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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2023/10840 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10840/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI
IA
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI
IA
(C.F. col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, CP_1 CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI
IA
AN (C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_3 C.F._4
IA, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv.
LUIGI IA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO/I
pagina 1 di 8
e in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Controparte_4
genitoriale di col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, elettivamente Persona_1
domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI IA
NN GA AV e in qualità di esercenti la potestà Controparte_4
genitoriale di col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, elettivamente Persona_2
domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI IA
INTERVENTO
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 24 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo (anche noto come Persona_3
), nato il [...] a [...] e (doc. 5 Persona_4 Persona_5 Parte_4
fasc. ricorrenti) ed emigrato in Brasile dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 6
fasc. ricorrente).
I ricorrenti premettevano che:
“Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di (anche noto come , cittadino Persona_3 Persona_4
italiano, nato il [...] a [...] frazione del Comune di Ferrara (FE) (doc. 5) che successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 6), ove si univa nel 1936 con (poi Italia (doc. 7). Persona_6 Per_4
Dalla loro relazione nasceva il 13.12.1937 (doc. 8) che si univa in matrimonio nel 1961 con Parte_5 [...]
(poi (doc. 9), dalla cui unione nascevano: Persona_7 Persona_8
1) Il 24.11.1964 (doc. 10) che nel 1989 si univa in matrimonio con Parte_6 Persona_9
(doc. 11), ed insieme generavano il 07.05.1997 (doc. 12); Persona_10
2) Il 22.01.1966 (poi (doc. 13) che nel 1988 sposava EL DO Persona_11 Persona_12
GL RA (doc. 14), ed insieme generavano: pagina 2 di 8 - Il 20.07.1991 (doc. 15) che nel 2014 sposava (poi Parte_1 Controparte_4 [...]
) (doc. 16); Controparte_4
- Il 30.06.1994 (doc. 17). Parte_2
In seguito, sposava nel 1987 in seconde nozze (poi Parte_5 Persona_13 Persona_14
(doc. 18), dalla cui unione nasceva il 06.05.1988 (doc. 19) che nel
[...] Persona_15
2014 sposava (poi (doc. 20). Persona_16 Persona_17
Il Sig. presentava regolare richiesta, a mezzo posta raccomandata a/r, di riconoscimento Parte_1
della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis presso il Consolato di San Paolo, ciò in data
06.06.2017 (doc.21).
La sig.ra presentava la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana a Persona_10
mezzo posta elettronica ordinaria in data 07.07.2023 (doc.23), mentre il sig. vi Persona_15
provvedeva sempre con le medesime modalità in data 10.09.2021 (doc. 24), invece il sig. Parte_2
lo faceva il 18.07.2023 (doc. 25).
Ad oggi, però, non è dato sapere la loro data di convocazione”.
In data 24 novembre 2025 i sig.ri e , in qualità di Parte_1 Controparte_4
esercenti la potestà genitoriale, proponevano ex art. 105 comma 1 c.p.c. un intervento adesivo autonomo per conto dei minori e . Persona_1 Persona_2
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'intervento in giudizio in quanto ai sensi dell'art. 268
comma 1 c.p.c. “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
La legge n° 74/2025, legge di conversione del decreto legge n° 36/2025, all'art. 1 comma 1-ter ha previsto che “per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può
essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026”. Tale norma transitoria contenuta nella legge di conversione stabilisce quindi un limite temporale, il 31 maggio 2026, per la presentazione della dichiarazione del genitore, la cui cittadinanza italiana è stata accertata giudizialmente con ricorso depositato non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, finalizzata a far acquisire la cittadinanza italiana ai figli che siano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa di conversione. Sostanzialmente, le domande proposte per dei minori da chi ha fatto ricorso per l'ottenimento della cittadinanza con deposito del ricorso antecedente all'entrata in vigore pagina 3 di 8 del decreto-legge n° 36/2025, ossia prima del 28 marzo 2025, se sono presentate dopo il 27 marzo 2025
ma entro il 31 maggio 2026 rientrano nel vecchio regime e non sono sottoposte alla nuova normativa.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il [...] a [...]
Correggio, in provincia di Ferrara onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
pagina 4 di 8 Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del Consolato Italiano del Brasile di San Paolo sono superiori ai 10 anni ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal fatto che il sig. in data 6 giugno Parte_1
2017 ha presentato una regolare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis (doc. 21 fasc. ricorrenti) e alla presentazione del ricorso giudiziale non ha ancora ottenuto risposta. Deve pertanto ritenersi che se la domanda del Parte_1
nel 2023 non era stata ancora evasa risulta evidente come le domande amministrative presentate dagli altri ricorrenti successivamente (ved. che l'ha presentata in data 10 settembre Persona_15
2021, doc. 24 fasc. ricorrenti e che l'ha presentata in data 18 luglio 2023, doc. Controparte_5
25 fasc. ricorrenti) non potranno essere evase nel termine di 730 giorni. Allo stesso modo deve ritenersi del tutto inutile la presentazione della domanda amministrativa per i minori Persona_1
e essendo evidente che i termini per la conclusione del procedimento
[...] Persona_2
amministrativo non vengono rispettati.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. pagina 5 di 8 Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
pagina 6 di 8 Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia.
L'unica condizione richiesta, a prescindere di quella temporale del decesso dopo l'unificazione del
Regno d' , è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per Per_6
naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nel caso di specie, deve confermarsi, provata la continuità generazionale a partire dall'avo ed il diritto dei ricorrenti e degli intervenuti ad ottenere la cittadinanza italiana Persona_3
iure sanguinis. I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica
Federativa Del Brasile (doc. 6 fasc. ricorrenti) da cui risulta che non vi è iscritto – Persona_3
né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale,
come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. da 7 a 20 del ricorso e docc. 2 e 3 dell'atto d'intervento).
Infine, quanto ai minori e si deve ritenere che Persona_1 Persona_2
l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec.
immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024). pagina 7 di 8 Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_3
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
- (C.F. , nato in [...] il [...]; Persona_15 C.F._3
- (C.F. ), nata in [...] il [...]; Persona_10 C.F._4
- (C.F. , nato in [...] il [...]; Persona_1 C.F._5
- (C.F. ), nata in [...] il [...]; Persona_2 C.F._6
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10840/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI
IA
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI
IA
(C.F. col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, CP_1 CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI
IA
AN (C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_3 C.F._4
IA, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv.
LUIGI IA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO/I
pagina 1 di 8
e in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Controparte_4
genitoriale di col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, elettivamente Persona_1
domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI IA
NN GA AV e in qualità di esercenti la potestà Controparte_4
genitoriale di col patrocinio dell'avv. LUIGI IA, elettivamente Persona_2
domiciliato nel suo studio in VIA LIVRAGHI 1, BOLOGNA presso l'avv. LUIGI IA
INTERVENTO
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 24 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo (anche noto come Persona_3
), nato il [...] a [...] e (doc. 5 Persona_4 Persona_5 Parte_4
fasc. ricorrenti) ed emigrato in Brasile dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 6
fasc. ricorrente).
I ricorrenti premettevano che:
“Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di (anche noto come , cittadino Persona_3 Persona_4
italiano, nato il [...] a [...] frazione del Comune di Ferrara (FE) (doc. 5) che successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 6), ove si univa nel 1936 con (poi Italia (doc. 7). Persona_6 Per_4
Dalla loro relazione nasceva il 13.12.1937 (doc. 8) che si univa in matrimonio nel 1961 con Parte_5 [...]
(poi (doc. 9), dalla cui unione nascevano: Persona_7 Persona_8
1) Il 24.11.1964 (doc. 10) che nel 1989 si univa in matrimonio con Parte_6 Persona_9
(doc. 11), ed insieme generavano il 07.05.1997 (doc. 12); Persona_10
2) Il 22.01.1966 (poi (doc. 13) che nel 1988 sposava EL DO Persona_11 Persona_12
GL RA (doc. 14), ed insieme generavano: pagina 2 di 8 - Il 20.07.1991 (doc. 15) che nel 2014 sposava (poi Parte_1 Controparte_4 [...]
) (doc. 16); Controparte_4
- Il 30.06.1994 (doc. 17). Parte_2
In seguito, sposava nel 1987 in seconde nozze (poi Parte_5 Persona_13 Persona_14
(doc. 18), dalla cui unione nasceva il 06.05.1988 (doc. 19) che nel
[...] Persona_15
2014 sposava (poi (doc. 20). Persona_16 Persona_17
Il Sig. presentava regolare richiesta, a mezzo posta raccomandata a/r, di riconoscimento Parte_1
della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis presso il Consolato di San Paolo, ciò in data
06.06.2017 (doc.21).
La sig.ra presentava la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana a Persona_10
mezzo posta elettronica ordinaria in data 07.07.2023 (doc.23), mentre il sig. vi Persona_15
provvedeva sempre con le medesime modalità in data 10.09.2021 (doc. 24), invece il sig. Parte_2
lo faceva il 18.07.2023 (doc. 25).
Ad oggi, però, non è dato sapere la loro data di convocazione”.
In data 24 novembre 2025 i sig.ri e , in qualità di Parte_1 Controparte_4
esercenti la potestà genitoriale, proponevano ex art. 105 comma 1 c.p.c. un intervento adesivo autonomo per conto dei minori e . Persona_1 Persona_2
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'intervento in giudizio in quanto ai sensi dell'art. 268
comma 1 c.p.c. “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
La legge n° 74/2025, legge di conversione del decreto legge n° 36/2025, all'art. 1 comma 1-ter ha previsto che “per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può
essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026”. Tale norma transitoria contenuta nella legge di conversione stabilisce quindi un limite temporale, il 31 maggio 2026, per la presentazione della dichiarazione del genitore, la cui cittadinanza italiana è stata accertata giudizialmente con ricorso depositato non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, finalizzata a far acquisire la cittadinanza italiana ai figli che siano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa di conversione. Sostanzialmente, le domande proposte per dei minori da chi ha fatto ricorso per l'ottenimento della cittadinanza con deposito del ricorso antecedente all'entrata in vigore pagina 3 di 8 del decreto-legge n° 36/2025, ossia prima del 28 marzo 2025, se sono presentate dopo il 27 marzo 2025
ma entro il 31 maggio 2026 rientrano nel vecchio regime e non sono sottoposte alla nuova normativa.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il [...] a [...]
Correggio, in provincia di Ferrara onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
pagina 4 di 8 Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del Consolato Italiano del Brasile di San Paolo sono superiori ai 10 anni ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal fatto che il sig. in data 6 giugno Parte_1
2017 ha presentato una regolare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis (doc. 21 fasc. ricorrenti) e alla presentazione del ricorso giudiziale non ha ancora ottenuto risposta. Deve pertanto ritenersi che se la domanda del Parte_1
nel 2023 non era stata ancora evasa risulta evidente come le domande amministrative presentate dagli altri ricorrenti successivamente (ved. che l'ha presentata in data 10 settembre Persona_15
2021, doc. 24 fasc. ricorrenti e che l'ha presentata in data 18 luglio 2023, doc. Controparte_5
25 fasc. ricorrenti) non potranno essere evase nel termine di 730 giorni. Allo stesso modo deve ritenersi del tutto inutile la presentazione della domanda amministrativa per i minori Persona_1
e essendo evidente che i termini per la conclusione del procedimento
[...] Persona_2
amministrativo non vengono rispettati.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. pagina 5 di 8 Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
pagina 6 di 8 Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia.
L'unica condizione richiesta, a prescindere di quella temporale del decesso dopo l'unificazione del
Regno d' , è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per Per_6
naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nel caso di specie, deve confermarsi, provata la continuità generazionale a partire dall'avo ed il diritto dei ricorrenti e degli intervenuti ad ottenere la cittadinanza italiana Persona_3
iure sanguinis. I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica
Federativa Del Brasile (doc. 6 fasc. ricorrenti) da cui risulta che non vi è iscritto – Persona_3
né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale,
come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. da 7 a 20 del ricorso e docc. 2 e 3 dell'atto d'intervento).
Infine, quanto ai minori e si deve ritenere che Persona_1 Persona_2
l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec.
immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024). pagina 7 di 8 Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_3
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
- (C.F. , nato in [...] il [...]; Persona_15 C.F._3
- (C.F. ), nata in [...] il [...]; Persona_10 C.F._4
- (C.F. , nato in [...] il [...]; Persona_1 C.F._5
- (C.F. ), nata in [...] il [...]; Persona_2 C.F._6
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
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