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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 836 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
COMUNE DI CANISTRO (c.f. ) P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Amna Alessia Marchione (c.f. ed elettivamente domiciliato presso C.F._1
il suo studio in Avezzano, alla via Nazario Sauro 51
- OPPONENTE -
e
MADELON SPV s.r.l. (p. I.V.A. 09947270964) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Concetta Sorrentino (c.f. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Roma, al Largo Arrigo VII 4
- OPPOSTA –
-
Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni del 3.2.2025; per l'opposta, come da note di precisazione delle conclusioni del 31.1.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.5.2019 il Comune di Canistro ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 174/19 del Tribunale di Avezzano, notificato in data 8.4.2019, con cui è stato ingiunto all'ente opponente il pagamento di € 50.721,20 oltre interessi e spese in favore di
Madelon SPV s.r.l. (quale cessionaria del credito vantato dall'Istituto Neurotraumatologico Italiano
S.p.A. a titolo di corrispettivo per le prestazioni socio-sanitarie rese).
L'ente opponente ha in particolare dedotto di aver corrisposto l'intera sorte capitale dovuta in data
19.2.2019 e che tuttavia, nonostante l'avvenuto pagamento, la cessionaria non ha rilasciato quietanza, attendendo invece l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto con il ricorso depositato in data
14.2.2019 e successivamente richiedendo, in forza del decreto ingiuntivo emesso in data 13.3.2019, il pagamento solo degli interessi maturati nella misura di € 2.367,95 e delle spese liquidate in sede monitoria.
L'ente opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto opposto e, quanto alla somma richiesta a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231/02, ha dedotto: che alcun credito può essere sorto a tale titolo in assenza di un contratto intervenuto tra il Comune e l'originaria creditrice;
che alcuna somma era comunque pagabile (e, dunque, esigibile) da parte del Comune anteriormente all'erogazione dei fondi da parte della competente Regione;
che, a sua volta, neanche la Regione aveva stipulato alcun contratto in forma scritta con l'originaria creditrice, limitandosi ad erogare dei contributi per il pagamento delle rette di degenza;
che in ogni caso gli interessi richiesti sono stati anche erroneamente calcolati rispetto ai termini di decorrenza di cui al D.Lgs. n. 231/02.
Quanto alla somma richiesta a titolo di spese l'opponente ha dedotto che è con la notifica del decreto ingiuntivo che si producono gli effetti della domanda giudiziale e che quindi, essendo nella specie la domanda successiva al pagamento della sorte capitale, alcun importo è dovuto a tale titolo.
2. Si è costituita Madelon SPV s.r.l. la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto limitatamente agli importi ancora dovuti o comunque, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231/02 della somma di € 2.534,67 o della maggiore o minore somma che dovesse risultare a tale titolo dovuta (ovvero, in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal deposito del ricorso monitorio), oltre all'importo dovuto a titolo di spese liquidate per la fase monitoria.
La società opposta non ha invero contestato di aver effettivamente ricevuto il pagamento della sorte capitale in data 20.2.2019, ma ha dedotto che, stante la posteriorità del pagamento rispetto al deposito
2 del ricorso monitorio, sussiste in suo favore il credito per il pagamento sia delle spese del monitorio sia degli interessi correttamente richiesti ex D.Lgs. n. 231/02, trattandosi di normativa pienamente applicabile nei confronti della pubblica amministrazione, anche rispetto alle prestazioni nella specie concretamente erogate.
3. Ammessi i documenti prodotti e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa, con ordinanza del
10.4.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il
3.4.2025, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione proposta può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4.1 In primo luogo, stante il pacifico pagamento della sorte capitale successivamente al deposito del ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo deve necessariamente essere revocato.
Come noto, il giudizio di opposizione non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, concernendo piuttosto l'accertamento dell'esistenza, al momento della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., Cass., sent. n. 21432/11, relativa alla revoca del decreto in caso di pagamenti intervenuti anche posteriormente all'emissione del decreto stesso, sostituendosi in tal caso la sentenza di condanna all'originario decreto ingiuntivo nell'ipotesi di pagamenti non integralmente estintivi del credito).
4.2 Ciò posto occorre verificare la sussistenza, in capo alla parte opposta, di un residuo credito per interessi non soddisfatto mediante il pagamento ricevuto e pacificamente avente ad oggetto la sorte capitale.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi successivamente all'introduzione del giudizio ha affermato la natura di transazione commerciale ex D.Lgs. n. 231/02 delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate (cfr., Cass., ord. n. 29472/24, Cass., SS.UU., sent. n.
35092/23).
In particolare, a mente di tali pronunzie, gli interessi moratori previsti dal suindicato D.Lgs. sono dovuti purché ricorrano l'autorizzazione, l'accreditamento e l'accordo stante la necessità che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, avente natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata, che regola l'accreditamento stesso.
Nella specie, anche a voler ritenere che per la maturazione degli interessi di cui si discute sia sufficiente l'unico contratto in ipotesi concluso con la Regione o con la A.S.L. di competenza
(assumendo che tale titolo sia idoneo a regolare contrattualmente il corrispettivo dovuto anche per la
3 quota parte a carico dei Comuni), tale titolo negoziale non risulta prodotto in atti, come non risultano prodotti eventuali contratti intervenuti con il Comune opponente (non potendosi in ogni caso prescindere, per come sopra esposto, dalla formalizzazione contrattuale per la maturazione degli interessi ex D.Lgs. n. 231/02).
Né peraltro i provvedimenti amministrativi prodotti da ambedue le parti possono nella specie supplire alla mancata produzione del titolo negoziale, posto che con tali atti vengono in buona sostanza determinate le modalità di partecipazione dei Comuni alla spesa di cui si discute, il che, se risulta certamente in linea con la necessità di disciplinare puntualmente gli obblighi introdotti da una complessa normativa di settore nazionale e regionale, non dimostra di per sé l'esistenza anche di un titolo negoziale.
Da quanto precede consegue l'opposta – quale attrice in senso sostanziale – non ha idoneamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in punto di dimostrazione della spettanza degli interessi ex D.Lgs. n. 231/02, il che rende superflua ogni valutazione in ordine alla corretta quantificazione della somma richiesta a tale titolo (somma rispetto a cui, come sopra esposto,
l'opposta aveva anche chiesto la condanna al pagamento del maggiore o minore importo ritenuto dovuto).
Non può quindi ritenersi dimostrato che, all'epoca del pagamento della sorte capitale, fosse maturato a favore dell'opposta un ulteriore credito a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231/02.
Deve da ultimo essere esaminata la domanda svolta in via subordinata con cui l'opposta ha chiesto la condanna dell'ente opponente al pagamento degli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Giova premettere alla valutazione di tale domanda che nella specie può effettivamente ritenersi provato che l'opposta, quale cessionaria dell'originaria creditrice, vantasse un credito nei confronti dell'ente locale opponente, come univocamente evincibile: dall'integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale proprio da parte di tale ente;
dall'essere in ogni caso il Comune obbligato ex lege all'eventuale integrazione economica per i soggetti per cui si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali ex art. 6 della L. n. 328/00; dalla delibera regionale del
3.5.2016 prodotta dall'opposta che prevede, espressamente, la fatturazione da parte della struttura direttamente nei confronti dell'ente locale, senza che peraltro dagli atti prodotti emerga l'esistenza di uno schema, legale o negoziale, inquadrabile come delega di pagamento da parte della Regione quale debitrice della struttura (risultando piuttosto verosimile ritenere che l'ente locale, per far fronte al proprio obbligo, possa fruire del sostegno finanziario di un apposito fondo regionale).
4 Non può tuttavia ritenersi che tale credito fosse produttivo di interessi corrispettivi anteriormente all'emissione dei mandati di pagamento, intervenuta in data 19.2.2019 ed a cui ha fatto seguito, stando a quanto dedotto dalla stessa opposta, la riscossione in data 20.2.2019.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il credito pecuniario vantato nei confronti dell'ente pubblico che debba seguire per i pagamenti la procedura contabile di cui al R.d.
n. 827 del 1924 non può ritenersi liquido ed esigibile (e non può dunque produrre interessi corrispettivi) fino a quando la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa, atteggiandosi diversamente la nozione di liquidità in caso di rapporti con la pubblica amministrazione e segnatamente richiedendosi allo scopo il completamento del procedimento amministrativo di liquidazione (cfr., Cass., ord. n. 118/23).
Ebbene si ritiene che tali principi siano applicabili anche al caso di specie, atteso che la normativa di settore che disciplina gli enti locali prevede procedure contabili del tutto analoghe nella misura in cui
è comunque previsto il previo completamento di un procedimento amministrativo di liquidazione, che si compone delle distinte fasi di gestione della spesa disciplinate dal T.U.E.L.
Non può dunque ritenersi che, all'epoca del pagamento della sorte capitale (come detto intervenuta a distanza di pochissimi giorni rispetto al deposito del ricorso monitorio), fosse maturato a favore dell'opposta un ulteriore credito a titolo di interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. e quindi, stante l'insussistenza di un credito per interessi rimasto insoddisfatto a tale epoca, non può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il pagamento degli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. (non emergendo peraltro con sufficiente univocità che parte opposta abbia inteso chiedere, allegandone i presupposti, interessi moratori ad un tasso diverso da quello disciplinato dal D.Lgs. n.
231/02 e con decorrenza distinta rispetto alle scadenze delle fatture).
Da quanto precede consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto.
5. Si ravvisano infine presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti sia per quanto concerne il presente giudizio di opposizione sia per quanto concerne la fase monitoria, tenuto conto sia del pagamento intervenuto comunque dopo il deposito del ricorso monitorio sia dell'esito complessivo del giudizio sia dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, successiva all'introduzione del presente giudizio, in punto di condizioni di riconoscibilità degli interessi ex
D.Lgs. n. 231/02 rispetto al credito per erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 836 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal Comune di Canistro nei confronti di Madelon SPV s.r.l. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 174/19 del Tribunale di Avezzano;
2. COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 22.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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