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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.14697 del 2024 R.G. Previdenza , vertente
TRA
in persona del legale rap.nte p.t. rap.to Parte_1 e difeso dall' avv. Arnaldo Todisco OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Nicoletta Zurino OPPOSTA NONCHE'
in persona del del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dall'avv. Roberto Maisto CP_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione art 24 , esecuzione atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'opponente: accogliere la opposizione per inesistenza del credito Per gli opposti: declaratoria inammissibilità e nel merito, rigetto .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 giungo 2024 la società in epigrafe indicata agiva dinanzi a questo
Tribunale nei confronti delle parti resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito per omessa notifica alla ricorrente da parte dell'ente creditore. - Con vittoria di pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore per fattone anticipo. Deduceva inoltre l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione dei contributi. Si costituiva l' (d'ora in poi che deduceva la carenza di Controparte_3 CP_4 legittimazione passiva e nel merito il rigetto. Si costituiva l' che del pari chiedeva il rigetto e, in via gradata si rigetti l'opposizione, con CP_2 condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Non richiedendo istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa.
Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e in specie di quelle previdenziali estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie vi è l'art. 57 del DPR 602 novellato vi è
l'art. 57 (cfr. art. 29 comma 2) e dunque il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e in genere non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito L'opponente ha proposto opposizione ex art 24 del dlgs cit avendo, mediante la deduzione relativa all'omessa notifica ,inteso recuperare la tutela riconosciuta dall'ordinamento e quindi eccepito la prescrizione. Ha altresì proposto opposizione all'esecuzione successiva alla formazione del titolo in relazione alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
In relazione a questa ultima le deduzioni in ordine alla nullità per violazione delle disposizioni relative alle entrate tributarie non sono conferenti atteso che trattasi di intimazione di pagamento per omissione contributiva (con applicazione del dlgs 46/99 e dl 78 del 2010 )e non tributaria . L' ha prodotto la documentazione in copia relativa agli avvisi di addebito indicati CP_2 nell'intimazione di pagamento. Invero l' per effetto dell'art 30 del dl 78 del 2010 A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' CP_2 CP_ di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso….4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_2 della polizia municipale.” L' per effetto della citata disposizione ha provveduto alla notifica degli avvisi di addebito ed CP_2 alla loro notifica a mezzo PEC , come da documentazione in atti. La corretta notifica degli avvisi di addebito ha comportato l'irretrattabilità del credito ingiunto, nonché l'inammissibilità dell'opposizione ex art 24 del dlgs 46 del 1999 e la interruzione della prescrizione .
In particolare ciò rileva per i dedotti vizi di carenza di sottoscrizione degli avvisi di addebito che non rendono inesistente l'atto, ma al più nullo che , sono tardivi sia perché sollevati solo alla udienza fissata e nel termine previsto per la loro proposizione ..
Senza sottacere che lo stesso non si riverbera sugli atti e provvedimenti successivi.
Pertanto dalla notifica è iniziato a decorrere un nuove termine di prescrizione quinquennale.
Ne consegue pertanto che per effetto di tale interruzione i crediti ivi indicati sino alla data di notifica della intimazione non risultano prescritti.
Devono infatti considerare nel computo i due periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art 24 del dlgs 46 del 1999
2) Rigetta l'opposizione alla esecuzione
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ciascuna parte costituita che liquida in € 1500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge Si comunichi
Così deciso in Napoli, il 19.2.2025
IL GIUDICE
Dott. M .Rosaria Lombardi
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.14697 del 2024 R.G. Previdenza , vertente
TRA
in persona del legale rap.nte p.t. rap.to Parte_1 e difeso dall' avv. Arnaldo Todisco OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Nicoletta Zurino OPPOSTA NONCHE'
in persona del del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dall'avv. Roberto Maisto CP_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione art 24 , esecuzione atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'opponente: accogliere la opposizione per inesistenza del credito Per gli opposti: declaratoria inammissibilità e nel merito, rigetto .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 giungo 2024 la società in epigrafe indicata agiva dinanzi a questo
Tribunale nei confronti delle parti resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito per omessa notifica alla ricorrente da parte dell'ente creditore. - Con vittoria di pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore per fattone anticipo. Deduceva inoltre l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione dei contributi. Si costituiva l' (d'ora in poi che deduceva la carenza di Controparte_3 CP_4 legittimazione passiva e nel merito il rigetto. Si costituiva l' che del pari chiedeva il rigetto e, in via gradata si rigetti l'opposizione, con CP_2 condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Non richiedendo istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa.
Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e in specie di quelle previdenziali estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie vi è l'art. 57 del DPR 602 novellato vi è
l'art. 57 (cfr. art. 29 comma 2) e dunque il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e in genere non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito L'opponente ha proposto opposizione ex art 24 del dlgs cit avendo, mediante la deduzione relativa all'omessa notifica ,inteso recuperare la tutela riconosciuta dall'ordinamento e quindi eccepito la prescrizione. Ha altresì proposto opposizione all'esecuzione successiva alla formazione del titolo in relazione alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
In relazione a questa ultima le deduzioni in ordine alla nullità per violazione delle disposizioni relative alle entrate tributarie non sono conferenti atteso che trattasi di intimazione di pagamento per omissione contributiva (con applicazione del dlgs 46/99 e dl 78 del 2010 )e non tributaria . L' ha prodotto la documentazione in copia relativa agli avvisi di addebito indicati CP_2 nell'intimazione di pagamento. Invero l' per effetto dell'art 30 del dl 78 del 2010 A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' CP_2 CP_ di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso….4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_2 della polizia municipale.” L' per effetto della citata disposizione ha provveduto alla notifica degli avvisi di addebito ed CP_2 alla loro notifica a mezzo PEC , come da documentazione in atti. La corretta notifica degli avvisi di addebito ha comportato l'irretrattabilità del credito ingiunto, nonché l'inammissibilità dell'opposizione ex art 24 del dlgs 46 del 1999 e la interruzione della prescrizione .
In particolare ciò rileva per i dedotti vizi di carenza di sottoscrizione degli avvisi di addebito che non rendono inesistente l'atto, ma al più nullo che , sono tardivi sia perché sollevati solo alla udienza fissata e nel termine previsto per la loro proposizione ..
Senza sottacere che lo stesso non si riverbera sugli atti e provvedimenti successivi.
Pertanto dalla notifica è iniziato a decorrere un nuove termine di prescrizione quinquennale.
Ne consegue pertanto che per effetto di tale interruzione i crediti ivi indicati sino alla data di notifica della intimazione non risultano prescritti.
Devono infatti considerare nel computo i due periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art 24 del dlgs 46 del 1999
2) Rigetta l'opposizione alla esecuzione
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ciascuna parte costituita che liquida in € 1500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge Si comunichi
Così deciso in Napoli, il 19.2.2025
IL GIUDICE
Dott. M .Rosaria Lombardi