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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
06.11.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nel termine di cui al co. 3 della citata disposizione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2521/2023 con motivazione contestuale
TRA rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
VA IO
ricorrente
E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
- , in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 entrambi difesi come in atti dall'avv. Raffaele Greco
- in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gianfranco Ceci resistenti
OGGETTO: inquadramento superiore – quote sociali
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 05.12.2023 e ritualmente notificato, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, nei confronti di CP_2 e per ottenere la Controparte_1 Controparte_3 condanna solidale delle convenute al pagamento in proprio favore delle differenze retributive da superiore inquadramento e restituzione di somme indebitamente trattenute come “quote sociali”.
Il ricorrente, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze di , dal 30.11.2019, Controparte_1 quale operaio VI livello CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative facchinaggio, addetto al carico e scarico della merce, alle attività di picking, di prelievo e approntamento merci anche con l'ausilio di carrelli, presso lo stabilimento di Calcinate, nell'ambito dell'appalto ; insisteva per la condanna delle CP_3 resistenti al pagamento delle differenze retributive per il corretto inquadramento al V livello CCNL di categoria.
Si costituivano in giudizio, con distinte memorie, le società resistenti contestando quanto ex adverso sostenuto ed argomentato ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese.
Il Giudice, tentata invano la conciliazione della lite ed istruita la causa mediante l'escussione dei testi richiesti, rinviava per discussione e accordava termine per note difensive e di trattazione scritta.
Il ricorso può essere accolto entro i limiti di seguito indicati.
***
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si è proceduto all'escussione dei testi richiesti al fine di appurare la correttezza o meno dell'inquadramento riconosciuto dalla datrice di lavoro al ricorrente (VI CCNL cooperative Controparte_4 facchinaggio) alla luce delle reali mansioni espletate dallo stesso;
in proposito, si rammenta che appartengono al livello VI CCNL di settore i “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino”, mentre appartengono al V livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”
(v. CCNL in atti).
In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, co. 3, CCNL stabilisce che “trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello” (v. CCNL in atti).
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 CCNL prevede che
“al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti” (v. CCNL in atti).
L'istruttoria esperita ha condotto a risultati univoci nel senso dell'erroneità dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente, meritevole, alla luce delle mansioni effettivamente espletate, di essere inquadrato al livello V per l'intero periodo per cui è causa.
Il teste ha riferito che il ricorrente “ha sempre fatto Testimone_1 solo picking era preparatore e utilizzava solo il mezzo di cui al doc. 3 fasc. ricorrente;
non utilizzava invece il mezzo di cui al doc.
4 fasc. ricorrente cioè la papera non faceva carico e scarico, ribadisco che il ricorrente faceva solo picking”; ha Per_1 confermato che “Il ricorrente ha sempre fatto picking e divisione usava solo il mezzo di cui al doc. 3 fasc. ricorrente;
non ho mai visto il ricorrente usare il mezzo di cui al doc. 4 fasc. ricorrente.
Con il mezzo di cui al doc. 3 prende due bancali (100/200 colli), entra nella corsia per prelevare il necessario con le mani e che veniva riposto sul mezzo di cui al doc.3, se facevamo meno colli di quelli indicati ci dicevano che dovevamo restare a casa. Avevamo delle cuffie per ricevere il posizionamento della merce da prelevare avevamo anche un lettore ottico. Il preparatore incellofana il bancale, stampa etichetta e porta il bancale alla ribalta”.
Anche il teste di parte convenuta Testimone_2 ha affermato che “il ricorrente era addetto al picking, prendeva i colli a mano e li metteva sul suo mezzo ricevendo istruzioni tramite radiofrequenza sul braccio (è un palmare), poi si recava alla ribalta con il mezzo. Si tratta di colli che prelevava a mano e riponeva sul suo mezzo. Una volta caricati i colli sul mezzo imballa e incellofana il materiale previa stampa della etichetta predeterminata con il mio codice come preparatore e nome del negozio e la appone. Lo vedevo sul mezzo di cui al doc. 3 fasc. ricorrente e non l'ho mai visto sul mezzo raffigurato al doc. 4 fasc. ricorrente. Tutti i pickeristi lavorano nel modo che ho indicato utilizzando il mezzo che ho indicato”). Unica voce fuori dal coro il teste (di parte convenuta) che afferma che Testimone_3 svolgeva attività di raccolta o di pulizie ed “non usava mezzi e usava il carrello (papalino) per spostarsi da una corsia all'altra”.
Solo l'altro teste di parte convenuta, ha riferito Testimone_3 che il ricorrente svolgeva attività di pulizia e solo “saltuariamente faceva il preparatore” utilizzando “il mezzo di cui al doc. 4 fasc. ricorrente e non ha mai usato quello di cui al doc. 3 fasc. ricorrente”; trattandosi di deposizione isolata e stridente con le altre univoche e concordanti e che, pertanto, acquisiscono maggiore valenza probatoria.
In definitiva, il complesso delle deposizioni testimoniali induce a ritenere che il ricorrente adoperasse stabilmente per le operazioni di carico merci mezzi di movimentazione manuali o meccanici che, tuttavia, non determinano un significativo sollevamento della merce da terra e che non possono definirsi “complessi”.
La mansione svolta dà certamente diritto all'inquadramento al V livello, tenuto conto che sin da subito il ricorrente è stato addetto in prevalenza ad attività di picking carico e scarico merci con utilizzo anche di mezzi manuali ed elettrici, nonché di carrelli elettrici più semplici (v. CCNL in atti che nella declaratoria del V livello include, a titolo esemplificativo, gli operai addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”).
Sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al V livello CCNL, con conseguente diritto a vedersi corrispondere la somma di € 9.479,79 oltre incidenza sul TFR ex art. 2120 c.c. per € 702,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
importo non specificamente contestato e comunque rivisto dalla ricorrente sulla base delle controdeduzioni delle convenute – v. note e produzione del 06.06.2025 di parte ricorrente: parte ricorrente ha correttamente evidenziato che le convocazioni alle assemblee con le relative delibere sono state depositate dalla convenuta, residuando solo quanto trattenuto indebitamente da gennaio 2020 a giugno 2020 per € 900,82 oltre incidenza sul TFR, ottenendo così la somma sopra indicata.
Si dispone anche la condanna solidale di tutte le resistenti a versare gli importo prima indicati al ricorrente, sussistendo la responsabilità solidale del e della società CP_2 CP_3 ex art. 29 d.lgs. 276/2003 oltre che quella principale della datrice di lavoro;
ai sensi degli arti. 13 e 16 del contratto di appalto (doc. 4 memoria ), il (e la consorziata) sarà tenuto a CP_3 CP_2 manlevare e tenere indenne dalle conseguenze Controparte_3 economiche scaturenti dalla presente decisione.
Il ricorso può essere, in definitiva, accolto, per le ragioni appena indicate ed entro i limiti illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello V CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative facchinaggio nel periodo per cui è causa e condanna, in solido, le resistenti al pagamento in favore del ricorrente di € 9.479,79 oltre incidenza sul
TFR ex art. 2120 c.c. per € 702,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna il e la consorziata CP_2 [...]
a manlevare e tenere indenne Controparte_1 Controparte_3 dalle conseguenze economiche scaturenti dalla presente decisione.
Così deciso in Bergamo, il 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
06.11.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nel termine di cui al co. 3 della citata disposizione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2521/2023 con motivazione contestuale
TRA rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
VA IO
ricorrente
E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
- , in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 entrambi difesi come in atti dall'avv. Raffaele Greco
- in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gianfranco Ceci resistenti
OGGETTO: inquadramento superiore – quote sociali
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 05.12.2023 e ritualmente notificato, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, nei confronti di CP_2 e per ottenere la Controparte_1 Controparte_3 condanna solidale delle convenute al pagamento in proprio favore delle differenze retributive da superiore inquadramento e restituzione di somme indebitamente trattenute come “quote sociali”.
Il ricorrente, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze di , dal 30.11.2019, Controparte_1 quale operaio VI livello CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative facchinaggio, addetto al carico e scarico della merce, alle attività di picking, di prelievo e approntamento merci anche con l'ausilio di carrelli, presso lo stabilimento di Calcinate, nell'ambito dell'appalto ; insisteva per la condanna delle CP_3 resistenti al pagamento delle differenze retributive per il corretto inquadramento al V livello CCNL di categoria.
Si costituivano in giudizio, con distinte memorie, le società resistenti contestando quanto ex adverso sostenuto ed argomentato ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese.
Il Giudice, tentata invano la conciliazione della lite ed istruita la causa mediante l'escussione dei testi richiesti, rinviava per discussione e accordava termine per note difensive e di trattazione scritta.
Il ricorso può essere accolto entro i limiti di seguito indicati.
***
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si è proceduto all'escussione dei testi richiesti al fine di appurare la correttezza o meno dell'inquadramento riconosciuto dalla datrice di lavoro al ricorrente (VI CCNL cooperative Controparte_4 facchinaggio) alla luce delle reali mansioni espletate dallo stesso;
in proposito, si rammenta che appartengono al livello VI CCNL di settore i “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino”, mentre appartengono al V livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”
(v. CCNL in atti).
In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, co. 3, CCNL stabilisce che “trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello” (v. CCNL in atti).
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 CCNL prevede che
“al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti” (v. CCNL in atti).
L'istruttoria esperita ha condotto a risultati univoci nel senso dell'erroneità dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente, meritevole, alla luce delle mansioni effettivamente espletate, di essere inquadrato al livello V per l'intero periodo per cui è causa.
Il teste ha riferito che il ricorrente “ha sempre fatto Testimone_1 solo picking era preparatore e utilizzava solo il mezzo di cui al doc. 3 fasc. ricorrente;
non utilizzava invece il mezzo di cui al doc.
4 fasc. ricorrente cioè la papera non faceva carico e scarico, ribadisco che il ricorrente faceva solo picking”; ha Per_1 confermato che “Il ricorrente ha sempre fatto picking e divisione usava solo il mezzo di cui al doc. 3 fasc. ricorrente;
non ho mai visto il ricorrente usare il mezzo di cui al doc. 4 fasc. ricorrente.
Con il mezzo di cui al doc. 3 prende due bancali (100/200 colli), entra nella corsia per prelevare il necessario con le mani e che veniva riposto sul mezzo di cui al doc.3, se facevamo meno colli di quelli indicati ci dicevano che dovevamo restare a casa. Avevamo delle cuffie per ricevere il posizionamento della merce da prelevare avevamo anche un lettore ottico. Il preparatore incellofana il bancale, stampa etichetta e porta il bancale alla ribalta”.
Anche il teste di parte convenuta Testimone_2 ha affermato che “il ricorrente era addetto al picking, prendeva i colli a mano e li metteva sul suo mezzo ricevendo istruzioni tramite radiofrequenza sul braccio (è un palmare), poi si recava alla ribalta con il mezzo. Si tratta di colli che prelevava a mano e riponeva sul suo mezzo. Una volta caricati i colli sul mezzo imballa e incellofana il materiale previa stampa della etichetta predeterminata con il mio codice come preparatore e nome del negozio e la appone. Lo vedevo sul mezzo di cui al doc. 3 fasc. ricorrente e non l'ho mai visto sul mezzo raffigurato al doc. 4 fasc. ricorrente. Tutti i pickeristi lavorano nel modo che ho indicato utilizzando il mezzo che ho indicato”). Unica voce fuori dal coro il teste (di parte convenuta) che afferma che Testimone_3 svolgeva attività di raccolta o di pulizie ed “non usava mezzi e usava il carrello (papalino) per spostarsi da una corsia all'altra”.
Solo l'altro teste di parte convenuta, ha riferito Testimone_3 che il ricorrente svolgeva attività di pulizia e solo “saltuariamente faceva il preparatore” utilizzando “il mezzo di cui al doc. 4 fasc. ricorrente e non ha mai usato quello di cui al doc. 3 fasc. ricorrente”; trattandosi di deposizione isolata e stridente con le altre univoche e concordanti e che, pertanto, acquisiscono maggiore valenza probatoria.
In definitiva, il complesso delle deposizioni testimoniali induce a ritenere che il ricorrente adoperasse stabilmente per le operazioni di carico merci mezzi di movimentazione manuali o meccanici che, tuttavia, non determinano un significativo sollevamento della merce da terra e che non possono definirsi “complessi”.
La mansione svolta dà certamente diritto all'inquadramento al V livello, tenuto conto che sin da subito il ricorrente è stato addetto in prevalenza ad attività di picking carico e scarico merci con utilizzo anche di mezzi manuali ed elettrici, nonché di carrelli elettrici più semplici (v. CCNL in atti che nella declaratoria del V livello include, a titolo esemplificativo, gli operai addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”).
Sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al V livello CCNL, con conseguente diritto a vedersi corrispondere la somma di € 9.479,79 oltre incidenza sul TFR ex art. 2120 c.c. per € 702,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
importo non specificamente contestato e comunque rivisto dalla ricorrente sulla base delle controdeduzioni delle convenute – v. note e produzione del 06.06.2025 di parte ricorrente: parte ricorrente ha correttamente evidenziato che le convocazioni alle assemblee con le relative delibere sono state depositate dalla convenuta, residuando solo quanto trattenuto indebitamente da gennaio 2020 a giugno 2020 per € 900,82 oltre incidenza sul TFR, ottenendo così la somma sopra indicata.
Si dispone anche la condanna solidale di tutte le resistenti a versare gli importo prima indicati al ricorrente, sussistendo la responsabilità solidale del e della società CP_2 CP_3 ex art. 29 d.lgs. 276/2003 oltre che quella principale della datrice di lavoro;
ai sensi degli arti. 13 e 16 del contratto di appalto (doc. 4 memoria ), il (e la consorziata) sarà tenuto a CP_3 CP_2 manlevare e tenere indenne dalle conseguenze Controparte_3 economiche scaturenti dalla presente decisione.
Il ricorso può essere, in definitiva, accolto, per le ragioni appena indicate ed entro i limiti illustrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello V CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative facchinaggio nel periodo per cui è causa e condanna, in solido, le resistenti al pagamento in favore del ricorrente di € 9.479,79 oltre incidenza sul
TFR ex art. 2120 c.c. per € 702,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna il e la consorziata CP_2 [...]
a manlevare e tenere indenne Controparte_1 Controparte_3 dalle conseguenze economiche scaturenti dalla presente decisione.
Così deciso in Bergamo, il 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta