Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1799/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 24/08/1971, residente in [...]98
16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MACCIO' LORENZO (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 26/05/1972, residente in [...]98
16100 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MACCIO' LORENZO (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI il 27/05/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. “I coniugi vivranno separatamente dalla data del ricorso introduttivo;
2. Nessun assegno sarà pagato da un coniuge a favore dell'altro;
3. Tutti i beni mobili presenti nella ex casa coniugale rimarranno ivi, il sig.
ha già asportato dalla casa di Salita Emanuele Cavallo tutti i beni Parte_1
di sua personale proprietà;
4. Le parti si riconoscono ogni e più ampio consenso al rilascio e\o rinnovo dei passaporti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 4, Parte
II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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