Articolo 2 della Legge 28 ottobre 1962, n. 1514
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1962
Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 e' autorizzata la, spesa straordinaria di L. 300.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 21 marzo 1958 n. 328 e 31 marzo 1961, n. 301 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1962