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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est nella causa civile iscritta al n.r.g. 22115/2022v.g. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIMAGLIA GIULIO per procura in atti RICORRENTE
E
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. BRANDI CP_1 C.F._2
RITA per procura in atti c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRANATA MARIA FRANCESCA per procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 9 comma 3 l. 898/1970, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 6.12.1969 con , deceduto in data 25.02.2022 Persona_1
(rectius 25.05.2022 come da certificato di morte in atti), dal quale aveva divorziato in virtù di sentenza n.13989/2012 del Tribunale di Roma e a carico del quale era stato posto un assegno divorzile in favore della stessa dell'importo mensile di 600,00 euro – chiedeva all'adito Tribunale che : “accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, co.3, L. 898/1970, condanni l' (già ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge CP_3 CP_4
Sig. in misura non inferiore al 70% dell'importo da ultimo percepito dal de Persona_1 cuius, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.”.
Deduceva all'uopo la : che, non avendo contratto nuovo matrimonio, aveva diritto a Pt_1
ripartire con la coniuge superstite del una quota della pensione di reversibilità; Per_1
che l'assegno divorzile rappresentava oltre il 25% del proprio reddito personale e che il rapporto di coniugio aveva avuto una durata di gran lunga superiore a quello instaurato dal con la resistente, con la quale aveva contratto matrimonio in data 2.03.2013; Per_1
che il nel frattempo aveva stabilito la propria residenza in Tunisia, percependo Per_1 in vita un trattamento pensionistico, a carico dell'INPS, dell'importo annuale di euro
98.345,52 euro, totalmente esentasse in ragione del trasferimento all'estero (come da allegata
CU 2022 del ). Per_1
Si costituiva in giudizio , deducendo: che la convivenza more uxorio con il CP_1
era iniziata nel lontano 1986, allorquando avevano anche aperto un conto Per_1 corrente bancario cointestato;
che la separazione del dalla era risalente al Per_1 Pt_1
1981; che con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 31.01.2006, il aveva Per_1
dichiarato di convivere more uxorio, dal gennaio 2002, con la resistente in Roma;
che il matrimonio del con la prima moglie era, in realtà, durato essenzialmente per Per_1
salvaguardare l'interesse dei figli, minorenni in età adolescenziale, allorché era iniziata la
“comunione di vita” tra il predetto e la e che la era ben a conoscenza della CP_1 Pt_1
relazione e della convivenza del marito con la predetta, come risulta dal verbale dell'udienza del giudizio di divorzio congiunto;
che “dall'esame dei documenti reddituali della ricorrente, sig.ra si evince che la stessa ha un reddito personale (doc 6) superiore Parte_1 rispetto a quello della sig.ra reddito composto da pensione personale pari ad € CP_1
26.319,00, oltre 3 fabbricati per un totale di € 28.552,00 contro un reddito della sig.ra CP_1 attuale resistente, pari ad € 21.017,00 e due pensioni per i lavori svolti pari ad € 159,36 netti ( lordi
€ 495,43) e € 404,38 netti ( lordi € 1203,40)”.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' chiedendo al Tribunale: “di voler verificare che la CP_3
ricorrente non sia passata a nuove nozze;
- di voler accertare l'esistenza del coniuge superstite;
- di voler accertare la sussistenza del diritto dell'istante alla quota del trattamento di reversibilità del dante causa e per l'effetto, ricorrendone i presupposti, di voler ripartire la quota di spettanza tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite, onerando la ricorrente ad inoltrare quanto statuito dall'intestato
Tribunale all' affinché quest'ultimo ottemperi a quanto di sua spettanza. Con vittoria di spese, CP_3 competenze ed onorari come per legge”.
Nel prosieguo, ammesse le prove orali della sola ricorrente, il Collegio, decidendo sull'istanza, avanzata nell'interesse di , “di modifica e/o revoca di ordinanza” CP_1 del GD in data 16.5.2023, con provvedimento in data 22.6.2023 rigettava l'istanza, confermando il provvedimento del GD ammissivo delle prove orali, con la specificazione che sul capitolo B) era stato ammesso il solo interrogatorio formale. A tal fine, il Tribunale rilevava, tra l'altro: che il procedimento ex art. 9 l. 898/1970 era soggetto alle forme destrutturate e flessibili del rito camerale, nel quale non sono previsti termini decadenziali e tantomeno l'obbligo di articolare le istanze istruttorie necessariamente nell'atto introduttivo a pena di decadenza, tant'è che il Tribunale, a prescindere ed anche in assenza di istanze istruttorie, può decidere di assumere “informazioni” da soggetti terzi, ex art. 738 co 3 cpc;
che, pertanto, del tutto tempestiva ed ammissibile risultava l'articolazione da parte della delle proprie istanze istruttorie nelle note scritte ex art. 127 ter cpc, in quanto Pt_1
espressamente deputate alla formulazione anche di “istanze” (tra cui evidentemente anche quelle istruttorie), senza la previsione di un ulteriore termine per replicare;
che nel rito camerale nemmeno erano previsti termini distinti per l'articolazione delle prove dirette e contrarie, evidenziandosi che, peraltro, nel caso di specie, l'instaurazione del contraddittorio differito, a seguito della proposizione della suddetta istanza di revoca/modifica del decreto del GD, non aveva determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa per la (la quale nell'istanza di revoca/modifica aveva CP_1
controdedotto sull'ammissibilità della prova articolata da controparte e chiesto di “espletare la prova contraria a quella articolata da parte ricorrente, con i testi indicati dalla difesa della sig.ra
); che i capitoli articolati dalla erano valutativi e inidonei alla prova CP_1 CP_1 della convivenza prematrimoniale con il defunto, nonchè superflui ove diretti, come chiaramente specificato dall'istante, alla prova del “comportamento affettivo del ricorrente” e della “comunione di vita” (categorie peraltro del tutto generiche); che non era stata ammessa alcuna prova testimoniale “sul patrimonio immobiliare della resistente”, essendo stato invece legittimamente ammesso l'interrogatorio formale della stessa sul capitolo B), evidenziandosi che su tale capitolo doveva ritenersi richiesta la sola prova per interpello laddove la ricorrente aveva specificato che “Su tale ultimo capitolo si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta” e non anche l'interrogatorio formale della convenuta
(oltre alla prova per testi richiesta, ammessa sul solo capitolo A), il quale non soggiace ai limiti della prova testimoniale, giustificandosi tanto più nel caso di specie, in ragione dell'ubicazione all'estero dell'immobile di cui al capitolo, la proprietà del quale non avrebbe potuto essere documentalmente accertata mediante visure immobiliari limitate al territorio nazionale;
che la prova contraria a quella articolata dalla ricorrente, richiesta dalla CP_1
nella istanza, con i medesimi testi della , era inammissibile, in quanto integrante un Pt_1 inutile “controesame” degli stessi testi sulle medesime circostanze (non avendone la chiesto l'escussione su capitoli diversi), sulla cui verità o falsità detti testi erano già CP_1 chiamati a deporre in prova diretta.
Espletate le prove ammesse, acquisito dall' il cedolino relativo all'ultimo rateo di CP_3
pensione erogato al nel maggio 2022, per un importo pari a 7.671,57 euro, la causa Per_1 veniva rimessa alla decisione del Collegio, con termine di giorni 20 per note conclusive e di giorni 20 per repliche.
Va preliminarmente confermato il provvedimento istruttorio emesso dal Collegio in data
22.6.2003 e sopra sintetizzato.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”, se non passato a nuove nozze. Il diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge sorge solo per effetto della sentenza
(costitutiva) di cui all'art. 9 l. 898/70, in difetto della quale l' non può provvedere ad CP_3 alcun pagamento in favore dell'ex coniuge (vedi sulla natura costitutiva della sentenza, tra le altre, Cass. civ. 22259/13).
Orbene, ritiene il Tribunale che ricorrano senz'altro i presupposti per il riconoscimento alla ricorrente di una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, atteso che la predetta, non passata a nuove nozze (secondo quanto risulta dal certificato di stato libero in atti) successivamente al divorzio da , deceduto il 25.5.2022 Persona_1
(come da certificato di morte in atti), a tale data risultava titolare di un assegno divorzile dell'importo di 600,00 euro mensili oltre Istat, riconosciutole con la sentenza di divorzio del
Tribunale di Roma n. 13989/12.
Ciò posto, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 8263/20, 10391/12,
16093/12, 26358/11, 25511/10), nella determinazione della quota parte della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, oltre a quello ineludibile della durata del rapporto matrimoniale stabilito dall'articolo 9 l. 898/70, concorrono anche altri criteri
“correttivi”, tra i quali la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, la sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non più corrispondente alla situazione di fatto stante la separazione dei coniugi, l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, le condizioni economiche degli ex coniugi e, “comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento" e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn.
419 del 1999 e 491 del 2000 citt;
nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).”
(Cass. civ. 23379/2004, nonché, tra le altre, Cass. civ. 8263/2020).
Nel caso di specie, il matrimonio della con il , da cui sono nati due figli (già Pt_1 Per_1
ultratrentenni alla data del divorzio, come risulta dalla sentenza in atti), ha avuto una durata legale di quasi 43 anni, mentre il matrimonio tra la ed il , da cui non sono CP_1 Per_1 nati figli, ha avuto una durata legale di poco più di 9 anni.
A tal proposito, non può ritenersi provato che la ed il abbiano CP_1 Per_1
intrattenuto una stabile convivenza sin dal 1986, ribadendosi che, ferma la natura generica e valutativa dei capitoli di prova articolati dalla resistente, la “intensa vita di rappresentanza e socializzazione” condotta dai due, nonché la “vita affettiva parallela al matrimonio” condotta dal non implicano una stabile convivenza more uxorio tra i predetti, pur essendo Per_1
presumibile la sussistenza tra i medesimi di una consolidata relazione sentimentale precedente al divorzio, evincibile dal riconoscimento del rapporto di convivenza del da parte della nel punto A) delle condizioni di divorzio di cui al verbale Per_1 Pt_1
d'udienza del 12.6.2012 richiamato in sentenza, dalla dichiarazione sostitutiva in data
31.1.2006, rilasciata dal , attestante la convivenza more uxorio con la a far Per_1 CP_1
data dal gennaio 2002 nell'appartamento di via Appia Nuova 270 (il medesimo indicato quale abitazione di residenza nel verbale d'udienza presidenziale divorzile del 19.11.2009), nonché dall'apertura in data 1.11.1986 di un conto corrente cointestato alla e al CP_1
(vedi attestazione MPS in data 13.12.2022). Tale cointestazione di per sé non è Per_1
però prova sufficiente della instaurazione di una stabile ed ininterrotta convivenza more uxorio sin dal 1986. Ciò anche in ragione della predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal , che attesta l'inizio della convivenza more uxorio dal gennaio 2002, Per_1
assunto peraltro compatibile con quello della ricorrente secondo cui il anche Per_1 dopo la separazione, ma solo sino al 2002, avrebbe continuato a convivere con la moglie e con i figli. A tal proposito, va rilevato che dall'espletata istruttoria può ritenersi senza dubbio dimostrato che il abbia continuato a frequentare stabilmente anche dopo Per_1
la separazione la casa familiare, occupandosi dei figli (vedi deposizione dei testi Tes_1
collega di lavoro del frequentante la casa familiare di via Grotta Perfetta, Nocera, Per_1 portiera dello stabile e , figlio della ricorrente e dell'ex marito). Non Testimone_2
può invece ritenersi provata la perdurante stabile convivenza del con la , Per_1 Pt_1
successivamente alla separazione pronunciata il 3.12.1981 (vedi all. 4 della comparsa di costituzione del resistente) sulla scorta dei meri certificati anagrafici prodotti, considerata l'avvenuta pronuncia della separazione e considerata la scarsa attendibilità dei testi
[...]
