Cass. civ., sez. III, sentenza 04/12/1971, n. 3509
CASS
Sentenza 4 dicembre 1971

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'esclusione dell'essenzialita del termine stabilito dalle parti di un contratto preliminare di vendita per la stipula dell'atto definitivo non e incompatibile con la condanna generica al risarcimento dei danni derivati al compratore per il ritardo con il quale aveva conseguito la proprieta del bene non esistendo alcun contrasto logico fra la considerazione che il contratto preliminare era idoneo a realizzare il suo scopo anche se eseguito tardivamente ed il rilievo che dal tardivo raggiungimento di tale scopo potevano essere derivati dei danni, la cui probabile esistenza, desumibile dall'inadempimento delle venditrici, era sufficiente a giustificare la pronunzia di condanna generica.*

Non costituisce extrapetizione l'accoglimento di una domanda non formulata in modo espresso, ma implicitamente contenuta nella pretesa fatta valere o a questa necessariamente connessa. Non incorre, pertanto, in tale vizio il giudice che, richiesto di emanare una sentenza costitutiva la quale tenga luogo di un contratto di vendita immobiliare, integri, con l'indicazione dei dati catastali e della superficie dell'immobile trasferito, la sommaria descrizione di questo contenuta nel preliminare di vendita. Infatti, la richiesta di tali precisazioni senza le quali la sentenza non risponderebbe appieno alle sue finalita pratiche, deve ritenersi implicita nella pretesa dedotta in giudizio, e, quindi, accogliendola, non si esorbita dai limiti della domanda.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/12/1971, n. 3509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3509
    Data del deposito : 4 dicembre 1971

    Testo completo