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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/09/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 748/2025 promosso da:
(C.F. ), nato l'[...] a Parte_1 C.F._1
CASALBORDINO (CH), e (C.F. , nata il Parte_2 C.F._2
07/08/1973 a Vetralla (VT), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ENNIO TOTARO;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - il sig. si impegna a contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente;
3) - le spese straordinarie relative alla figlia saranno Per_1 sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria (50% ciascuno), secondo la ripartizione presente nelle linee guida per la
Cont regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del del 29/11/2017, che in questa sede si abbiano per integralmente richiamate e riprodotte;
4) - l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Casalbordino (CH) alla via Vivaldi n. 8, di proprietà del sig. (quale Parte_1 unico erede del sig. e della Sig.ra Persona_2 Parte_3
(madre del sig. , resterà nella disponibilità del Parte_1 sig. , il quale continuerà ad abitarvi unitamente alla Parte_1 figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
Per_1
5) - la sig.ra donerà al sig. la quota Parte_2 Parte_1 di sua proprietà pari ad ½ degli immobili siti in Casalbordino (CH), come di seguito meglio specificati e riportati al Catasto dei Terreni del Comune di Casalbordino (CH) al - Fg. 35, p.lla 1295, Qualità
Classe Vigneto 1, superficie ha 1 are 04 ca 30, R.D. Euro 161,60 L.
312.900 - R.A. Euro 67,33 L. 130.375; - Fg. 35, p.lla 1296, Qualità
Classe Vigneto 2, Superficie are 03 ca 20, R.D. Euro 3,22 Lire 6.240
- R.A. Euro 2,07 L. 4.000, obbligandosi a comparire dinanzi al Notaio rogante entro il 30.06.2026, il nominativo del Notaio verrà comunicato dal sig. alla sig.ra 10 (dieci) Parte_1 Parte_2 giorni prima della cessione, le parti concordano che il prezzo dell'atto di cessione sarà ad esclusivo carico di Parte_1 il presente trasferimento di detti beni immobili è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione coniugale;
6) - il sig. trasferirà la proprietà dell'autovettura Parte_1 targata CS279FJ in favore della sig.ra con obbligo di Parte_2 compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento del trasferimento entro e non oltre il 31.01.2026. Le spese relative al passaggio di proprietà saranno a carico esclusivo della sig.ra Pt_2 che è attualmente l'unica utilizzatrice del mezzo in questione ed è in possesso della stessa dal 27.01.2025, data da cui la sig.ra Pt_2 ha lasciato di sua spontanea volontà la casa coniugale per trasferirsi altrove, senza farne più ritorno;
7) - i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento in loro favore, in quanto economicamente indipendenti e di aver risolto ogni altra questione di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Pt_2
, che si sono sposati a Villa San Giovanni in SC (VT) il
[...]
23/08/1992, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 11/9/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. All'udienza del 24/9/2025, dietro richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, i ricorrenti hanno precisato che l'accordo è da intendersi nei seguenti termini: la figlia maggiorenne non Per_1 ancora autosufficiente (seppure ha appena aperto una partita iva per l'esercizio della professione di nutrizionista), resterà a vivere con il padre nella casa familiare, il padre si occuperà integralmente del mantenimento ordinario, mentre le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori. La madre, anziché corrispondere mensilmente una somma a titolo di mantenimento ordinario della figlia
, si impegna a cedere a titolo gratuito la propria parte di Per_1 terreni agricoli siti in Casalbordino e identificati catastalmente come nell'accordo, specificando che non trattasi di promessa di donazione bensì di promessa di cessione a titolo gratuito nell'ambito dell'accordo di separazione.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Villa San Giovanni Parte_2 in SC (VT) il 23/08/1992, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Villa San Giovanni in SC (VT) al n. 6, parte
II, serie A dell'anno 1992; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni in SC (VT) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 748/2025 promosso da:
(C.F. ), nato l'[...] a Parte_1 C.F._1
CASALBORDINO (CH), e (C.F. , nata il Parte_2 C.F._2
07/08/1973 a Vetralla (VT), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ENNIO TOTARO;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - il sig. si impegna a contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente;
3) - le spese straordinarie relative alla figlia saranno Per_1 sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria (50% ciascuno), secondo la ripartizione presente nelle linee guida per la
Cont regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del del 29/11/2017, che in questa sede si abbiano per integralmente richiamate e riprodotte;
4) - l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Casalbordino (CH) alla via Vivaldi n. 8, di proprietà del sig. (quale Parte_1 unico erede del sig. e della Sig.ra Persona_2 Parte_3
(madre del sig. , resterà nella disponibilità del Parte_1 sig. , il quale continuerà ad abitarvi unitamente alla Parte_1 figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
Per_1
5) - la sig.ra donerà al sig. la quota Parte_2 Parte_1 di sua proprietà pari ad ½ degli immobili siti in Casalbordino (CH), come di seguito meglio specificati e riportati al Catasto dei Terreni del Comune di Casalbordino (CH) al - Fg. 35, p.lla 1295, Qualità
Classe Vigneto 1, superficie ha 1 are 04 ca 30, R.D. Euro 161,60 L.
312.900 - R.A. Euro 67,33 L. 130.375; - Fg. 35, p.lla 1296, Qualità
Classe Vigneto 2, Superficie are 03 ca 20, R.D. Euro 3,22 Lire 6.240
- R.A. Euro 2,07 L. 4.000, obbligandosi a comparire dinanzi al Notaio rogante entro il 30.06.2026, il nominativo del Notaio verrà comunicato dal sig. alla sig.ra 10 (dieci) Parte_1 Parte_2 giorni prima della cessione, le parti concordano che il prezzo dell'atto di cessione sarà ad esclusivo carico di Parte_1 il presente trasferimento di detti beni immobili è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione coniugale;
6) - il sig. trasferirà la proprietà dell'autovettura Parte_1 targata CS279FJ in favore della sig.ra con obbligo di Parte_2 compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento del trasferimento entro e non oltre il 31.01.2026. Le spese relative al passaggio di proprietà saranno a carico esclusivo della sig.ra Pt_2 che è attualmente l'unica utilizzatrice del mezzo in questione ed è in possesso della stessa dal 27.01.2025, data da cui la sig.ra Pt_2 ha lasciato di sua spontanea volontà la casa coniugale per trasferirsi altrove, senza farne più ritorno;
7) - i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento in loro favore, in quanto economicamente indipendenti e di aver risolto ogni altra questione di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Pt_2
, che si sono sposati a Villa San Giovanni in SC (VT) il
[...]
23/08/1992, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 11/9/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. All'udienza del 24/9/2025, dietro richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, i ricorrenti hanno precisato che l'accordo è da intendersi nei seguenti termini: la figlia maggiorenne non Per_1 ancora autosufficiente (seppure ha appena aperto una partita iva per l'esercizio della professione di nutrizionista), resterà a vivere con il padre nella casa familiare, il padre si occuperà integralmente del mantenimento ordinario, mentre le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori. La madre, anziché corrispondere mensilmente una somma a titolo di mantenimento ordinario della figlia
, si impegna a cedere a titolo gratuito la propria parte di Per_1 terreni agricoli siti in Casalbordino e identificati catastalmente come nell'accordo, specificando che non trattasi di promessa di donazione bensì di promessa di cessione a titolo gratuito nell'ambito dell'accordo di separazione.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Villa San Giovanni Parte_2 in SC (VT) il 23/08/1992, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Villa San Giovanni in SC (VT) al n. 6, parte
II, serie A dell'anno 1992; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni in SC (VT) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini