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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 479/2025, introdotta con atto di ricorso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), Corso Garibaldi, 106, presso lo studio dell'Avv. Luana Teresa Nigito, che la difende e rappresenta, unitamente e disgiuntamente con il codifensore Avv. Cristian Sorrentino, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. in CP_1 C.F._2 qualità di Amministratore di Sostegno della sig.ra nata a [...] Controparte_2
(NO) il 30/8/25, C.F. , giusto provvedimento del Tribunale di Novara C.F._3 in data 21/3/2021, elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), Via Gramsci, 22, presso lo studio dell'Avv. Mauro Tozzini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Convenuta
Conclusioni
Per la ricorrente: come da verbale dell'udienza del 12 dicembre 2025.
Per la convenuta: come da memoria depositata il 9 dicembre 12.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio , amministratrice di sostegno Parte_1 CP_1 di , per sentire dichiarare l'inefficacia della notifica del precetto avvenuta in Controparte_2
data 25.02.2025 in uno alla copia autentica della sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Savona.
La ricorrente ha esposto che la beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, CP_2
è deceduta il 16.05.2024; che in data 23.07.2024 la convenuta ha depositato il rendiconto finale dell'amministrazione di sostegno;
che dunque la era sprovvista della CP_1 legittimazione attiva all'azione esecutiva nel momento in cui ha provveduto alla notifica del precetto.
Si è costituita , sostenendo la propria legittimazione attiva e chiedendo CP_1
il rigetto dell'opposizione avversaria.
Con atto depositato il 09.12.2025, parte convenuta ha dato atto che in sede di gravame avverso la sentenza 36/2025 del Tribunale di Savona ha accettato la proposta Parte_1 conciliativa formulata dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; ha dunque chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 12.12.2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto di riqualificare l'istanza avversaria come rinuncia all'azione o, in subordine, agli atti, prestando contestualmente la propria accettazione. Ha chiesto al giudice di liquidare le spese sulla base del principio di soccombenza virtuale, rimettendosi in punto quantum.
Va preliminarmente dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere,
a seguito della conciliazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Savona.
La cessazione della materia del contendere si verifica quando “siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
Essa di distingue dalla rinuncia agli atti, la quale invece “è una figura meramente processuale, deve intervenire nelle forme e nei termini prescritti, rispettivamente, dall'art. 306 c.p.c. per il giudizio di merito e dall'art. 390 per quello di cassazione, e che prescinde del tutto da eventuali fatti nuovi idonei a svuotare di contenuto la controversia” (Cass. civile sez. I,
07/05/2009, n. 10553, parte motiva).
In tale fattispecie, il regolamento delle spese di lite deve “avvenire utilizzando il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” e, “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo […] unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (SS.UU. 21/09/2021, n.25478).
In applicazione di tali principi, deve necessariamente rilevarsi che le questioni oggetto dell'opposizione preventiva a precetto presentata da sono controverse in Parte_1 giurisprudenza – come ricavabile dalla lettura degli atti introduttivi delle parti e dalle pronunce rispettivamente citate – e per tale motivo, indipendentemente dalla posizione prescelta da questo giudicante in sede di ipotetica decisione finale, le spese di lite sarebbero state integralmente compensate tra le parti.
E' utile, al fine di sottolineare l'incertezza del panorama giurisprudenziale, richiamare l'orientamento di merito che, muovendo dalla natura stragiudiziale del precetto, atto che si limita a preannunciare l'azione esecutiva e che non integra la promozione di un'azione giudiziaria in senso stretto, lo considera un “atto preordinato all'accrescimento del patrimonio del soggetto tutelato o alla protezione della sua posizione, e non un atto che possa arrecare un pregiudizio. ..." (cfr. Tribunale di Bari, Sentenza n. 791/2024 del 16-02-2024).
E' altresì opportuno osservare che le parti hanno inteso accettare la proposta conciliativa formulata dalla Corte d'Appello di Genova con ordinanza del 06.11.2025
(allegata alla nota del 09.12.2025 di parte resistente), proposta che ha previsto, oltre alla rinuncia alle reciproche pretese, anche l'integrale compensazione delle “spese di lite di primo e secondo grado”.
Sebbene l'accordo conciliativo in punto spese non interessi gli oneri del presente giudizio, è comunque il caso di osservare che l'odierna valutazione sulle spese di lite si inserisce in modo coerente nel complessivo contesto dei raggiunti equilibri tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Savona, 17.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 479/2025, introdotta con atto di ricorso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), Corso Garibaldi, 106, presso lo studio dell'Avv. Luana Teresa Nigito, che la difende e rappresenta, unitamente e disgiuntamente con il codifensore Avv. Cristian Sorrentino, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. in CP_1 C.F._2 qualità di Amministratore di Sostegno della sig.ra nata a [...] Controparte_2
(NO) il 30/8/25, C.F. , giusto provvedimento del Tribunale di Novara C.F._3 in data 21/3/2021, elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), Via Gramsci, 22, presso lo studio dell'Avv. Mauro Tozzini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Convenuta
Conclusioni
Per la ricorrente: come da verbale dell'udienza del 12 dicembre 2025.
Per la convenuta: come da memoria depositata il 9 dicembre 12.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio , amministratrice di sostegno Parte_1 CP_1 di , per sentire dichiarare l'inefficacia della notifica del precetto avvenuta in Controparte_2
data 25.02.2025 in uno alla copia autentica della sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Savona.
La ricorrente ha esposto che la beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, CP_2
è deceduta il 16.05.2024; che in data 23.07.2024 la convenuta ha depositato il rendiconto finale dell'amministrazione di sostegno;
che dunque la era sprovvista della CP_1 legittimazione attiva all'azione esecutiva nel momento in cui ha provveduto alla notifica del precetto.
Si è costituita , sostenendo la propria legittimazione attiva e chiedendo CP_1
il rigetto dell'opposizione avversaria.
Con atto depositato il 09.12.2025, parte convenuta ha dato atto che in sede di gravame avverso la sentenza 36/2025 del Tribunale di Savona ha accettato la proposta Parte_1 conciliativa formulata dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; ha dunque chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 12.12.2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto di riqualificare l'istanza avversaria come rinuncia all'azione o, in subordine, agli atti, prestando contestualmente la propria accettazione. Ha chiesto al giudice di liquidare le spese sulla base del principio di soccombenza virtuale, rimettendosi in punto quantum.
Va preliminarmente dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere,
a seguito della conciliazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Savona.
La cessazione della materia del contendere si verifica quando “siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
Essa di distingue dalla rinuncia agli atti, la quale invece “è una figura meramente processuale, deve intervenire nelle forme e nei termini prescritti, rispettivamente, dall'art. 306 c.p.c. per il giudizio di merito e dall'art. 390 per quello di cassazione, e che prescinde del tutto da eventuali fatti nuovi idonei a svuotare di contenuto la controversia” (Cass. civile sez. I,
07/05/2009, n. 10553, parte motiva).
In tale fattispecie, il regolamento delle spese di lite deve “avvenire utilizzando il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” e, “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo […] unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (SS.UU. 21/09/2021, n.25478).
In applicazione di tali principi, deve necessariamente rilevarsi che le questioni oggetto dell'opposizione preventiva a precetto presentata da sono controverse in Parte_1 giurisprudenza – come ricavabile dalla lettura degli atti introduttivi delle parti e dalle pronunce rispettivamente citate – e per tale motivo, indipendentemente dalla posizione prescelta da questo giudicante in sede di ipotetica decisione finale, le spese di lite sarebbero state integralmente compensate tra le parti.
E' utile, al fine di sottolineare l'incertezza del panorama giurisprudenziale, richiamare l'orientamento di merito che, muovendo dalla natura stragiudiziale del precetto, atto che si limita a preannunciare l'azione esecutiva e che non integra la promozione di un'azione giudiziaria in senso stretto, lo considera un “atto preordinato all'accrescimento del patrimonio del soggetto tutelato o alla protezione della sua posizione, e non un atto che possa arrecare un pregiudizio. ..." (cfr. Tribunale di Bari, Sentenza n. 791/2024 del 16-02-2024).
E' altresì opportuno osservare che le parti hanno inteso accettare la proposta conciliativa formulata dalla Corte d'Appello di Genova con ordinanza del 06.11.2025
(allegata alla nota del 09.12.2025 di parte resistente), proposta che ha previsto, oltre alla rinuncia alle reciproche pretese, anche l'integrale compensazione delle “spese di lite di primo e secondo grado”.
Sebbene l'accordo conciliativo in punto spese non interessi gli oneri del presente giudizio, è comunque il caso di osservare che l'odierna valutazione sulle spese di lite si inserisce in modo coerente nel complessivo contesto dei raggiunti equilibri tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Savona, 17.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti