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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/07/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 31/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso depositato in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale da
(C.F. e P.I. ), in persona del l.r.p.t. , con sede Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale in Quaregna Cerreto (BI), via Fiume n. 1 (PEC , rappresentata ed Email_1 assistita dall'avv. Marzia TUCCI, giusta procura alle liti allegata telematicamente, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Biella, via Gobetti n. 4 (PEC Email_2
debitrice ricorrente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio in data 9/6/2025 dalla in persona del l.r.p.t.; Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio e tenuto conto dell'esito dell'udienza di comparizione tenutasi in data odierna innanzi al medesimo;
pag. 1 di 4 rilevato che la società ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., avendo tuttavia fornito informazioni complete rispetto a quanto richiesto ed osservato, in ogni caso, che, mentre nel procedimento unitario detta documentazione si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo ed al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale invece le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore; rilevata la legittimazione alla proposizione del ricorso da parte del l.r.p.t.; rilevata la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel Comune di
Quaregna Cerreto (BI), sito nel circondario dell'Ufficio;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 C.C.I.I., trattandosi di impresa attualmente inattiva ma precedentemente svolgente attività commerciale, il cui oggetto sociale consisteva nella lavorazione di prodotti e manufatti tessili, benché attualmente l'attività sia limitata alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, non trattandosi inoltre di impresa minore, posto che l'ammontare dell'attivo patrimoniale, come emerge dall'esame dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, è superiore alla soglia prevista dall'art. 2 lett. d) C.C.I.I.; ritenuto che la società ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo in grado di adempiere regolarmente ai propri debiti nei confronti dell'Erario, iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e consistenti per la quasi totalità nell'I.M.U. dovuta al
Comune di Quaregna - Cerreto, nonché nei diritti dovuti alla Parte_3
, essendo tale stato desumibile dal fatto che la società, da molti
[...] anni inattiva, non realizza pressoché alcun ricavo, a fronte dell'esistenza di debiti scaduti iscritti nel bilancio di esercizio al 31/12/2024, per € 198.844, il che comporta che, al fine di poter adempiere ai suddetti debiti, attualmente oggetto di parziale rateizzazione, debba necessariamente provvedere alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, operazione che tuttavia la società debitrice non riesce a portare a termine per l'assenza di soggetti interessati all'acquisto; osservato che l'ammontare dei debiti scaduti, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio, è pari ad € 170.167,32, somma ben superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I; ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 4 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visto l'albo ex art. 356 C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P.I. Parte_1
REA-BI-128506), in persona del legale rappresentante p.t. , con P.IVA_1 Parte_2 sede legale in Biella, via Gobetti n. 4 (PEC: ; Email_1
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato ed il dott. Piero SIDRO (C.F.
; iscriz. albo n. 11219) quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione C.F._1 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. sinora depositati, risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti dei rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA udienza il giorno 19/11/2025 alle ore 11:30 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 3 di 4 AVVISA
i creditori ed i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito, invio per posta o mediante invio telematico presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10 co. 3 C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. n.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata alla società debitrice soggetta a liquidazione giudiziale a mezzo PEC, comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero, nonché iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. 4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 23/7/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Enrico Chemollo dott. Emanuele Migliore
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso depositato in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale da
(C.F. e P.I. ), in persona del l.r.p.t. , con sede Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale in Quaregna Cerreto (BI), via Fiume n. 1 (PEC , rappresentata ed Email_1 assistita dall'avv. Marzia TUCCI, giusta procura alle liti allegata telematicamente, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Biella, via Gobetti n. 4 (PEC Email_2
debitrice ricorrente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio in data 9/6/2025 dalla in persona del l.r.p.t.; Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio e tenuto conto dell'esito dell'udienza di comparizione tenutasi in data odierna innanzi al medesimo;
pag. 1 di 4 rilevato che la società ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., avendo tuttavia fornito informazioni complete rispetto a quanto richiesto ed osservato, in ogni caso, che, mentre nel procedimento unitario detta documentazione si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo ed al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale invece le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore; rilevata la legittimazione alla proposizione del ricorso da parte del l.r.p.t.; rilevata la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel Comune di
Quaregna Cerreto (BI), sito nel circondario dell'Ufficio;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 C.C.I.I., trattandosi di impresa attualmente inattiva ma precedentemente svolgente attività commerciale, il cui oggetto sociale consisteva nella lavorazione di prodotti e manufatti tessili, benché attualmente l'attività sia limitata alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, non trattandosi inoltre di impresa minore, posto che l'ammontare dell'attivo patrimoniale, come emerge dall'esame dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, è superiore alla soglia prevista dall'art. 2 lett. d) C.C.I.I.; ritenuto che la società ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo in grado di adempiere regolarmente ai propri debiti nei confronti dell'Erario, iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e consistenti per la quasi totalità nell'I.M.U. dovuta al
Comune di Quaregna - Cerreto, nonché nei diritti dovuti alla Parte_3
, essendo tale stato desumibile dal fatto che la società, da molti
[...] anni inattiva, non realizza pressoché alcun ricavo, a fronte dell'esistenza di debiti scaduti iscritti nel bilancio di esercizio al 31/12/2024, per € 198.844, il che comporta che, al fine di poter adempiere ai suddetti debiti, attualmente oggetto di parziale rateizzazione, debba necessariamente provvedere alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, operazione che tuttavia la società debitrice non riesce a portare a termine per l'assenza di soggetti interessati all'acquisto; osservato che l'ammontare dei debiti scaduti, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio, è pari ad € 170.167,32, somma ben superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I; ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 4 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visto l'albo ex art. 356 C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P.I. Parte_1
REA-BI-128506), in persona del legale rappresentante p.t. , con P.IVA_1 Parte_2 sede legale in Biella, via Gobetti n. 4 (PEC: ; Email_1
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato ed il dott. Piero SIDRO (C.F.
; iscriz. albo n. 11219) quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione C.F._1 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. sinora depositati, risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti dei rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA udienza il giorno 19/11/2025 alle ore 11:30 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 3 di 4 AVVISA
i creditori ed i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito, invio per posta o mediante invio telematico presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10 co. 3 C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. n.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata alla società debitrice soggetta a liquidazione giudiziale a mezzo PEC, comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero, nonché iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. 4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 23/7/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Enrico Chemollo dott. Emanuele Migliore
pag. 4 di 4