanto facendo applicazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c. deve ritenersi che i luoghi teatro del sinistro per cui è causa fossero in gestione alla odierna convenuta e sottoposti alla sua custodia. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (In tal senso ex plurimis Cass. Civ. n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Civ. ord. 11024 del 9 maggio 2018). Nel caso di specie, mentre la parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio provando il fatto, il danno conseguente ed il nesso tra la presenza del liquido sul pavimento in custodia alla convenuta e la caduta (per essere la stessa scivolata a causa della presenza del liquido che ha reso il pavimento scivoloso, liquido la cui presenza non era segnalata né percepibile per la scarsa illuminazione presente nel punto della caduta), il convenuto non ha provato la sussistenza del caso fortuito. Parte convenuta allega, ma non prova, la sussistenza di un comportamento imprudente in capo alla danneggiata. Dalla istruttoria svolta e dalla documentazione agli atti, tuttavia, emerge che nessun rimprovero sia addebitabile alla parte attrice: non è emerso alcun comportamento imprudente in capo alla medesima né sono emerse circostanze contingenti idonee ad essere qualificate in termini di caso fortuito, né è emerso che il liquido fosse sul pavimento da un lasso di tempo troppo breve per essere segnalato o rimosso ad opera della convenuta, anzi, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali complessivamente valutate appare verosimile il contrario.
pagina 2 di 4 Deve pertanto affermarsi la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice. Sulla quantificazione del danno In corso di causa, al fine della più corretta e puntuale quantificazione del danno subito dalla parte attrice è stato nominato un consulente tecnico medico-legale d'ufficio, che ha quantificato il danno nella relazione peritale agli atti. a) danno non patrimoniale Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa è emerso che l'attrice ha subito lesioni personali riconducibili al sinistro che vengono specificate dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione che, priva di vizi logici, qui si richiama e condivide, come segue: invalidità temporanea al 75% per 35 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per ulteriori 20 giorni;
postumi permanenti nella misura del 5%, spese mediche e di cura ritenute necessarie e congrue pari ad Euro 1.022,10. Non ipotizzabili, invece, sono state ritenute dal CTU le spese di cura future. Anche in punto spese la relazione del medesimo CTU si richiama e condivide. Il danno non patrimoniale, deve determinarsi in via equitativa facendo riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornate, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019) non essendo i criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, applicabili in via analogia in quanto norma speciale, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione anche con ordinanza in data 22 maggio 2017 n. 12787. Le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornate, prevedono una distinzione tra danno biologico e sofferenza morale in applicazione dei principi recentemente elaborati dalla Suprema Corte. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, anche presuntivamente, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (così, Cass., ord., 19 febbraio 2019 n. 4878 ma anche Cass., 3 ottobre 2013 n. 22585, più di recente Cass., 12 ottobre 2020 n. 21970). Nel caso di specie, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (40 anni al momento del fatto), del sesso e delle condizioni di vita della parte attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, si ritiene equo liquidare, per il risarcimento del danno biologico permanente, la somma di Euro 7.010,00, cui dovranno aggiungersi Euro 876,00 per il danno morale relativo ai postumi permanenti, da considerarsi presuntivamente provato (la limitatissima riduzione funzionale su base antalgica del polso sinistro in destrimane, riconosciuta dal CTU, deve ritenersi foriera anche di sofferenza psicofisica in quanto notoriamente le limitazioni alla libertà di movimento generano anche frustrazione psicologica) ma riconoscibile solo in minima parte in considerazione sia della esiguità dei postumi permanenti, sia della specifica tipologia di lesione, sia della assenza di allegazione e prova di ulteriori pregiudizi specifici sussistenti successivamente al periodo di inabilità temporanea. Devono inoltre riconoscersi Euro 4.495,00 per il complessivo danno biologico temporaneo (somma già comprensiva della relativa componente legata alla sofferenza psicofisica, riconosciuta in grado da lieve a lievissimo nel periodo di inabilità temporanea dal CTU nominato e da ritenersi presuntivamente provata in considerazione del disagio anche interiore che sia l'iter terapeutico (gesso e riabilitazione) sia le limitazioni alla libertà di movimento notoriamente producono ed a motivo della quale è stato preso a parametro di riferimento un punto base giornaliero di Euro 116). Il complessivo danno non patrimoniale ammonta pertanto ad Euro 12.381,00. b) danno patrimoniale
pagina 3 di 4 Il CTU ha ritenuto necessarie e congrue spese sanitarie pari ad Euro 1.022,10, che devono pertanto essere riconosciute alla parte attrice, e ha ritenuto non necessarie spese mediche e di cura future;
anche su questo punto la relazione del CTU si richiama e condivide. A tale somma deve aggiungersi l'importo di Euro 305,00 a titolo di rimborso spese sostenute dalla parte attrice per la remunerazione del proprio CTP (cfr. doc. 46 fascicolo attoreo) in quanto spesa resasi necessaria all'attrice al fine di far valere in giudizio i propri diritti. Il danno patrimoniale ammonta pertanto a complessivi Euro 1.327,10 che si arrotondano ad Euro 1.327,00. Quantificazione definitiva, interessi, rivalutazione e spese legali Il danno complessivo da risarcire ammonta pertanto ad Euro 13.708,00 (Euro 12.381,00 danno non patrimoniale + Euro 1.327,00 danno patrimoniale). Alla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata in moneta attuale, (complessivi 12.381,00 Euro), deve essere aggiunta, quale stima del danno da ritardato pagamento, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. SS.UU. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Al danno patrimoniale riconosciuto pari ad Euro 1.327,00, (rimborso spese mediche riconosciute e CTP) invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data del 1 febbraio 2023 (data mediana equitativamente indicata in luogo della data dei singoli esborsi) alla sentenza, nonché interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto di quanto effettivamente attribuito in sentenza, della natura della causa, del non elevato grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate nonché della effettiva attività svolta, devono riconoscersi inoltre spese legali stragiudiziali nella misura indicata nel dispositivo per l'attività di negoziazione assistita svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della parte convenuta nella causazione dei danni patiti da parte CP_1 attrice, condanna la parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice della complessiva somma di Euro 13.708,00, oltre accessori, come meglio dettagliato in parte motiva;
- pone a carico della parte convenuta le spese legali sostenute dalla parte attrice che si liquidano in Euro 662,00, oltre IVA ed accessori di legge per la fase stragiudiziale e che si liquidano inoltre in Euro 2.804,00 di cui Euro 264,00 per spese non imponibili, oltre IVA ed accessori di legge, per le spese del presente giudizio;
- pone altresì definitivamente ed integralmente a carico della parte convenuta le spese di CTU, nella misura già liquidata con precedente provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
Milano, 27 novembre 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 4 di 4