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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8221 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2770/2023 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 16/09/2025
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via G. Martucci n. 62 presso lo studio dell'avv. Mirko De Falco che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE
E
(P. IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
Milano alla via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante p.t. dott.
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n. Controparte_2
35 presso lo studio dell'avv.t Massimo Gazzara che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA
E
, residente in [...] – 80147. CP_3
- APPELLATO CONTUMACE
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4614/2022 emessa in data 31/05/2022, pubblicata il
16/08/2022 dal Giudice di Pace di Barra.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 16/09/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Barra, la e al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, Controparte_4 CP_3
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro del 22/09/2016, ore
12.40 circa, in Napoli alla via Giovanni Pascale, allorquando il proprio autoveicolo Fiat 500
L (tg. FA067KL) veniva impattato dal veicolo Renault LI (tg. BA980ER) di proprietà di
, il quale ripartendo da una sosta con la parte anteriore sinistra urtava la fiancata CP_3 destra del veicolo attoreo. Per effetto dell'urto poi il veicolo attoreo con la parte anteriore collideva la parte anteriore di un altro veicolo (Toyota IQ tg. DV920TW) che proveniva dalla corsia avente senso opposto di marcia.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito concludeva chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 4614/2022 rigettava la domanda ritenendo il fatto storico descritto dall'attore non provato. In particolare, il Giudice di prime cure affermava quanto segue: “l'attrice non ha portato in visione il veicolo al CTU adducendone l'indisponibilità poiché fuori regione, non consentendo all'ausiliario del giudice l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra eventi e lamentati danni. Orbene per costante orientamento della giurisprudenza di merito 2 e di legittimità l'onere di sottoporre a perizia il veicolo danneggiato da parte del CTU grava sull'interessato a ottenere la prestazione rientrando nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza della domanda del diritto controverso, pertanto la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello ritenendo in sostanza Parte_1
che il giudice di prime cure fosse incorso in un error in iudicando per aver male interpretato e valutato il materiale probatorio acquisito. In particolare, indicava quali motivi d'appello i seguenti: “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c.; mancato esame delle risultanze del c.t.u.; nullità della sentenza per omessa /insufficiente motivazione”.
In fase di gravame si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente Controparte_4 eccepiva l'improponibilità dell'appello; nel merito concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione condividendo l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.
Il responsabile civile, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarato contumace.
Tanto premesso, il gravame, tempestivo ed ammissibile, è altresì fondato e deve pertanto essere accolto.
Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni 3 contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo Giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Passando al merito della controversia, si osserva che l'appellante in ordine alla verificazione del fatto storico ed alle modalità di realizzazione dello stesso ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
La dinamica descritta dall'attrice è confermata nei suoi tratti essenziali dal testimone
, unico ascoltato sulla dinamica del sinistro;
il teste in parola, è entrato in Testimone_1 contatto con le parti solo per aver assistito al fatto, non avendo pregressi rapporti con le stesse pertanto non vi sono valide ragioni per dubitare della credibilità ed attendibilità dello stesso.
ha specificato di aver assistito ad un incidente causato da un veicolo Testimone_1
Renault che ripartendo da una situazione di sosta impattava con la parte anteriore sinistra la fiancata destra del veicolo attoreo, il quale poi per effetto dell'urto, invadendo l'opposta corsia di marcia, con la parte anteriore sinistra impattava la parte anteriore del veicolo che proveniva dalla opposta corsia (“visto che una Renault LI che era ferma sul lato destro di via
Pascale, si immetteva nel traffico ed urtava con la parte anteriore sinistra, la parte laterale destra della
Fiat 500 L che era regolarmente in marcia. ADR La Fiat 500 di colore nero, a causa dell'impatto, con la parte anteriore e anteriore sinistra finiva per urtare contro la parte anteriore sinistra di una Toyota
IQ di colore bianco, proveniente dall'altra corsia di marcia”).
Il testimone riconosceva anche le fotografie raffiguranti i danni riportati dal veicolo attoreo che appaiono coerenti con il tipo di dinamica descritta dall'attrice e confermata dal testimone.
Dalle fotografie (cfr. documentazione primo grado attrice), infatti, l'automobile attorea appare interessata da danni sia alla fiancata destra determinati verosimilmente dall'urto 4 diretto subito ad opera della Renault LI, sia danni alla parte anteriore sinistra determinata dall'urto indiretto con la Toyota IQ.
È indubbio, quindi, che il testimone abbia descritto i tratti essenziali del sinistro in modo sovrapponibile rispetto alla descrizione effettuata dall'attrice sin dall'atto di citazione: il luogo, i soggetti coinvolti e la dinamica, vale a dire la circostanza che si sia trattato di un urto operato da un'autovettura che ripartiva da una sosta.
Tali dichiarazioni trovano, altresì, riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. , il quale, pur non avendo potuto ispezionare direttamente il veicolo Tes_2 attoreo, ha riscontrato — sulla base della documentazione fotografica agli atti — danni coerenti con la dinamica esposta: abrasioni e introflessioni sulla fiancata destra, rottura dello scendente della porta anteriore destra, e danni al paraurti e cofano anteriore sinistro, compatibili con l'urto contro la Toyota IQ.
Il CTU ha concluso che sebbene non sia possibile esprimere un giudizio di compatibilità in senso tecnico per la mancata ispezione è possibile però esprimere parere positivo di coerenza con la dinamica esposta.
Ed allora, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, la mancata ispezione del veicolo non ha impedito al tecnico di svolgere il proprio incarico, né ha precluso l'accertamento del nesso causale tra evento e danni, nesso che emerge chiaramente dalla deposizione testimoniale e dalla documentazione fotografica.
Orbene, così ricostruita la dinamica del sinistro appare evidente la responsabilità esclusiva del conducente della Renault LI, il quale avendo violato la norma di cui all'art. 140, comma
1 del Codice della Strada, ai sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione e quella di cui all'art. 147 c.d.s., secondo cui chi parte da una sosta o da una fermata deve dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada, ha posto in essere una condotta di guida gravemente negligente.
La condotta di guida riferibile al conducente la Renault LI assorbe per la sua gravità
l'intera causalità del sinistro con superamento della presunzione di pari e concorrente responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. per via della di inosservanza delle norme del codice della strada sopra richiamate dal momento che l'attrice in alcun modo ha concorso
5 alla determinazione del sinistro. E' emerso che ella stava percorrendo regolarmente la propria corsia non potendo evidentemente prevedere l'improvvisa svolta a sinistra di un automobile ferma in sosta al margine della carreggiata e dunque essendo impossibilitata ad approntare una valida manovra di emergenza per evitare l'impatto.
Parte attrice ha dunque diritto a vedersi riconosciuto il pregiudizio patrimoniale subito.
In relazione alla determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ritiene di potere attingere alle motivate considerazioni espresse nella relazione peritale depositata dal CTU dott. ; tale CTU la quale appare esente da errori e vizi logici e giunge a Tes_2
conclusioni coerenti con i danni effettivamente riscontrabili dalle fotografie in atti.
Il CTU ha quantificato il danno patito dal veicolo attoreo per le lavorazioni necessarie al ripristino del bene in complessivi 3.350,21 (IVA inclusa), somma che appare congrua.
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, i convenuti e Controparte_4 CP_3
vanno condannati al pagamento, ed in accoglimento della domanda attorea va
[...] riconosciuto in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1
la complessiva somma di euro 3.350,21 (IVA inclusa).
A tale somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere rideterminate secondo il principio della soccombenza e poste a carico della compagnia assicurativa e del responsabile civile in solido tra loro. La liquidazione è operata come in dispositivo in
6 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 in relazione allo scaglione di riferimento
(fino ad euro 5.200,00).
Le spese della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
IL Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di così Parte_1 Controparte_4 CP_3 provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna la e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore di , della somma di euro 3.350,21 (IVA Parte_1
inclusa) oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del doppio grado di giudizio che per il primo grado si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.265,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, e per il secondo grado si liquidano in euro 175,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, entrambe da attribuirsi al procuratore avv. Mirko De Falco dichiaratosi anticipatario;
3) le spese di CTU, così come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
Napoli, 22.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
7
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2770/2023 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 16/09/2025
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via G. Martucci n. 62 presso lo studio dell'avv. Mirko De Falco che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE
E
(P. IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
Milano alla via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante p.t. dott.
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n. Controparte_2
35 presso lo studio dell'avv.t Massimo Gazzara che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA
E
, residente in [...] – 80147. CP_3
- APPELLATO CONTUMACE
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4614/2022 emessa in data 31/05/2022, pubblicata il
16/08/2022 dal Giudice di Pace di Barra.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 16/09/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Barra, la e al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, Controparte_4 CP_3
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro del 22/09/2016, ore
12.40 circa, in Napoli alla via Giovanni Pascale, allorquando il proprio autoveicolo Fiat 500
L (tg. FA067KL) veniva impattato dal veicolo Renault LI (tg. BA980ER) di proprietà di
, il quale ripartendo da una sosta con la parte anteriore sinistra urtava la fiancata CP_3 destra del veicolo attoreo. Per effetto dell'urto poi il veicolo attoreo con la parte anteriore collideva la parte anteriore di un altro veicolo (Toyota IQ tg. DV920TW) che proveniva dalla corsia avente senso opposto di marcia.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito concludeva chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 4614/2022 rigettava la domanda ritenendo il fatto storico descritto dall'attore non provato. In particolare, il Giudice di prime cure affermava quanto segue: “l'attrice non ha portato in visione il veicolo al CTU adducendone l'indisponibilità poiché fuori regione, non consentendo all'ausiliario del giudice l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra eventi e lamentati danni. Orbene per costante orientamento della giurisprudenza di merito 2 e di legittimità l'onere di sottoporre a perizia il veicolo danneggiato da parte del CTU grava sull'interessato a ottenere la prestazione rientrando nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza della domanda del diritto controverso, pertanto la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello ritenendo in sostanza Parte_1
che il giudice di prime cure fosse incorso in un error in iudicando per aver male interpretato e valutato il materiale probatorio acquisito. In particolare, indicava quali motivi d'appello i seguenti: “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c.; mancato esame delle risultanze del c.t.u.; nullità della sentenza per omessa /insufficiente motivazione”.
In fase di gravame si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente Controparte_4 eccepiva l'improponibilità dell'appello; nel merito concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione condividendo l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.
Il responsabile civile, seppur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarato contumace.
Tanto premesso, il gravame, tempestivo ed ammissibile, è altresì fondato e deve pertanto essere accolto.
Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni 3 contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo Giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Passando al merito della controversia, si osserva che l'appellante in ordine alla verificazione del fatto storico ed alle modalità di realizzazione dello stesso ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
La dinamica descritta dall'attrice è confermata nei suoi tratti essenziali dal testimone
, unico ascoltato sulla dinamica del sinistro;
il teste in parola, è entrato in Testimone_1 contatto con le parti solo per aver assistito al fatto, non avendo pregressi rapporti con le stesse pertanto non vi sono valide ragioni per dubitare della credibilità ed attendibilità dello stesso.
ha specificato di aver assistito ad un incidente causato da un veicolo Testimone_1
Renault che ripartendo da una situazione di sosta impattava con la parte anteriore sinistra la fiancata destra del veicolo attoreo, il quale poi per effetto dell'urto, invadendo l'opposta corsia di marcia, con la parte anteriore sinistra impattava la parte anteriore del veicolo che proveniva dalla opposta corsia (“visto che una Renault LI che era ferma sul lato destro di via
Pascale, si immetteva nel traffico ed urtava con la parte anteriore sinistra, la parte laterale destra della
Fiat 500 L che era regolarmente in marcia. ADR La Fiat 500 di colore nero, a causa dell'impatto, con la parte anteriore e anteriore sinistra finiva per urtare contro la parte anteriore sinistra di una Toyota
IQ di colore bianco, proveniente dall'altra corsia di marcia”).
Il testimone riconosceva anche le fotografie raffiguranti i danni riportati dal veicolo attoreo che appaiono coerenti con il tipo di dinamica descritta dall'attrice e confermata dal testimone.
Dalle fotografie (cfr. documentazione primo grado attrice), infatti, l'automobile attorea appare interessata da danni sia alla fiancata destra determinati verosimilmente dall'urto 4 diretto subito ad opera della Renault LI, sia danni alla parte anteriore sinistra determinata dall'urto indiretto con la Toyota IQ.
È indubbio, quindi, che il testimone abbia descritto i tratti essenziali del sinistro in modo sovrapponibile rispetto alla descrizione effettuata dall'attrice sin dall'atto di citazione: il luogo, i soggetti coinvolti e la dinamica, vale a dire la circostanza che si sia trattato di un urto operato da un'autovettura che ripartiva da una sosta.
Tali dichiarazioni trovano, altresì, riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. , il quale, pur non avendo potuto ispezionare direttamente il veicolo Tes_2 attoreo, ha riscontrato — sulla base della documentazione fotografica agli atti — danni coerenti con la dinamica esposta: abrasioni e introflessioni sulla fiancata destra, rottura dello scendente della porta anteriore destra, e danni al paraurti e cofano anteriore sinistro, compatibili con l'urto contro la Toyota IQ.
Il CTU ha concluso che sebbene non sia possibile esprimere un giudizio di compatibilità in senso tecnico per la mancata ispezione è possibile però esprimere parere positivo di coerenza con la dinamica esposta.
Ed allora, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, la mancata ispezione del veicolo non ha impedito al tecnico di svolgere il proprio incarico, né ha precluso l'accertamento del nesso causale tra evento e danni, nesso che emerge chiaramente dalla deposizione testimoniale e dalla documentazione fotografica.
Orbene, così ricostruita la dinamica del sinistro appare evidente la responsabilità esclusiva del conducente della Renault LI, il quale avendo violato la norma di cui all'art. 140, comma
1 del Codice della Strada, ai sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione e quella di cui all'art. 147 c.d.s., secondo cui chi parte da una sosta o da una fermata deve dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada, ha posto in essere una condotta di guida gravemente negligente.
La condotta di guida riferibile al conducente la Renault LI assorbe per la sua gravità
l'intera causalità del sinistro con superamento della presunzione di pari e concorrente responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. per via della di inosservanza delle norme del codice della strada sopra richiamate dal momento che l'attrice in alcun modo ha concorso
5 alla determinazione del sinistro. E' emerso che ella stava percorrendo regolarmente la propria corsia non potendo evidentemente prevedere l'improvvisa svolta a sinistra di un automobile ferma in sosta al margine della carreggiata e dunque essendo impossibilitata ad approntare una valida manovra di emergenza per evitare l'impatto.
Parte attrice ha dunque diritto a vedersi riconosciuto il pregiudizio patrimoniale subito.
In relazione alla determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ritiene di potere attingere alle motivate considerazioni espresse nella relazione peritale depositata dal CTU dott. ; tale CTU la quale appare esente da errori e vizi logici e giunge a Tes_2
conclusioni coerenti con i danni effettivamente riscontrabili dalle fotografie in atti.
Il CTU ha quantificato il danno patito dal veicolo attoreo per le lavorazioni necessarie al ripristino del bene in complessivi 3.350,21 (IVA inclusa), somma che appare congrua.
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, i convenuti e Controparte_4 CP_3
vanno condannati al pagamento, ed in accoglimento della domanda attorea va
[...] riconosciuto in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1
la complessiva somma di euro 3.350,21 (IVA inclusa).
A tale somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere rideterminate secondo il principio della soccombenza e poste a carico della compagnia assicurativa e del responsabile civile in solido tra loro. La liquidazione è operata come in dispositivo in
6 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 in relazione allo scaglione di riferimento
(fino ad euro 5.200,00).
Le spese della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
IL Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di così Parte_1 Controparte_4 CP_3 provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna la e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore di , della somma di euro 3.350,21 (IVA Parte_1
inclusa) oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del doppio grado di giudizio che per il primo grado si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.265,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, e per il secondo grado si liquidano in euro 175,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, entrambe da attribuirsi al procuratore avv. Mirko De Falco dichiaratosi anticipatario;
3) le spese di CTU, così come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
Napoli, 22.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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