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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/09/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 648/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CAROZZA SILVIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Dottor SACCONE ANTONIO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 16.05.2023, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, la - già - proponeva formale Parte_1 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 57 \2023-PE\2 PROT. N. 12699 del 17.4.2023 con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 59.663,45 (di cui 44,45 per spese) per le seguenti violazioni: a) aver impiegato senza formale assunzione i lavoratori per il Parte_2 periodo corrente dall'8.09.2014 al 23.12.2016 e successivamente per il periodo dal 16.05.2017 al
25.05.2017 e per il periodo dal 23.09.2016 al 23.12.2016 e in precedenza Parte_3 dal 21.01.2013 al 18.09.2015; b) aver omesso di comunicare al Centro per l'Impiego l'assunzione del lavoratore . Per_1
Parte opponente negava fermamente gli addebiti di cui all'ordinanza ingiunzione opposta rappresentando che presso il medesimo stabilimento – sito in alla Via Salara Vecchia n. 152 CP_1
- avevano da sempre operato contestualmente due società ovvero la di e la Parte_1 Parte_1 facente capo a e che entrambi i lavoratori e – Parte_1 CP_2 Pt_2 Parte_3 titolari di propria ditta con regolare partita iva – avevano sempre prestato attività lavorativa – in qualità di autonomi e dietro presentazione di regolare fattura – per la . Alcun rapporto Parte_1 di lavoro subordinato era, dunque, mai intercorso tra gli stessi e l'odierna opponente. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse annullare l'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva con rituale comparsa difensiva l' , Controparte_3 il quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto sostenendo la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione, la quale era stata emessa in ragione di tutte le risultanze istruttorie emerse nel corso delle indagini ispettive. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del provvedimento sanzionatorio adottato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e documentali, all'udienza del 10.09.2025 – tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, osservato che alcuna deduzione parte opponente ha fatto con riguardo alla contestazione di cui al punto 5) dell'ordinanza ingiunzione laddove si afferma che “nel caso di specie la società "I.E.B. s.a.s. di IV RS & C.", datore di lavoro, ha omesso di inviare al
Centro per l'impiego mediante il modello Unilav l'avviamento al lavoro del Sig. , n. il Per_1
22.09.1969 in Germania - C.P. , avvenuta il 02.02.2017, con contratto di C.F._1 lavoro a tempo determinato, il livello CNL Metalmeccanica industria, p.t. 10 ore settimanali”. Ne consegue che con riguardo a tale violazione – la cui sussistenza è documentalmente provata (vedi doc. n. 14 parte opposta) - il provvedimento impugnato vada senz'altro confermato. Con riguardo agli altri addebiti mossi alla – già – Parte_1 Parte_1 Parte_1 il Tribunale osserva quanto segue.
Circa la posizione del dipendente , chi scrive ritiene che possa ritenersi Parte_3 confermata la prestazione di lavoro alle dipendenze della odierna opponente senza alcuna formalizzazione limitatamente al periodo corrente dal 23.09.2016 al 23.12.2016, periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto (dimissioni per giusta causa) di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la medesima società protrattosi dal 21.09.2015 al 22.09.2016. A tal riguardo, infatti, lo stesso , già in sede di dichiarazioni rese agli Ispettori, Parte_3 dichiarava quanto segue “nel mese di settembre 2015, a partire dal 21-09-2015, sono stato assunto dalla società IEB s.a.s. di RS VA & C., società intestata ai figli del sig. Parte_4
Durante la formalizzazione del mio rapporto di lavoro, ho continuato a lavorare secondo le modalità sopra descritte. Per quanto riguarda il compenso, percepivo quanto annotato in busta paga, che ricevevo con assegno. Per questo periodo di lavoro in chiaro, ho percepito tutte le retribuzioni, ad eccezione della tredicesima e del TFR e delle altre spettanze economiche connesse alla cessazione del mio rapporto di lavoro. Mi sono dimesso in data 22-09-2016, ma ho continuato Par a lavorare per la sino a Natale 2016, con continuità senza mai assentarmi, dal lunedì al sabato. Per tale periodo non ho percepito alcun compenso. Ho continuato a lavorare secondo le modalità sopra descritte”.
Anche con riguardo al periodo precedente (21.01.2013/18.09.2015) appare raggiunta la prova relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro del predetto con la E ciò in quanto Parte_1 incisive e prive di contraddizioni appaiono le dichiarazioni rese da tale e Testimone_1 [...]
i quali, peraltro, le hanno integralmente confermate nel corso del giudizio Tes_2 sottolineando il che, sicuramente, quanto dichiarato agli ispettori doveva ritenersi Tes_2 caratterizzato da maggiore attendibilità in ragione della vicinanza temporale con gli accadimenti.
Dunque, il , sentito dagli ispettori nella fase delle indagini, dichiarava “Sono a Testimone_1 conoscenza del fatto che presso la ha lavorato il Sig. . Il sig. Pt_1 Parte_3
si era occupato dell'impianto elettrico dell'officina in quanto con i nuovi macchinari
Parte_3 era sorta la necessità di potenziare l'impianto. Dopo aver fatto l'impianto il sig. ha
Parte_3 cominciato a lavorare come posatore delle porte in esterno. Ricordo che il nel 2012
Parte_3 ha lavorato saltuariamente, ma dal 2013 era presente tutti i giorni. Preciso che in officina si lavora dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, con un'ora di pausa. I posatori, come ,
Parte_3 venivano alla mattina alle 8,00, prendevano il mezzo aziendale e le porte e accessori per il montaggio e andavano via. Quando finivano il lavoro ritornavano in azienda per lasciare il furgone e poi andavano via. Mediamente anche loro lavoravano 8 ore al giorno”.
Dal canto suo, il – anche lui sentito in sede di indagini – ha riferito che il Tes_2 Parte_3 lavorava in maniera costante per la – della quale lui stesso era dipendente – sin Parte_1 dall'anno 2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 affermando, altresì che dopo “dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro (settembre 2014) capitava che mi presentassi in officina per il saldo della mia retribuzione rimanente. In queste occasioni, circa una volta ogni tre mesi, vedevo a lavoro i Sigg. , un certo e ”. Parte_3 Pt_5 Persona_2 Per_3 Pt_1
Di alcun rilievo ai fini che occupano può ritenersi la circostanza che il fosse titolare di Parte_3 una ditta individuale posto che non appare essere stata raggiunta prova alcuna circa lo svolgimento di prestazioni di tipo autonomo in favore della Peraltro, tale ditta risulta essere stata Parte_1 cancellata in data 5.06.2015 ovvero in epoca antecedente alla formale instaurazione del rapporto di lavoro del con la società odierna opponente e della sua irregolare prosecuzione per il Parte_3 periodo corrente dal mese di settembre al mese di dicembre 2016. Inidonee a confutare il costrutto probatorio acquisito in fase di indagini appaiono le dichiarazioni rese nel corso del giudizio da e dalla di lui moglie , rispettivamente padre e madre di CP_2 Persona_4 Pt_1
, dichiarazioni scarsamente attendibili in ragione sia del legame di parentela tra le parti che del
[...] diretto coinvolgimento del nelle vicende che occupano. Come riferito, infatti, dal CP_2 [...]
Par
“il sig. aprì una nuova azienda intestata ai figli, la , perché con Tes_1 Parte_4 alcune imprese doveva presentarsi con una nuova società. Il motivo specifico non lo conosco.
Comunque, le due società facevano la stessa attività”. È chiaro, quindi, il coinvolgimento del nella vicenda che occupa. CP_2
Ritiene, inoltre, chi scrive che il fatto che la di e la di Parte_1 CP_2 Parte_1
avessero sede nel medesimo stabile ovvero in alla Via Salara Vecchia n. 152 è Parte_1 CP_1 di per circostanza inidonea a confutare le dichiarazioni dal contenuto chiaro ed inequivoco rese all'epoca dai suddetti dipendenti ed integralmente confermate in sede di deposizione testimoniale dalle quali è, appunto, emerso che il lavorava alle dipendenze di e non Parte_3 Parte_1 del padre.
Appare, pertanto, inequivoco che, con riguardo alle contestazioni sin qui esaminate, l' CP_1 abbia ottemperato all'onus probandi su di esso gravante ovvero la sussistenza dei fatti costituivi gli illeciti addebitati. Se è vero, infatti, che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva costituiscono materiale probatorio “liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 10427/2014), è altrettanto vero che, nel caso in esame, quanto dichiarato agli ispettori in fase di indagine risulta essere stato integralmente confermato anche nel corso del presente giudizio.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riguardo alla posizione dell'altro lavoratore coinvolto dagli accertamenti, . Se, infatti, alla luce delle emergenze processuali, Parte_2 non appare esservi dubbio circa il fatto che lo stesso abbia lavorato in difetto di contratto di lavoro per la per il periodo corrente dal 16.05.2017 al 25.05.2017 data dell'invio della Parte_1 comunicazione obbligatoria Unilav, lo stesso non può dirsi per il periodo antecedente ovvero quello dall'8.09.2014 al 23.12.2016. Depongono in tal senso sia le dichiarazioni rilasciate dallo stesso in data 25 maggio 2025 limitate, appunto, alla sola settimana in questione che quelle rese Pt_2 in pari data da tale , il quale ha anch'egli riferito circa l'attività lavorativa svolta Testimone_3 dall' per la esclusivamente in quella settimana di maggio. Pt_2 Parte_1
Con riguardo al periodo precedente appaiono inidonee a poter confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della le dichiarazioni rese dal solo in Parte_1 Testimone_1 ragione del fatto che il rapporto di lavoro dello stesso con la si interrompeva nel mese di Pt_1 febbraio 2015 laddove il periodo oggetto di contestazione è di gran lunga superiore ed, altresì, perché lo stesso – escusso in qualità di teste – ha riferito di aver lavorato in quel periodo Pt_2 non per - dunque per la poi - bensì per Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_2 precisando, altresì, che a quest'ultimo faceva riferimento quale soggetto che gli impartiva le
[...] direttive da seguire nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'ordinanza ingiunzione va confermata fatta eccezione per la contestazione di cui al punto 2.) laddove si afferma che “nel caso di specie la società Parte_1
RS & C.", datore di lavoro, ha occupato il Sig. , n. il 27.03.1975 in Pt_1 Parte_2
Cennania, senza regolare assunzione, dall'08.09.2014 al 23.12.2016 per complessivi 529 gg. di lavoro effettivo, facendogli prestare mansioni di montatore con attività dal lunedì al venerdì in inedia per 8 ore al giorno, con esclusione di due periodi feriali, per due settimane ciascuno, nel mese di agosto e durante le ferie natalizie (da Natale al 6 gennaio)”.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, se ne reputa equa la compensazione nella misura della metà, onerando parte opponente della rifusione in favore dell' della restante metà come in dispositivo liquidata. Controparte_3
A tal riguardo si precisa che, essendosi l'Amministrazione difesa a mezzo di propri funzionari ex art.417-bis c.p.c., deve applicarsi la riduzione prevista dall'art.152-bis (Liquidazione di spese processuali) disp. att. c.p.c. (articolo inserito dall'art.4, comma 42, L.183/2011 e che, ai sensi dell'art.36 della medesima legge, è entrato in vigore il 1.1.2012) il quale dispone che “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 648/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'Ordinanza ingiunzione n. 5/2023 - Prot.n.
12699 del 17 aprile 2023 limitatamente alla contestazione di cui al punto n. 2), confermandola quanto al resto;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e, per l'effetto, condanna la Pt_1 già alla rifusione in favore dell' Parte_1 Parte_1 Controparte_3
della restante metà che liquida in € 2.800 per compenso, oltre rimborso spese CP_1 CP_3 forfettario, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Pescara il 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CAROZZA SILVIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Dottor SACCONE ANTONIO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 16.05.2023, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, la - già - proponeva formale Parte_1 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 57 \2023-PE\2 PROT. N. 12699 del 17.4.2023 con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 59.663,45 (di cui 44,45 per spese) per le seguenti violazioni: a) aver impiegato senza formale assunzione i lavoratori per il Parte_2 periodo corrente dall'8.09.2014 al 23.12.2016 e successivamente per il periodo dal 16.05.2017 al
25.05.2017 e per il periodo dal 23.09.2016 al 23.12.2016 e in precedenza Parte_3 dal 21.01.2013 al 18.09.2015; b) aver omesso di comunicare al Centro per l'Impiego l'assunzione del lavoratore . Per_1
Parte opponente negava fermamente gli addebiti di cui all'ordinanza ingiunzione opposta rappresentando che presso il medesimo stabilimento – sito in alla Via Salara Vecchia n. 152 CP_1
- avevano da sempre operato contestualmente due società ovvero la di e la Parte_1 Parte_1 facente capo a e che entrambi i lavoratori e – Parte_1 CP_2 Pt_2 Parte_3 titolari di propria ditta con regolare partita iva – avevano sempre prestato attività lavorativa – in qualità di autonomi e dietro presentazione di regolare fattura – per la . Alcun rapporto Parte_1 di lavoro subordinato era, dunque, mai intercorso tra gli stessi e l'odierna opponente. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse annullare l'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva con rituale comparsa difensiva l' , Controparte_3 il quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto sostenendo la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione, la quale era stata emessa in ragione di tutte le risultanze istruttorie emerse nel corso delle indagini ispettive. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del provvedimento sanzionatorio adottato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e documentali, all'udienza del 10.09.2025 – tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, osservato che alcuna deduzione parte opponente ha fatto con riguardo alla contestazione di cui al punto 5) dell'ordinanza ingiunzione laddove si afferma che “nel caso di specie la società "I.E.B. s.a.s. di IV RS & C.", datore di lavoro, ha omesso di inviare al
Centro per l'impiego mediante il modello Unilav l'avviamento al lavoro del Sig. , n. il Per_1
22.09.1969 in Germania - C.P. , avvenuta il 02.02.2017, con contratto di C.F._1 lavoro a tempo determinato, il livello CNL Metalmeccanica industria, p.t. 10 ore settimanali”. Ne consegue che con riguardo a tale violazione – la cui sussistenza è documentalmente provata (vedi doc. n. 14 parte opposta) - il provvedimento impugnato vada senz'altro confermato. Con riguardo agli altri addebiti mossi alla – già – Parte_1 Parte_1 Parte_1 il Tribunale osserva quanto segue.
Circa la posizione del dipendente , chi scrive ritiene che possa ritenersi Parte_3 confermata la prestazione di lavoro alle dipendenze della odierna opponente senza alcuna formalizzazione limitatamente al periodo corrente dal 23.09.2016 al 23.12.2016, periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto (dimissioni per giusta causa) di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la medesima società protrattosi dal 21.09.2015 al 22.09.2016. A tal riguardo, infatti, lo stesso , già in sede di dichiarazioni rese agli Ispettori, Parte_3 dichiarava quanto segue “nel mese di settembre 2015, a partire dal 21-09-2015, sono stato assunto dalla società IEB s.a.s. di RS VA & C., società intestata ai figli del sig. Parte_4
Durante la formalizzazione del mio rapporto di lavoro, ho continuato a lavorare secondo le modalità sopra descritte. Per quanto riguarda il compenso, percepivo quanto annotato in busta paga, che ricevevo con assegno. Per questo periodo di lavoro in chiaro, ho percepito tutte le retribuzioni, ad eccezione della tredicesima e del TFR e delle altre spettanze economiche connesse alla cessazione del mio rapporto di lavoro. Mi sono dimesso in data 22-09-2016, ma ho continuato Par a lavorare per la sino a Natale 2016, con continuità senza mai assentarmi, dal lunedì al sabato. Per tale periodo non ho percepito alcun compenso. Ho continuato a lavorare secondo le modalità sopra descritte”.
Anche con riguardo al periodo precedente (21.01.2013/18.09.2015) appare raggiunta la prova relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro del predetto con la E ciò in quanto Parte_1 incisive e prive di contraddizioni appaiono le dichiarazioni rese da tale e Testimone_1 [...]
i quali, peraltro, le hanno integralmente confermate nel corso del giudizio Tes_2 sottolineando il che, sicuramente, quanto dichiarato agli ispettori doveva ritenersi Tes_2 caratterizzato da maggiore attendibilità in ragione della vicinanza temporale con gli accadimenti.
Dunque, il , sentito dagli ispettori nella fase delle indagini, dichiarava “Sono a Testimone_1 conoscenza del fatto che presso la ha lavorato il Sig. . Il sig. Pt_1 Parte_3
si era occupato dell'impianto elettrico dell'officina in quanto con i nuovi macchinari
Parte_3 era sorta la necessità di potenziare l'impianto. Dopo aver fatto l'impianto il sig. ha
Parte_3 cominciato a lavorare come posatore delle porte in esterno. Ricordo che il nel 2012
Parte_3 ha lavorato saltuariamente, ma dal 2013 era presente tutti i giorni. Preciso che in officina si lavora dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, con un'ora di pausa. I posatori, come ,
Parte_3 venivano alla mattina alle 8,00, prendevano il mezzo aziendale e le porte e accessori per il montaggio e andavano via. Quando finivano il lavoro ritornavano in azienda per lasciare il furgone e poi andavano via. Mediamente anche loro lavoravano 8 ore al giorno”.
Dal canto suo, il – anche lui sentito in sede di indagini – ha riferito che il Tes_2 Parte_3 lavorava in maniera costante per la – della quale lui stesso era dipendente – sin Parte_1 dall'anno 2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 affermando, altresì che dopo “dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro (settembre 2014) capitava che mi presentassi in officina per il saldo della mia retribuzione rimanente. In queste occasioni, circa una volta ogni tre mesi, vedevo a lavoro i Sigg. , un certo e ”. Parte_3 Pt_5 Persona_2 Per_3 Pt_1
Di alcun rilievo ai fini che occupano può ritenersi la circostanza che il fosse titolare di Parte_3 una ditta individuale posto che non appare essere stata raggiunta prova alcuna circa lo svolgimento di prestazioni di tipo autonomo in favore della Peraltro, tale ditta risulta essere stata Parte_1 cancellata in data 5.06.2015 ovvero in epoca antecedente alla formale instaurazione del rapporto di lavoro del con la società odierna opponente e della sua irregolare prosecuzione per il Parte_3 periodo corrente dal mese di settembre al mese di dicembre 2016. Inidonee a confutare il costrutto probatorio acquisito in fase di indagini appaiono le dichiarazioni rese nel corso del giudizio da e dalla di lui moglie , rispettivamente padre e madre di CP_2 Persona_4 Pt_1
, dichiarazioni scarsamente attendibili in ragione sia del legame di parentela tra le parti che del
[...] diretto coinvolgimento del nelle vicende che occupano. Come riferito, infatti, dal CP_2 [...]
Par
“il sig. aprì una nuova azienda intestata ai figli, la , perché con Tes_1 Parte_4 alcune imprese doveva presentarsi con una nuova società. Il motivo specifico non lo conosco.
Comunque, le due società facevano la stessa attività”. È chiaro, quindi, il coinvolgimento del nella vicenda che occupa. CP_2
Ritiene, inoltre, chi scrive che il fatto che la di e la di Parte_1 CP_2 Parte_1
avessero sede nel medesimo stabile ovvero in alla Via Salara Vecchia n. 152 è Parte_1 CP_1 di per circostanza inidonea a confutare le dichiarazioni dal contenuto chiaro ed inequivoco rese all'epoca dai suddetti dipendenti ed integralmente confermate in sede di deposizione testimoniale dalle quali è, appunto, emerso che il lavorava alle dipendenze di e non Parte_3 Parte_1 del padre.
Appare, pertanto, inequivoco che, con riguardo alle contestazioni sin qui esaminate, l' CP_1 abbia ottemperato all'onus probandi su di esso gravante ovvero la sussistenza dei fatti costituivi gli illeciti addebitati. Se è vero, infatti, che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva costituiscono materiale probatorio “liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 10427/2014), è altrettanto vero che, nel caso in esame, quanto dichiarato agli ispettori in fase di indagine risulta essere stato integralmente confermato anche nel corso del presente giudizio.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riguardo alla posizione dell'altro lavoratore coinvolto dagli accertamenti, . Se, infatti, alla luce delle emergenze processuali, Parte_2 non appare esservi dubbio circa il fatto che lo stesso abbia lavorato in difetto di contratto di lavoro per la per il periodo corrente dal 16.05.2017 al 25.05.2017 data dell'invio della Parte_1 comunicazione obbligatoria Unilav, lo stesso non può dirsi per il periodo antecedente ovvero quello dall'8.09.2014 al 23.12.2016. Depongono in tal senso sia le dichiarazioni rilasciate dallo stesso in data 25 maggio 2025 limitate, appunto, alla sola settimana in questione che quelle rese Pt_2 in pari data da tale , il quale ha anch'egli riferito circa l'attività lavorativa svolta Testimone_3 dall' per la esclusivamente in quella settimana di maggio. Pt_2 Parte_1
Con riguardo al periodo precedente appaiono inidonee a poter confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della le dichiarazioni rese dal solo in Parte_1 Testimone_1 ragione del fatto che il rapporto di lavoro dello stesso con la si interrompeva nel mese di Pt_1 febbraio 2015 laddove il periodo oggetto di contestazione è di gran lunga superiore ed, altresì, perché lo stesso – escusso in qualità di teste – ha riferito di aver lavorato in quel periodo Pt_2 non per - dunque per la poi - bensì per Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_2 precisando, altresì, che a quest'ultimo faceva riferimento quale soggetto che gli impartiva le
[...] direttive da seguire nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'ordinanza ingiunzione va confermata fatta eccezione per la contestazione di cui al punto 2.) laddove si afferma che “nel caso di specie la società Parte_1
RS & C.", datore di lavoro, ha occupato il Sig. , n. il 27.03.1975 in Pt_1 Parte_2
Cennania, senza regolare assunzione, dall'08.09.2014 al 23.12.2016 per complessivi 529 gg. di lavoro effettivo, facendogli prestare mansioni di montatore con attività dal lunedì al venerdì in inedia per 8 ore al giorno, con esclusione di due periodi feriali, per due settimane ciascuno, nel mese di agosto e durante le ferie natalizie (da Natale al 6 gennaio)”.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, se ne reputa equa la compensazione nella misura della metà, onerando parte opponente della rifusione in favore dell' della restante metà come in dispositivo liquidata. Controparte_3
A tal riguardo si precisa che, essendosi l'Amministrazione difesa a mezzo di propri funzionari ex art.417-bis c.p.c., deve applicarsi la riduzione prevista dall'art.152-bis (Liquidazione di spese processuali) disp. att. c.p.c. (articolo inserito dall'art.4, comma 42, L.183/2011 e che, ai sensi dell'art.36 della medesima legge, è entrato in vigore il 1.1.2012) il quale dispone che “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 648/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'Ordinanza ingiunzione n. 5/2023 - Prot.n.
12699 del 17 aprile 2023 limitatamente alla contestazione di cui al punto n. 2), confermandola quanto al resto;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e, per l'effetto, condanna la Pt_1 già alla rifusione in favore dell' Parte_1 Parte_1 Controparte_3
della restante metà che liquida in € 2.800 per compenso, oltre rimborso spese CP_1 CP_3 forfettario, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Pescara il 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista