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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 979/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. LAURO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, VIA SALVATOR RO SO
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 P.IVA_1
VEZZOLA MARCO, GALL. E. FERRI, 6 C/O AVV G. NEGRINI MANTOVA
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346 c.c. e 117
TUB, del contratto di conto corrente principale, di conti anticipi ed aperture di credito impugnati
relativi alla determinazione di interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate
dalle aziende di credito sulla piazza e per l'effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in conto
corrente per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via
dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 cc co. 3, degli interessi al saggio legale pro tempore vigente;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1283, e 1418 co. 2, dell'art.
7 delle condizioni generali del c/c n. 301197 nonché delle condizioni dei conti anticipi ed aperture
di credito, relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, spese ed oneri applicati
nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia
capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame;
3) accertare e dichiarare, in particolare, per le motivazione di cui in premessa, che la banca ha
proceduto, sul conto affidato, all' applicazione di tassi usurari, interessi ultralegali ed anatocistici,
commissioni, spese e giorni di valuta non contrattualizzati e/o legittimamente pattuiti, alla variazione
unilaterale delle condizioni contrattuali e, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, accertare
e dichiarare l'esatto dare e avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi
in regime di saggio legale (o applicando il tasso sostitutivo bot dall'entrata in vigore dell'art. 117
TUB), senza interessi usurai, capitalizzazione e anatocismo, con eliminazione di non convenute
commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate) e di interessi computati sulla differenza
in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta
così come quantificati negli elaborati peritali versati in atti che formano parte integrante del presente
atto e salvo rettifica ed aggiornamento anche alla luce dell'adempimento dell'emanando ordine di
rendimento del conto, in ogni caso anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede;
4) per tutto quanto sopra condannare la banca alla restituzione di tutte le somme incamerate
illegittimamente per tutti i motivi meglio espressi in narrativa che verranno quantificati
compiutamente in corso di causa anche a mezzo ctu che sin d'ira di richiede, maggiorati di interessi
ex. art. 1284 co 4 c.c. e rivalutazione;
5) in ogni caso condannare controparte al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica
di parte (ex multis Cass. civ. n. 10173/15) che verranno documentate e quantificate nel corso del
giudizio oltre alle spese di mediazione nonché alla sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 8 e di cui
all'art. 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010 per non aver partecipato, alla procedura di
mediazione;
6) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese
generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria
A) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei conti anticipi, sbf ed aperture di credito e di tutti i
documenti contabili comunque mancanti sin dall'inizio dell' originario rapporto, per la puntuale
rielaborazione al fine di verificare il reale saldo dare/avere intercorso tra le parti;
in caso di non
produzione degli stessi ed in caso in cui la documentazione disponibile evidenzi un saldo negativo
per il cliente ricalcolare il quantum dovuto partendo dal saldo più risalente emergente dagli atti di
causa;
B) Ordine di rendere il conto completo ex art. 263 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. Civ. sez. 1, n. 5091/2016;
Cass., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17283), che indichi da una parte il capitale effettivamente erogato
dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze, i guadagni percepiti dalla banca con
riferimento all'intero periodo del rapporto.
C) Si chiede sin d'ora la nomina di C.T.U. al fine di accertare e quantificare gli addebiti illegittimi
applicati dall'istituto di credito in danno di parte attrice nel corso del rapporto di c.c.
Per parte convenuta: In via preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle domande di ripetizione e/o di
rideterminazione dei saldi con riferimento al contratto di conto corrente n. 301197. In ogni caso,
dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle domande di ripetizione e/o di rideterminazione dei saldi
per tutti gli addebiti intervenuti nel decennio anteriore alla domanda.
Nel merito: rigettarsi le domande avversaria in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con vittoria
di spese di lite da determinarsi ex DM 55/2014 con aumento obbligatorio ex art. 4, comma 1 bis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato già titolare della ditta individuale Parte_1
Dalma Impianti di RT DA, conveniva in giudizio la , Controparte_1
al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate in relazione a un contratto di conto corrente.
L'attrice in particolare esponeva:
- che aveva intrattenuto con l'allora Cassa Rurale ed Artigiana dei Colli Morenici (ora
[...]
dal gennaio 1991, il rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 301197/12 assistito CP_1
da apertura di credito e rapporti accessori sbf, anticipo fatture, chiuso nel maggio 2018;
- che il saldo finale del rapporto era stato determinato dall'applicazione illegittima di interessi convenzionali;
- che, infatti, era nulla la clausola di determinazione degli interessi con richiamo agli usi su piazza;
- che la banca aveva applicato illegittimi interessi anatocistici, oltre che commissioni di massimo scoperto non correttamente pattuite;
- che il calcolo degli interessi era stato influenzato dall'illegittimo ricorso alle cosiddette valute fittizie, postergando artificiosamente l'annotazione delle varie operazioni;
- che, infine, la banca aveva modificato unilateralmente le condizioni economiche del rapporto in modo illegittimo.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_2 , contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando
[...]
la genericità delle contestazioni sollevate;
la convenuta, in ogni caso, eccepiva la prescrizione ed evidenziava di avere adeguato i contratti in essere alla nuova disciplina in materia di interessi anatocistici con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dalla Delibera CICR
del 9.2.2000.
Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di natura contabile e,
all'esito, rinviava per la rimessione in decisione della controversia.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Preliminarmente va osservato come parte attrice abbia prodotto gli estratti conto solo in modo incompleto e che, pertanto, la domanda di ripetizione azionata con il presente giudizio potrà trovare accoglimento nella limitata misura in cui gli addebiti illegittimi risultino essere stati documentati attraverso la produzione degli estratti conto.
Indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi.
Va per prima cosa accolta la contestazione attorea e, quindi, dichiarata la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale che rimetteva la determinazione dei tassi di interesse agli “usi su piazza”.
Richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato diretto a riconoscere la nullità di simili pattuizioni, è solo il caso di rilevare come non potrebbe essere condivisa la difesa fondata sulle pronunce in merito alla validità di clausole contrattuali che operano una determinazione delle prestazioni per relationem; nel caso di specie, infatti, va ribadito come sia proprio il dato esterno al quale viene fatto riferimento, ossia gli usi su piazza, ad essere indeterminati,
comportando il vizio della clausola.
Per tale ragione, pertanto, illegittimo è l'addebito operato dalla banca di interessi convenzionali, dal momento che la relativa pattuizione deve essere dichiarata nulla;
gli interessi applicabili, pertanto, dovranno essere quantificati secondo il tasso sostitutivo dettato dall'art. 117 TUB, sino alla loro pattuizione successiva, in costanza di rapporto, così come documentata dalla convenuta attraverso la produzione dei contratti di affidamento nel corso degli anni stipulati dalle parti in conto corrente.
Interessi anatocistici.
Parimenti deve essere dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza che tale deroga possa considerarsi giustificata dalla sussistenza di usi normativi difformi.
In proposito non possono che essere solo ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca sino alla prima pattuizione degli stessi, intervenuta nel quarto trimestre del 2010, dovranno essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale.
A tal proposito, infatti, va evidenziato come non possa essere condivisa la pretesa della banca diretta a ottenere che detto scomputo fosse circoscritto solo sino al 30.6.2000.
Parte opposta, infatti, ha obiettato di essersi adeguata al dettato dell'art. 120 secondo comma TUB e alla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, con la quale era stata riconosciuta la legittimità della prassi anatocistica bancaria a condizione che fosse assicurata una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, prevedendo la possibilità per gli istituti di credito di adeguarsi alla nuova disciplina entro il 30.6.2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso circa la modifica alle condizioni contrattuali previgenti, sempre che detta modifica fosse attuata in senso favorevole ai correntisti.
Sennonchè non può non rilevarsi come parte convenuta non abbia adeguatamente provato di essersi adeguata alle prescrizioni appena ricordate, avendo prodotto in giudizio l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma avendo omesso dio provare l'ulteriore adempimento richiesto dalla Delibera
CICR del 9.2.2000, ossia di averne dato comunicazione al correntista entro la fine dell'anno.
In difetto, pertanto, di prova circa la correttezza dell'adeguamento alla nuova disciplina operato dalla banca sui propri contratti di conto corrente in essere, ne consegue che la prassi anatocistica seguita per la prima parte del rapporto sino al quarto trimestre del 2010 deve considerarsi illegittima, in quanto operata in forza di clausola nulla per contrarietà all'art. 1283 c.c., norma imperativa di ordine pubblico economico.
Commissione di massimo scoperto.
La domanda attorea va accolta anche in relazione allo scomputo degli addebiti effettuati a titolo di commissioni di massimo scoperto, considerata l'assenza originaria di pattuizione relativamente a tale onere e la nullità delle clausole contenute nei contratti di affidamento in conto corrente, le quali hanno previsto solo la misura percentuale della commissione, senza indicarne la base di calcolo e,
soprattutto, la periodicità della stessa.
In difetto di tali precisazioni, quindi, la clausola risulta indeterminata nel suo oggetto e, per l'effetto,
nulla, con conseguente natura indebita dei relativi addebiti.
Valute fittizie.
Non può, viceversa, trovare accoglimento la contestazione riguardante le cosiddette “valute fittizie”,
ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, rilevato come la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati.
A tal proposito non può essere condivisa la tesi attorea, che pretende di demandare a un rilievo officioso la nullità e, quindi, supplire al difetto di allegazione ad opera della parte.
Una cosa, infatti, è la rilevazione d'ufficio della nullità di una clausola contrattuale, altra è, invece, la individuazione di addebiti illegittimi, in quanto effettuato in assenza di previsione contrattuale, per i quali è necessaria l'allegazione di parte, senza poter ipotizzare un ruolo sostitutivo da demandarsi al giudice.
Usura.
Del tutto generica e, come tale, inammissibile è rimasta la contestazione riguardante l'applicazione di interessi in misura usuraria, considerato come l'attore si sia limitato ad affermare in modo del tutto apodittico tale circostanza, senza soffermarsi a indicare quale fosse stato il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso avrebbe superato i tassi soglia e in che misura ciò sarebbe accaduto.
A fronte di contestazione a tal punto generica, quindi, l'invocata consulenza tecnica di ufficio di natura contabile non può che essere dichiarata inammissibile sul punto, in quanto per la sua portata esplorativa finirebbe con assumere la funzione di supplire all'onere probatorio gravante su una delle parti.
Ius variandi.
Per ultimo assolutamente generica è rimasta la contestazione riguardante l'esercizio dello ius variandi
da parte della banca, considerato da un lato come la facoltà in questione risulta essere stata espressamente pattuita, così come preteso dall'art. 118 TUB e, dall'altro lato, come l'attore non abbia mai individuato quali modifiche contrattuali sarebbero state illegittimamente apportate in costanza di rapporto.
Eccezione di prescrizione.
La pretesa ripetitoria azionata dall'attore, nei limiti sopra indicati come fondata, deve tuttavia essere vagliata in ragione del suo contenimento sul piano temporale per effetto dell'invocata eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla banca.
In proposito, infatti, la convenuta, preso atto da un lato dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel senso di ritenere come la prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto;
dall'altro lato della precisazione introdotta dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010), rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizionale del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione); ha eccepito come il diritto dell'attore a ripetere quanto pagato indebitamente per effetto di somme addebitate sul conto corrente, ma non dovute, fosse ormai estinto con riferimento a tutti gli importi che fossero risultati oggetto di pagamento per effetto di versamenti solutori in conto corrente effettuati in epoca risalente a oltre dieci anni rispetto all'introduzione del presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione.
Il principio giurisprudenziale sopra riassunto, letteralmente introdotto in materia di ricostruzione del saldo dei conti correnti bancari dalle Sezioni Unite nel 2010, pur essendo stato recepito in modo incontrastato tanto dai giudici di merito che dalla Corte di legittimità, è stato sin da subito foriero di numerose incertezze sul piano applicativo, come più volte messo in evidenza in dottrina e di recente recepito in alcune pronunce.
Le maggiori contrapposizioni, sulle quali si era concentrata in modo assolutamente prevalente l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, attenevano alle modalità con le quali la banca dovesse eccepire la prescrizione e, quindi, se fosse o meno suo onere individuare in concreto le rimesse solutorie idonee a far decorrere il termine prescrizionale in costanza di rapporto;
oggi possiamo dire come la questione debba considerarsi definita, a seguito della pronuncia sul punto resa dalle Sezioni Unite (sentenza n. 15895/2019), la quale ha risolto il contrasto giurisprudenziale aderendo alla soluzione giuridicamente più convincente e sicuramente più aderente ai principi generali in materia di prescrizione e più in generale di riparto degli oneri probatori (le Sezioni Unite,
infatti, hanno evidenziato come ai fini dell'eccezione di prescrizione la parte sia tenuta a fornire la prova degli elementi costitutivi del fatto impeditivo e, quindi, del decorso del tempo in uno con l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, senza necessità di ulteriori contributi probatori, quale l'individuazione delle rimesse solutorie in costanza di rapporto).
Solo più recentemente l'attenzione delle corti si è spostata su altri profili più propriamente applicativi dei principi dettati dalle Sezioni Unite nel 2010 in materia di prescrizione, quale in particolare la questione se l'accertamento della natura solutoria o meramente ripristinatoria della rimessa in conto corrente dovesse essere condotta in ragione delle originarie annotazioni in conto esposte dalla banca negli estratti conto o, se, viceversa, dovesse essere operata sui saldi già depurati dagli addebiti riconosciuti come illegittimi. Per lungo tempo, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza si era assestato sulla prima modalità ricostruttiva, motivata dal fatto che l'individuazione delle rimesse solutorie condotta sui saldi già depurati implicasse una contraddizione logica, in quanto pretendeva di escludere le annotazioni indebite oggetto della domanda ripetitoria, rispetto alla quale la prescrizione era stata eccepita.
Successivamente chi scrive, recependo le osservazioni critiche mosse da parte della dottrina sul punto,
aveva rivisto tale soluzione, alla luce del fatto che, una volta accertata la nullità della clausola contrattuale che aveva dato luogo alle annotazioni contestate e, quindi, da qualificarsi come indebite,
pretendere di operare la distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie in forza dei saldi originari esposti dalla banca in conto corrente, avrebbe implicato riconoscere un qualche effetto contabile alla clausola, sebbene dichiarata nulla.
Tale nuova impostazione del problema è stata recepita anche dalla Cassazione con l'Ordinanza n.
9141/2020.
Secondo parte della dottrina quest'ultima pronuncia affronterebbe in modo innovativo anche un altro profilo applicativo della prescrizione in materia di ripetizione di indebiti in conto corrente, ossia l'individuazione dell'oggetto dei pagamenti effettuati tramite la rimessa solutoria.
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, infatti, una volta accertata la natura solutoria di una rimessa, questa, in forza del principio generale di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 secondo comma c.c., andrebbe a “coprire” innanzitutto gli interessi e, solo una volta pagati questi, intaccherebbe il capitale a debito;
per tale ragione si ritengono pagati con la rimessa solutoria tutti i pregressi addebiti illegittimi a titolo di interessi applicati in conto corrente, sino alla concorrenza della rimessa con valenza solutoria, con l'effetto che la eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione rispetto a tali indebiti decorrerebbe dalla data del pagamento, ossia dalla data dell'annotazione della rimessa, secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite nel 2010.
Sennonchè così ragionando non si tiene conto del fatto che l'art. 1194 c.c., nel disciplinare l'ordine di imputazione dei pagamenti tra interessi e capitale, necessariamente presuppone la liquidità ed esigibilità tanto del credito in linea capitale che del credito per gli interessi (Cass. 10941/2016,
contenente ulteriori richiami di precedenti giurisprudenziali sul punto).
L'effetto solutorio di un pagamento, infatti, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito che viene in tal modo soddisfatto e ciò deve valere sia per il capitale che per gli interessi.
La struttura causale del contratto di conto corrente, infatti, comporta che di regola i versamenti non assumano una funzione solutoria, in quanto il saldo provvisorio del conto per definizione non è
esigibile se non quando diviene definitivo, con la chiusura del conto corrente;
ciascun versamento,
quindi, costituisce una annotazione che concorre a determinare il saldo finale alla data di chiusura del rapporto;
solo a questo punto la parte a debito dovrà effettuare il pagamento liberatorio a vantaggio della controparte;
perché, quindi, si possa prospettare un pagamento in costanza di rapporto di conto corrente è necessario che il credito che si assume pagato sia già liquido ed esigibile, in quanto altrimenti non si potrà prospettare un pagamento, ma solo una normale annotazione in conto.
Verosimilmente in ragione di tali considerazioni, sia pure non esplicitate, la Cassazione con la citata
Ordinanza n. 9141/2020 ha avallato la tesi per cui la rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale in costanza di rapporto di conto corrente, vada a pagare solo gli interessi indebiti applicati ultra-fido, ossia per la porzione di rapporto rispetto alla quale è stata accertata la natura solutoria della rimessa, senza poter estendere l'effetto di pagamento anche ai pregressi interessi indebiti applicati intra-fido, non essendo il relativo credito ancora esigibile1.
Ma l'applicazione di tali principi in realtà conduce a un effetto ancor più radicale di quello prospettato dalla Corte Suprema con l'Ordinanza in esame. Tale pronuncia, infatti, innova in ordine all'individuazione di ciò che viene pagato con la rimessa solutoria, ma sempre ragionando sul presupposto della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, così come introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza 24418/2010.
In realtà le considerazioni sopra esposte impongono un ripensamento di tale distinzione e, quindi, per l'effetto, della decorrenza della prescrizione per le azioni di ripetizione di indebiti in conto corrente.
Se, infatti, la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa, ne consegue che le Sezioni Unite nel 2010 abbiano ritenuto esigibile lo scoperto in senso tecnico (ossia l'esposizione ultra-fido o in assenza di fido), in quanto esorbitante rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse fra banca e cliente, ossia in quanto collocato al di fuori di una previsione contrattuale.
Diversamente non si spiegherebbe il differente regime introdotto a seconda che l'addebito rientri nel fido accordato o invece sia al di fuori di esso.
Ma così ragionando non si tiene in considerazione il fatto che l'affidamento costituisca un rapporto contrattuale accessorio che si inserisce nel rapporto di conto corrente: l'utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell'affidamento, infatti, non avviene al di fuori di una qualsiasi disciplina negoziale, ma opera comunque nella cornice del rapporto di conto corrente sottostante, con l'effetto che per tale esubero non potranno trovare applicazione le condizioni economiche pattuite dalle parti con il fido, ma saranno addebitati i maggiori interessi di scoperto, al pari di quanto avviene in caso di saldo debitorio in un conto corrente semplice, ossia non affidato.
In sostanza, quindi, l'utilizzo ultra-fido e gli interessi conseguenti che ne discendono costituiscono comunque una annotazione a debito in conto corrente, così come, del resto, avviene per gli utilizzi intra-fido e l'addebito degli interessi pattuiti con il contratto di affidamento.
Ma se così è, il presupposto dell'esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultra-fido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie,
collide insanabilmente con l'art. 1852 c.c., il quale conferma l'inesigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all'art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, nella parte in cui consente solo in favore del correntista l'esigibilità del saldo in costanza di rapporto.
Ne discende che nello svolgimento del rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.
La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà
quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto;
nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra-fido e ultra-fido.
Tali considerazioni, inoltre, per forza di cose si estendono a qualsiasi addebito illegittimo operato in conto corrente, non giustificando un differente trattamento a seconda che l'indebito riguardi interessi piuttosto che oneri o competenze di altra natura.
Né tali considerazioni potrebbero essere superate in forza dell'art. 1845 c.c., il quale prevede per la banca l'esigibilità del saldo derivante da una apertura di credito, in seguito al recesso operato dall'istituto di credito: la norma, infatti, disciplina il contratto di apertura di credito bancario per così
dire puro;
ma se le parti, come normalmente avviene, convengano una apertura di credito in conto corrente, al recesso dall'affidamento non conseguirà l'esigibilità del credito dell'istituto bancario, ma semplicemente deriverà l'effetto che il cliente non potrà ulteriormente utilizzare le somme messe a sua disposizione e che l'eventuale importo già utilizzato e non ancora restituito, continuerà a costituire oggetto di una annotazione in conto corrente, il cui saldo sarà esigibile solo dopo il recesso da tale rapporto.
Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall'entrata in vigore della versione attuale del secondo comma della art. 120 TUB), non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto.
Il quadro muta in parte, limitatamente agli interessi illegittimi eventualmente addebitati sotto la vigenza dell'art. 120 secondo comma T.U.B., così come modificato dal D.L. 18/2016, convertito con modifiche dalla Legge 49/2016, avendo il legislatore previsto che il credito relativo agli interessi debitori diventi esigibile dal primo di marzo dell'anno successivo al loro conteggio: senza entrare in questa sede nel merito della possibilità per il correntista di autorizzare il loro addebito in conto corrente e, in tal modo, la loro capitalizzazione, la dichiarata esigibilità di tale credito, sia pure in costanza di rapporto, comporta una parziale deroga all'art. 1852 c.c. e, rispetto a tali interessi, si potrebbe prospettare una rimessa solutoria successiva da parte del correntista debitore.
Rideterminazione del saldo finale di conto corrente.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra esposte, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo finale del conto corrente oggetto di causa e, quindi, quantificare la pretesa ripetitoria del correntista.
Ritiene chi scrive di fare proprie le conclusioni contabili cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal Tribunale e, in particolare il conteggio di cui alla “Ipotesi I B Alfa”, quale corrispondente alle considerazioni sopra esposte, considerato come il relativo elaborato peritale sia risultato scevro da palesi errori e/o contraddizioni e fedele al quesito sottoposto.
In particolare, quindi, il consulente del Tribunale ha rideterminato il saldo finale del conto corrente in euro 152.270,42, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo,
in difetto di allegazione ad opera della parte in ordine a una differente decorrenza.
La convenuta, pertanto, va condannata a pagare all'attore la somma sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.595,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
Detti ultimi importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate dal giudice originario assegnatario della causa in complessivi euro 13.629,81, oltre i.v.a. e previdenza.
Visto l'art. 12 bis del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte convenuta non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.036,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da già titolare della ditta Parte_1
individuale Dalma Impianti di RT DA, nei confronti di
[...]
, condanna la convenuta a Controparte_2
pagare all'attore la somma di euro 152.270,42, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.595,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
13.629,81, oltre i.v.a. e previdenza;
- condanna ex art. 12 bis del D.L.vo 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.036,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025 Il giudice
SC AR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la Cassazione sul punto: “Inoltre, del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della dell'esistenza di una tale CP_2 pattuizione, la Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 979/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. LAURO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, VIA SALVATOR RO SO
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 P.IVA_1
VEZZOLA MARCO, GALL. E. FERRI, 6 C/O AVV G. NEGRINI MANTOVA
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346 c.c. e 117
TUB, del contratto di conto corrente principale, di conti anticipi ed aperture di credito impugnati
relativi alla determinazione di interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate
dalle aziende di credito sulla piazza e per l'effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in conto
corrente per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via
dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 cc co. 3, degli interessi al saggio legale pro tempore vigente;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1283, e 1418 co. 2, dell'art.
7 delle condizioni generali del c/c n. 301197 nonché delle condizioni dei conti anticipi ed aperture
di credito, relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, spese ed oneri applicati
nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia
capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame;
3) accertare e dichiarare, in particolare, per le motivazione di cui in premessa, che la banca ha
proceduto, sul conto affidato, all' applicazione di tassi usurari, interessi ultralegali ed anatocistici,
commissioni, spese e giorni di valuta non contrattualizzati e/o legittimamente pattuiti, alla variazione
unilaterale delle condizioni contrattuali e, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, accertare
e dichiarare l'esatto dare e avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi
in regime di saggio legale (o applicando il tasso sostitutivo bot dall'entrata in vigore dell'art. 117
TUB), senza interessi usurai, capitalizzazione e anatocismo, con eliminazione di non convenute
commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate) e di interessi computati sulla differenza
in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta
così come quantificati negli elaborati peritali versati in atti che formano parte integrante del presente
atto e salvo rettifica ed aggiornamento anche alla luce dell'adempimento dell'emanando ordine di
rendimento del conto, in ogni caso anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede;
4) per tutto quanto sopra condannare la banca alla restituzione di tutte le somme incamerate
illegittimamente per tutti i motivi meglio espressi in narrativa che verranno quantificati
compiutamente in corso di causa anche a mezzo ctu che sin d'ira di richiede, maggiorati di interessi
ex. art. 1284 co 4 c.c. e rivalutazione;
5) in ogni caso condannare controparte al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica
di parte (ex multis Cass. civ. n. 10173/15) che verranno documentate e quantificate nel corso del
giudizio oltre alle spese di mediazione nonché alla sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 8 e di cui
all'art. 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010 per non aver partecipato, alla procedura di
mediazione;
6) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese
generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria
A) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei conti anticipi, sbf ed aperture di credito e di tutti i
documenti contabili comunque mancanti sin dall'inizio dell' originario rapporto, per la puntuale
rielaborazione al fine di verificare il reale saldo dare/avere intercorso tra le parti;
in caso di non
produzione degli stessi ed in caso in cui la documentazione disponibile evidenzi un saldo negativo
per il cliente ricalcolare il quantum dovuto partendo dal saldo più risalente emergente dagli atti di
causa;
B) Ordine di rendere il conto completo ex art. 263 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. Civ. sez. 1, n. 5091/2016;
Cass., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17283), che indichi da una parte il capitale effettivamente erogato
dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze, i guadagni percepiti dalla banca con
riferimento all'intero periodo del rapporto.
C) Si chiede sin d'ora la nomina di C.T.U. al fine di accertare e quantificare gli addebiti illegittimi
applicati dall'istituto di credito in danno di parte attrice nel corso del rapporto di c.c.
Per parte convenuta: In via preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle domande di ripetizione e/o di
rideterminazione dei saldi con riferimento al contratto di conto corrente n. 301197. In ogni caso,
dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle domande di ripetizione e/o di rideterminazione dei saldi
per tutti gli addebiti intervenuti nel decennio anteriore alla domanda.
Nel merito: rigettarsi le domande avversaria in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con vittoria
di spese di lite da determinarsi ex DM 55/2014 con aumento obbligatorio ex art. 4, comma 1 bis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato già titolare della ditta individuale Parte_1
Dalma Impianti di RT DA, conveniva in giudizio la , Controparte_1
al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate in relazione a un contratto di conto corrente.
L'attrice in particolare esponeva:
- che aveva intrattenuto con l'allora Cassa Rurale ed Artigiana dei Colli Morenici (ora
[...]
dal gennaio 1991, il rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 301197/12 assistito CP_1
da apertura di credito e rapporti accessori sbf, anticipo fatture, chiuso nel maggio 2018;
- che il saldo finale del rapporto era stato determinato dall'applicazione illegittima di interessi convenzionali;
- che, infatti, era nulla la clausola di determinazione degli interessi con richiamo agli usi su piazza;
- che la banca aveva applicato illegittimi interessi anatocistici, oltre che commissioni di massimo scoperto non correttamente pattuite;
- che il calcolo degli interessi era stato influenzato dall'illegittimo ricorso alle cosiddette valute fittizie, postergando artificiosamente l'annotazione delle varie operazioni;
- che, infine, la banca aveva modificato unilateralmente le condizioni economiche del rapporto in modo illegittimo.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_2 , contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando
[...]
la genericità delle contestazioni sollevate;
la convenuta, in ogni caso, eccepiva la prescrizione ed evidenziava di avere adeguato i contratti in essere alla nuova disciplina in materia di interessi anatocistici con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dalla Delibera CICR
del 9.2.2000.
Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di natura contabile e,
all'esito, rinviava per la rimessione in decisione della controversia.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Preliminarmente va osservato come parte attrice abbia prodotto gli estratti conto solo in modo incompleto e che, pertanto, la domanda di ripetizione azionata con il presente giudizio potrà trovare accoglimento nella limitata misura in cui gli addebiti illegittimi risultino essere stati documentati attraverso la produzione degli estratti conto.
Indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi.
Va per prima cosa accolta la contestazione attorea e, quindi, dichiarata la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale che rimetteva la determinazione dei tassi di interesse agli “usi su piazza”.
Richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato diretto a riconoscere la nullità di simili pattuizioni, è solo il caso di rilevare come non potrebbe essere condivisa la difesa fondata sulle pronunce in merito alla validità di clausole contrattuali che operano una determinazione delle prestazioni per relationem; nel caso di specie, infatti, va ribadito come sia proprio il dato esterno al quale viene fatto riferimento, ossia gli usi su piazza, ad essere indeterminati,
comportando il vizio della clausola.
Per tale ragione, pertanto, illegittimo è l'addebito operato dalla banca di interessi convenzionali, dal momento che la relativa pattuizione deve essere dichiarata nulla;
gli interessi applicabili, pertanto, dovranno essere quantificati secondo il tasso sostitutivo dettato dall'art. 117 TUB, sino alla loro pattuizione successiva, in costanza di rapporto, così come documentata dalla convenuta attraverso la produzione dei contratti di affidamento nel corso degli anni stipulati dalle parti in conto corrente.
Interessi anatocistici.
Parimenti deve essere dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza che tale deroga possa considerarsi giustificata dalla sussistenza di usi normativi difformi.
In proposito non possono che essere solo ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca sino alla prima pattuizione degli stessi, intervenuta nel quarto trimestre del 2010, dovranno essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale.
A tal proposito, infatti, va evidenziato come non possa essere condivisa la pretesa della banca diretta a ottenere che detto scomputo fosse circoscritto solo sino al 30.6.2000.
Parte opposta, infatti, ha obiettato di essersi adeguata al dettato dell'art. 120 secondo comma TUB e alla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, con la quale era stata riconosciuta la legittimità della prassi anatocistica bancaria a condizione che fosse assicurata una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, prevedendo la possibilità per gli istituti di credito di adeguarsi alla nuova disciplina entro il 30.6.2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso circa la modifica alle condizioni contrattuali previgenti, sempre che detta modifica fosse attuata in senso favorevole ai correntisti.
Sennonchè non può non rilevarsi come parte convenuta non abbia adeguatamente provato di essersi adeguata alle prescrizioni appena ricordate, avendo prodotto in giudizio l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma avendo omesso dio provare l'ulteriore adempimento richiesto dalla Delibera
CICR del 9.2.2000, ossia di averne dato comunicazione al correntista entro la fine dell'anno.
In difetto, pertanto, di prova circa la correttezza dell'adeguamento alla nuova disciplina operato dalla banca sui propri contratti di conto corrente in essere, ne consegue che la prassi anatocistica seguita per la prima parte del rapporto sino al quarto trimestre del 2010 deve considerarsi illegittima, in quanto operata in forza di clausola nulla per contrarietà all'art. 1283 c.c., norma imperativa di ordine pubblico economico.
Commissione di massimo scoperto.
La domanda attorea va accolta anche in relazione allo scomputo degli addebiti effettuati a titolo di commissioni di massimo scoperto, considerata l'assenza originaria di pattuizione relativamente a tale onere e la nullità delle clausole contenute nei contratti di affidamento in conto corrente, le quali hanno previsto solo la misura percentuale della commissione, senza indicarne la base di calcolo e,
soprattutto, la periodicità della stessa.
In difetto di tali precisazioni, quindi, la clausola risulta indeterminata nel suo oggetto e, per l'effetto,
nulla, con conseguente natura indebita dei relativi addebiti.
Valute fittizie.
Non può, viceversa, trovare accoglimento la contestazione riguardante le cosiddette “valute fittizie”,
ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, rilevato come la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati.
A tal proposito non può essere condivisa la tesi attorea, che pretende di demandare a un rilievo officioso la nullità e, quindi, supplire al difetto di allegazione ad opera della parte.
Una cosa, infatti, è la rilevazione d'ufficio della nullità di una clausola contrattuale, altra è, invece, la individuazione di addebiti illegittimi, in quanto effettuato in assenza di previsione contrattuale, per i quali è necessaria l'allegazione di parte, senza poter ipotizzare un ruolo sostitutivo da demandarsi al giudice.
Usura.
Del tutto generica e, come tale, inammissibile è rimasta la contestazione riguardante l'applicazione di interessi in misura usuraria, considerato come l'attore si sia limitato ad affermare in modo del tutto apodittico tale circostanza, senza soffermarsi a indicare quale fosse stato il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso avrebbe superato i tassi soglia e in che misura ciò sarebbe accaduto.
A fronte di contestazione a tal punto generica, quindi, l'invocata consulenza tecnica di ufficio di natura contabile non può che essere dichiarata inammissibile sul punto, in quanto per la sua portata esplorativa finirebbe con assumere la funzione di supplire all'onere probatorio gravante su una delle parti.
Ius variandi.
Per ultimo assolutamente generica è rimasta la contestazione riguardante l'esercizio dello ius variandi
da parte della banca, considerato da un lato come la facoltà in questione risulta essere stata espressamente pattuita, così come preteso dall'art. 118 TUB e, dall'altro lato, come l'attore non abbia mai individuato quali modifiche contrattuali sarebbero state illegittimamente apportate in costanza di rapporto.
Eccezione di prescrizione.
La pretesa ripetitoria azionata dall'attore, nei limiti sopra indicati come fondata, deve tuttavia essere vagliata in ragione del suo contenimento sul piano temporale per effetto dell'invocata eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla banca.
In proposito, infatti, la convenuta, preso atto da un lato dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel senso di ritenere come la prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto;
dall'altro lato della precisazione introdotta dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010), rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizionale del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione); ha eccepito come il diritto dell'attore a ripetere quanto pagato indebitamente per effetto di somme addebitate sul conto corrente, ma non dovute, fosse ormai estinto con riferimento a tutti gli importi che fossero risultati oggetto di pagamento per effetto di versamenti solutori in conto corrente effettuati in epoca risalente a oltre dieci anni rispetto all'introduzione del presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione.
Il principio giurisprudenziale sopra riassunto, letteralmente introdotto in materia di ricostruzione del saldo dei conti correnti bancari dalle Sezioni Unite nel 2010, pur essendo stato recepito in modo incontrastato tanto dai giudici di merito che dalla Corte di legittimità, è stato sin da subito foriero di numerose incertezze sul piano applicativo, come più volte messo in evidenza in dottrina e di recente recepito in alcune pronunce.
Le maggiori contrapposizioni, sulle quali si era concentrata in modo assolutamente prevalente l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, attenevano alle modalità con le quali la banca dovesse eccepire la prescrizione e, quindi, se fosse o meno suo onere individuare in concreto le rimesse solutorie idonee a far decorrere il termine prescrizionale in costanza di rapporto;
oggi possiamo dire come la questione debba considerarsi definita, a seguito della pronuncia sul punto resa dalle Sezioni Unite (sentenza n. 15895/2019), la quale ha risolto il contrasto giurisprudenziale aderendo alla soluzione giuridicamente più convincente e sicuramente più aderente ai principi generali in materia di prescrizione e più in generale di riparto degli oneri probatori (le Sezioni Unite,
infatti, hanno evidenziato come ai fini dell'eccezione di prescrizione la parte sia tenuta a fornire la prova degli elementi costitutivi del fatto impeditivo e, quindi, del decorso del tempo in uno con l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, senza necessità di ulteriori contributi probatori, quale l'individuazione delle rimesse solutorie in costanza di rapporto).
Solo più recentemente l'attenzione delle corti si è spostata su altri profili più propriamente applicativi dei principi dettati dalle Sezioni Unite nel 2010 in materia di prescrizione, quale in particolare la questione se l'accertamento della natura solutoria o meramente ripristinatoria della rimessa in conto corrente dovesse essere condotta in ragione delle originarie annotazioni in conto esposte dalla banca negli estratti conto o, se, viceversa, dovesse essere operata sui saldi già depurati dagli addebiti riconosciuti come illegittimi. Per lungo tempo, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza si era assestato sulla prima modalità ricostruttiva, motivata dal fatto che l'individuazione delle rimesse solutorie condotta sui saldi già depurati implicasse una contraddizione logica, in quanto pretendeva di escludere le annotazioni indebite oggetto della domanda ripetitoria, rispetto alla quale la prescrizione era stata eccepita.
Successivamente chi scrive, recependo le osservazioni critiche mosse da parte della dottrina sul punto,
aveva rivisto tale soluzione, alla luce del fatto che, una volta accertata la nullità della clausola contrattuale che aveva dato luogo alle annotazioni contestate e, quindi, da qualificarsi come indebite,
pretendere di operare la distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie in forza dei saldi originari esposti dalla banca in conto corrente, avrebbe implicato riconoscere un qualche effetto contabile alla clausola, sebbene dichiarata nulla.
Tale nuova impostazione del problema è stata recepita anche dalla Cassazione con l'Ordinanza n.
9141/2020.
Secondo parte della dottrina quest'ultima pronuncia affronterebbe in modo innovativo anche un altro profilo applicativo della prescrizione in materia di ripetizione di indebiti in conto corrente, ossia l'individuazione dell'oggetto dei pagamenti effettuati tramite la rimessa solutoria.
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, infatti, una volta accertata la natura solutoria di una rimessa, questa, in forza del principio generale di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 secondo comma c.c., andrebbe a “coprire” innanzitutto gli interessi e, solo una volta pagati questi, intaccherebbe il capitale a debito;
per tale ragione si ritengono pagati con la rimessa solutoria tutti i pregressi addebiti illegittimi a titolo di interessi applicati in conto corrente, sino alla concorrenza della rimessa con valenza solutoria, con l'effetto che la eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione rispetto a tali indebiti decorrerebbe dalla data del pagamento, ossia dalla data dell'annotazione della rimessa, secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite nel 2010.
Sennonchè così ragionando non si tiene conto del fatto che l'art. 1194 c.c., nel disciplinare l'ordine di imputazione dei pagamenti tra interessi e capitale, necessariamente presuppone la liquidità ed esigibilità tanto del credito in linea capitale che del credito per gli interessi (Cass. 10941/2016,
contenente ulteriori richiami di precedenti giurisprudenziali sul punto).
L'effetto solutorio di un pagamento, infatti, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito che viene in tal modo soddisfatto e ciò deve valere sia per il capitale che per gli interessi.
La struttura causale del contratto di conto corrente, infatti, comporta che di regola i versamenti non assumano una funzione solutoria, in quanto il saldo provvisorio del conto per definizione non è
esigibile se non quando diviene definitivo, con la chiusura del conto corrente;
ciascun versamento,
quindi, costituisce una annotazione che concorre a determinare il saldo finale alla data di chiusura del rapporto;
solo a questo punto la parte a debito dovrà effettuare il pagamento liberatorio a vantaggio della controparte;
perché, quindi, si possa prospettare un pagamento in costanza di rapporto di conto corrente è necessario che il credito che si assume pagato sia già liquido ed esigibile, in quanto altrimenti non si potrà prospettare un pagamento, ma solo una normale annotazione in conto.
Verosimilmente in ragione di tali considerazioni, sia pure non esplicitate, la Cassazione con la citata
Ordinanza n. 9141/2020 ha avallato la tesi per cui la rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale in costanza di rapporto di conto corrente, vada a pagare solo gli interessi indebiti applicati ultra-fido, ossia per la porzione di rapporto rispetto alla quale è stata accertata la natura solutoria della rimessa, senza poter estendere l'effetto di pagamento anche ai pregressi interessi indebiti applicati intra-fido, non essendo il relativo credito ancora esigibile1.
Ma l'applicazione di tali principi in realtà conduce a un effetto ancor più radicale di quello prospettato dalla Corte Suprema con l'Ordinanza in esame. Tale pronuncia, infatti, innova in ordine all'individuazione di ciò che viene pagato con la rimessa solutoria, ma sempre ragionando sul presupposto della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, così come introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza 24418/2010.
In realtà le considerazioni sopra esposte impongono un ripensamento di tale distinzione e, quindi, per l'effetto, della decorrenza della prescrizione per le azioni di ripetizione di indebiti in conto corrente.
Se, infatti, la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa, ne consegue che le Sezioni Unite nel 2010 abbiano ritenuto esigibile lo scoperto in senso tecnico (ossia l'esposizione ultra-fido o in assenza di fido), in quanto esorbitante rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse fra banca e cliente, ossia in quanto collocato al di fuori di una previsione contrattuale.
Diversamente non si spiegherebbe il differente regime introdotto a seconda che l'addebito rientri nel fido accordato o invece sia al di fuori di esso.
Ma così ragionando non si tiene in considerazione il fatto che l'affidamento costituisca un rapporto contrattuale accessorio che si inserisce nel rapporto di conto corrente: l'utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell'affidamento, infatti, non avviene al di fuori di una qualsiasi disciplina negoziale, ma opera comunque nella cornice del rapporto di conto corrente sottostante, con l'effetto che per tale esubero non potranno trovare applicazione le condizioni economiche pattuite dalle parti con il fido, ma saranno addebitati i maggiori interessi di scoperto, al pari di quanto avviene in caso di saldo debitorio in un conto corrente semplice, ossia non affidato.
In sostanza, quindi, l'utilizzo ultra-fido e gli interessi conseguenti che ne discendono costituiscono comunque una annotazione a debito in conto corrente, così come, del resto, avviene per gli utilizzi intra-fido e l'addebito degli interessi pattuiti con il contratto di affidamento.
Ma se così è, il presupposto dell'esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultra-fido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie,
collide insanabilmente con l'art. 1852 c.c., il quale conferma l'inesigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all'art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, nella parte in cui consente solo in favore del correntista l'esigibilità del saldo in costanza di rapporto.
Ne discende che nello svolgimento del rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.
La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà
quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto;
nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra-fido e ultra-fido.
Tali considerazioni, inoltre, per forza di cose si estendono a qualsiasi addebito illegittimo operato in conto corrente, non giustificando un differente trattamento a seconda che l'indebito riguardi interessi piuttosto che oneri o competenze di altra natura.
Né tali considerazioni potrebbero essere superate in forza dell'art. 1845 c.c., il quale prevede per la banca l'esigibilità del saldo derivante da una apertura di credito, in seguito al recesso operato dall'istituto di credito: la norma, infatti, disciplina il contratto di apertura di credito bancario per così
dire puro;
ma se le parti, come normalmente avviene, convengano una apertura di credito in conto corrente, al recesso dall'affidamento non conseguirà l'esigibilità del credito dell'istituto bancario, ma semplicemente deriverà l'effetto che il cliente non potrà ulteriormente utilizzare le somme messe a sua disposizione e che l'eventuale importo già utilizzato e non ancora restituito, continuerà a costituire oggetto di una annotazione in conto corrente, il cui saldo sarà esigibile solo dopo il recesso da tale rapporto.
Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall'entrata in vigore della versione attuale del secondo comma della art. 120 TUB), non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto.
Il quadro muta in parte, limitatamente agli interessi illegittimi eventualmente addebitati sotto la vigenza dell'art. 120 secondo comma T.U.B., così come modificato dal D.L. 18/2016, convertito con modifiche dalla Legge 49/2016, avendo il legislatore previsto che il credito relativo agli interessi debitori diventi esigibile dal primo di marzo dell'anno successivo al loro conteggio: senza entrare in questa sede nel merito della possibilità per il correntista di autorizzare il loro addebito in conto corrente e, in tal modo, la loro capitalizzazione, la dichiarata esigibilità di tale credito, sia pure in costanza di rapporto, comporta una parziale deroga all'art. 1852 c.c. e, rispetto a tali interessi, si potrebbe prospettare una rimessa solutoria successiva da parte del correntista debitore.
Rideterminazione del saldo finale di conto corrente.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra esposte, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo finale del conto corrente oggetto di causa e, quindi, quantificare la pretesa ripetitoria del correntista.
Ritiene chi scrive di fare proprie le conclusioni contabili cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal Tribunale e, in particolare il conteggio di cui alla “Ipotesi I B Alfa”, quale corrispondente alle considerazioni sopra esposte, considerato come il relativo elaborato peritale sia risultato scevro da palesi errori e/o contraddizioni e fedele al quesito sottoposto.
In particolare, quindi, il consulente del Tribunale ha rideterminato il saldo finale del conto corrente in euro 152.270,42, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo,
in difetto di allegazione ad opera della parte in ordine a una differente decorrenza.
La convenuta, pertanto, va condannata a pagare all'attore la somma sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.595,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
Detti ultimi importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate dal giudice originario assegnatario della causa in complessivi euro 13.629,81, oltre i.v.a. e previdenza.
Visto l'art. 12 bis del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte convenuta non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.036,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da già titolare della ditta Parte_1
individuale Dalma Impianti di RT DA, nei confronti di
[...]
, condanna la convenuta a Controparte_2
pagare all'attore la somma di euro 152.270,42, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.595,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
13.629,81, oltre i.v.a. e previdenza;
- condanna ex art. 12 bis del D.L.vo 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.036,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025 Il giudice
SC AR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la Cassazione sul punto: “Inoltre, del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della dell'esistenza di una tale CP_2 pattuizione, la Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido”.