e , laddove hanno, in contrasto tra loro, rispettivamente Tes_1 Testimone_2
dichiarato che era il ad accompagnare quasi quotidianamente i figli del Tes_1 Per_1
a scuola di mattina e che era il padre ad accompagnare il figlio a scuola (dal 1990 Tes_2 al 1995) ed essendosi la portiera limitata a riferire di aver visto il uscire di mattina Per_1
per portare il figlio a scuola, non avendo però la predetta potuto riscontrare se quotidianamente il facesse ritorno a casa, terminando la teste il proprio turno di Per_1 lavoro alle 18.00. Inoltre, pur non potendo la pronuncia di divorzio, di per sè sola, escludere una sostanziale pregressa riconciliazione, essendo la interruzione della separazione una eccezione in senso stretto che la non ha evidentemente sollevato, avendo le parti poi Pt_1
proceduto ad un divorzio congiunto, le suddette risultanze istruttorie nemmeno consentono di ritenere dimostrata la prosecuzione o il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi successivamente alla separazione avvenuta nel dicembre 1981, comunione nemmeno espressamente allegata dalla resistente (che ha chiesto di provare esclusivamente la stabile convivenza sino al 2002) e non dimostrabile dalla mera coabitazione, ove pure protrattasi, tanto più, nel caso di specie, alla luce del tenore della missiva indirizzata dalla al marito (allegata sub 9 alla comparsa di costituzione), Pt_1 confermativa della definitiva irreversibile disgregazione del nucleo familiare.
Pertanto, può ritenersi dimostrato che la stabile convivenza more uxorio tra la e il CP_1
abbia avuto inizio non prima del 2002, mentre non v'è prova idonea che Per_1 successivamente al dicembre 1981 la stabile coabitazione e tantomeno la comunione materiale e spirituale tra il predetto e la prima moglie si siano ripristinate o protratte.
Quanto alle situazioni economiche delle parti, la , usufruttuaria della casa di abitazione Pt_1
e relative pertinenze, ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 (vedi mod. 730/22) redditi da lavoro dipendente e assimilati pari a 26.319,00 euro lordi, compresi quelli derivanti dall'assegno divorzile pari a circa 7.200,00 euro lordi (da ritenersi ricompresi nel quadro C sezione I, non risultando compilata la sezione II), corrispondenti a circa 20.300,00 euro netti, compreso l'assegno divorzile non più percepito, mentre la - proprietaria di una CP_1 abitazione a Tunisi acquistata con il marito nonché della quota di 2/3 di un appartamento in Roma che negli scritti conclusionali ha dichiarato di aver donato al figlio (circostanza ai fini della decisione ininfluente, essendosi volontariamente privata del cespite) - ha dichiarato nell'anno di imposta 2020 (vedi mod. 730/21) redditi da lavoro dipendente e assimilati pari a 21.017,00 euro lordi, corrispondenti a circa 17.000 euro netti.
Pertanto, valutata la durata legale dei matrimoni ed applicati alla stessa i criteri “correttivi” sopra esposti, si ritiene equo riconoscere alla una quota pari al 50% della pensione di Pt_1
reversibilità spettante alla coniuge superstite del defunto e alla Persona_2
la residua quota del 50%, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al CP_1
decesso del avvenuto il 25.5.2022 e pertanto dall'1.6.2022. Infatti, nel caso di Per_1
concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (vedi Cass. civ. 15837/01,
6272/04, 2092/07, 22259/13). Pertanto, gli eventuali arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari (cfr. Cass. civ. 2092/2007).
Non ricorrono i presupposti per onerare la ricorrente del richiesto “inoltro” all' della CP_3 presente sentenza, la quale fa stato anche nei confronti dell' , parte necessaria del CP_2
giudizio.
Stante la natura costitutiva della presente sentenza, la rimessione dell' alla decisione del CP_3
Tribunale in merito al riconoscimento del diritto azionato dalla ricorrente e la parziale reciproca soccombenza tra ex coniuge e coniuge superstite, va disposta la compensazione delle spese del giudizio tra le parti tutte.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
determina nella misura del 50% ciascuna le quote della pensione di reversibilità rispettivamente dovute a e ad , nelle rispettive qualità di CP_1 Parte_1
coniuge superstite e di ex coniuge di e per l'effetto condanna l' alla Persona_1 CP_3 corresponsione a e ad della quota a ciascuna spettante CP_1 Parte_1
come sopra determinata, a far data dal 1.6.2022;
spese compensate.
Roma, 20.12.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est nella causa civile iscritta al n.r.g. 22115/2022v.g. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIMAGLIA GIULIO per procura in atti RICORRENTE
E
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. BRANDI CP_1 C.F._2
RITA per procura in atti c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRANATA MARIA FRANCESCA per procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 9 comma 3 l. 898/1970, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 6.12.1969 con , deceduto in data 25.02.2022 Persona_1
(rectius 25.05.2022 come da certificato di morte in atti), dal quale aveva divorziato in virtù di sentenza n.13989/2012 del Tribunale di Roma e a carico del quale era stato posto un assegno divorzile in favore della stessa dell'importo mensile di 600,00 euro – chiedeva all'adito Tribunale che : “accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, co.3, L. 898/1970, condanni l' (già ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge CP_3 CP_4
Sig. in misura non inferiore al 70% dell'importo da ultimo percepito dal de Persona_1 cuius, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.”.
Deduceva all'uopo la : che, non avendo contratto nuovo matrimonio, aveva diritto a Pt_1
ripartire con la coniuge superstite del una quota della pensione di reversibilità; Per_1
che l'assegno divorzile rappresentava oltre il 25% del proprio reddito personale e che il rapporto di coniugio aveva avuto una durata di gran lunga superiore a quello instaurato dal con la resistente, con la quale aveva contratto matrimonio in data 2.03.2013; Per_1
che il nel frattempo aveva stabilito la propria residenza in Tunisia, percependo Per_1 in vita un trattamento pensionistico, a carico dell'INPS, dell'importo annuale di euro
98.345,52 euro, totalmente esentasse in ragione del trasferimento all'estero (come da allegata
CU 2022 del ). Per_1
Si costituiva in giudizio , deducendo: che la convivenza more uxorio con il CP_1
era iniziata nel lontano 1986, allorquando avevano anche aperto un conto Per_1 corrente bancario cointestato;
che la separazione del dalla era risalente al Per_1 Pt_1
1981; che con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 31.01.2006, il aveva Per_1
dichiarato di convivere more uxorio, dal gennaio 2002, con la resistente in Roma;
che il matrimonio del con la prima moglie era, in realtà, durato essenzialmente per Per_1
salvaguardare l'interesse dei figli, minorenni in età adolescenziale, allorché era iniziata la
“comunione di vita” tra il predetto e la e che la era ben a conoscenza della CP_1 Pt_1
relazione e della convivenza del marito con la predetta, come risulta dal verbale dell'udienza del giudizio di divorzio congiunto;
che “dall'esame dei documenti reddituali della ricorrente, sig.ra si evince che la stessa ha un reddito personale (doc 6) superiore Parte_1 rispetto a quello della sig.ra reddito composto da pensione personale pari ad € CP_1
26.319,00, oltre 3 fabbricati per un totale di € 28.552,00 contro un reddito della sig.ra CP_1 attuale resistente, pari ad € 21.017,00 e due pensioni per i lavori svolti pari ad € 159,36 netti ( lordi
€ 495,43) e € 404,38 netti ( lordi € 1203,40)”.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' chiedendo al Tribunale: “di voler verificare che la CP_3
ricorrente non sia passata a nuove nozze;
- di voler accertare l'esistenza del coniuge superstite;
- di voler accertare la sussistenza del diritto dell'istante alla quota del trattamento di reversibilità del dante causa e per l'effetto, ricorrendone i presupposti, di voler ripartire la quota di spettanza tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite, onerando la ricorrente ad inoltrare quanto statuito dall'intestato
Tribunale all' affinché quest'ultimo ottemperi a quanto di sua spettanza. Con vittoria di spese, CP_3 competenze ed onorari come per legge”.
