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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1247/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2780/2023 depositato il 23/05/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12422/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
15 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8443 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ecc.ma Commissione Tributaria adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame:
1. Per quanto controdedotto riformare la sentenza impugnata 2.
Conseguentemente, condannare la parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio
Resistente/Appellato: Chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare: - in via di controdeduzioni, di volere disporre il rigetto dell'appello del Comune, con conseguente conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado per i motivi sub I. e II.; - in via di appello incidentale, previo rigetto dell'appello principale del Comune, di riformare la decisione dei primi giudici, per l'effetto dichiarando la illegittimità e la infondatezza dell'avviso di accertamento anche per i motivi sub III., IV. e V.; - in subordine di voler dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata per carenza dell'elemento soggettivo
(motivo VII.) e/o di voler disporre la disapplicazione della stessa per oggettiva incertezza normativa (motivo
VIII.): - in via ulteriormente subordinata, di voler rideterminare la quantificazione della sanzione irrogata in applicazione dell'istituto della continuazione (motivo XI.) e - condannare in ogni caso la Controparte al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. (motivo VI.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.r.l. è una società attiva nel settore immobiliare, con oggetto principale l'acquisto, la vendita, la costruzione e la gestione di beni immobili di qualsiasi tipo e specie, sia in proprio che per conto terzi. La Società è proprietaria di un complesso edilizio realizzato in Indirizzo_1, costruito dalla stessa Società e destinato alla rivendita. Gli immobili che lo compongono sono stati ultimati nel 2010 ed, essendo destinati alla rivendita, la società li ha classificati nelle scritture contabili e nel bilancio della Società nella categoria dei “beni merce”.
Per l'anno in contestazione, per tali immobili la Società usufruiva del regime di esenzione dall'IMU introdotto dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L.
6.12.2011 n. 201 secondo cui detti immobili, rispettando i requisiti sostanziali e formali, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione, non sarebbero assoggettati ad imposta.
La Società, in adempimento all'obbligo dichiarativo previsto dalle disposizioni sopra citate, presentava in data 28 gennaio 2013 al Comune di Roma la dichiarazione IMU sul modello introdotto con il DM del 30 ottobre 2012, al fine di denunciare, con effetto dal 2012 in poi, lo status di “bene merce” del complesso edilizio di sua proprietà e poter così usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 13, comma 9-bis, del DL 201/2011.
Il 26 novembre 2020, il Comune di Roma notificava alla Società l'accertamento in contestazione per l'annualità 2015 con cui contestava l'omesso versamento dell'IMU per gli immobili merce di proprietà della
Società. In particolare, l'Ufficio contestava un importo pari a i) Euro 46.144,16 a titolo di IMU asseritamente dovuta, ii) Euro 731,22 a titolo di interessi e iii) Euro 13.843,25 a titolo di sanzioni, oltre a Euro 8,75 a titolo di spese di notifica, per un importo complessivo pari ad Euro 60.727,38.
Avverso siffatto avviso, la Società impugnava l'accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Roma eccependone l'illegittimità perché frutto di un errore.
Il Comune si costituiva in giudizio, contestando quanto sostenuto dal contribuente.
Con successiva memoria depositata il 26.09.2022 la Società produceva le scritture contabili per dimostrare la natura di beni merce degli immobili in contestazione.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso della Società rilevando che nel corso del giudizio la Società ha prodotto copia del bilancio “da cui si evince che tutti gli immobili della Società sono iscritti regolarmente in bilancio come “immobili merce” e - quanto all'eccepita mancanza della dichiarazione IMU - che“…nel caso di specie, l'obbligo dichiarativo è stato assolto inizialmente il 28/01/2013 sull'apposito modello ministeriale, con indicazione degli “immobili- merce”, identificati con i pertinenti riferimenti catastali;
in assenza di variazioni sopravvenute suscettibili di comunicazione, secondo la contribuente, la dichiarazione non è stata ripetuta negli anni successivi, in ossequio peraltro a quanto precisato con circolare del Comune di Roma n. 233179 dell'8 maggio 2013” oltre la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali di primo grado liquidate nell'esiguo importo di € 600,00.
Avverso siffatta sentenza propone appello l'Ufficio, contestando il diritto all'esenzione del contribuente.
Questi resiste in giudizio con controdeduzioni, proponendo altresì appello incidentale rispetto alla mancata dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ufficio per tardività, sulla violazione degli art. 3 e 53 Cost. nella parte in cui assoggettano ad imposizione i beni merce e, infine, sulla condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e, dunque, deve essere accolto.
L'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto all'esenzione per beni merce del contribuente, nonostante fosse pacifico che alla dichiarazione iniziale di denuncia dei beni merce non ne sia seguita un'atra, dal medesimo contenuto, per il periodo d'imposta oggetto di imposizione. A sostegno della propria argomentazione, l'Ufficio sostiene che il contribuente avrebbe dovuto presentare un ulteriore dichiarazione imu oltre quella presentata in data 28 gennaio 2013, in quanto l'obbligo dichiarativo non si esaurisce in un adempimento istantaneo, bensì in un obbligo duraturo, che va indispensabilmente adempiuto per ogni anno di interesse.
Da canto suo, il contribuente sostiene che non fosse necessaria la presentazione di un ulteriore dichiarazione, in quanto non vi sono stati eventi, quali l'acquisto di nuovi beni idonei ad usufruire dell'esenzione, tali da modificare la posizione fiscale IMU del contribuente (cfr. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Campania, sent. n. 3993/ 2025). Secondo il contribuente, l'obbligo dichiarativo andrebbe letto alla luce dei principi che governano il rapporto tra Amministrazione e Contribuente, ovvero della leale collaborazione e del legittimo affidamento, sicché, in mancanza di eventi modificativi dello status patrimoniale del contribuente, farebbe sempre fede la prima dichiarazione presentata. In tale ottica, si tratterebbe di un obbligo dichiarativo ad estinzione istantanea, talchè, nella prospettiva della materia de qua, non può essere richiesta una dichiarazione ulteriore priva di alcun elemento di novità. L'Ufficio, così, potrebbe solo contestare o la non veridicità della dichiarazione, oppure la mancata (nuova) presentazione della dichiarazione in caso di eventi straordinari o comunque idonei a mutare l'asset del contribuente.
A diverse conclusioni, tuttavia, è giunta la Corte Suprema di Cassazione, (33298/2025), la quale, facendo leva sull'obbligatorietà della dichiarazione per fruire del beneficio, ha riconosciuto l'obbligo in capo al contribuente di presentazione annuale della medesima, pena la perdita del beneficio, statuendo nel dettaglio che “questa Corte ha ulteriormente precisato che, in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei c.d. ” beni merce ” non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia ai fini dell'IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, in quanto le condizioni per beneficiarne, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia ai fini dell'IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno, dunque, portati a conoscenza dell'ente impositore circa la loro permanenza
“.
Il Collegio ritiene di aderire alle argomentazioni della Suprema Corte, ritenendo che il principio di leale collaborazione imponga al contribuente l'adempimento di tutti gli obblighi, necessari ai fini della fruizione del beneficio ed agevolatori dell'esercizio del potere dell'Amministrazione, che non siano altresì troppo gravosi.
Pertanto, giusta l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione, in assenza di questa il contribuente non può godere del beneficio.
Quanto agli ulteriori necessari presupposti ai fini dell'esenzioni, ancorché l'Ufficio li contesti, divengono irrilevanti ai fini del presente gravame.
Quanto all'appello incidentale, questo è destituito di fondamento.
Per quanto riguardo la censura con cui il contribuente lamenta il contrasto della disciplina IMU dei beni con gli articoli della costituzione per non essere questi espressivi di una capacità contributiva, la Consulta (Cort. cost., 49/2025) ha già sfatato tutti i dubbi circa la compatibilità della disciplina con la carta costituzionale.
L'appellante incidentale, poi, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'inammissibilità della costituzione dell'Ufficio in quanto tardiva.
Anche tale censura è infondata.
Nel processo tributario, infatti, la costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire fino al giorno dell'udienza medesima, salvo le decadenze, quali la facoltà di chiamare in causa terzi, in caso di costituzione tardiva.
Non è quindi ipotizzabile alcuna inammissibilità derivante dalla tardiva costituzione.
Inoltre, il contribuente è privo di interesse rispetto a questo specifico motivo di ricorso. La dichiarazione di inammissibilità della costituzione in primo grado non produrrebbe infatti alcun effetto giuridico a lui favorevole.
Infine, altresì infondato è il motivo di censura relativo alla condanna alle spese di lite.
La condanna alle spese, come noto, rientra nella discrezionalità del giudice e, come tale, può essere censurata solo nel caso di motivazione contraddittoria o illogica.
L'appellante incidentale non dimostra né l'una né l'altra.
In ragione del contrasto giurisprudenziale sopracitato, tuttavia esistono le condizioni oggettive per cui le spese vengano compensate per entambi i gradi di giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
b) spese dei due gradi compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2780/2023 depositato il 23/05/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12422/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
15 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8443 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ecc.ma Commissione Tributaria adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame:
1. Per quanto controdedotto riformare la sentenza impugnata 2.
Conseguentemente, condannare la parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio
Resistente/Appellato: Chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare: - in via di controdeduzioni, di volere disporre il rigetto dell'appello del Comune, con conseguente conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado per i motivi sub I. e II.; - in via di appello incidentale, previo rigetto dell'appello principale del Comune, di riformare la decisione dei primi giudici, per l'effetto dichiarando la illegittimità e la infondatezza dell'avviso di accertamento anche per i motivi sub III., IV. e V.; - in subordine di voler dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata per carenza dell'elemento soggettivo
(motivo VII.) e/o di voler disporre la disapplicazione della stessa per oggettiva incertezza normativa (motivo
VIII.): - in via ulteriormente subordinata, di voler rideterminare la quantificazione della sanzione irrogata in applicazione dell'istituto della continuazione (motivo XI.) e - condannare in ogni caso la Controparte al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. (motivo VI.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.r.l. è una società attiva nel settore immobiliare, con oggetto principale l'acquisto, la vendita, la costruzione e la gestione di beni immobili di qualsiasi tipo e specie, sia in proprio che per conto terzi. La Società è proprietaria di un complesso edilizio realizzato in Indirizzo_1, costruito dalla stessa Società e destinato alla rivendita. Gli immobili che lo compongono sono stati ultimati nel 2010 ed, essendo destinati alla rivendita, la società li ha classificati nelle scritture contabili e nel bilancio della Società nella categoria dei “beni merce”.
Per l'anno in contestazione, per tali immobili la Società usufruiva del regime di esenzione dall'IMU introdotto dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L.
6.12.2011 n. 201 secondo cui detti immobili, rispettando i requisiti sostanziali e formali, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione, non sarebbero assoggettati ad imposta.
La Società, in adempimento all'obbligo dichiarativo previsto dalle disposizioni sopra citate, presentava in data 28 gennaio 2013 al Comune di Roma la dichiarazione IMU sul modello introdotto con il DM del 30 ottobre 2012, al fine di denunciare, con effetto dal 2012 in poi, lo status di “bene merce” del complesso edilizio di sua proprietà e poter così usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 13, comma 9-bis, del DL 201/2011.
Il 26 novembre 2020, il Comune di Roma notificava alla Società l'accertamento in contestazione per l'annualità 2015 con cui contestava l'omesso versamento dell'IMU per gli immobili merce di proprietà della
Società. In particolare, l'Ufficio contestava un importo pari a i) Euro 46.144,16 a titolo di IMU asseritamente dovuta, ii) Euro 731,22 a titolo di interessi e iii) Euro 13.843,25 a titolo di sanzioni, oltre a Euro 8,75 a titolo di spese di notifica, per un importo complessivo pari ad Euro 60.727,38.
Avverso siffatto avviso, la Società impugnava l'accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Roma eccependone l'illegittimità perché frutto di un errore.
Il Comune si costituiva in giudizio, contestando quanto sostenuto dal contribuente.
Con successiva memoria depositata il 26.09.2022 la Società produceva le scritture contabili per dimostrare la natura di beni merce degli immobili in contestazione.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso della Società rilevando che nel corso del giudizio la Società ha prodotto copia del bilancio “da cui si evince che tutti gli immobili della Società sono iscritti regolarmente in bilancio come “immobili merce” e - quanto all'eccepita mancanza della dichiarazione IMU - che“…nel caso di specie, l'obbligo dichiarativo è stato assolto inizialmente il 28/01/2013 sull'apposito modello ministeriale, con indicazione degli “immobili- merce”, identificati con i pertinenti riferimenti catastali;
in assenza di variazioni sopravvenute suscettibili di comunicazione, secondo la contribuente, la dichiarazione non è stata ripetuta negli anni successivi, in ossequio peraltro a quanto precisato con circolare del Comune di Roma n. 233179 dell'8 maggio 2013” oltre la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali di primo grado liquidate nell'esiguo importo di € 600,00.
Avverso siffatta sentenza propone appello l'Ufficio, contestando il diritto all'esenzione del contribuente.
Questi resiste in giudizio con controdeduzioni, proponendo altresì appello incidentale rispetto alla mancata dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ufficio per tardività, sulla violazione degli art. 3 e 53 Cost. nella parte in cui assoggettano ad imposizione i beni merce e, infine, sulla condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e, dunque, deve essere accolto.
L'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto all'esenzione per beni merce del contribuente, nonostante fosse pacifico che alla dichiarazione iniziale di denuncia dei beni merce non ne sia seguita un'atra, dal medesimo contenuto, per il periodo d'imposta oggetto di imposizione. A sostegno della propria argomentazione, l'Ufficio sostiene che il contribuente avrebbe dovuto presentare un ulteriore dichiarazione imu oltre quella presentata in data 28 gennaio 2013, in quanto l'obbligo dichiarativo non si esaurisce in un adempimento istantaneo, bensì in un obbligo duraturo, che va indispensabilmente adempiuto per ogni anno di interesse.
Da canto suo, il contribuente sostiene che non fosse necessaria la presentazione di un ulteriore dichiarazione, in quanto non vi sono stati eventi, quali l'acquisto di nuovi beni idonei ad usufruire dell'esenzione, tali da modificare la posizione fiscale IMU del contribuente (cfr. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Campania, sent. n. 3993/ 2025). Secondo il contribuente, l'obbligo dichiarativo andrebbe letto alla luce dei principi che governano il rapporto tra Amministrazione e Contribuente, ovvero della leale collaborazione e del legittimo affidamento, sicché, in mancanza di eventi modificativi dello status patrimoniale del contribuente, farebbe sempre fede la prima dichiarazione presentata. In tale ottica, si tratterebbe di un obbligo dichiarativo ad estinzione istantanea, talchè, nella prospettiva della materia de qua, non può essere richiesta una dichiarazione ulteriore priva di alcun elemento di novità. L'Ufficio, così, potrebbe solo contestare o la non veridicità della dichiarazione, oppure la mancata (nuova) presentazione della dichiarazione in caso di eventi straordinari o comunque idonei a mutare l'asset del contribuente.
A diverse conclusioni, tuttavia, è giunta la Corte Suprema di Cassazione, (33298/2025), la quale, facendo leva sull'obbligatorietà della dichiarazione per fruire del beneficio, ha riconosciuto l'obbligo in capo al contribuente di presentazione annuale della medesima, pena la perdita del beneficio, statuendo nel dettaglio che “questa Corte ha ulteriormente precisato che, in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei c.d. ” beni merce ” non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia ai fini dell'IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, in quanto le condizioni per beneficiarne, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia ai fini dell'IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno, dunque, portati a conoscenza dell'ente impositore circa la loro permanenza
“.
Il Collegio ritiene di aderire alle argomentazioni della Suprema Corte, ritenendo che il principio di leale collaborazione imponga al contribuente l'adempimento di tutti gli obblighi, necessari ai fini della fruizione del beneficio ed agevolatori dell'esercizio del potere dell'Amministrazione, che non siano altresì troppo gravosi.
Pertanto, giusta l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione, in assenza di questa il contribuente non può godere del beneficio.
Quanto agli ulteriori necessari presupposti ai fini dell'esenzioni, ancorché l'Ufficio li contesti, divengono irrilevanti ai fini del presente gravame.
Quanto all'appello incidentale, questo è destituito di fondamento.
Per quanto riguardo la censura con cui il contribuente lamenta il contrasto della disciplina IMU dei beni con gli articoli della costituzione per non essere questi espressivi di una capacità contributiva, la Consulta (Cort. cost., 49/2025) ha già sfatato tutti i dubbi circa la compatibilità della disciplina con la carta costituzionale.
L'appellante incidentale, poi, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'inammissibilità della costituzione dell'Ufficio in quanto tardiva.
Anche tale censura è infondata.
Nel processo tributario, infatti, la costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire fino al giorno dell'udienza medesima, salvo le decadenze, quali la facoltà di chiamare in causa terzi, in caso di costituzione tardiva.
Non è quindi ipotizzabile alcuna inammissibilità derivante dalla tardiva costituzione.
Inoltre, il contribuente è privo di interesse rispetto a questo specifico motivo di ricorso. La dichiarazione di inammissibilità della costituzione in primo grado non produrrebbe infatti alcun effetto giuridico a lui favorevole.
Infine, altresì infondato è il motivo di censura relativo alla condanna alle spese di lite.
La condanna alle spese, come noto, rientra nella discrezionalità del giudice e, come tale, può essere censurata solo nel caso di motivazione contraddittoria o illogica.
L'appellante incidentale non dimostra né l'una né l'altra.
In ragione del contrasto giurisprudenziale sopracitato, tuttavia esistono le condizioni oggettive per cui le spese vengano compensate per entambi i gradi di giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
b) spese dei due gradi compensate.