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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Martino Casavola, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5360 del R.G. 2024, avente ad oggetto
impugnazione della rinunzia all'eredità,
T R A
e avv. Pier Giovanni, rappresentati e difesi dal secondo per Parte_1 CP_1
procura allegata al ricorso,
ATTORI
E
, , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
All'udienza del 5.11.25 gli attori precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata
per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6.12.2024, e Parte_1
premettendo di essere creditori di in virtù della Parte_2 Controparte_2
1 sentenza n. 1784/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 8.7.2021, convenivano in giudizio , , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, chiedendo, ai sensi dell'art. 524 c.c., di essere autorizzati ad accettare in vece
[...]
del debitore l'eredità relitta della madre di quest'ultimo, Controparte_2 [...]
deceduta in Massafra il 29.5.2024, alla quale il chiamato predetto aveva Per_1
rinunziato, onde soddisfarsi sui beni ereditari.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti rimanevano contumaci.
La causa, istruita con sola produzione documentale, all'udienza del 5.11.2025 veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso in fatto, è opportuno in via preliminare osservare che l'art. 524 del codice civile dispone al primo comma che “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità
con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in
nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a
concorrenza dei loro crediti”.
La norma prevede quindi una forma di impugnazione della rinunzia il cui scopo è quello di consentire ai creditori del rinunziante di conseguire l'accettazione dell'eredità senza per questo diventare essi stessi eredi, ma al limitato fine di soddisfarsi sui beni ereditari.
Tale finalità, consistente nella reintegrazione del patrimonio del debitore in vista della estinzione delle passività, si realizza attraverso il meccanismo della inopponibilità
dell'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità al creditore del rinunziante, rendendolo cioè insensibile agli effetti della delazione in favore del terzo che sia chiamato per effetto della rinunzia.
In questi termini è del tutto evidente che il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione è costituito dall'esistenza di ragioni creditorie nei confronti del rinunziante,
2 al quale soltanto, di riflesso, compete la corrispondente legittimazione passiva.
Nella fattispecie, gli attori, e hanno provato di Parte_1 Parte_2
essere creditori di in forza della sentenza n. 1784/2021 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Taranto in data 8.7.2021.
Essi hanno inoltre provato che il debitore ha espressamente rinunziato all'eredità relitta dalla madre deceduta in Massafra il 29.5.2024, così come Persona_2
attestato dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Taranto in data 10.10.2024 ed allegata al fascicolo di parte ricorrente.
Deve quindi ritenersi pacifico il loro interesse ad opporsi alla condotta “abdicativa” del loro debitore, in quanto il relictum dell'eredità materna è attivo (ed è composto dai cespiti immobiliari individuati in ricorso), mentre il debitore, così come attestato dalla documentazione allegata agli atti, non sembra offrire idonea garanzia patrimoniale.
I ricorrenti vanno pertanto autorizzati a soddisfarsi sulla eredità relitta dalla defunta di pertinenza del rinunziante, , fino alla Persona_1 Controparte_2
concorrenza del loro credito.
Le spese giudiziali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, dando atto che deve ritenersi unico legittimato passivamente al giudizio il solo debitore . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale. in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_5
e , così statuisce:
[...] Controparte_3 Controparte_4
1) in accoglimento dell'impugnativa ex art. 524 c.c., autorizza Parte_1
e ad accettare l'eredità relitta da
[...] Parte_2 Persona_1
3 deceduta in Massafra il 29.5.2024, in nome e luogo del figlio rinunziante CP_2
, al solo scopo di soddisfare le loro ragioni creditorie;
[...]
2) condanna a rifondere agli attori le spese del giudizio che Controparte_2
liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre R.S.G., iva e cap come per legge.
Taranto, 21.11.2025 IL GIUDICE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Martino Casavola, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5360 del R.G. 2024, avente ad oggetto
impugnazione della rinunzia all'eredità,
T R A
e avv. Pier Giovanni, rappresentati e difesi dal secondo per Parte_1 CP_1
procura allegata al ricorso,
ATTORI
E
, , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
All'udienza del 5.11.25 gli attori precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata
per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6.12.2024, e Parte_1
premettendo di essere creditori di in virtù della Parte_2 Controparte_2
1 sentenza n. 1784/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 8.7.2021, convenivano in giudizio , , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, chiedendo, ai sensi dell'art. 524 c.c., di essere autorizzati ad accettare in vece
[...]
del debitore l'eredità relitta della madre di quest'ultimo, Controparte_2 [...]
deceduta in Massafra il 29.5.2024, alla quale il chiamato predetto aveva Per_1
rinunziato, onde soddisfarsi sui beni ereditari.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti rimanevano contumaci.
La causa, istruita con sola produzione documentale, all'udienza del 5.11.2025 veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso in fatto, è opportuno in via preliminare osservare che l'art. 524 del codice civile dispone al primo comma che “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità
con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in
nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a
concorrenza dei loro crediti”.
La norma prevede quindi una forma di impugnazione della rinunzia il cui scopo è quello di consentire ai creditori del rinunziante di conseguire l'accettazione dell'eredità senza per questo diventare essi stessi eredi, ma al limitato fine di soddisfarsi sui beni ereditari.
Tale finalità, consistente nella reintegrazione del patrimonio del debitore in vista della estinzione delle passività, si realizza attraverso il meccanismo della inopponibilità
dell'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità al creditore del rinunziante, rendendolo cioè insensibile agli effetti della delazione in favore del terzo che sia chiamato per effetto della rinunzia.
In questi termini è del tutto evidente che il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione è costituito dall'esistenza di ragioni creditorie nei confronti del rinunziante,
2 al quale soltanto, di riflesso, compete la corrispondente legittimazione passiva.
Nella fattispecie, gli attori, e hanno provato di Parte_1 Parte_2
essere creditori di in forza della sentenza n. 1784/2021 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Taranto in data 8.7.2021.
Essi hanno inoltre provato che il debitore ha espressamente rinunziato all'eredità relitta dalla madre deceduta in Massafra il 29.5.2024, così come Persona_2
attestato dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Taranto in data 10.10.2024 ed allegata al fascicolo di parte ricorrente.
Deve quindi ritenersi pacifico il loro interesse ad opporsi alla condotta “abdicativa” del loro debitore, in quanto il relictum dell'eredità materna è attivo (ed è composto dai cespiti immobiliari individuati in ricorso), mentre il debitore, così come attestato dalla documentazione allegata agli atti, non sembra offrire idonea garanzia patrimoniale.
I ricorrenti vanno pertanto autorizzati a soddisfarsi sulla eredità relitta dalla defunta di pertinenza del rinunziante, , fino alla Persona_1 Controparte_2
concorrenza del loro credito.
Le spese giudiziali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, dando atto che deve ritenersi unico legittimato passivamente al giudizio il solo debitore . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale. in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_5
e , così statuisce:
[...] Controparte_3 Controparte_4
1) in accoglimento dell'impugnativa ex art. 524 c.c., autorizza Parte_1
e ad accettare l'eredità relitta da
[...] Parte_2 Persona_1
3 deceduta in Massafra il 29.5.2024, in nome e luogo del figlio rinunziante CP_2
, al solo scopo di soddisfare le loro ragioni creditorie;
[...]
2) condanna a rifondere agli attori le spese del giudizio che Controparte_2
liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre R.S.G., iva e cap come per legge.
Taranto, 21.11.2025 IL GIUDICE
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