Nel prosieguo, ammesse le prove orali della sola ricorrente, il Collegio, decidendo sull'istanza, avanzata nell'interesse di , “di modifica e/o revoca di ordinanza” CP_1 del GD in data 16.5.2023, con provvedimento in data 22.6.2023 rigettava l'istanza, confermando il provvedimento del GD ammissivo delle prove orali, con la specificazione che sul capitolo B) era stato ammesso il solo interrogatorio formale. A tal fine, il Tribunale rilevava, tra l'altro: che il procedimento ex art. 9 l. 898/1970 era soggetto alle forme destrutturate e flessibili del rito camerale, nel quale non sono previsti termini decadenziali e tantomeno l'obbligo di articolare le istanze istruttorie necessariamente nell'atto introduttivo a pena di decadenza, tant'è che il Tribunale, a prescindere ed anche in assenza di istanze istruttorie, può decidere di assumere “informazioni” da soggetti terzi, ex art. 738 co 3 cpc;
che, pertanto, del tutto tempestiva ed ammissibile risultava l'articolazione da parte della delle proprie istanze istruttorie nelle note scritte ex art. 127 ter cpc, in quanto Pt_1
espressamente deputate alla formulazione anche di “istanze” (tra cui evidentemente anche quelle istruttorie), senza la previsione di un ulteriore termine per replicare;
che nel rito camerale nemmeno erano previsti termini distinti per l'articolazione delle prove dirette e contrarie, evidenziandosi che, peraltro, nel caso di specie, l'instaurazione del contraddittorio differito, a seguito della proposizione della suddetta istanza di revoca/modifica del decreto del GD, non aveva determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa per la (la quale nell'istanza di revoca/modifica aveva CP_1
controdedotto sull'ammissibilità della prova articolata da controparte e chiesto di “espletare la prova contraria a quella articolata da parte ricorrente, con i testi indicati dalla difesa della sig.ra
); che i capitoli articolati dalla erano valutativi e inidonei alla prova CP_1 CP_1 della convivenza prematrimoniale con il defunto, nonchè superflui ove diretti, come chiaramente specificato dall'istante, alla prova del “comportamento affettivo del ricorrente” e della “comunione di vita” (categorie peraltro del tutto generiche); che non era stata ammessa alcuna prova testimoniale “sul patrimonio immobiliare della resistente”, essendo stato invece legittimamente ammesso l'interrogatorio formale della stessa sul capitolo B), evidenziandosi che su tale capitolo doveva ritenersi richiesta la sola prova per interpello laddove la ricorrente aveva specificato che “Su tale ultimo capitolo si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta” e non anche l'interrogatorio formale della convenuta
(oltre alla prova per testi richiesta, ammessa sul solo capitolo A), il quale non soggiace ai limiti della prova testimoniale, giustificandosi tanto più nel caso di specie, in ragione dell'ubicazione all'estero dell'immobile di cui al capitolo, la proprietà del quale non avrebbe potuto essere documentalmente accertata mediante visure immobiliari limitate al territorio nazionale;
che la prova contraria a quella articolata dalla ricorrente, richiesta dalla CP_1
nella istanza, con i medesimi testi della , era inammissibile, in quanto integrante un Pt_1 inutile “controesame” degli stessi testi sulle medesime circostanze (non avendone la chiesto l'escussione su capitoli diversi), sulla cui verità o falsità detti testi erano già CP_1 chiamati a deporre in prova diretta.
Espletate le prove ammesse, acquisito dall' il cedolino relativo all'ultimo rateo di CP_3
pensione erogato al nel maggio 2022, per un importo pari a 7.671,57 euro, la causa Per_1 veniva rimessa alla decisione del Collegio, con termine di giorni 20 per note conclusive e di giorni 20 per repliche.
Va preliminarmente confermato il provvedimento istruttorio emesso dal Collegio in data
22.6.2003 e sopra sintetizzato.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”, se non passato a nuove nozze. Il diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge sorge solo per effetto della sentenza
(costitutiva) di cui all'art. 9 l. 898/70, in difetto della quale l' non può provvedere ad CP_3 alcun pagamento in favore dell'ex coniuge (vedi sulla natura costitutiva della sentenza, tra le altre, Cass. civ. 22259/13).
Orbene, ritiene il Tribunale che ricorrano senz'altro i presupposti per il riconoscimento alla ricorrente di una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, atteso che la predetta, non passata a nuove nozze (secondo quanto risulta dal certificato di stato libero in atti) successivamente al divorzio da , deceduto il 25.5.2022 Persona_1
(come da certificato di morte in atti), a tale data risultava titolare di un assegno divorzile dell'importo di 600,00 euro mensili oltre Istat, riconosciutole con la sentenza di divorzio del
Tribunale di Roma n. 13989/12.
Ciò posto, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 8263/20, 10391/12,
16093/12, 26358/11, 25511/10), nella determinazione della quota parte della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, oltre a quello ineludibile della durata del rapporto matrimoniale stabilito dall'articolo 9 l. 898/70, concorrono anche altri criteri
“correttivi”, tra i quali la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, la sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non più corrispondente alla situazione di fatto stante la separazione dei coniugi, l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, le condizioni economiche degli ex coniugi e, “comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento" e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn.
419 del 1999 e 491 del 2000 citt;
nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).”
(Cass. civ. 23379/2004, nonché, tra le altre, Cass. civ. 8263/2020).
Nel caso di specie, il matrimonio della con il , da cui sono nati due figli (già Pt_1 Per_1
ultratrentenni alla data del divorzio, come risulta dalla sentenza in atti), ha avuto una durata legale di quasi 43 anni, mentre il matrimonio tra la ed il , da cui non sono CP_1 Per_1 nati figli, ha avuto una durata legale di poco più di 9 anni.
A tal proposito, non può ritenersi provato che la ed il abbiano CP_1 Per_1
intrattenuto una stabile convivenza sin dal 1986, ribadendosi che, ferma la natura generica e valutativa dei capitoli di prova articolati dalla resistente, la “intensa vita di rappresentanza e socializzazione” condotta dai due, nonché la “vita affettiva parallela al matrimonio” condotta dal non implicano una stabile convivenza more uxorio tra i predetti, pur essendo Per_1
presumibile la sussistenza tra i medesimi di una consolidata relazione sentimentale precedente al divorzio, evincibile dal riconoscimento del rapporto di convivenza del da parte della nel punto A) delle condizioni di divorzio di cui al verbale Per_1 Pt_1
d'udienza del 12.6.2012 richiamato in sentenza, dalla dichiarazione sostitutiva in data
31.1.2006, rilasciata dal , attestante la convivenza more uxorio con la a far Per_1 CP_1
data dal gennaio 2002 nell'appartamento di via Appia Nuova 270 (il medesimo indicato quale abitazione di residenza nel verbale d'udienza presidenziale divorzile del 19.11.2009), nonché dall'apertura in data 1.11.1986 di un conto corrente cointestato alla e al CP_1
(vedi attestazione MPS in data 13.12.2022). Tale cointestazione di per sé non è Per_1
però prova sufficiente della instaurazione di una stabile ed ininterrotta convivenza more uxorio sin dal 1986. Ciò anche in ragione della predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal , che attesta l'inizio della convivenza more uxorio dal gennaio 2002, Per_1
assunto peraltro compatibile con quello della ricorrente secondo cui il anche Per_1 dopo la separazione, ma solo sino al 2002, avrebbe continuato a convivere con la moglie e con i figli. A tal proposito, va rilevato che dall'espletata istruttoria può ritenersi senza dubbio dimostrato che il abbia continuato a frequentare stabilmente anche dopo Per_1
la separazione la casa familiare, occupandosi dei figli (vedi deposizione dei testi Tes_1
collega di lavoro del frequentante la casa familiare di via Grotta Perfetta, Nocera, Per_1 portiera dello stabile e , figlio della ricorrente e dell'ex marito). Non Testimone_2
può invece ritenersi provata la perdurante stabile convivenza del con la , Per_1 Pt_1
successivamente alla separazione pronunciata il 3.12.1981 (vedi all. 4 della comparsa di costituzione del resistente) sulla scorta dei meri certificati anagrafici prodotti, considerata l'avvenuta pronuncia della separazione e considerata la scarsa attendibilità dei testi
[...]
e , laddove hanno, in contrasto tra loro, rispettivamente Tes_1 Testimone_2
dichiarato che era il ad accompagnare quasi quotidianamente i figli del Tes_1 Per_1
a scuola di mattina e che era il padre ad accompagnare il figlio a scuola (dal 1990 Tes_2 al 1995) ed essendosi la portiera limitata a riferire di aver visto il uscire di mattina Per_1
per portare il figlio a scuola, non avendo però la predetta potuto riscontrare se quotidianamente il facesse ritorno a casa, terminando la teste il proprio turno di Per_1 lavoro alle 18.00. Inoltre, pur non potendo la pronuncia di divorzio, di per sè sola, escludere una sostanziale pregressa riconciliazione, essendo la interruzione della separazione una eccezione in senso stretto che la non ha evidentemente sollevato, avendo le parti poi Pt_1
proceduto ad un divorzio congiunto, le suddette risultanze istruttorie nemmeno consentono di ritenere dimostrata la prosecuzione o il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi successivamente alla separazione avvenuta nel dicembre 1981, comunione nemmeno espressamente allegata dalla resistente (che ha chiesto di provare esclusivamente la stabile convivenza sino al 2002) e non dimostrabile dalla mera coabitazione, ove pure protrattasi, tanto più, nel caso di specie, alla luce del tenore della missiva indirizzata dalla al marito (allegata sub 9 alla comparsa di costituzione), Pt_1 confermativa della definitiva irreversibile disgregazione del nucleo familiare.
Pertanto, può ritenersi dimostrato che la stabile convivenza more uxorio tra la e il CP_1
abbia avuto inizio non prima del 2002, mentre non v'è prova idonea che Per_1 successivamente al dicembre 1981 la stabile coabitazione e tantomeno la comunione materiale e spirituale tra il predetto e la prima moglie si siano ripristinate o protratte.
Quanto alle situazioni economiche delle parti, la , usufruttuaria della casa di abitazione Pt_1
e relative pertinenze, ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 (vedi mod. 730/22) redditi da lavoro dipendente e assimilati pari a 26.319,00 euro lordi, compresi quelli derivanti dall'assegno divorzile pari a circa 7.200,00 euro lordi (da ritenersi ricompresi nel quadro C sezione I, non risultando compilata la sezione II), corrispondenti a circa 20.300,00 euro netti, compreso l'assegno divorzile non più percepito, mentre la - proprietaria di una CP_1 abitazione a Tunisi acquistata con il marito nonché della quota di 2/3 di un appartamento in Roma che negli scritti conclusionali ha dichiarato di aver donato al figlio (circostanza ai fini della decisione ininfluente, essendosi volontariamente privata del cespite) - ha dichiarato nell'anno di imposta 2020 (vedi mod. 730/21) redditi da lavoro dipendente e assimilati pari a 21.017,00 euro lordi, corrispondenti a circa 17.000 euro netti.
Pertanto, valutata la durata legale dei matrimoni ed applicati alla stessa i criteri “correttivi” sopra esposti, si ritiene equo riconoscere alla una quota pari al 50% della pensione di Pt_1
reversibilità spettante alla coniuge superstite del defunto e alla Persona_2
la residua quota del 50%, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al CP_1
decesso del avvenuto il 25.5.2022 e pertanto dall'1.6.2022. Infatti, nel caso di Per_1
concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (vedi Cass. civ. 15837/01,
6272/04, 2092/07, 22259/13). Pertanto, gli eventuali arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari (cfr. Cass. civ. 2092/2007).
Non ricorrono i presupposti per onerare la ricorrente del richiesto “inoltro” all' della CP_3 presente sentenza, la quale fa stato anche nei confronti dell' , parte necessaria del CP_2
giudizio.
Stante la natura costitutiva della presente sentenza, la rimessione dell' alla decisione del CP_3
Tribunale in merito al riconoscimento del diritto azionato dalla ricorrente e la parziale reciproca soccombenza tra ex coniuge e coniuge superstite, va disposta la compensazione delle spese del giudizio tra le parti tutte.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
determina nella misura del 50% ciascuna le quote della pensione di reversibilità rispettivamente dovute a e ad , nelle rispettive qualità di CP_1 Parte_1
coniuge superstite e di ex coniuge di e per l'effetto condanna l' alla Persona_1 CP_3 corresponsione a e ad della quota a ciascuna spettante CP_1 Parte_1
come sopra determinata, a far data dal 1.6.2022;
spese compensate.
Roma, 20.12.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi